Sentenza 13 aprile 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione cd. "ambientale" (e della sua differenziazione rispetto al reato di corruzione) non è sufficiente l'accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della cd. "tangente" (ben potendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch'egli protagonista del sistema), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate"; occorre pertanto che il giudice accerti (e dia conto in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti, che deve essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita o indiretta) del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.
Commentario • 1
- 1. La c.d. concussione ambientaleClaudia Ercolini · https://www.iusinitinere.it/
La concussione ambientale: fattispecie criminosa elaborata dalla giurisprudenza La rilevanza degli interessi in gioco in relazione ai reati contro la P.A. è particolarmente chiara ed evidente, dati i continui interventi legislativi volti a specificare la portata e le peculiarità degli interessi in questione o ad incriminare nuovi aspetti e nuovi fenomeni che si delineano e radicano nella società. D'altro canto è proprio la Costituzione che all'art. 97 pone in evidenza la necessità di garantire il buon andamento e l'imparzialità della macchina amministrativa, da cui derivano una serie di corollari, quali la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità ed altri. Proprio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2000, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 13/04/2000
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere N. 802
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 1343/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. PI CO, nato a [...] il [...],
2. TO CO, nato a [...] il [...], 3. CH AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 12.6.1999. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CO COSENTINO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv.ti Delfino SIRACUSANO, Umberto DI GIOVANNI e Sergio GALLICANO.
La C 0 R T E osserva:
Con sentenza del 2.5.1994 il Tribunale di Siracusa, ritenuto PI CO, TO CO, NO CA e CH AN responsabili tutti, in concorso tra loro, del reato di concussione in danno della cooperativa edilizia "Nuova Agape", e i primi due responsabili anche del reato di concussione continuata in danno delle cooperative "S. Antonio di Padova" e "San Rufo", di cui agli artt. 81 e 317 cod. pen., in questo assorbiti gli altri capi d'imputazione loro ascritti, applicata la diminuente di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato prescelto, condannava PI e TO ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione e NO e CH ciascuno a quella di anni tre e mesi sei di reclusione, tutti alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Con decisione del 12.6.1999 la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza appellata dagli imputati, riduceva la pena inflitta al PI e al TO ad anni tre e mesi otto di reclusione e quella inflitta al NO e al CH ad anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno.
Ricorrono per cassazione PI CO, TO CO e CH AN.
PI CO denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
1^) violazione degli artt. 192, 238bis e 648 cod. proc. pen. e 317 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di esso ricorrente, con violazione della disciplina dettata in tema di valutazione delle chiamate in correità e di efficacia probatoria delle sentenze passate in giudicato nonché di sussistenza dell'elemento costitutivo della fattispecie di concussione concretantesi nella necessità della qualifica di pubblica ufficiale del soggetto attivo del reato;
2^) erronea applicazione degli artt. 317 e 319 cod. pen., ricorrendo nel caso di specie la minore ipotesi di corruzione in luogo della ritenuta concussione, per la quale manca ogni prova della costrizione e/o della induzione alla dazione o alla promessa indebita al pubblico ufficiale;
3^) vizio di motivazione in punto di entità della pena irrogata e di diniego delle attenuanti generiche.
TO CO deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso: 1^) violazione dell'art. 317 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità 1.1) in mancanza della individuazione dell'organo della pubblica amministrazione o anche della sola funzione deviata nonché della prova dell'esistenza del pubblico ufficiale concussore, seppure ignoto, 1.2) per un fatto successivo alla consumazione della concussione, risalendo l'accettazione dell'indebita promessa di denaro da parte del PI al 1983 e costituendo il parziale pagamento di somme in adempimento del "patto" concussorio un "post factum" non punibile;
2^) vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo di partecipazione alla condotta altrui, richiesto per il reato contestato in concorso;
3^) erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., per la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CH AN deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.: 1^) vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità sul presupposto dell'esistenza di pubblici ufficiali concussori sia pure rimasti ignoti;
2^) erronea applicazione dell'art. 317 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità sul presupposto della concussione ambientale, ritenuta elemento comprovante la coartazione della volontà dei concussi;
3^) erronea applicazione dell'art. 648 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di individuazione dei pubblici ufficiali LE e OR quali referenti di esso ricorrente, in contrasto con l'assoluzione dei predetti dal reato loro imputato in concorso (il motivo risulta assorbente del punto 6 del ricorso); 4^) violazione dell'art. 604 cod. proc. pen. in relazione dell'art. 522 stesso codice, per essere stata ritenuta la sua responsabilità anche per le imputazioni riguardanti le concussioni in danno delle Cooperative edilizie S. Antonio di Padova e S. Antonio, di Siracusa, e San Rufo, con incidenza ai fini della condanna e dell'irrogazione della pena in primo grado;
5^) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità in ordine a un fatto successivo alla consumazione della concussione, risalendo l'accettazione dell'indebita promessa di denaro da parte del PI al 1983, costituendo il parziale pagamento di somme in adempimento del "patto" concussorio un "post factum" non punibile;
6^) vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. Invero, il giudizio di responsabilità degli imputati ricorrenti, in ordine al reato di concussione loro ascritto, appare essere il risultato di un convincimento raggiunto, per un verso, quale effetto di una semplificazione probatoria di elementi di fatto e giuridici, incanalata ed espressa nel testo della sentenza impugnata, e, per altro verso, manifestamente privo di logica motivazione e contraddittorio con le acquisizioni della sentenza di primo grado. Sono due i punti oggetto di fondate censure: il primo relativo all'accertamento fattuale della costrizione e della intimidazione delle condotte di concussione cd. "ambientale", l'altro relativo all'accertamento della partecipazione al fatto di soggetti aventi la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Quanto al primo, deve ritenersi che la ricorrenza della concussione dipendente dalla esistenza di una situazione ambientale esige, - in ragione della difficoltà di individuazione dei criteri di configurabilità e delle accese discussioni che animano dottrina e giurisprudenza in ordine al discrimine corrente tra le ipotesi di concussione e quelle di corruzione -, una puntuale esposizione degli elementi di fatto e delle argomentazioni che rendano ragione e conto dell'avvenuto accertamento della situazione ambientale, in cui è avvenuta la dazione o la promessa, e della esistenza di un sistema di comunicazione e di pressione diretta al mercimonio generalizzato della funzione pubblica.
Posto che anche in tale situazione deve ritenersi elemento determinante l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti, alla strumentalizzazione dell'autorità e del potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta deve corrispondere lo stato d'animo del privato, caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante. Deve, in proposito, tenersi conto di tutte quelle circostanze che, caratterizzando il fatto accertato, hanno suggerito in via di interpretazione di affermare reiteratamente che, in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, quando il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, manca completamente in lui lo stato di soggezione, indispensabile per la configurazione della concussione, perché non può ritenersi vittima degli abusi dei rappresentanti dei pubblici poteri. Al contrario, in tale situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti, [quali la realizzazione di profitti patrimoniali e di vantaggi di vario genere, materiali o morali, oggettivamente apprezzabili, (Clarucci rv. 210404), aggiudicazione di gare e concorsi, di assegnazione di fondi destinati a fini sociali, sistematicamente al di fuori degli schemi del perseguimento dell'interesse pubblico], approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. "Viene, in altri termini, a mancare l'azione di prevaricazione, di sopruso e di taglieggiamento del pubblico ufficiale, capace di determinare nella vittima uno stato di soggezione, tipico del reato di concussione", (Cass., sez. VI, 5500, 11/05/1998, Pareglio e altri, rv. 210521). Tanto che è stata da questa Corte Suprema di Cassazione esclusa l'ipotesi della cosiddetta "concussione ambientale" "qualora il privato coscientemente si determini a dare o a promettere allo scopo di trarre per sè un vantaggio dalla situazione di abuso sistematico, a lui nota, del pubblico ufficiale: in tal caso invero non vi è convergenza delle posizioni di prevaricazione del pubblico ufficiale di soggezione del privato ne' sussiste quel vizio di volontà di quest'ultimo che è impeditivo dell'instaurazione di un rapporto paritetico", (Cass., sez. VI, 0 7555, 26/07/1996, ric. Garbato ed altri, rv. 205880). Di conseguenza, nel caso di specie, in ordine alla corretta ed eventualmente diversa qualificazione del fatto, potrebbero influire, mancando in proposito l'esame e l'esposizione delle sufficienti argomentazioni nella sentenza impugnata, l'eventuale accertamento e la valutazione, sulla base delle prove acquisite, della intenzione e volontà del privato di disattivare i meccanismi della concorrenza nella attribuzione dei fondi regionali per la costruzione di case popolari per società cooperative, come potrebbe in contrario assumere determinante influenza la prova della condotta ostruzionistica del pubblico ufficiale, che, in presenza di fondi sufficienti già acquisiti o da acquisire in quanto già previsti in bilancio, di una graduatoria delle domande già compilata o da compilare con applicazione di criteri cronologici o di merito prefissati, abbia esplicitamente e direttamente fatto percepire la pretesa concussoria ovvero l'abbia fatta conoscere affidandosi ad un sistema di comunicazione corrente nell'ambiente della pubblica amministrazione.
Questa Corte Suprema, invero, ha già fatto rilevare che lo schema della concussione c.d. ambientale può sostenersi quando si dia concreta prova della "situazione caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una 'comunicazione' resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate". Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esista, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte", (Cass., sez. VI, n. 5116, 29/04/1998, Pancheri ed altri, rv. 211708).
In tale prospettiva, la dimostrazione storica dell'esistenza di una diffusa concussione ambientale non può semplificare l'oggetto della prova e del convincimento di responsabilità sostituendola alla verifica e alla valutazione della singola vicenda, poiché non può ritenersi sufficiente, per dimostrare il ricorrere di una concussione in luogo di una corruzione, l'accertamento che, all'epoca dei fatti, si versava in una situazione generale in cui la pretesa, di persone preposte ad incarichi pubblici, di ricevere compensi in relazione alle decisioni da prendere era nota e sotto vari profili stringente. Connesso con tale aspetto della impugnata decisione, ritenuta non adeguatamente motivata sotto il profilo della verifica di sussistenza degli indici caratterizzanti la qualificazione giuridica del fatto, è l'altro riguardante l'evidente contraddittorietà interna della motivazione, che, preso atto della assoluzione degli imputati LE LO, assessore regionale alla cooperazione, e OR RM CO, per non aver commesso il fatto, nel ritenere che una puntuale ricostruzione della vicenda conduceva a precisi coinvolgimenti di persone che rivestivano funzioni pubbliche in seno all'assessorato regionale alla cooperazione, non si è dato cura di verificare con elementi concreti e di puntuale confronto con la complessità del materiale probatorio in atti, inducente sulla base dei motivi di appello e di ricorso ad un approfondito esame della vicenda e della posizione dei suoi protagonisti, la valenza probatoria della lettera dell'assessorato di ammissione della "Nuova Agape" al finanziamento, difforme da quella ufficiale, senza data e senza protocollo, anticipata a mani del CIARCIÀ, dal Tribunale ritenuta falsificata, in ordine alla possibile ipotesi di millantato credito ovvero di truffa in danno dei soggetti interessati al versamento delle somme promesse e date a persone non appartenenti alla pubblica, amministrazione e per parte sequestrate, in lire 26.000.000, in mani di MI NA, moglie del PI CO.
In conclusione, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso e deve disporsi il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2000