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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.489 /2025
Il giorno 17/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Teresa Guerrisi, per delega dell'Avv. TACCONE
GIOVANNI ;
Per l' l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1
FRANCESCA PAOLA;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 489/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.489/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in C.F._2
atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella
Francesca Paola Micheli (c.f. e Dario Cosimo Adornato C.F._3
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio CodiceFiscale_4
Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,15 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.02.2025, l'odierna ricorrente, impugna l'intimazione di pagamento n. N. 094 2024 90154298 11/000,limitatamente all' avviso di addebito N. 394 2018 0003872543 000, dell'importo di € 28.414,70 notificata in data 06.12.2024, afferente contributi IVS e Parte_2
somme per gli anni 2012 – 2013 - 2014 – 2015 – 2016 - 2017, afferenti Parte_3
alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90154298 11/000 e portato dal sotteso avviso di addebito elencato dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi IVS Coltivatori e somme per gli anni 2012 – 2013 - Pt_2 Parte_3
2014 – 2015 – 2016 - 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”;
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la CP_1
carenza di legittimazione passiva per le contestazioni che attengono all'eventuale e non provata perenzione del credito dopo la regolare iscrizione a ruolo, che è stata effettuata correttamente dall'istituto e nei termini di legge. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere sia dall' che dall'Agente della Riscossione. CP_1
Quindi, concludeva chiedendo di, “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande, CP_1
perché inammissibili e comunque infondate nei confronti dell' . Con vittoria di CP_2
spese e competenze di lite. In via istruttoria Si chiede al Giudice di ordinare ad
Agenzia delle Entrate riscossione la produzione della documentazione interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. Non è stato necessario chiamare così come richiesto CP_3
dall' resistente, in quanto lo stesso come riportato nel corpo della CP_2 CP_1
memoria aveva prodotto la documentazione interruttiva relativa agli atti emessi da Agenzia delle Entrate- Riscossioni.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione. Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto sia l' che l' nel tempo hanno posto CP_1 CP_3
tutti gli atti interruttivi relativamente alle cartelle oggetto di contestazione.
Le spese di lite vanno pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, ridotte in quanto non contengono particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1305,00, oltre Iva e Cpa, ove previste.
Palmi 17 giugno 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.489 /2025
Il giorno 17/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Teresa Guerrisi, per delega dell'Avv. TACCONE
GIOVANNI ;
Per l' l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1
FRANCESCA PAOLA;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 489/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.489/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in C.F._2
atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella
Francesca Paola Micheli (c.f. e Dario Cosimo Adornato C.F._3
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio CodiceFiscale_4
Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,15 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.02.2025, l'odierna ricorrente, impugna l'intimazione di pagamento n. N. 094 2024 90154298 11/000,limitatamente all' avviso di addebito N. 394 2018 0003872543 000, dell'importo di € 28.414,70 notificata in data 06.12.2024, afferente contributi IVS e Parte_2
somme per gli anni 2012 – 2013 - 2014 – 2015 – 2016 - 2017, afferenti Parte_3
alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90154298 11/000 e portato dal sotteso avviso di addebito elencato dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi IVS Coltivatori e somme per gli anni 2012 – 2013 - Pt_2 Parte_3
2014 – 2015 – 2016 - 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”;
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la CP_1
carenza di legittimazione passiva per le contestazioni che attengono all'eventuale e non provata perenzione del credito dopo la regolare iscrizione a ruolo, che è stata effettuata correttamente dall'istituto e nei termini di legge. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere sia dall' che dall'Agente della Riscossione. CP_1
Quindi, concludeva chiedendo di, “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande, CP_1
perché inammissibili e comunque infondate nei confronti dell' . Con vittoria di CP_2
spese e competenze di lite. In via istruttoria Si chiede al Giudice di ordinare ad
Agenzia delle Entrate riscossione la produzione della documentazione interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. Non è stato necessario chiamare così come richiesto CP_3
dall' resistente, in quanto lo stesso come riportato nel corpo della CP_2 CP_1
memoria aveva prodotto la documentazione interruttiva relativa agli atti emessi da Agenzia delle Entrate- Riscossioni.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione. Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto sia l' che l' nel tempo hanno posto CP_1 CP_3
tutti gli atti interruttivi relativamente alle cartelle oggetto di contestazione.
Le spese di lite vanno pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, ridotte in quanto non contengono particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1305,00, oltre Iva e Cpa, ove previste.
Palmi 17 giugno 2025
Il GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo