TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6251/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1
IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte opponente, aderendo integralmente alla proposta del Giudice ed ha chiesto che, poiché la parte opposta, personalmente, non si è mai presentata per perfezionare l'accordo di cui alla proposta giudiziale, venga condannata alle spese processuali dichiarandosi antistatario;
- , come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anco solo “opponente”) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 881/19 al fine di vedere accolte, nei confronti di CP_1 (d'ora innanzi per brevità anco solo “opposto”), le seguenti conclusioni <<...In via
[...] preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 881/2019 emesso il 11/02/2019 ex art. 649 cpc. - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità delle pretese azionate in via monitoria e comunque la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 881/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11 febbraio 2019 a favore di ... e per essa quale mandataria per la Controparte_1 gestione del credito , limitatamente l'istituto delle clausole vessatorie contenute Parte_2 nei contratti fonte del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo de quo per quanto sopra esposto. - rideterminarsi, se del caso, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio, l'importo eventualmente ed effettivamente dovuto dall'opponente a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole contrattuali potrebbe comportare sul titolo giudiziale. - Si chiede la distrazione delle spese di lite in qualità di procuratore antistatario. Con vittoria di spese ed onorari>>.
2. In particolare, parte opponente rappresenta di avere proposto la presente opposizione tardiva al pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo succitato in quanto, in sede esecutiva, era emerso che l'odierna parte opposta, quale cessionaria di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata da Unicredit, quale cedente, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in esame succitato, non tempestivamente opposto, nonostante la carenza di documentazione contrattuale che potesse consentire un vaglio giudiziale sull'eventuale abusività di clausole, necessario, alla luce della nota e recente giurisprudenza della CdG e della Cassazione (sentenza 06/04/2023 n. 9479), laddove parte debitrice sia qualificabile come “consumatore” (qualità che dagli atti sarebbe provata per tabuls per l'odierno opponente, essendo stato qualificato da Unicredit il credito de quo, quale “credito al consumo”). Secondo parte opponente, dunque, alla luce della sentenza della Cassazione succitata <il decreto ingiuntivo non andava emesso per mancanza dei presupposti della motivazione funzionale sulle eventuali clausole vessatorie, pertanto dovrà essere revocato>>.
3. Si è costituito l'opposto rassegnando le seguenti conclusioni: <<..rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 881/2019 per le motivazioni tutte meglio indicate nel presente atto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 881/2019 (rg.
19454/2018) Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio>>.
4. In particolare, parte opposta contesta l'avversa eccezione di carenza di prova scritta ed evidenzia che <come opportunamente rimarcato dal giudice di legittimità (cfr. corte cass., n. 19285 2011)..., a seguito dell'opposizione, il procedimento per ingiunzione si trasforma in un ordinario giudizio cognizione nel quale l'opponente - attore senso formale seppur convenuto sostanziale può far valere tutte le proprie azioni ed eccezioni (ex multis, cass. 17494 2009). resta, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza della sommarietà requisito oggettivo ricorso cui è causa, atteso che contraddittorio soltanto posticipato nonché meramente eventuale. decreto ingiuntivo è, infatti, accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, e una volta instauratosi apre piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, proprio tale ambito l'attore opponente ha l'opportunità ragioni, formulare eccezioni, fornire prova mancata sussistenza credito contestatogli. applicando i detti principi alla fattispecie noterà, ictu oculi¸ pretesa creditoria già nella fase controparte_1 monitoria, stata legittimata da idonea documentazione supporto. invero, all'atto dell'istanza ingiuntiva, ricorrente provveduto innanzitutto depositare l'estratto conto certificato ex art. 50 tub rilasciato dalla cedente unicredit doc. 12 fascicolo monitorio) relativo alle linee azionate, sottoscritto dai dirigenti, dottori cp_2
ognuno nella rispettiva qualità e conforme alla normativa di riferimento. Persona_1 Quanto al suo valore probatorio, la giurisprudenza ha ormai accolto l'univoco principio secondo il quale esso costituisce piena prova del credito, ai sensi dell'art. 1832 c.c., sia nella fase monitoria, sia nella successiva fase di opposizione, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'opponente (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509). La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B., infatti, non va considerata come un mero estratto di saldaconto di cui all'art. 102, L. 7 marzo 1938, n. 141, il cui valore probatorio è limitato al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo meramente indiziario nel successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione. A differenza di quest'ultimo, infatti, l'ontologica analiticità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. lo rende servente alla maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela, richiesta dall'art. 119 T.U.B., oltreché idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato. Per
pagina 2 di 5 completezza, valga comunque considerarsi che, per giurisprudenza unanime: “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (Cass. N. 932/2000; Cass. N. 4638/2001)... Per incidens, sempre sul punto, è appena il caso di riportare un'attualissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il privilegio di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto, certificato e sottoscritto da dirigenti della AN cedente ai sensi dell'art. 50 TUB, è esteso anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n.130/1999 - e conseguentemente anche ai loro mandatari (cfr. Cass. 3 dicembre 2019, n. 31577)....la scrivente difesa provvede ...al deposito della sola documentazione contrattuale reperita nelle more dei procedimenti, ovverosia il contratto di finanziamento n. 12405433 (doc. 4), debitamente sottoscritto da parte opponente che prevedeva un rimborso della somma mutuata pari ad € 22.587,60 tramite la corresponsione di n. 84 ratei mensili di € 374,98>>.
5. Inutilmente tentata una soluzione conciliativa giudiziale (“versamento, con modalità da concordare inter partes, da parte dell'opponente a parte convenuta di euro 18.000,00 omnia, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal momento dell'accordo al momento del saldo effettivo, spese di lite compensate non solo del presente giudizio ma anche del monitorio e della fase esecutiva e rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta”), le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5.6.25, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
6. In tema di prova del credito monitoriamente azionato nell'ambito di un rapporto ANrio, la giurisprudenza della S.C. ha avuto occasione, tra l'altro, di chiarire quanto segue: <l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto
(costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi>> (Cass. 14357/19). <in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione pagamento può assolvere all'onere dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della AN (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte>> (Cass.12818/24). <in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione pagamento può assolvere all'onere dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio 645 c.p.c., se l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente>> (Cass. 21092/19). <la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 1993 ha esclusivo ambito applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede opposizione al decreto ingiuntivo, trovano le consuete regole ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente posizione convenuto, riveste qualità attore senso sostanziale, sicché spetta a lui provare merito i fatti costitutivi diritto dedotto giudizio. ne consegue che, caso l'opposizione all'ingiunzione pagamento saldo pagina 3 di 5 passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla AN (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>> (Cass.14640/18)
7. Con riferimento specifico ai rapporti con i consumatori, la più recente giurisprudenza della S.C. ha altresì affermato che <ai fini del rispetto principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93 13 cee, concernente le clausole abusive contratti stipulati tra un professionista e consumatore, dalle sentenze cgue 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su sia fondata l'esecuzione o l'intervento creditore, motivato ordine carattere abusivo delle contratto fonte credito oggetto d'ingiunzione, giudice dell'esecuzione ha dovere controllare d'ufficio l'eventuale che incidono sulla sussistenza sull'entità azionato, contraddittorio previa instaurazione una sommaria istruttoria, a prescindere proposizione un'opposizione esecutiva”; ” ai quando titolo azionato è opposto sul ingiunto, ferma la rilevabilità nullità protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma
1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii">> (Cass. SU 9479/23).
8. Nel caso in esame, a fronte di una pretesa monitoriamente azionata per oltre 68.000,00 euro e fondata su contratti di finanziamento 0012368905/0012405433 e conto corrente (v. contenuto del ricorso ex art. 633 c.p.c. in atti) parte opposta ha idoneamente provato unicamente la fondatezza del credito basato sul rapporto 0012405433 e solo nei limiti di euro 18.225,48, avendo unicamente con riferimento a quest'ultima prodotto (nella presente fase di cognizione, peraltro) documentazione contrattuale sufficiente per consentire il vaglio officioso richiesto dall'orientamento delle SSUU sopra riportato, tenuto conto anche delle conclusioni di parte opponente succitate (come da proposta giudiziale formulata alla prima udienza, v. verbale del 10.10.23: “versamento, con modalità da concordare inter partes, da parte dell'opponente a parte convenuta di euro 18.000,00 omnia, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal momento dell'accordo al momento del saldo effettivo, spese di lite compensate non solo del presente giudizio ma anche del monitorio e della fase esecutiva e rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta”). Tali conclusioni si ritengono rilevanti anche ai fini della portata in parte qua del thema probandum ex art.115 c.p.c., oltre che ai fini della valutazione da parte del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, del comportamento delle parti e delle emergenze processuali ex art. 116 c.p.c..
9. Al contrario, per quanto attiene al finanziamento 0012368905, la mancata produzione del testo contrattuale non consente verifica alcuna, neppure nella presente fase di cognizione, dell'assenza di clausole abusive (né parte opposta espressamente e specificamente contesta in parte qua la qualifica di consumatore del debitore odierno opponente), peraltro e seppur genericamente, richiesta dall'opponente nella presente sede. A tale fine non è sufficiente il saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio, riportante quale debito una somma pari a oltre pagina 4 di 5 47.000,00 euro, in quanto l'annotazione contabile di tale ultimo saldo non consente la verifica della pattuizione a mote e dell'applicazione a valle o meno di clausole abusive nulle o, comunque, inefficaci alla luce della normativa di origine eurocomunitaria citata (controllo da esperirsi d'ufficio secondo il principio di effettività e primautè del diritto comunitario).
10. Parimenti e per i medesimi motivi, deve ritenersi non idoneamente provata la pretesa creditoria fondata sul rapporto di conto corrente, in difetto di idonea documentazione contrattuale.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Parte opponente deve essere condannata al pagamento a favore di parte opposta di euro
18.225,48, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 15.6.18 (v. ricevuta di ritorno e messa in mora di cui alla raccomandata prodotta nel fascicolo monitori) al 18 dicembre 2018 e da tale data ex art. 1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
12. Vista la sostanziale soccombenza rinvenibile in capo a parte opposta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cognizione che liquida come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., per cause di valore di circa euro 68.000,00, nella misura media per le tre prime fasi e minima per quella decisoria, vista la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 881/2019, emesso dall'intestato Tribunale.
CO al pagamento a favore di , in persona del l.r.p.t., di Parte_1 Controparte_1 euro 18.225,48, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 15.6.18 al 18 dicembre 2018 e da tale data ex art. 1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
CO , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 406,00 per spese, € 11.976,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6251/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1
IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte opponente, aderendo integralmente alla proposta del Giudice ed ha chiesto che, poiché la parte opposta, personalmente, non si è mai presentata per perfezionare l'accordo di cui alla proposta giudiziale, venga condannata alle spese processuali dichiarandosi antistatario;
- , come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anco solo “opponente”) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 881/19 al fine di vedere accolte, nei confronti di CP_1 (d'ora innanzi per brevità anco solo “opposto”), le seguenti conclusioni <<...In via
[...] preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 881/2019 emesso il 11/02/2019 ex art. 649 cpc. - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità delle pretese azionate in via monitoria e comunque la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 881/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11 febbraio 2019 a favore di ... e per essa quale mandataria per la Controparte_1 gestione del credito , limitatamente l'istituto delle clausole vessatorie contenute Parte_2 nei contratti fonte del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo de quo per quanto sopra esposto. - rideterminarsi, se del caso, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio, l'importo eventualmente ed effettivamente dovuto dall'opponente a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole contrattuali potrebbe comportare sul titolo giudiziale. - Si chiede la distrazione delle spese di lite in qualità di procuratore antistatario. Con vittoria di spese ed onorari>>.
2. In particolare, parte opponente rappresenta di avere proposto la presente opposizione tardiva al pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo succitato in quanto, in sede esecutiva, era emerso che l'odierna parte opposta, quale cessionaria di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata da Unicredit, quale cedente, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in esame succitato, non tempestivamente opposto, nonostante la carenza di documentazione contrattuale che potesse consentire un vaglio giudiziale sull'eventuale abusività di clausole, necessario, alla luce della nota e recente giurisprudenza della CdG e della Cassazione (sentenza 06/04/2023 n. 9479), laddove parte debitrice sia qualificabile come “consumatore” (qualità che dagli atti sarebbe provata per tabuls per l'odierno opponente, essendo stato qualificato da Unicredit il credito de quo, quale “credito al consumo”). Secondo parte opponente, dunque, alla luce della sentenza della Cassazione succitata <il decreto ingiuntivo non andava emesso per mancanza dei presupposti della motivazione funzionale sulle eventuali clausole vessatorie, pertanto dovrà essere revocato>>.
3. Si è costituito l'opposto rassegnando le seguenti conclusioni: <<..rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 881/2019 per le motivazioni tutte meglio indicate nel presente atto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 881/2019 (rg.
19454/2018) Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio>>.
4. In particolare, parte opposta contesta l'avversa eccezione di carenza di prova scritta ed evidenzia che <come opportunamente rimarcato dal giudice di legittimità (cfr. corte cass., n. 19285 2011)..., a seguito dell'opposizione, il procedimento per ingiunzione si trasforma in un ordinario giudizio cognizione nel quale l'opponente - attore senso formale seppur convenuto sostanziale può far valere tutte le proprie azioni ed eccezioni (ex multis, cass. 17494 2009). resta, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza della sommarietà requisito oggettivo ricorso cui è causa, atteso che contraddittorio soltanto posticipato nonché meramente eventuale. decreto ingiuntivo è, infatti, accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, e una volta instauratosi apre piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, proprio tale ambito l'attore opponente ha l'opportunità ragioni, formulare eccezioni, fornire prova mancata sussistenza credito contestatogli. applicando i detti principi alla fattispecie noterà, ictu oculi¸ pretesa creditoria già nella fase controparte_1 monitoria, stata legittimata da idonea documentazione supporto. invero, all'atto dell'istanza ingiuntiva, ricorrente provveduto innanzitutto depositare l'estratto conto certificato ex art. 50 tub rilasciato dalla cedente unicredit doc. 12 fascicolo monitorio) relativo alle linee azionate, sottoscritto dai dirigenti, dottori cp_2
ognuno nella rispettiva qualità e conforme alla normativa di riferimento. Persona_1 Quanto al suo valore probatorio, la giurisprudenza ha ormai accolto l'univoco principio secondo il quale esso costituisce piena prova del credito, ai sensi dell'art. 1832 c.c., sia nella fase monitoria, sia nella successiva fase di opposizione, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'opponente (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509). La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B., infatti, non va considerata come un mero estratto di saldaconto di cui all'art. 102, L. 7 marzo 1938, n. 141, il cui valore probatorio è limitato al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo meramente indiziario nel successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione. A differenza di quest'ultimo, infatti, l'ontologica analiticità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. lo rende servente alla maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela, richiesta dall'art. 119 T.U.B., oltreché idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato. Per
pagina 2 di 5 completezza, valga comunque considerarsi che, per giurisprudenza unanime: “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (Cass. N. 932/2000; Cass. N. 4638/2001)... Per incidens, sempre sul punto, è appena il caso di riportare un'attualissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il privilegio di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto, certificato e sottoscritto da dirigenti della AN cedente ai sensi dell'art. 50 TUB, è esteso anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n.130/1999 - e conseguentemente anche ai loro mandatari (cfr. Cass. 3 dicembre 2019, n. 31577)....la scrivente difesa provvede ...al deposito della sola documentazione contrattuale reperita nelle more dei procedimenti, ovverosia il contratto di finanziamento n. 12405433 (doc. 4), debitamente sottoscritto da parte opponente che prevedeva un rimborso della somma mutuata pari ad € 22.587,60 tramite la corresponsione di n. 84 ratei mensili di € 374,98>>.
5. Inutilmente tentata una soluzione conciliativa giudiziale (“versamento, con modalità da concordare inter partes, da parte dell'opponente a parte convenuta di euro 18.000,00 omnia, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal momento dell'accordo al momento del saldo effettivo, spese di lite compensate non solo del presente giudizio ma anche del monitorio e della fase esecutiva e rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta”), le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5.6.25, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
6. In tema di prova del credito monitoriamente azionato nell'ambito di un rapporto ANrio, la giurisprudenza della S.C. ha avuto occasione, tra l'altro, di chiarire quanto segue: <l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto
(costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi>> (Cass. 14357/19). <in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione pagamento può assolvere all'onere dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della AN (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte>> (Cass.12818/24). <in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione pagamento può assolvere all'onere dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio 645 c.p.c., se l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente>> (Cass. 21092/19). <la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 1993 ha esclusivo ambito applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede opposizione al decreto ingiuntivo, trovano le consuete regole ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente posizione convenuto, riveste qualità attore senso sostanziale, sicché spetta a lui provare merito i fatti costitutivi diritto dedotto giudizio. ne consegue che, caso l'opposizione all'ingiunzione pagamento saldo pagina 3 di 5 passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla AN (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa>> (Cass.14640/18)
7. Con riferimento specifico ai rapporti con i consumatori, la più recente giurisprudenza della S.C. ha altresì affermato che <ai fini del rispetto principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93 13 cee, concernente le clausole abusive contratti stipulati tra un professionista e consumatore, dalle sentenze cgue 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su sia fondata l'esecuzione o l'intervento creditore, motivato ordine carattere abusivo delle contratto fonte credito oggetto d'ingiunzione, giudice dell'esecuzione ha dovere controllare d'ufficio l'eventuale che incidono sulla sussistenza sull'entità azionato, contraddittorio previa instaurazione una sommaria istruttoria, a prescindere proposizione un'opposizione esecutiva”; ” ai quando titolo azionato è opposto sul ingiunto, ferma la rilevabilità nullità protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma
1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii">> (Cass. SU 9479/23).
8. Nel caso in esame, a fronte di una pretesa monitoriamente azionata per oltre 68.000,00 euro e fondata su contratti di finanziamento 0012368905/0012405433 e conto corrente (v. contenuto del ricorso ex art. 633 c.p.c. in atti) parte opposta ha idoneamente provato unicamente la fondatezza del credito basato sul rapporto 0012405433 e solo nei limiti di euro 18.225,48, avendo unicamente con riferimento a quest'ultima prodotto (nella presente fase di cognizione, peraltro) documentazione contrattuale sufficiente per consentire il vaglio officioso richiesto dall'orientamento delle SSUU sopra riportato, tenuto conto anche delle conclusioni di parte opponente succitate (come da proposta giudiziale formulata alla prima udienza, v. verbale del 10.10.23: “versamento, con modalità da concordare inter partes, da parte dell'opponente a parte convenuta di euro 18.000,00 omnia, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal momento dell'accordo al momento del saldo effettivo, spese di lite compensate non solo del presente giudizio ma anche del monitorio e della fase esecutiva e rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta”). Tali conclusioni si ritengono rilevanti anche ai fini della portata in parte qua del thema probandum ex art.115 c.p.c., oltre che ai fini della valutazione da parte del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, del comportamento delle parti e delle emergenze processuali ex art. 116 c.p.c..
9. Al contrario, per quanto attiene al finanziamento 0012368905, la mancata produzione del testo contrattuale non consente verifica alcuna, neppure nella presente fase di cognizione, dell'assenza di clausole abusive (né parte opposta espressamente e specificamente contesta in parte qua la qualifica di consumatore del debitore odierno opponente), peraltro e seppur genericamente, richiesta dall'opponente nella presente sede. A tale fine non è sufficiente il saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio, riportante quale debito una somma pari a oltre pagina 4 di 5 47.000,00 euro, in quanto l'annotazione contabile di tale ultimo saldo non consente la verifica della pattuizione a mote e dell'applicazione a valle o meno di clausole abusive nulle o, comunque, inefficaci alla luce della normativa di origine eurocomunitaria citata (controllo da esperirsi d'ufficio secondo il principio di effettività e primautè del diritto comunitario).
10. Parimenti e per i medesimi motivi, deve ritenersi non idoneamente provata la pretesa creditoria fondata sul rapporto di conto corrente, in difetto di idonea documentazione contrattuale.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Parte opponente deve essere condannata al pagamento a favore di parte opposta di euro
18.225,48, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 15.6.18 (v. ricevuta di ritorno e messa in mora di cui alla raccomandata prodotta nel fascicolo monitori) al 18 dicembre 2018 e da tale data ex art. 1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
12. Vista la sostanziale soccombenza rinvenibile in capo a parte opposta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cognizione che liquida come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., per cause di valore di circa euro 68.000,00, nella misura media per le tre prime fasi e minima per quella decisoria, vista la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 881/2019, emesso dall'intestato Tribunale.
CO al pagamento a favore di , in persona del l.r.p.t., di Parte_1 Controparte_1 euro 18.225,48, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 15.6.18 al 18 dicembre 2018 e da tale data ex art. 1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
CO , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 406,00 per spese, € 11.976,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5