TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3499/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.INDRIO RENATO FRANCO e Parte_1
D.Milano giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato l'11.3.2025 il ricorrente di cui in epigrafe lamentava che, in data 22.5.2024, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. In seguito alla denuncia d'infortunio, l' gli aveva riconosciuto un grado CP_1
d'invalidità del 4%. Sosteneva il ricorrente che la percentuale d'invalidità riconosciutagli era inferiore a quella spettante. Concludeva per il riconoscimento di postumi in percentuale maggiore.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_1 evidenziando l'assenza di postumi permanenti in misura maggiore di quelli riconosciuti ricollegabili all'evento. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Il dott , nell'elaborato peritale depositato, ha confermato l'esistenza Per_1 del quadro patologico denunciato dalla ricorrente in seguito all'infortunio occorso (esiti fratturativi riportati a livello del polso sx), ma in merito alla quantificazione dei postumi permanenti residuati, ha concluso per una percentuale nella misura del 4% già riconosciuta dall'istituto. Ciò in quanto il ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente, ha evidenziato che le immagini radiologiche non sono direttamente proporzionali alla disfunzione e che l'eventuale (non certa) presenza di un solo geode non può causare un grave danno degenerativo.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche le contestazioni della ricorrente, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, la misura dei postumi riscontrata esclude un ulteriore aumento dei postumi invalidanti rispetto a quelli già riconosciuti dall'istituto.
Le spese di giudizio sono irripetibili. La consulenza tecnica, liquidata con decreto provvisorio, va definitivamente posta a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto GI , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto.
Bari,16/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3499/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.INDRIO RENATO FRANCO e Parte_1
D.Milano giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato l'11.3.2025 il ricorrente di cui in epigrafe lamentava che, in data 22.5.2024, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. In seguito alla denuncia d'infortunio, l' gli aveva riconosciuto un grado CP_1
d'invalidità del 4%. Sosteneva il ricorrente che la percentuale d'invalidità riconosciutagli era inferiore a quella spettante. Concludeva per il riconoscimento di postumi in percentuale maggiore.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_1 evidenziando l'assenza di postumi permanenti in misura maggiore di quelli riconosciuti ricollegabili all'evento. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Il dott , nell'elaborato peritale depositato, ha confermato l'esistenza Per_1 del quadro patologico denunciato dalla ricorrente in seguito all'infortunio occorso (esiti fratturativi riportati a livello del polso sx), ma in merito alla quantificazione dei postumi permanenti residuati, ha concluso per una percentuale nella misura del 4% già riconosciuta dall'istituto. Ciò in quanto il ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente, ha evidenziato che le immagini radiologiche non sono direttamente proporzionali alla disfunzione e che l'eventuale (non certa) presenza di un solo geode non può causare un grave danno degenerativo.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche le contestazioni della ricorrente, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, la misura dei postumi riscontrata esclude un ulteriore aumento dei postumi invalidanti rispetto a quelli già riconosciuti dall'istituto.
Le spese di giudizio sono irripetibili. La consulenza tecnica, liquidata con decreto provvisorio, va definitivamente posta a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto GI , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto.
Bari,16/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi