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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Adriano Parte_1 C.F._1
E DI FALCO (C.F. PEC: vvocati.prato. e C.F._2 Email_1
Gianni PINNA (C.F. ; PEC: , C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori;
attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe D'EBOLI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati a AN RO, via Logudoro n. 4, presso CodiceFiscale_6
lo studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nell'udienza odierna/nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.2.2025):
“1) alla demolizione del balcone a getto di nuova costruzione, così come descritto in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio;
2) all'arretramento del predetto balcone fino al raggiungimento della distanza indicata dall'art. 905 c.c., in particolare quella non inferiore a 1,50 metri dal confine, con la proprietà dell'attrice Parte_1
3) al ripristino, ossia al riposizionamento, del pluviale nella originaria posizione posta all'interno della loro proprietà, in particolare in aderenza alla loro parete del muro di recinzione posto a confine con la proprietà Parte_1
4) al pagamento di una somma in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per violazione delle norme poste a difesa e tutela del diritto di proprietà privata
e della riservatezza, per il mancato rispetto della distanza di cui all'art. 905 c.c., da liquidarsi, in via equitativa, oltre ad un'ulteriore somma per ogni giorno di ritardo, dalla pubblicazione della sentenza fino al giorno dell'effettiva eliminazione del manufatto che vìola la distanza legale tra gli immobili e dell'effettivo ripristino della originaria posizione del pluviale in questione.
Con il favore delle spese di causa”.
Nell'interesse dei convenuti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“1) nel merito, rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, ove ritenuta sussistente la violazione contestata, determinare come sufficiente a eliminarla la libera crescita dei rami degli alberi già esistenti e/o l'innalzamento del muro di confine dell'altezza nella misura che verrà realizzata in corso di causa o in quella ritenuta necessaria la realizzazione di quanto previsto dalla seconda ipotesi dal CTU, in corrispondenza dell'ampliamento della veranda;
3) condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite con compensi e oneri di legge e, se del caso, anche ai sensi dell'art. 96, c.3 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto dinanzi a Parte_1
2 questo Tribunale e , esponendo Controparte_1 Controparte_2
quanto segue:
a. in virtù del contratto di compravendita stipulato il 3.8.2012 (atto pubblico a rogito
Notaio dott. rep. n. 112.985, racc. n. 38.776), essa attrice era divenuta Per_1
proprietaria di una villetta a schiera sita a AN RO, località Suareddda di
Supra (immobile ad uso abitativo censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio
16, particella 2309, sub. 1-5-6), ubicata in fondo (secondo la direzione di marcia d'entrata) al vialetto comune che collegava tutte le villette facente facenti parte del complesso edilizio alla pubblica via;
b. l'immobile de quo, libero su tre lati, sul quarto lato (corto) era costruito in aderenza all'unità di cui i convenuti erano divenuti proprietari il 6.5.2020, nella cui porzione a vista l'originario costruttore aveva posato il pluviale di raccolta delle acque piovane del terrazzo (o lastrico solare), dal quale detto pluviale che scorreva verticalmente fino all'altezza del muro comune di recinzione e poi orizzontalmente fino al raggiungimento di quest'ultimo, piegando poi ad angolo retto verso il giardino dei convenuti, ivi ultimando il suo percorso;
c. i convenuti avevano effettuato lavori edilizi nel loro immobile, con particolare riferimento:
i. allo spostamento sulla parte superiore del muro comune di recinzione del tratto del pluviale posato originariamente all'interno della loro proprietà;
ii. all'ampliamento della veranda già esistente, realizzando un balcone sporgente dalla facciata prospicente il vialetto carrabile comune ed in aderenza al muro di recinzione;
d. a loro dire tale balcone era stato realizzato in violazione dell'art. 905 c.c.,
trattandosi di un'apertura diretta che consentiva ai convenuti di inspicere e
3 prospicere nella proprietà esclusiva di essa attrice (cortile, camera dal letto e loggia filo muro), mentre in precedenza la veduta era unicamente “obliqua” e il lato della loggia più vicino alla sua proprietà era a distanza non inferiore a 75 cm.,
ai sensi dell'art. 906 c.c.;
e. nonostante la ricezione della lettera raccomandata del 13.7.2022, i convenuti non avevano posto rimedio a tale situazione, limitandosi a riposizionare solo parzialmente il pluviale all'interno della loro proprietà, tuttavia, non nel tratto del muro di recinzione ove era stato edificato il nuovo balcone, né tantomeno arretrando quest'ultimo di 1,5 metri dal medesimo confine.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti all'arretramento del suddetto balcone a distanza non inferiore a 1,50 metri dal muro di recinzione ed al ripristino del pluviale nella posizione originaria, nonché al pagamento in suo favore dei danni non patrimoniali subiti per la lesione della proprietà e della riservatezza, oltre ad un'ulteriore somma per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento di tali obblighi di facere infungibile.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 26.4.2024, e Controparte_1
si sono così difesi: Controparte_2
a. hanno contestato la determinatezza della domanda riguardo allo spostamento del pluviale rispetto alla sua posizione originaria;
b. hanno eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
c. hanno contestato la fondatezza delle domande formulate da Parte_1
considerate:
i. la preesistenza di vedute dirette sull'immobile dell'attrice, laddove prima dell'allungamento della veranda del piano terra, essi convenuti fruivano già
della possibilità di sguardo frontale, sia dal lato lungo della medesima
4 veranda, sia dai lati lungo e corto – posto sul confine – della veranda ubicata nel piano superiore, quest'ultima comunque distante circa quattro metri dalla loggia, quindi rispettosa dell'art. 905 c.p.c.;
ii. l'evitabilità della inspectio e della prospectio con l'innalzamento del muro di confine – come proposto da essi convenuti all'attrice già all'epoca della realizzazione del balcone, anche inglobandovi il tratto del pluviale ivi posizionato – o lasciando crescere in altezza oltre il muro di confine le piante insistenti all'interno della proprietà dell'attrice (la quale in precedenza le legava, addossandole al medesimo muro proprio al fine di impedire la veduta dal lato lungo della veranda) – piante invero non presenti all'epoca della costruzione degli edifici – le quali erano state tuttavia potate dalla oco prima del giudizio, al fine di celare Parte_1
tale soluzione alternativa e lamentare la presenza della veduta;
iii. l'insussistenza dei danni lamentati, sia perché molto raramente essi convenuti e la rano stati contemporaneamente presenti nelle Parte_1
rispettive proprietà, sia perché il danno era derivato dalla potatura degli alberi effettuata dalla medesima attrice.
I convenuti hanno quindi concluso domandando – in via pregiudiziale – la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, l'assegnazione all'attrice del termine di legge per il tentativo di mediazione – e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attrice o, in subordine, che fossero disposti gli accorgimenti volti ad eliminare la violazione accertata, oltre alla condanna dell'attrice al risarcimento ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
3. Con ordinanza pronunciata il 22.5.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2023) il giudice ha assegnato alle parti il termine di legge per presentare la
5 domanda di mediazione obbligatoria.
4. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.10.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 25.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 26.1.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti (siccome vertenti su circostanze ritenute superflue ai fini della decisione) e ha nominato CTU l'arch. Per_2
alla quale nella successiva udienza del 13.3.2024 è stato conferito il seguente
[...]
incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, visitati i luoghi e svolta ogni altra opportuna
indagine (eventualmente acquisendo ulteriore documentazione presso gli Uffici
pubblici competenti), sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
a. descriva lo stato degli immobili oggetto di causa, dandone rappresentazione grafica,
fotografica e planimetrica;
b. descriva la tipologia, le caratteristiche e, ove possibile, l'epoca di realizzazione e le
eventuali modificazioni, nel corso del tempo, del pluviale e del balcone presenti
nella proprietà dei convenuti e menzionati dalla parte attrice nell'atto di citazione,
con particolare riferimento alla distanza di detti manufatti dall'immobile degli
attori ed alla possibilità di affaccio nella proprietà di questi ultimi;
c. in ogni caso, indichi, ove possibile, nel rispetto della vigente normativa urbanistica
ed edilizia e tenuto conto del decoro architettonico, se vi siano soluzioni alternative
alla demolizione o all'arretramento del balcone dei convenuti;
6 d. tenti la conciliazione della lite”.
7. In seguito all'autorizzazione di una proroga (con decreto del 6.9.2024), il 3.1.2025 l'arch.
a depositato la relazione tecnica. Per_2
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha fissato l'udienza del 24.3.2025 per consentire alla parte attrice di prendere posizione sulla proposta transattiva formulata dalla parte convenuta o, in difetto di accettazione, per la precisazione delle conclusioni.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il 5.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, preso atto della mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta transattiva formulata dai convenuti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con decreto reso in data odierna il giudice ha liquidato al CTU complessivi di 2.305,63
euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.884,23 euro per onorari,
300,00 euro per onorari del collaboratore e 121,40 euro per rimborso spese – ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
***
11. Le domande con cui ha chiesto la condanna di Parte_1 Controparte_1
e alla demolizione del balcone di loro proprietà – o,
[...] Controparte_2
comunque, all'arretramento del medesimo a distanza non inferiore di 1,50 metri dal confine – ed al ricollocamento del pluviale nella posizione precedente i lavori edili effettuati dai convenuti tra il 2021 e il 2022 debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.
7 11.1 Nell'art. 905, commi 1-2, c.c. si legge che “Non si possono aprire vedute dirette verso il
fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e
la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un
metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del
vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore
di dette opere”.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste una netta distinzione “tra normativa sulle distanze e normativa sulle vedute, evidenziando come
l'art. 905 c.c. - che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante
l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente
privati - non abbia correlazione alcuna con l'art. 873 c.c., il quale è diretto a tutelare
interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati e consente agli enti locali di
stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi
collettivi. In conseguenza, non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art.
905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute
nei regolamenti locali (deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo di tale norma
di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – a tali regolamenti). Cfr.
inoltre Cass. 21798/2024, secondo cui «l'osservanza da parte del vicino delle distanze
di cui all'art. 907 c.c. va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del
convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della
sussistenza di tale diritto». Cfr. infine Cass. 25342/2016, ove si è ritenuto che la
titolarità del diritto reale di veduta costituisca presupposto per esigere l'osservanza da
parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c., sicché la parte convenuta per
l'eliminazione di vedute poste a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c.,
8 la quale affermi il diritto a mantenerle, ha l'onere di provare l'avvenuto acquisto, a
titolo negoziale od originario, della relativa servitù, a nulla rilevando la mera
preesistenza di fatto di tali aperture. Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 21819/2024”.
(Cass. n. 12885/2025, n. 15070/2018), considerato peraltro come “la semplice
affermazione della risalenza ultraventennale del proprio possesso, oggetto del diritto ex adverso rivendicato o sullo stesso gravante a guisa di servitù, non possa di per sé
necessariamente implicare l'appartenenza originaria alla controparte dell'attrice di
quel diritto, e non semplicemente del corrispondente possesso” (Cass. n. 25342/2016).
11.2 Occorre infine richiamare l'art. 889, comma 2, c.c., ai sensi del quale “Per i tubi
d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la
distanza di almeno un metro dal confine”, disposizione in ordine a cui la Corte di
Cassazione ha chiarito che “per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i
canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro
dal confine, si fonda su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o
trasudamenti che non ammette la prova contraria (v., sul punto, Cass., n. 2964 del
1997; Cass. n. 2558 del 2009; Cass. n. 20046 del 2018; Cass. n. 14273 del 2019)”
(Cass. n. 17024/2023).
11.3 Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – l'attrice ha anzitutto fornito prova idonea dell'an delle violazioni lamentate, poiché:
a. per ciò che rileva ai fini della presente decisione, come emerge chiaramente dalle fotografie versate in atti (sia dalle parti, sia allegate all'elaborato peritale) gli immobili oggetto di causa sono due villette a schiera (entrambe distribuite su tre
9 livelli, ossia i piani seminterrato, terra e primo), facenti parte del medesimo complesso edilizio sito a AN RO, località Suaredda di Supra, al quale si accede da un vialetto comune pedonale e carrabile, percorrendo il quale (in seguito all'ingresso dalla perpendicolare via pubblica), le due proprietà, costruite in aderenza, sono ubicate nella schiera sul lato destro, rispettivamente, l'abitazione dei convenuti (censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 16, particella
2309, sub. 11-12) è la penultima, mentre quella dell'attrice (censita nel N.C.E.U.
del medesimo Comune al foglio 16, particella 2309, sub. 1-5-6) è l'ultima;
b. in particolare, prima dei lavori edilizi realizzati tra il 2021 e il 2022 dai convenuti sul proprio immobile (le modifiche al muro di confine, sebbene rilevate dal CTU,
non sono oggetto di causa):
i. la loggia, sovrastata da un arco decorato con conci di granito che ne delimitava l'affaccio, “era già lievemente avanzata rispetto a quella della
proprietà ricorrente ma essendo interclusa tra murature cieche non
consentiva alcuna possibilità di affaccio sulle proprietà altrui” (pag. 7
relazione);
ii. come si evince dai due files video prodotti dall'attrice con l'atto di citazione (doc. 3 e doc. 4), nonché dalle allegazioni ivi espsote – analitiche e specifiche, non già indeterminate, come sostenuto nella comparsa di risposta dai convenuti, i quali non hanno invero sollevato in proposito alcuna specifica contestazione – oltre che dai rilievi effettuati dal CTU, il quale ha osservato come “secondo le prescrizioni del primo progetto
approvato, il pluviale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla
proprietà resistente aveva uno sviluppo verticale di circa 3 metri, dalla
quota di calpestio del lastrico solare al muro di confine comune alle due
10 proprietà, aggettando sulla proprietà ricorrente. Suddetto pluviale curvava
a gomito per proseguire per un tratto orizzontale di circa 1,50 metri
sempre nella proprietà resistente;
una ulteriore curva riconduceva il tratto
obliquo-verticale sulla mezzeria del muro di confine, sul fronte della parte
resistente. Quindi le acque meteoriche si riversavano a cascata nella
proprietà resistente poco distante dal prospetto dell'abitazione. Tutto il
pluviale era interamente di rame” (pagine 6-7 elaborato);
c. all'esito dei suddetti lavori (sempre pag. 7 relazione):
i. oltre alla loggia preesistente – ossia quella interclusa tra murature cieche,
ancora delimitata dall'arco sopra menzionato – è stato realizzato “un nuovo
balcone aggettante di circa 7 mq, quale prosieguo della loggia, avente un
parapetto alto circa 0.90 metri che consente un comodo affaccio nella
proprietà ricorrente”, ossia “una veduta frontale, obliqua e laterale.
Sporgendosi, ma anche solo appoggiandosi, si può beneficiare della
veduta sul giardino ubicato al piano seminterrato (sottostante rispetto al
balcone) della proprietà ricorrente, sulla loggia, sul balcone della camera
da letto e parzialmente all'interno della stessa”;
ii. in seguito al preesistente sviluppo in verticale per tre metri dal piano di calpestio del lastrico solare ed al successivo tratto lungo il muro comune di recinzione fino al limite della (sempre preesistente) veranda – invece che curvare all'interno, ossia verso la proprietà dei convenuta – il pluviale in rame proseguiva lungo il lato corto del nuovo balcone aggettante (file video, doc. 4 atto di citazione), per poi curvare e correre sulla sommità del predetto muro in diagonale e poi, nuovamente curvando, in verticale verso terra (fotografia, doc. 5 atto di citazione);
11 in proposito, occorre osservare che, in seguito alla diffida del 13.7.2022
i convenuti hanno parzialmente riportato il pluviale all'interno della loro proprietà, in particolare, come rilevato dal CTU “il pluviale di raccolta
delle acque meteoriche della proprietà resistente conserva lo sviluppo
verticale di circa 3 metri dalla quota di calpestio del lastrico solare al
muro di confine comune alle due proprietà, aggettando sulla proprietà
ricorrente. Esso curva a gomito e prosegue orizzontalmente per circa 1,50
metri in aggetto sulla proprietà resistente, per circa 1,70 sul muro di
confine tra le due proprietà. Questo tratto è in parte preesistente, in parte
nuovo. Una ulteriore curva riconduce il tratto obliquo-verticale
proseguendo in orizzontale sul muro di confine, sul fronte della parte
resistente per circa 2,80 metri. Poi curva nuovamente in posizione
verticale riversando le acque meteoriche a terra sul confine tra la
proprietà resistente e la strada comune al complesso immobiliare. Il
pluviale è in rame nel tratto originario, in pvc nel nuovo”;
d. Tali modifiche dello stato dei luoghi integrano con tutta evidenza le violazioni lamentate da rispettivamente: Parte_1
i. il balcone, stante l'attuale possibilità di affaccio nella proprietà dell'attrice,
laddove l'asserita preesistenza delle vedute, oltre che insussistente – come accertato dall'ausiliare – si appalesa irrilevante, per le ragioni esposte nel punto 11.1 che precede, non avendo i convenuti allegato, né tantomeno dimostrato di essere divenuti titolari di tale diritto a titolo derivativo o per intervenuta usucapione, con conseguente irrilevanza della prova per testimoni (capitoli 3-4-5-6) dedotta sul punto nella loro memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
12 è analogamente ininfluente l'affermazione secondo cui, poco prima di radicare la presente causa, ha potato gli alberi a Parte_1
ridosso del muro di confine – i quali inizialmente precludevano la veduta –
non essendo certo i convenuti titolari del diritto di sindacare le attività
svolte dalla convenuta all'interno della sua proprietà, né tantomeno potendo tale condotta giustificare l'apertura di una veduta abusiva nei suoi confronti;
ii. nonostante le suddette modifiche apportate dai convenuti in seguito alla diffida del 13.7.2022, residua la porzione di pluviale (in pvc) corrente orizzontalmente sul muro di confine, nella porzione compresa tra il precedente limite della veranda del piano terra – ossia ove è presente la curvatura da cui comincia la porzione in pvc (saldata al preesistente tratto in rame) – e l'attuale lato corto del balcone aggettante, parallelamente a quest'ultimo (prima e ultima fotografia a pag. 21 della relazione peritale).
11.4 Con esclusivo riferimento al balcone ed alle conseguenze derivanti dall'inosservanza della disciplina in materia di vedute, si osserva quanto segue:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'eliminazione
delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui
non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di
quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata,
ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante
l'adozione di accorgimenti - come, ad esempio, l'arretramento del parapetto o
l'apposizione di pannelli che rendano impossibile l'«inspicere et prospicere in alienum»- idonei a contemperare i contrastanti interessi delle parti e ugualmente
rispondenti al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione, e
13 spettando, poi, al giudice dell'esecuzione determinare le concrete modalità di
attuazione dell'obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011,
Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996,
Cass. n. 2343 /1995)” (Cass. n. 438/2024, n. 20078/2021 n. 23184/2020, n.
7809/2014, n. 11729/2012), accorgimenti i quali debbono comunque essere idonei ad “impedire stabilmente e permanentemente la possibilità di «inspectio et prospectio»” (Cass. n. 1450/1996);
b. nel caso in esame, non sono tuttavia praticabili accorgimenti alternativi e meno invasivi rispetto all'arretramento del balcone de quo ad almeno 1,5 metri di distanza dal confine (la quale corrisponde, tra l'altro, alla prima opzione alternativa proposta dal CTU, che evidentemente ha considerato come prima soluzione la demolizione integrale dell'opera, mentre nel quesito era vi era specificamente ricompreso anche il suo arretramento), in particolare:
i. riguardo alle soluzioni proposte dai convenuti, rispettivamente:
o l'innalzamento del muro di confine comporterebbe la realizzazione di
“un elemento rettangolare in pietra alto circa 1,80 metri e lungo circa
1,30. E' implicito che esso non consentirebbe alla parte resistente di
inspicere e prospicere nel fondo ricorrente ma ad essa creerebbe un
danno. Si comprometterebbe una parte della panoramicità fruibile
dagli affacci posti su quel prospetto del complesso immobiliare. La
visuale sul panorama di cui beneficiano le proprietà in causa sarebbe,
nel caso di quella ricorrente, inficiato da un muro in pietra che
fungerebbe da vera e propria barriera visiva”, oltre a non costituire
“una soluzione architettonicamente decorosa solo perché realizzato col
medesimo materiale già usato su altre porzioni del complesso
14 immobiliare” (pagine 12-13 elaborato peritale);
o l'utilizzo (una volta cresciuta) della vegetazione piantata nel giardino di proprietà dell'attrice, sia perché – come rilevato dal CTU – “con una
adeguata progettazione dell'intervento di ristrutturazione, la parte
ricorrente” (rectius, convenuta) avrebbe potuto realizzare delle
opportune aiuole, in cui far crescere delle piante di dimensioni
opportune invece di pavimentare tutto lo spazio esterno” (pag. 13
relazione), sia perché si tratterebbe di un onere posto a carico, non già
dei soggetti che hanno ricavato una veduta abusiva sul fondo della vicina, bensì di quest'ultima;
ii. quanto alla seconda soluzione proposta dal CTU, ossia la realizzazione, ad almeno 1,5 metri dal confine, “di un cordolo alto almeno 0,50 metri
delimitante un piccolo giardino pensile dove mettere a dimora delle piante
sempreverdi da far crescere oltre il muro di confine. Questa ipotesi prevede
l'impegno della parte resistente di allestire uno spazio destinato
esclusivamente alla vegetazione sempreverde a cui si acceda solo per la
manutenzione”, sul rilievo che, come condivisibilmente osservato dall'attrice,
la veduta sarebbe comunque esercitabile durante lo svolgimento delle relative attività di manutenzione e, in ogni caso, non si tratterebbe di un impedimento stabile e permanente dell'inspectio e della prospectio.
11.5 I convenuti debbono quindi essere condannati ad arretrare il balcone oggetto di causa fino alla distanza minima di 1,50 metri di distanza dal muro comune di confine, nonché
a riposizionare all'interno della loro proprietà il tratto del pluviale individuato nel punto
11-3-d-ii che precede.
12. La domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata dall'attrice deve essere accolta, nei termini e
15 per le ragioni che seguono:
a. ai sensi della suddetta disposizione (nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame, ossia quello precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), “Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di
somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della
somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della
natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile”;
b. occorre anzitutto osservare che il riconoscimento dell'invocata misura di coercizione indiretta non appare manifestamente iniquo, tenuto conto che dal contegno processuale dei convenuti è emersa la ferma contrarietà di questi ultimi all'arretramento del balcone, in relazione a cui – dietro contestazioni basate su profili privi di fondamento e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione (in
primis, la preesistenza della veduta) hanno proposto soluzioni alternative inidonee a contemperare in maniera adeguata i contrapposti interessi in gioco;
c. considerati i tempi necessari per arretrare il manufatto realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., si appalesa ragionevole differire l'efficacia della misura de qua
allo spirare del novantesimo giorno dalla notificazione dell'odierna sentenza;
16 d. riguardo al quantum, tenuto conto dei criteri indicati dal comma 2 della suddetta disposizione – e, in particolare, del valore della presente causa (compreso tra
5.200,01 euro e 26.000,00 euro, come sarà meglio specificato nel punto 14 che segue), nonché della considerazione secondo cui, quand'anche la presente sentenza fosse immediatamente notificata, il termine assegnato ai convenuti scadrebbe in un momento successivo alla fine della stagione estiva, ossia in un periodo nel quale l'attrice tendenzialmente non fruisce dell'immobile – si ritiene congruo determinarlo in 15,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
(relativamente sia all'arretramento del balcone, sia al riposizionamento del tratto del pluviale che corre orizzontalmente sul muro comune), dopo la scadenza del termine menzionato nel punto che precede.
13. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
a. Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 33645/2022)
“hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno
presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione
basata su sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio.
Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il
fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è
andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa
dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio
tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve
comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa
dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale
17 allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione
specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere
che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza o mediante presunzioni semplici”, principio espresso in materia di occupazione senza titolo di immobile, ma applicabile anche in ipotesi di violazione delle distanze (Cass. n. 10410/2025).
È stato inoltre affermato che lesione del diritto di proprietà “conseguente
all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il
cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il
risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una
percentuale del valore reddituale dell'immobile (e non già avendo riguardo al suo
valore di mercato), la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 14294 del
04/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19132 del 09/08/2013)” (Cass. n. 5684/2023),
tenuto peraltro conto che detta lesione riguarda “non la cosa ma il diritto di godere
in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è
rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è
andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della
cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la
concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del
diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova
sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio
subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
18 (Cass. n. 29314/2024, SS.UU. n. 33645/2022), rilevando quindi il concreto utilizzo del bene oggetto del diritto dominicale.
b. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che:
i. l'immobile di proprietà di sito – analogamente a Parte_1
quello dei convenuti – in una frequentata località turistica (AN RO), è
sostanzialmente destinato ad essere goduto nel corso della stagione estiva;
ii. nei suoi scritti difensivi l'attrice non ha mai specificamente contestato l'allegazione dei convenuti secondo cui la medesima, “seppur formalmente
residente a [...](tanto da aver ottenuto l'agevolazione “prima
casa” per l'acquisto dello stesso, cfr. doc. 1 , non vive Parte_1
nell'immobile per cui è causa (comparsa di risposta, pag. 5), circostanza invero confermata nella memoria di replica (pag. 4), ove la Parte_1
ha sostenuto come non influisse ai fini della pretesa risarcitoria “La
circostanza secondo cui l'attrice alterna periodi in AN RO, quale
Comune di residenza, e periodi in Poggio a Caiano”, assunto non condivisibile in ragione dell'insegnamento riportato nel punto a che precede, ossia la necessità di valutare la lesione in ragione della perdita o limitazione delle specifica tipologia di godimento esercitata dal proprietario;
iii. non risulta neppure contestata l'allegazione che “Dal momento
dell'acquisto, i convenuti hanno trascorso solo pochi giorni a AN RO
in presenza dell'attrice e ciò è avvenuto prima che fosse stata allungata la
veranda e/o potati gli alberi in modo da permettere un'astratta visione del
giardino dell'attrice” (comparsa di risposta, pag. 5)
iv. le considerazioni che precedono conducono a ritenere congruo riconoscere
19 all'attrice l'importo equitativamente determinato di 4.500,00 euro per il triennio compreso tra l'estate del 2022 (epoca di realizzazione dell'apertura abusiva, appalesandosi irrilevante in proposito la presenza di un tratto del pluviale sul muro di confine) e il corrente anno (ossia 1.500,00 annui,
comprensivi della rivalutazione all'attualità dalle singole annualità e degli interessi compensativi),oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
14. Le spese processuali debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante la fondatezza di tutte le domande formulate dagli attori.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro – pari a 19.173,50 euro ex art. 15 c.p.c., come correttamente dichiarato dalla parte attrice nell'atto introduttivo, valore ottenuto moltiplicando per 50 la rendita catastale
(383,47 euro) dell'appartamento di proprietà dell'attrice, richiamato l'insegnamento second cui “Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili
sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste
sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della
competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito
dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere
avvenuta la violazione” (Cass. n. 33457/2019) – senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
20 - per la fase istruttoria, caratterizzata dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale comunque la parte attrice ha chiesto l'ammissione di prove orali (sebbene non ammesse) e ha dovuto prendere posizione su quelle dedotte dai convenuti;
- per la fase decisionale, avendo la parte attrice depositato entrambe le memorie previste dall'art. 190 c.p.c.
Non compete all'attrice l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto
D.M. per la difesa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate avverso i due convenuti.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con decreto reso in data odierna in complessivi 2.305,63 euro (oltre ad oneri previdenziali e
IVA di legge) a titolo di onorari e spese – debbono essere poste interamente a carico dei convenuti, laddove le operazioni peritali hanno consentito di accertare le violazioni in materia di vedute e distanze lamentate dall'attrice.
16. In ragione della totale soccombenza dei convenuti deve essere chiaramente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da questi ultimi.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e : Controparte_1 Controparte_2
i. ad arretrare il balcone aggettante realizzato nel piano terra dell'immobile di loro proprietà (fotografie a pag. 19 della relazione peritale) – sito a AN
RO, località Suaredda di Supra, censito nel N.C.E.U. di detto Comune
al foglio 16, particella 2309, sub. 11-12) – fino alla distanza minima di
21 1,50 metri dal muro di confine comune all'immobile di proprietà di
[...]
(censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 16, Parte_1
particella 2309, sub. 1-5-6);
ii. a riposizionare all'interno della loro proprietà il tratto del pluviale corrente orizzontalmente sul suddetto muro di confine, nella porzione compresa tra il precedente limite della veranda del piano terra – ove è presente la curvatura da cui comincia la porzione in pvc – e l'attuale lato corto del balcone aggettante, parallelamente a quest'ultimo (prima e ultima fotografia a pag. 21 della relazione peritale);
b. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 15,00 euro la somma dovuta da
[...]
e a per ogni giorno Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di ritardo nell'ultimazione dei lavori menzionati nel punto che precede, con decorrenza dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
c. condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a pagare a 4.500,00 euro, oltre agli interessi legali dalla Parte_1
presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
d. condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rimborsare a le spese processuali, così liquidate: Parte_1
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 25,98 per spese di notifica;
€ 5.366,98 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica
22 d'ufficio – liquidate con decreto reso in data odierna in complessivi 2.305,63 euro
(oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – siano poste interamente a carico di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da e Controparte_1
. Controparte_2
Nuoro, 14.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Adriano Parte_1 C.F._1
E DI FALCO (C.F. PEC: vvocati.prato. e C.F._2 Email_1
Gianni PINNA (C.F. ; PEC: , C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori;
attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe D'EBOLI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati a AN RO, via Logudoro n. 4, presso CodiceFiscale_6
lo studio del difensore;
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nell'udienza odierna/nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.2.2025):
“1) alla demolizione del balcone a getto di nuova costruzione, così come descritto in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio;
2) all'arretramento del predetto balcone fino al raggiungimento della distanza indicata dall'art. 905 c.c., in particolare quella non inferiore a 1,50 metri dal confine, con la proprietà dell'attrice Parte_1
3) al ripristino, ossia al riposizionamento, del pluviale nella originaria posizione posta all'interno della loro proprietà, in particolare in aderenza alla loro parete del muro di recinzione posto a confine con la proprietà Parte_1
4) al pagamento di una somma in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per violazione delle norme poste a difesa e tutela del diritto di proprietà privata
e della riservatezza, per il mancato rispetto della distanza di cui all'art. 905 c.c., da liquidarsi, in via equitativa, oltre ad un'ulteriore somma per ogni giorno di ritardo, dalla pubblicazione della sentenza fino al giorno dell'effettiva eliminazione del manufatto che vìola la distanza legale tra gli immobili e dell'effettivo ripristino della originaria posizione del pluviale in questione.
Con il favore delle spese di causa”.
Nell'interesse dei convenuti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“1) nel merito, rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, ove ritenuta sussistente la violazione contestata, determinare come sufficiente a eliminarla la libera crescita dei rami degli alberi già esistenti e/o l'innalzamento del muro di confine dell'altezza nella misura che verrà realizzata in corso di causa o in quella ritenuta necessaria la realizzazione di quanto previsto dalla seconda ipotesi dal CTU, in corrispondenza dell'ampliamento della veranda;
3) condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite con compensi e oneri di legge e, se del caso, anche ai sensi dell'art. 96, c.3 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto dinanzi a Parte_1
2 questo Tribunale e , esponendo Controparte_1 Controparte_2
quanto segue:
a. in virtù del contratto di compravendita stipulato il 3.8.2012 (atto pubblico a rogito
Notaio dott. rep. n. 112.985, racc. n. 38.776), essa attrice era divenuta Per_1
proprietaria di una villetta a schiera sita a AN RO, località Suareddda di
Supra (immobile ad uso abitativo censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio
16, particella 2309, sub. 1-5-6), ubicata in fondo (secondo la direzione di marcia d'entrata) al vialetto comune che collegava tutte le villette facente facenti parte del complesso edilizio alla pubblica via;
b. l'immobile de quo, libero su tre lati, sul quarto lato (corto) era costruito in aderenza all'unità di cui i convenuti erano divenuti proprietari il 6.5.2020, nella cui porzione a vista l'originario costruttore aveva posato il pluviale di raccolta delle acque piovane del terrazzo (o lastrico solare), dal quale detto pluviale che scorreva verticalmente fino all'altezza del muro comune di recinzione e poi orizzontalmente fino al raggiungimento di quest'ultimo, piegando poi ad angolo retto verso il giardino dei convenuti, ivi ultimando il suo percorso;
c. i convenuti avevano effettuato lavori edilizi nel loro immobile, con particolare riferimento:
i. allo spostamento sulla parte superiore del muro comune di recinzione del tratto del pluviale posato originariamente all'interno della loro proprietà;
ii. all'ampliamento della veranda già esistente, realizzando un balcone sporgente dalla facciata prospicente il vialetto carrabile comune ed in aderenza al muro di recinzione;
d. a loro dire tale balcone era stato realizzato in violazione dell'art. 905 c.c.,
trattandosi di un'apertura diretta che consentiva ai convenuti di inspicere e
3 prospicere nella proprietà esclusiva di essa attrice (cortile, camera dal letto e loggia filo muro), mentre in precedenza la veduta era unicamente “obliqua” e il lato della loggia più vicino alla sua proprietà era a distanza non inferiore a 75 cm.,
ai sensi dell'art. 906 c.c.;
e. nonostante la ricezione della lettera raccomandata del 13.7.2022, i convenuti non avevano posto rimedio a tale situazione, limitandosi a riposizionare solo parzialmente il pluviale all'interno della loro proprietà, tuttavia, non nel tratto del muro di recinzione ove era stato edificato il nuovo balcone, né tantomeno arretrando quest'ultimo di 1,5 metri dal medesimo confine.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti all'arretramento del suddetto balcone a distanza non inferiore a 1,50 metri dal muro di recinzione ed al ripristino del pluviale nella posizione originaria, nonché al pagamento in suo favore dei danni non patrimoniali subiti per la lesione della proprietà e della riservatezza, oltre ad un'ulteriore somma per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento di tali obblighi di facere infungibile.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 26.4.2024, e Controparte_1
si sono così difesi: Controparte_2
a. hanno contestato la determinatezza della domanda riguardo allo spostamento del pluviale rispetto alla sua posizione originaria;
b. hanno eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
c. hanno contestato la fondatezza delle domande formulate da Parte_1
considerate:
i. la preesistenza di vedute dirette sull'immobile dell'attrice, laddove prima dell'allungamento della veranda del piano terra, essi convenuti fruivano già
della possibilità di sguardo frontale, sia dal lato lungo della medesima
4 veranda, sia dai lati lungo e corto – posto sul confine – della veranda ubicata nel piano superiore, quest'ultima comunque distante circa quattro metri dalla loggia, quindi rispettosa dell'art. 905 c.p.c.;
ii. l'evitabilità della inspectio e della prospectio con l'innalzamento del muro di confine – come proposto da essi convenuti all'attrice già all'epoca della realizzazione del balcone, anche inglobandovi il tratto del pluviale ivi posizionato – o lasciando crescere in altezza oltre il muro di confine le piante insistenti all'interno della proprietà dell'attrice (la quale in precedenza le legava, addossandole al medesimo muro proprio al fine di impedire la veduta dal lato lungo della veranda) – piante invero non presenti all'epoca della costruzione degli edifici – le quali erano state tuttavia potate dalla oco prima del giudizio, al fine di celare Parte_1
tale soluzione alternativa e lamentare la presenza della veduta;
iii. l'insussistenza dei danni lamentati, sia perché molto raramente essi convenuti e la rano stati contemporaneamente presenti nelle Parte_1
rispettive proprietà, sia perché il danno era derivato dalla potatura degli alberi effettuata dalla medesima attrice.
I convenuti hanno quindi concluso domandando – in via pregiudiziale – la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, l'assegnazione all'attrice del termine di legge per il tentativo di mediazione – e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attrice o, in subordine, che fossero disposti gli accorgimenti volti ad eliminare la violazione accertata, oltre alla condanna dell'attrice al risarcimento ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
3. Con ordinanza pronunciata il 22.5.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2023) il giudice ha assegnato alle parti il termine di legge per presentare la
5 domanda di mediazione obbligatoria.
4. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.10.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 25.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 26.1.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti (siccome vertenti su circostanze ritenute superflue ai fini della decisione) e ha nominato CTU l'arch. Per_2
alla quale nella successiva udienza del 13.3.2024 è stato conferito il seguente
[...]
incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, visitati i luoghi e svolta ogni altra opportuna
indagine (eventualmente acquisendo ulteriore documentazione presso gli Uffici
pubblici competenti), sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
a. descriva lo stato degli immobili oggetto di causa, dandone rappresentazione grafica,
fotografica e planimetrica;
b. descriva la tipologia, le caratteristiche e, ove possibile, l'epoca di realizzazione e le
eventuali modificazioni, nel corso del tempo, del pluviale e del balcone presenti
nella proprietà dei convenuti e menzionati dalla parte attrice nell'atto di citazione,
con particolare riferimento alla distanza di detti manufatti dall'immobile degli
attori ed alla possibilità di affaccio nella proprietà di questi ultimi;
c. in ogni caso, indichi, ove possibile, nel rispetto della vigente normativa urbanistica
ed edilizia e tenuto conto del decoro architettonico, se vi siano soluzioni alternative
alla demolizione o all'arretramento del balcone dei convenuti;
6 d. tenti la conciliazione della lite”.
7. In seguito all'autorizzazione di una proroga (con decreto del 6.9.2024), il 3.1.2025 l'arch.
a depositato la relazione tecnica. Per_2
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha fissato l'udienza del 24.3.2025 per consentire alla parte attrice di prendere posizione sulla proposta transattiva formulata dalla parte convenuta o, in difetto di accettazione, per la precisazione delle conclusioni.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento reso il 5.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, preso atto della mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta transattiva formulata dai convenuti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con decreto reso in data odierna il giudice ha liquidato al CTU complessivi di 2.305,63
euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.884,23 euro per onorari,
300,00 euro per onorari del collaboratore e 121,40 euro per rimborso spese – ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
***
11. Le domande con cui ha chiesto la condanna di Parte_1 Controparte_1
e alla demolizione del balcone di loro proprietà – o,
[...] Controparte_2
comunque, all'arretramento del medesimo a distanza non inferiore di 1,50 metri dal confine – ed al ricollocamento del pluviale nella posizione precedente i lavori edili effettuati dai convenuti tra il 2021 e il 2022 debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.
7 11.1 Nell'art. 905, commi 1-2, c.c. si legge che “Non si possono aprire vedute dirette verso il
fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e
la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un
metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del
vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore
di dette opere”.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste una netta distinzione “tra normativa sulle distanze e normativa sulle vedute, evidenziando come
l'art. 905 c.c. - che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante
l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente
privati - non abbia correlazione alcuna con l'art. 873 c.c., il quale è diretto a tutelare
interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati e consente agli enti locali di
stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi
collettivi. In conseguenza, non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art.
905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute
nei regolamenti locali (deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo di tale norma
di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – a tali regolamenti). Cfr.
inoltre Cass. 21798/2024, secondo cui «l'osservanza da parte del vicino delle distanze
di cui all'art. 907 c.c. va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del
convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della
sussistenza di tale diritto». Cfr. infine Cass. 25342/2016, ove si è ritenuto che la
titolarità del diritto reale di veduta costituisca presupposto per esigere l'osservanza da
parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c., sicché la parte convenuta per
l'eliminazione di vedute poste a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c.,
8 la quale affermi il diritto a mantenerle, ha l'onere di provare l'avvenuto acquisto, a
titolo negoziale od originario, della relativa servitù, a nulla rilevando la mera
preesistenza di fatto di tali aperture. Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 21819/2024”.
(Cass. n. 12885/2025, n. 15070/2018), considerato peraltro come “la semplice
affermazione della risalenza ultraventennale del proprio possesso, oggetto del diritto ex adverso rivendicato o sullo stesso gravante a guisa di servitù, non possa di per sé
necessariamente implicare l'appartenenza originaria alla controparte dell'attrice di
quel diritto, e non semplicemente del corrispondente possesso” (Cass. n. 25342/2016).
11.2 Occorre infine richiamare l'art. 889, comma 2, c.c., ai sensi del quale “Per i tubi
d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la
distanza di almeno un metro dal confine”, disposizione in ordine a cui la Corte di
Cassazione ha chiarito che “per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i
canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro
dal confine, si fonda su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o
trasudamenti che non ammette la prova contraria (v., sul punto, Cass., n. 2964 del
1997; Cass. n. 2558 del 2009; Cass. n. 20046 del 2018; Cass. n. 14273 del 2019)”
(Cass. n. 17024/2023).
11.3 Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – l'attrice ha anzitutto fornito prova idonea dell'an delle violazioni lamentate, poiché:
a. per ciò che rileva ai fini della presente decisione, come emerge chiaramente dalle fotografie versate in atti (sia dalle parti, sia allegate all'elaborato peritale) gli immobili oggetto di causa sono due villette a schiera (entrambe distribuite su tre
9 livelli, ossia i piani seminterrato, terra e primo), facenti parte del medesimo complesso edilizio sito a AN RO, località Suaredda di Supra, al quale si accede da un vialetto comune pedonale e carrabile, percorrendo il quale (in seguito all'ingresso dalla perpendicolare via pubblica), le due proprietà, costruite in aderenza, sono ubicate nella schiera sul lato destro, rispettivamente, l'abitazione dei convenuti (censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 16, particella
2309, sub. 11-12) è la penultima, mentre quella dell'attrice (censita nel N.C.E.U.
del medesimo Comune al foglio 16, particella 2309, sub. 1-5-6) è l'ultima;
b. in particolare, prima dei lavori edilizi realizzati tra il 2021 e il 2022 dai convenuti sul proprio immobile (le modifiche al muro di confine, sebbene rilevate dal CTU,
non sono oggetto di causa):
i. la loggia, sovrastata da un arco decorato con conci di granito che ne delimitava l'affaccio, “era già lievemente avanzata rispetto a quella della
proprietà ricorrente ma essendo interclusa tra murature cieche non
consentiva alcuna possibilità di affaccio sulle proprietà altrui” (pag. 7
relazione);
ii. come si evince dai due files video prodotti dall'attrice con l'atto di citazione (doc. 3 e doc. 4), nonché dalle allegazioni ivi espsote – analitiche e specifiche, non già indeterminate, come sostenuto nella comparsa di risposta dai convenuti, i quali non hanno invero sollevato in proposito alcuna specifica contestazione – oltre che dai rilievi effettuati dal CTU, il quale ha osservato come “secondo le prescrizioni del primo progetto
approvato, il pluviale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla
proprietà resistente aveva uno sviluppo verticale di circa 3 metri, dalla
quota di calpestio del lastrico solare al muro di confine comune alle due
10 proprietà, aggettando sulla proprietà ricorrente. Suddetto pluviale curvava
a gomito per proseguire per un tratto orizzontale di circa 1,50 metri
sempre nella proprietà resistente;
una ulteriore curva riconduceva il tratto
obliquo-verticale sulla mezzeria del muro di confine, sul fronte della parte
resistente. Quindi le acque meteoriche si riversavano a cascata nella
proprietà resistente poco distante dal prospetto dell'abitazione. Tutto il
pluviale era interamente di rame” (pagine 6-7 elaborato);
c. all'esito dei suddetti lavori (sempre pag. 7 relazione):
i. oltre alla loggia preesistente – ossia quella interclusa tra murature cieche,
ancora delimitata dall'arco sopra menzionato – è stato realizzato “un nuovo
balcone aggettante di circa 7 mq, quale prosieguo della loggia, avente un
parapetto alto circa 0.90 metri che consente un comodo affaccio nella
proprietà ricorrente”, ossia “una veduta frontale, obliqua e laterale.
Sporgendosi, ma anche solo appoggiandosi, si può beneficiare della
veduta sul giardino ubicato al piano seminterrato (sottostante rispetto al
balcone) della proprietà ricorrente, sulla loggia, sul balcone della camera
da letto e parzialmente all'interno della stessa”;
ii. in seguito al preesistente sviluppo in verticale per tre metri dal piano di calpestio del lastrico solare ed al successivo tratto lungo il muro comune di recinzione fino al limite della (sempre preesistente) veranda – invece che curvare all'interno, ossia verso la proprietà dei convenuta – il pluviale in rame proseguiva lungo il lato corto del nuovo balcone aggettante (file video, doc. 4 atto di citazione), per poi curvare e correre sulla sommità del predetto muro in diagonale e poi, nuovamente curvando, in verticale verso terra (fotografia, doc. 5 atto di citazione);
11 in proposito, occorre osservare che, in seguito alla diffida del 13.7.2022
i convenuti hanno parzialmente riportato il pluviale all'interno della loro proprietà, in particolare, come rilevato dal CTU “il pluviale di raccolta
delle acque meteoriche della proprietà resistente conserva lo sviluppo
verticale di circa 3 metri dalla quota di calpestio del lastrico solare al
muro di confine comune alle due proprietà, aggettando sulla proprietà
ricorrente. Esso curva a gomito e prosegue orizzontalmente per circa 1,50
metri in aggetto sulla proprietà resistente, per circa 1,70 sul muro di
confine tra le due proprietà. Questo tratto è in parte preesistente, in parte
nuovo. Una ulteriore curva riconduce il tratto obliquo-verticale
proseguendo in orizzontale sul muro di confine, sul fronte della parte
resistente per circa 2,80 metri. Poi curva nuovamente in posizione
verticale riversando le acque meteoriche a terra sul confine tra la
proprietà resistente e la strada comune al complesso immobiliare. Il
pluviale è in rame nel tratto originario, in pvc nel nuovo”;
d. Tali modifiche dello stato dei luoghi integrano con tutta evidenza le violazioni lamentate da rispettivamente: Parte_1
i. il balcone, stante l'attuale possibilità di affaccio nella proprietà dell'attrice,
laddove l'asserita preesistenza delle vedute, oltre che insussistente – come accertato dall'ausiliare – si appalesa irrilevante, per le ragioni esposte nel punto 11.1 che precede, non avendo i convenuti allegato, né tantomeno dimostrato di essere divenuti titolari di tale diritto a titolo derivativo o per intervenuta usucapione, con conseguente irrilevanza della prova per testimoni (capitoli 3-4-5-6) dedotta sul punto nella loro memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
12 è analogamente ininfluente l'affermazione secondo cui, poco prima di radicare la presente causa, ha potato gli alberi a Parte_1
ridosso del muro di confine – i quali inizialmente precludevano la veduta –
non essendo certo i convenuti titolari del diritto di sindacare le attività
svolte dalla convenuta all'interno della sua proprietà, né tantomeno potendo tale condotta giustificare l'apertura di una veduta abusiva nei suoi confronti;
ii. nonostante le suddette modifiche apportate dai convenuti in seguito alla diffida del 13.7.2022, residua la porzione di pluviale (in pvc) corrente orizzontalmente sul muro di confine, nella porzione compresa tra il precedente limite della veranda del piano terra – ossia ove è presente la curvatura da cui comincia la porzione in pvc (saldata al preesistente tratto in rame) – e l'attuale lato corto del balcone aggettante, parallelamente a quest'ultimo (prima e ultima fotografia a pag. 21 della relazione peritale).
11.4 Con esclusivo riferimento al balcone ed alle conseguenze derivanti dall'inosservanza della disciplina in materia di vedute, si osserva quanto segue:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'eliminazione
delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui
non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di
quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata,
ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante
l'adozione di accorgimenti - come, ad esempio, l'arretramento del parapetto o
l'apposizione di pannelli che rendano impossibile l'«inspicere et prospicere in alienum»- idonei a contemperare i contrastanti interessi delle parti e ugualmente
rispondenti al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione, e
13 spettando, poi, al giudice dell'esecuzione determinare le concrete modalità di
attuazione dell'obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011,
Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996,
Cass. n. 2343 /1995)” (Cass. n. 438/2024, n. 20078/2021 n. 23184/2020, n.
7809/2014, n. 11729/2012), accorgimenti i quali debbono comunque essere idonei ad “impedire stabilmente e permanentemente la possibilità di «inspectio et prospectio»” (Cass. n. 1450/1996);
b. nel caso in esame, non sono tuttavia praticabili accorgimenti alternativi e meno invasivi rispetto all'arretramento del balcone de quo ad almeno 1,5 metri di distanza dal confine (la quale corrisponde, tra l'altro, alla prima opzione alternativa proposta dal CTU, che evidentemente ha considerato come prima soluzione la demolizione integrale dell'opera, mentre nel quesito era vi era specificamente ricompreso anche il suo arretramento), in particolare:
i. riguardo alle soluzioni proposte dai convenuti, rispettivamente:
o l'innalzamento del muro di confine comporterebbe la realizzazione di
“un elemento rettangolare in pietra alto circa 1,80 metri e lungo circa
1,30. E' implicito che esso non consentirebbe alla parte resistente di
inspicere e prospicere nel fondo ricorrente ma ad essa creerebbe un
danno. Si comprometterebbe una parte della panoramicità fruibile
dagli affacci posti su quel prospetto del complesso immobiliare. La
visuale sul panorama di cui beneficiano le proprietà in causa sarebbe,
nel caso di quella ricorrente, inficiato da un muro in pietra che
fungerebbe da vera e propria barriera visiva”, oltre a non costituire
“una soluzione architettonicamente decorosa solo perché realizzato col
medesimo materiale già usato su altre porzioni del complesso
14 immobiliare” (pagine 12-13 elaborato peritale);
o l'utilizzo (una volta cresciuta) della vegetazione piantata nel giardino di proprietà dell'attrice, sia perché – come rilevato dal CTU – “con una
adeguata progettazione dell'intervento di ristrutturazione, la parte
ricorrente” (rectius, convenuta) avrebbe potuto realizzare delle
opportune aiuole, in cui far crescere delle piante di dimensioni
opportune invece di pavimentare tutto lo spazio esterno” (pag. 13
relazione), sia perché si tratterebbe di un onere posto a carico, non già
dei soggetti che hanno ricavato una veduta abusiva sul fondo della vicina, bensì di quest'ultima;
ii. quanto alla seconda soluzione proposta dal CTU, ossia la realizzazione, ad almeno 1,5 metri dal confine, “di un cordolo alto almeno 0,50 metri
delimitante un piccolo giardino pensile dove mettere a dimora delle piante
sempreverdi da far crescere oltre il muro di confine. Questa ipotesi prevede
l'impegno della parte resistente di allestire uno spazio destinato
esclusivamente alla vegetazione sempreverde a cui si acceda solo per la
manutenzione”, sul rilievo che, come condivisibilmente osservato dall'attrice,
la veduta sarebbe comunque esercitabile durante lo svolgimento delle relative attività di manutenzione e, in ogni caso, non si tratterebbe di un impedimento stabile e permanente dell'inspectio e della prospectio.
11.5 I convenuti debbono quindi essere condannati ad arretrare il balcone oggetto di causa fino alla distanza minima di 1,50 metri di distanza dal muro comune di confine, nonché
a riposizionare all'interno della loro proprietà il tratto del pluviale individuato nel punto
11-3-d-ii che precede.
12. La domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata dall'attrice deve essere accolta, nei termini e
15 per le ragioni che seguono:
a. ai sensi della suddetta disposizione (nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame, ossia quello precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022), “Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di
somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della
somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della
natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile”;
b. occorre anzitutto osservare che il riconoscimento dell'invocata misura di coercizione indiretta non appare manifestamente iniquo, tenuto conto che dal contegno processuale dei convenuti è emersa la ferma contrarietà di questi ultimi all'arretramento del balcone, in relazione a cui – dietro contestazioni basate su profili privi di fondamento e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione (in
primis, la preesistenza della veduta) hanno proposto soluzioni alternative inidonee a contemperare in maniera adeguata i contrapposti interessi in gioco;
c. considerati i tempi necessari per arretrare il manufatto realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., si appalesa ragionevole differire l'efficacia della misura de qua
allo spirare del novantesimo giorno dalla notificazione dell'odierna sentenza;
16 d. riguardo al quantum, tenuto conto dei criteri indicati dal comma 2 della suddetta disposizione – e, in particolare, del valore della presente causa (compreso tra
5.200,01 euro e 26.000,00 euro, come sarà meglio specificato nel punto 14 che segue), nonché della considerazione secondo cui, quand'anche la presente sentenza fosse immediatamente notificata, il termine assegnato ai convenuti scadrebbe in un momento successivo alla fine della stagione estiva, ossia in un periodo nel quale l'attrice tendenzialmente non fruisce dell'immobile – si ritiene congruo determinarlo in 15,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
(relativamente sia all'arretramento del balcone, sia al riposizionamento del tratto del pluviale che corre orizzontalmente sul muro comune), dopo la scadenza del termine menzionato nel punto che precede.
13. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
a. Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 33645/2022)
“hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno
presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione
basata su sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio.
Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il
fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è
andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa
dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio
tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve
comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa
dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale
17 allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione
specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere
che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza o mediante presunzioni semplici”, principio espresso in materia di occupazione senza titolo di immobile, ma applicabile anche in ipotesi di violazione delle distanze (Cass. n. 10410/2025).
È stato inoltre affermato che lesione del diritto di proprietà “conseguente
all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il
cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il
risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una
percentuale del valore reddituale dell'immobile (e non già avendo riguardo al suo
valore di mercato), la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 14294 del
04/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19132 del 09/08/2013)” (Cass. n. 5684/2023),
tenuto peraltro conto che detta lesione riguarda “non la cosa ma il diritto di godere
in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è
rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è
andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della
cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la
concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del
diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova
sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio
subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
18 (Cass. n. 29314/2024, SS.UU. n. 33645/2022), rilevando quindi il concreto utilizzo del bene oggetto del diritto dominicale.
b. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che:
i. l'immobile di proprietà di sito – analogamente a Parte_1
quello dei convenuti – in una frequentata località turistica (AN RO), è
sostanzialmente destinato ad essere goduto nel corso della stagione estiva;
ii. nei suoi scritti difensivi l'attrice non ha mai specificamente contestato l'allegazione dei convenuti secondo cui la medesima, “seppur formalmente
residente a [...](tanto da aver ottenuto l'agevolazione “prima
casa” per l'acquisto dello stesso, cfr. doc. 1 , non vive Parte_1
nell'immobile per cui è causa (comparsa di risposta, pag. 5), circostanza invero confermata nella memoria di replica (pag. 4), ove la Parte_1
ha sostenuto come non influisse ai fini della pretesa risarcitoria “La
circostanza secondo cui l'attrice alterna periodi in AN RO, quale
Comune di residenza, e periodi in Poggio a Caiano”, assunto non condivisibile in ragione dell'insegnamento riportato nel punto a che precede, ossia la necessità di valutare la lesione in ragione della perdita o limitazione delle specifica tipologia di godimento esercitata dal proprietario;
iii. non risulta neppure contestata l'allegazione che “Dal momento
dell'acquisto, i convenuti hanno trascorso solo pochi giorni a AN RO
in presenza dell'attrice e ciò è avvenuto prima che fosse stata allungata la
veranda e/o potati gli alberi in modo da permettere un'astratta visione del
giardino dell'attrice” (comparsa di risposta, pag. 5)
iv. le considerazioni che precedono conducono a ritenere congruo riconoscere
19 all'attrice l'importo equitativamente determinato di 4.500,00 euro per il triennio compreso tra l'estate del 2022 (epoca di realizzazione dell'apertura abusiva, appalesandosi irrilevante in proposito la presenza di un tratto del pluviale sul muro di confine) e il corrente anno (ossia 1.500,00 annui,
comprensivi della rivalutazione all'attualità dalle singole annualità e degli interessi compensativi),oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
14. Le spese processuali debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante la fondatezza di tutte le domande formulate dagli attori.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro – pari a 19.173,50 euro ex art. 15 c.p.c., come correttamente dichiarato dalla parte attrice nell'atto introduttivo, valore ottenuto moltiplicando per 50 la rendita catastale
(383,47 euro) dell'appartamento di proprietà dell'attrice, richiamato l'insegnamento second cui “Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili
sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste
sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della
competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito
dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere
avvenuta la violazione” (Cass. n. 33457/2019) – senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
20 - per la fase istruttoria, caratterizzata dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale comunque la parte attrice ha chiesto l'ammissione di prove orali (sebbene non ammesse) e ha dovuto prendere posizione su quelle dedotte dai convenuti;
- per la fase decisionale, avendo la parte attrice depositato entrambe le memorie previste dall'art. 190 c.p.c.
Non compete all'attrice l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto
D.M. per la difesa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate avverso i due convenuti.
15. Nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con decreto reso in data odierna in complessivi 2.305,63 euro (oltre ad oneri previdenziali e
IVA di legge) a titolo di onorari e spese – debbono essere poste interamente a carico dei convenuti, laddove le operazioni peritali hanno consentito di accertare le violazioni in materia di vedute e distanze lamentate dall'attrice.
16. In ragione della totale soccombenza dei convenuti deve essere chiaramente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da questi ultimi.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e : Controparte_1 Controparte_2
i. ad arretrare il balcone aggettante realizzato nel piano terra dell'immobile di loro proprietà (fotografie a pag. 19 della relazione peritale) – sito a AN
RO, località Suaredda di Supra, censito nel N.C.E.U. di detto Comune
al foglio 16, particella 2309, sub. 11-12) – fino alla distanza minima di
21 1,50 metri dal muro di confine comune all'immobile di proprietà di
[...]
(censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 16, Parte_1
particella 2309, sub. 1-5-6);
ii. a riposizionare all'interno della loro proprietà il tratto del pluviale corrente orizzontalmente sul suddetto muro di confine, nella porzione compresa tra il precedente limite della veranda del piano terra – ove è presente la curvatura da cui comincia la porzione in pvc – e l'attuale lato corto del balcone aggettante, parallelamente a quest'ultimo (prima e ultima fotografia a pag. 21 della relazione peritale);
b. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 15,00 euro la somma dovuta da
[...]
e a per ogni giorno Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di ritardo nell'ultimazione dei lavori menzionati nel punto che precede, con decorrenza dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
c. condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a pagare a 4.500,00 euro, oltre agli interessi legali dalla Parte_1
presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
d. condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rimborsare a le spese processuali, così liquidate: Parte_1
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 25,98 per spese di notifica;
€ 5.366,98 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica
22 d'ufficio – liquidate con decreto reso in data odierna in complessivi 2.305,63 euro
(oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – siano poste interamente a carico di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da e Controparte_1
. Controparte_2
Nuoro, 14.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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