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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4564/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. SURACE MICHELE Parte_1
ricorrente contro
, con gli avv.ti MANUALI LINA e DESTRO GIORGIO Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato da e Parte_1 CP_1
-trascritto nel registro Atti di Matrimonio, del Comune di Abano Terme (PD), dell'anno
[...]
1988, atto n. 34 p. 2 s. A;
pagina 1 di 7
2. quanto ai rapporti economici tra le Parti, dichiarare, considerato quanto premesso in narrativa e con
conforme istanza in vista degli emanandi provvedimenti provvisori ed urgenti, che mancano i
presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o
di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio nel caso di opposizione alla presente domanda da parte
dell'intimata resistente.”
Conclusioni di parte resistente
“- Nel merito,
- nulla si oppone alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- rigettarsi la domanda di disconoscimento in capo alla SI.ra del diritto all'assegno Controparte_1
divorzile e per l'effetto condannarsi il SI. al pagamento in favore della resistente di Parte_1
assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione istat, ovvero la diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti in parte narrativa. In via Istruttoria:
- rigettarsi i capitoli per interrogatorio e per testi ex adverso formulati per i motivi esposti al punto 4)
di parte narrativa, in subordine si chiede di essere ammessi a prova contraria stessi testi di parte
ricorrente;
- Ci si oppone alla domanda di accertamento reddituale – patrimoniale sulla SI.ra qualora CP_1
dovesse essere disposto tale accertamento, si chiede che lo stesso accertamento venga esteso alla
situazione reddituale e patrimoniale del SI. .” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2024 il SI. , premettendo che: Parte_1
-in data 17.07.1988, in Abano Terme, contraeva matrimonio concordatario con la SI.ra
; Controparte_1
-dalla loro unione nascevano i figli e LE, entrambi maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 7 -la convivenza diveniva nel tempo intollerabile, per le ripetute violazioni al dovere di fedeltà,
rispetto ed assistenza morale e materiale da parte della moglie;
-con sentenza 1116/2023, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione dei coniugi;
-entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti: la resistente percepisce un reddito mensile di almeno euro 1.000,00 e la casa è di proprietà del ricorrente;
-dall'inizio della crisi, la coppia ha vissuto di fatto separata e i coniugi hanno concordato di provvedere ciascuno, con i propri mezzi reddituali ed economici, al proprio mantenimento ordinario e straordinario;
-la SI.ra è legata sentimentalmente con l'attuale compagno, con il quale cena ogni CP_1
sera, pernottando anche presso la casa dello stesso, trascorre tutti i week-end, dal venerdì al lunedì, nonché le festività e le vacanze;
-il giudizio di separazione è pendente in grado di appello per quanto concerne la domanda di riforma dell'assegno di mantenimento riconosciuto in primo grado alla resistente;
pertanto, chiedeva:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato da e Parte_1 CP_1
-trascritto nel registro Atti di Matrimonio, del Comune di Abano Terme (PD), dell'anno
[...]
1988, atto n. 34 p. 2 s. A;
2. quanto ai rapporti economici tra le Parti, dichiarare, considerato quanto premesso in narrativa e con
conforme istanza in vista degli emanandi provvedimenti provvisori ed urgenti, che mancano i
presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o
di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio nel caso di opposizione alla presente domanda da parte
dell'intimata resistente.”
In data 4.02.2025 si costituiva la SI.ra , la quale, premettendo che: Controparte_1
- intraprendeva la relazione con l'attuale compagno, dopo la conclamata crisi coniugale, a seguito delle trattative tra le parti e della presentazione del ricorso per separazione e non prima;
ha una frequentazione non caratterizzata da alcun reciproco sostentamento materiale e morale;
pagina 3 di 7 -la SI.ra , durante il matrimonio, lavorava presso la Fidia, nota casa farmaceutica, CP_1
poi caduta in grave crisi aziendale, tanto da collocare la resistente dapprima in mobilità
(durante la quale ha lavorato per sei mesi presso l'accettazione dell'Azienda Ospedaliera di
Padova), e poi conSIliandole di dimettersi;
-pende avanti al Tribunale di Padova il procedimento volto ad accertare la titolarità della
SI.ra di quota in comproprietà dell'immobile intestato al SI. , oppure, in CP_1 Pt_1
subordine, il credito pari ad € 25.709,24;
-durante il matrimonio, la resistente faceva solo qualche lavoro in nero come colf, che non le consentiva di guadagnare oltre € 400,00 al mese;
per il resto si è sempre occupata della famiglia e delle eSIenze di vita quotidiana del marito e dei figli;
-solo a maggio 2023 la SI.ra riusciva a trovare un lavoro a tempo determinato, CP_1
percependo un reddito mensile di circa € 1.000,00;
pertanto, chiedeva:
“- Nel merito,
- nulla si oppone alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- rigettarsi la domanda di disconoscimento in capo alla SI.ra del diritto all'assegno Controparte_1
divorzile e per l'effetto condannarsi il SI. al pagamento in favore della resistente di Parte_1
assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione istat, ovvero la diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti in parte narrativa.
In via Istruttoria:
- rigettarsi i capitoli per interrogatorio e per testi ex adverso formulati per i motivi esposti al punto 4)
di parte narrativa, in subordine si chiede di essere ammessi a prova contraria stessi testi di parte
ricorrente;
- Ci si oppone alla domanda di accertamento reddituale – patrimoniale sulla SI.ra qualora CP_1
dovesse essere disposto tale accertamento, si chiede che lo stesso accertamento venga esteso alla
situazione reddituale e patrimoniale del SI. .” Pt_1
A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 5.02.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con Ordinanza depositata il 6.02.2025, pronunciava i pagina 4 di 7 provvedimenti provvisori, dichiarando inammissibile per tardività la domanda della resistente di riconoscimento di assegno di divorzio e confermando allo stato le condizioni di separazione, così come parzialmente riformate dalla Sentenza della Corte di Appello di
Venezia.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, riguardando la pronuncia solo lo status,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Collegio accoglie la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
al n. 34, Parte II, Serie A, Anno 1988 del Comune di ABANO TERME (PD), ordinando all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale il 13/11/2020. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio
Come già rilevato con Ordinanza depositata il 6.02.2025, su eccezione di parte ricorrente, la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio avanzata dalla resistente con memoria di costituzione, depositata il giorno prima dell'udienza di comparizione, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
L'art. 473bis.16 c.p.c. prevede, infatti, che “il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473bis.12 cpc secondo, terzo e quarto comma.” pagina 5 di 7 La Corte di Cassazione in più pronunce ha affermato che l'assegno divorzile deve essere richiesto dalla parte interessata con l'atto introduttivo o con la comparsa di risposta, nel rispetto delle preclusioni processuali, salvo che la necessità sia sorta successivamente (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 “Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve
essere proposta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta
esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel
corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti
a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al
regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi
elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva
ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la prima
volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei
coniugi rispetto al suo inizio” e ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3925 del 12/03/2012: “Nel giudizio
di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di
quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero
nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti
del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei
provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così
come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al
sopravvenire di nuovi elementi di fatti”)
Sulle spese
Spese compensate, alla luce della natura e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
pagina 6 di 7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di ABANO TERME (PD) al n. 34, Parte II, Serie A, anno 1988;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla SI.ra CP_1
;
[...]
4) Spese compensate.
Padova, 11.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 7 di 7