Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2492
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Sentenza 3 ottobre 2025

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Il Tribunale di Bologna, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente nei confronti di un opposto, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 881/2019. L'opponente chiedeva la sospensione dell'esecutorietà del decreto, la dichiarazione di nullità del ricorso monitorio e del decreto stesso, la revoca di quest'ultimo per la presenza di clausole vessatorie nei contratti fonte del credito, e la rideterminazione dell'importo dovuto, eventualmente tramite consulenza tecnica d'ufficio. L'opponente basava la sua opposizione tardiva sulla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione, sostenendo che, essendo il credito qualificato come "credito al consumo", il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere emesso senza una motivazione adeguata sulle eventuali clausole abusive. Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e la conferma della legittimità del decreto ingiuntivo. L'opposto contestava l'eccezione di carenza di prova scritta, affermando che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB costituisce piena prova del credito sia in fase monitoria che in opposizione, e che il procedimento monitorio si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opponente può far valere tutte le proprie eccezioni. L'opposto ha altresì depositato il contratto di finanziamento n. 12405433.

Il Tribunale, dopo aver analizzato le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta, ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha ritenuto che, sebbene l'opposto avesse provato la fondatezza del credito relativo al finanziamento n. 12405433 nei limiti di euro 18.225,48, la documentazione prodotta in questa fase di cognizione era sufficiente solo per tale importo, consentendo il vaglio officioso richiesto dall'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, anche alla luce delle conclusioni dell'opponente. Per quanto concerne il finanziamento n. 0012368905 e il rapporto di conto corrente, il Tribunale ha ritenuto la pretesa creditoria non idoneamente provata per la mancata produzione della documentazione contrattuale, che avrebbe permesso di verificare l'assenza di clausole abusive, elemento necessario per la tutela del consumatore secondo il principio di effettività del diritto comunitario. Di conseguenza, l'opponente è stato condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 18.225,48, oltre interessi. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opposto, in quanto sostanzialmente soccombente, e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Ogni altra questione è stata assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2492
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 2492
    Data del deposito : 3 ottobre 2025

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