Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melloni, 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.4.2023, notificato al ricorrente il successivo 29.4.2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha vietato l’accesso alla zona individuata dall’art. 135, comma VI, lettera D (centro storico cerchia interna) del Regolamento di Polizia Urbana di -OMISSIS- per mesi 12 dalla data della notifica, oltre che di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi e segnatamente degli ordini di allontanamento datati 1° aprile e 11 aprile 2023, e di ogni altro atto allo stato anche non conosciuto, e per il risarcimento del danno in forma specifica, o per equivalente, del danno;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza collegiale della sezione n. -OMISSIS- di rigetto della domanda di misure cautelari;
Vista la nota in data 10.3.2026 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a vedere definito il ricorso nel merito;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il pres. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la nota depositata in data 10.3.2026 con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che la stessa non ha più interesse alla decisione della causa nel merito, sì che al Collegio non rimane quindi che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, e dichiarare l’improcedibilità del giudizio, con compensazione delle spese processuali, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.