Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01996/2026REG.PROV.COLL.
N. 06057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6057 del 2025, proposto dalla Stogit Adriatica S.p.A. (già ON CA S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Eugenio Bruti Liberati e Aldo Travi, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Hera Trading S.r.l., Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 6 giugno 2025, n. 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il cons. FR RR e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi ed Eugenio Bruti Liberati e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Stoccaggi Gas Italia Adriatica S.p.A. (in forma abbreviata, Stogit Adriatica S.p.A.), precedentemente denominata ON CA S.p.A., ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, dalla stessa proposto avverso la deliberazione n. 513/2021/R/gas dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, - concernente il riconoscimento dei costi operativi incrementali e di determinazione del grado di efficienza del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola e la determinazione dei ricavi d’impresa per l’anno 2022 - adottata in asserita ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4308 e 4465 del 2021, nonché avverso le successive deliberazioni dell’Autorità medesima concernenti la determinazione dei ricavi di impresa per il servizio di stoccaggio relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.
2. – Nel corso del giudizio, la Stoccaggi Gas Italia Adriatica S.p.A., in seguito a fusione per incorporazione, è confluita nella Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (in forma abbreviata, Stogit S.p.A.).
3. – L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (“l’AR”) si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
4. – Entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – L’esatto inquadramento dei termini della controversia richiede che, alla luce di quanto documentato agli atti di causa, si ripercorrano sinteticamente le tappe della vicenda amministrativa e del contenzioso che ne è scaturito.
6. – La società appellante, a seguito delle vicende societarie poc’anzi sommariamente descritte, è titolare di una concessione per lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola, situati nel sottosuolo della provincia di Ravenna, conferita con decreto ministeriale 24 marzo 2009 alla società ON CA S.p.A. (individuata come rappresentante unico nei confronti dell’amministrazione pubblica e dei terzi), per una quota di titolarità del 90%, e alla società Blugas Infrastrutture S.r.l., per una quota di titolarità del 10%.
7. – Gli obiettivi prestazionali stabiliti per il complesso dei giacimenti di San Potito e di Cotignola erano fissati, originariamente, dalla concessione in 915 milioni di mc standard di working gas , 442 milioni di mc standard di cushion gas e 7,2 milioni di mc standard/giorno di capacità massima di punta (cfr. art. 3, co. 3, DM cit.).
8. – Avendo riscontrato, nel corso delle successive campagne di indagine, una realtà strutturale dei giacimenti diversa da quella utilizzata per la predisposizione del progetto a corredo dell’istanza di concessione, in data 21 settembre 2015 la ON CA comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico i nuovi parametri caratteristici di stoccaggio, elaborati a seguito degli studi condotti in situ , destinati a caratterizzare a regime la capacità volumetrica complessiva dei due giacimenti, con sensibile riduzione dei volumi ipotizzati in origine nel titolo concessorio.
9. – Con nota del 23 febbraio 2016, prot. 0004960, il Ministero comunicava all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – AEEGS (oggi AR) la variazione dei parametri di stoccaggio a seguito dei nuovi studi di giacimento condotti dalla concessionaria, rappresentando all’Autorità che i nuovi parametri indicati da ON CA « sono stati analizzati da questo Ministero che li ha ritenuti coerenti con i risultati degli studi condotti dalla Società » e che « pertanto … si ritiene che i valori dei parametri caratteristici previsionali indicati all’articolo 3, comma 3, del Decreto interministeriale di conferimento del 24 aprile 2009 non possano più essere presi come riferimento per le attività di stoccaggio nella concessione “San Potito e Cotignola stoccaggio” e che, quindi, si debbano considerare i parametri sotto indicati che risultano congruenti con la configurazione stratigrafica del giacimento definita tramite i nuovi studi condotti dalla Società »: vale a dire, un volume di working gas pari a 373 milioni di mc standard (anziché 915 milioni), un volume di cushion gas pari a 246 milioni di mc standard (anziché 442 milioni), una punta massima di erogazione pari a 7,5 milioni di mc standard/giorno (anziché 7,2 milioni/giorno).
Il Ministero informava, altresì, l’Autorità che la variazione avrebbe comportato una notevole riduzione del costo complessivo del progetto rispetto alla stima (423,9 milioni di euro) contenuta nel programma originario dei lavori (avendo la società quantificato i nuovi costi di realizzazione in 250 milioni di euro), oltre che costi unitari attesi inferiori rispetto a quelli previsti nel 2008.
10. – Con deliberazione 66/2016/R/gas del 25 febbraio 2016, all’esito di una serie di interlocuzioni, l’AEEGS definiva il procedimento di approvazione della proposta tariffaria della ON CA relativa ai ricavi di riferimento in via definitiva per l’anno 2015 per la concessione “San Potito e Cotignola stoccaggio”, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 531/2014/R/gas del 30 ottobre 2014 (allegato recante “ Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (RTSG) ”).
Nello specifico, l’Autorità giungeva alla conclusione che « l’entrata in esercizio, ai fini esclusivamente tariffari, del sito di San Potito e Cotignola, diversamente da quanto sostenuto dalla società ON CA S.p.a. è avvenuta non nel 2013, ma nell’anno termico 2015-2016 » e, per quanto riguarda le determinazioni tariffarie, deliberava di procedere d’ufficio al riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola - in ritenuta coerenza con l’art. 3.3 della RTSG (per cui « Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità ») - da realizzarsi attraverso l’applicazione di un “ coefficiente di riproporzionamento ”, come determinato nella deliberazione medesima.
In motivazione rilevava, difatti, che « la riduzione della capacità di stoccaggio del sito di San Potito e Cotignola, rispetto al valore indicato in sede di rilascio della concessione, comporta una significativa riduzione dell’efficienza economica del sito, misurabile sulla base del rapporto tra gli investimenti sostenuti e la capacità di stoccaggio, rispetto alla previsione » (deliberazione cit., pag. 6) e che (con riferimento alla proposta della società di tenere conto, oltre alle prestazioni di spazio, anche delle prestazioni di punta di erogazione) « premesso che le prestazioni di punta di erogazione del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola sono trascurabili rispetto alle prestazioni complessive del sistema degli stoccaggi, si evidenzia che dal confronto con altri siti comparabili del sistema nazionale degli stoccaggi emerge come il sito di San Potito e Cotignola sia significativamente meno efficiente in termini di rapporto tra costo di investimento e prestazioni di punta » (ivi, pag. 9).
Quanto al “coefficiente di riproporzionamento”, esso veniva determinato come rapporto tra (a) l’efficienza attesa (determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas , come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero) e (b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas effettiva (determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas).
11. – Avverso il suddetto provvedimento la ON CA proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per dolersi dell’irragionevolezza delle motivazioni addotte a giustificazione del mancato riconoscimento di una parte degli investimenti e, per altro verso, della inattendibilità e inadeguatezza del metodo in concreto utilizzato per verificare l’efficienza del sito di stoccaggio in questione.
12. – Il ricorso, dichiarato in parte inammissibile (in relazione all’impugnazione della RT) e in parte respinto dal giudice di primo grado (T.a.r. Milano, sez. II, 8 ottobre 2018, n. 2232), era parzialmente accolto nel giudizio di appello promosso dalla ricorrente, con conseguente annullamento della deliberazione n. 66/2016/R/gas impugnata, nei limiti e con gli effetti di cui alla motivazione della sentenza di secondo grado (Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4465).
13. – Segnatamente, il Consiglio di Stato, che nel corso del giudizio di appello aveva disposto una verificazione sulle questioni ad esso devolute, con la predetta sentenza n. 4465 del 2021 ha:
a) °°°°accolto la censura sulla declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa della RT (la deliberazione n. 531/2014/gas), trattandosi di atto regolatorio a contenuto generale la cui lesività si era manifestata solo al momento dell’adozione della deliberazione attuativa n. 66/2016/R/gas (cfr. § 5.1);
b) °°°°accolto la censura sull’individuazione della data di entrata in esercizio dell’impianto ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2014 (poi prorogato al 31 dicembre 2015) di cui all’art. 1.1, lett. r) della RT per il riconoscimento della maggiorazione di cui alla delibera ARG/gas/119/2010, chiarendo che l’Autorità doveva prendere in considerazione la data di effettuazione degli investimenti destinati all’ammodernamento del sito di stoccaggio dal punto di vista impiantistico/minerario, anziché la data di entrata in esercizio in senso commerciale dell’impianto (cfr. § 5.2);
c) °°°°accolto il motivo di ricorso sul riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola e sull’introduzione del coefficiente di riproporzionamento, pervenendo, sulla base degli accertamenti dell’organismo verificatore, alla conclusione di doversi affermare « l’illegittimità della delibera n. 66/2016/R/gas, in punto di valutazione dell’efficienza del sito in questione e nella parte in cui ha fatto applicazione del cd. coefficiente di riproporzionamento » (cfr. § 5.3.6).
A quest’ultimo specifico riguardo, il Consiglio di Stato, in particolare, ha osservato:
c.1 ) °°°°quanto alle censure sull’irragionevolezza delle motivazioni a giustificazione del disconoscimento di una parte delle immobilizzazioni e sull’applicazione arbitraria del criterio della efficienza, nonché sul mancato esame da parte del T.a.r. del motivo volto a contestare l’introduzione del coefficiente di riproporzionamento, che il verificatore - messe a confronto le prestazioni effettive del sito con i dati contenuti nell’originario decreto di concessione - « ha … riscontrato una sostanziale corrispondenza fra, per un verso, la riduzione percentuale dell’investimento previsto, pari al 43% (dai 423,9 milioni di euro previsti in concessione ai 241,4 milioni di euro effettivi), e, per altro verso, la riduzione percentuale del working gas erogabile – ossia l’unica tipologia di gas che assume rilievo dal punto di vista economico –, pari al 39,6% (dai 580 MSmc previsti ai 350 MSmc effettivi) », talché « il verificatore ha sostanzialmente smentito l’assunto sulla cui base l’Autorità aveva giustificato l’introduzione del cd. coefficiente di riproporzionamento, ossia quello secondo il quale la riduzione dell’investimento previsto sarebbe avvenuta a fronte di un deterioramento proporzionalmente molto più elevato dell’efficienza del sito in termini di spazio » (cfr. § 5.3.3, con riferimento al secondo motivo di appello sub § 2.b della stessa sentenza);
c.2 ) °°°°quanto alle censure concernenti l’inattendibilità e l’inadeguatezza del metodo utilizzato in concreto per verificare l’efficienza dell’impianto in oggetto, che il verificatore, affermando la necessità di considerare su un piano paritario l’importanza dello spazio e quella della prestazione di punta, « ha … valutato non conforme ai parametri di ragionevolezza tecnica la scelta dell’Autorità di determinare l’efficienza facendo riferimento soltanto al costo dello spazio, senza considerare quello della punta » (cfr. § 5.3.4, con riferimento al secondo motivo di appello sub § 2.b della stessa sentenza) e, sotto altro profilo, « ha ritenuto esulante dai limiti della ragionevolezza tecnica un calcolo dell’efficienza economica del sito che tenga conto anche dello pseudo-working gas » avendo il verificatore rilevato nella sua relazione che « Se l’Autorità avesse considerato nel calcolo del coefficiente solamente il WGe, avrebbe trovato che l’efficienza economica del sito sarebbe diventata a regime inferiore del valore di partenza […] , annullando quindi la necessità del coefficiente di riproporzionamento » (cfr. § 5.3.5, sempre con riferimento al secondo motivo di appello sub § 2.b della stessa sentenza).
Viceversa, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di appello sulla ragionevolezza tecnica della scelta di non rimandare al termine del periodo di regimazione le valutazioni di natura tariffaria (cfr. § 5.3.7) e quello sulla carenza di motivazione relativa al mancato riconoscimento dei costi operativi emergenti (§ 5.4), assorbendo ogni altra questione.
14. – In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4465 del 2021 (nonché alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4308 del 2021 riguardante, viceversa, il riconoscimento dei costi operativi incrementali relativi agli anni 2012 e 2013 per il medesimo sito di stoccaggio) l’AR ha adottato la deliberazione n. 513/2021/R/gas del 23 novembre 2021.
Per quanto di interesse in questa sede, ritenuto che dalla sentenza n. 4465 del 2021 derivasse la necessità di misurare il grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola sin dal suo periodo di regimazione tenendo, comunque, conto delle sue prestazioni reali rispetto a quelle definite nella relativa concessione e che a tal fine, tuttavia, si dovesse, da un lato, riconoscere pari rilevanza alle prestazioni di spazio e di punta e, dall’altro, escludere il contributo dello pseudo-working gas nel determinare il grado di efficienza economica del sito (cfr. pag. 7 della deliberazione), l’AR ha rideterminato i ricavi di riferimento della ON Stoccaggi per gli anni dal 2015 al 2021 e determinato quelli per l’anno 2022 applicando un coefficiente di riproporzionamento del 73,6%.
Tanto sul presupposto (esplicitato a pag. 7 del provvedimento) per cui « – in coerenza con l’indicazione del Verificatore di non considerare, ai fini della definizione di efficienza economica, lo pseudo-working gas – sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto gas immobilizzato nel giacimento (cushion e pseudo-working gas), ossia che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento; ciò al fine di assicurare, nella definizione dell’efficienza economica, piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi ».
15. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, rubricato al n.r.g. 210 del 2022, la ON CA, con un unico complesso motivo di censura, ha impugnato anche il nuovo provvedimento per domandarne l’annullamento nei limiti del proprio interesse.
La ricorrente ha sostenuto che, per conformarsi alla sentenza n. 4465 del 2021 del Consiglio di Stato, l’AR avrebbe dovuto rideterminare le tariffe relative al campo di San Potito e Cotignola senza applicare alcun tipo di coefficiente di riproporzionamento, ragion per cui la nuova deliberazione sarebbe sostanzialmente elusiva della sentenza cfr. pag. 9 ricorso di primo grado), oltre che di per sé illegittima per aver reintrodotto quel coefficiente sostanzialmente ereditando parte dei vizi che già affliggevano la deliberazione precedente ( ibidem , pag. 10).
L’impugnazione è stata estesa, mediante tre atti di motivi aggiunti, alle successive deliberazioni relative alla determinazione dei ricavi di impresa per il servizio di stoccaggio relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.
16. – In chiusura del ricorso di primo grado (pag. 19 s.), la ricorrente ha compendiato le proprie doglianze nei termini seguenti:
« 1.5 In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la delibera n. 513/2021/R/GAS risulta irragionevole, illegittima e meritevole di annullamento in quanto:
(i) °°°°°similmente alla delibera n. 66/2016/R/GAS, fornisce un’interpretazione distorta e del tutto arbitraria dei parametri stabiliti dall’art. 3.3 della delibera 531/2014/R/GAS e in particolare del criterio dell’efficienza;
(ii) °°°°°applica in modo del tutto arbitrario un “coefficiente di riproporzionamento” che, oltre a costituire un metodo di calcolo dell’efficienza non previamente definito nei suoi presupposti e nei suoi criteri operativi, e dunque di per sé in contrasto con l’art. 1 della legge n. 481/1995 e con i principi di certezza del diritto e di affidamento, non trova in concreto alcuna giustificazione nel raffronto tra i dati previsionali contenuti nel decreto di concessione e le prestazioni effettive del sito. Tale raffronto mostra infatti con chiarezza che i livelli di efficienza dell’impianto di stoccaggio sono rimasti, quanto meno, invariati rispetto ai dati di concessione;
(iii) °°°°°in ogni caso, calcola il “coefficiente di riproporzionamento” in modo manifestamente irragionevole, in contrasto anche con le indicazioni formulate dal Verificatore nel corso del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, escludendo arbitrariamente dal valore dell’investimento totale, posto al numeratore, i costi di cushion gas e pseudo-working gas, che sono viceversa indispensabili affinché l’impianto di stoccaggio possa erogare le prestazioni per le quali è stato realizzato;
(iv) °°°°°mostra chiaramente che AR, ben lungi dal perseguire l’obiettivo, che le è imposto dalla normativa europea e nazionale di riferimento e dal suo ruolo di regolatore indipendente (anche) del mercato del gas, di determinare una tariffa che rispecchi i costi di un operatore efficiente, intende soddisfare la finalità politica di ridurre con ogni mezzo la tariffa di stoccaggio, anche comprimendo indebitamente il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dalla Società ».
17. – Con la sentenza in questa sede appellata, il T.a.r. – il quale, nel corso del giudizio, ha chiesto ad AR una relazione istruttoria sulla tipologia dei costi di investimento e sulla loro incidenza (in particolare di quelli relativi alla perforazione dei pozzi e agli impianti di superficie per la compressione e per il trattamento del gas) nella determinazione della proposta tariffaria, nonché sull’esistenza di ulteriori casi di applicazione del coefficiente di riproporzionamento nei confronti di altri siti di stoccaggio - ha respinto il ricorso introduttivo e, di conseguenza, anche i motivi aggiunti, data la riproposizione negli stessi del motivo di gravame di cui al ricorso originario.
Nello specifico, il giudice di primo grado:
(i) °°°°°ha respinto « la sotto censura secondo cui l’Arera, in sede di riedizione del proprio potere, non avrebbe potuto reintrodurre nei confronti del sito di San Potito e Cotignola il coefficiente di riproporzionamento, in quanto in chiara violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4465 del 2021 » (cfr. § 23 della sentenza appellata) perché inammissibile, spettandone la cognizione esclusivamente al Consiglio di Stato in qualità di giudice dell’ottemperanza (§ 23.1), e comunque infondata, se intesa come censura di mera annullabilità, in quanto il coefficiente di riproporzionamento costituirebbe misura applicativa del criterio di cui all’art. 3.3. della RTSG ed espressione di un potere dell’AR, connotato da discrezionalità tecnica, la cui finalità risiede nel contemperamento dell’osservanza del principio della copertura integrale dei costi con i criteri di economicità ed efficienza, nonché con la tutela degli utenti finali; il Consiglio di Stato e il verificatore non avrebbero affermato che l’Autorità non potesse, in sede di riesercizio del potere, determinarsi nel senso di introdurre un nuovo coefficiente di riproporzionamento, il che sarebbe avvenuto sulla scorta delle precise coordinate ermeneutiche poste dalla sentenza del Consiglio di Stato (cfr. § 23.2);
(ii) °°°°°ha escluso che l’introduzione del coefficiente sia in contrasto con i principi generali dell’ordinamento per il corretto esercizio del potere regolatorio, osservando che non soltanto rappresenta una misura attuativa dell’art. 3.3. del RTSG, ma che l’Autorità ha integralmente rispettato le garanzie procedimentali previste per l’esercizio della funzione regolatoria (§ 24);
(iii) °°°°°ha ritenuto che la reintroduzione del coefficiente di riproporzionamento sia coerente, nel concreto, con i canoni di ragionevolezza e logicità, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché « l’eliminazione dal coefficiente di riproporzionamento dei costi afferenti al gas immobilizzato (cushion gas e pseudo-working gas) risponde a legittime esigenze di coerenza logica interna della formula » (§ 27.1), in quanto la formula « deve raffrontare grandezze omogenee, per potere esprimere un indice effettivo dell’efficienza relativa dell’investimento realizzato dall’impresa di stoccaggio rispetto al progetto di sviluppo sancito nella concessione ministeriale rilasciata alla medesima impresa » (§ 27.1.1); in secondo luogo, perché l’esclusione di quei costi risulterebbe giustificata alla luce dei criteri di efficienza ed economicità (§ 27.1.2).
La rispondenza a criteri di efficienza ed economicità dell’esclusione di quei costi risulterebbe dai “pilastri” istruttori e motivazionali sui quali, nel caso di specie, poggia la valutazione di inefficienza/diseconomicità dei costi del gas immobilizzato e, segnatamente, dal fatto che:
(iii.a) °°°°° il cushion gas e lo pseudo working gas non si configurerebbero quali prestazioni del sito, ma come un investimento funzionale a garantire le prestazioni di erogazione e di spazio il cui quantitativo e valore non dipendono da scelte imprenditoriali, ma dalle caratteristiche geologiche del sito; ragion per cui non sarebbe giustificabile misurare l’efficienza del sito di stoccaggio ( ergo , l’efficienza delle scelte imprenditoriali applicate in questo sito dalla società) tenendo conto di detti investimenti (§ 27.1.2);
(iii.b) °°°°° a differenza che per le altre immobilizzazioni compendiate dalla tariffa, il gas immobilizzato non è soggetto ad ammortamento (come, invece, i pozzi, le condotte e gli impianti di superficie, il cui valore decresce naturalmente nel corso del tempo) ed è possibile che esso, a fine ciclo dell’impianto o della relativa concessione, venga estratto dal giacimento e quindi venduto, così da poterne recuperare il costo (quanto alla fluttuazione del prezzo, che dipende dal momento di estrazione e collocamento sul mercato, si tratterebbe di un rischio di impresa minimale, che non potrebbe essere coperto dagli utenti finali) (§ 27.1.2).
18. – Con il ricorso indicato in epigrafe, affidato a un unico complesso motivo d’impugnazione, l’appellante ha sottoposto a critica la suddetta sentenza sulla scorta delle considerazioni qui di seguito riassunte:
(a) °°°°° il ricorso introduttivo era volto a contestare non già la violazione della sentenza del Consiglio di Stato, bensì la contrarietà della delibera impugnata al quadro normativo e regolatorio vigente, come interpretati dal Consiglio di Stato e dal verificatore, sufficiente a rendere la delibera illegittima di per sé a prescindere dal problema dell’inottemperanza (che la ricorrente si era riservata di far valere entro i termini di legge);
(b) °°°°°la previsione di un coefficiente di riproporzionamento, in qualsiasi forma concretamente declinato, non trova alcuna giustificazione nel caso di specie, avendo il verificatore e il Consiglio di Stato accertato che risulta esservi, in realtà, perfetta corrispondenza fra la riduzione delle prestazioni di spazio, rispetto ai dati di concessione, e quella dell’investimento, vale a dire che il livello di efficienza economica del sito è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto previsto in concessione;
(c) °°°°°incidentalmente, il concetto stesso di riproporzionamento risulta basato su un’idea di fondo illogica e irragionevole, perché i dati riportati in concessione hanno un carattere soltanto ipotetico/previsionale e non possono costituire un riferimento, né tantomeno un paradigma ideale di efficienza;
(d) °°°°°nel pronunciarsi sulle concrete modalità di definizione del nuovo coefficiente, la sentenza si è limitata a riproporre pedissequamente le tesi dell’AR, senza esaminare gli argomenti di ordine tecnico-economico prospettati dalla ricorrente nel senso dell’inconsistenza delle presunte ragioni di “simmetria” addotte dalla Autorità per giustificare l’esclusione del costo relativo al gas immobilizzato dalla voce che rappresenta gli investimenti totali sostenuti, posta al numeratore della formula per il calcolo dell’efficienza: argomenti volti ad evidenziare la necessità che il dato posto al numeratore della formula rifletta l’investimento complessivo effettuato e, quindi, tenga conto di tutti i costi sostenuti - inclusi quelli relativi all’acquisto di cushion gas e pseudo-working gas – senza limitarsi, invece, a considerare i soli costi fissi relativi agli impianti (poiché anche il gas immobilizzato rappresenta un investimento e non una prestazione), secondo una ricostruzione che trova conferma nella relazione di verificazione e nella sentenza n. 4465/2021 del Consiglio di Stato per cui lo pseudo-working gas dovrebbe essere escluso soltanto nel denominatore della formula relativa al calcolo dell’efficienza;
(e) °°°°°il fatto che la riduzione del fabbisogno di pseudo-working gas non dipenda da scelte imprenditoriali, bensì dalle caratteristiche geologiche del sito, non vale a rendere tale voce di investimento irrilevante, poiché ciò che il sistema è chiamato a remunerare è il costo complessivo (efficiente) dell’investimento, a prescindere dal fatto che il risparmio conseguito rispetto all’investimento nella sua totalità (ossia il beneficio economico per il sistema e, dunque, per gli utenti finali) sia imputabile all’azione diretta dell’operatore (cioè alle azioni di efficientamento poste in essere da questi) ovvero a caratteristiche geomorfologiche del sito emerse in un momento successivo al rilascio della concessione;
(f) °°°°°la circostanza che il gas immobilizzato non è soggetto ad ammortamento ed è possibile che venga estratto dal giacimento a fine ciclo dell’impianto o della relativa concessione e, quindi, venduto nulla toglie al fatto che esso rappresenta un vero costo per il gestore (e come tale trattato, sotto il profilo regolatorio, dalla stessa AR) perché indispensabile per consentire la modulazione del working gas erogabile e, in sostanza, per il funzionamento del campo di stoccaggio, costituendo, in definitiva, un valore “congelato”, non monetizzabile e non utilizzabile in alcun altro modo per un lunghissimo periodo di tempo, il cui recupero, al termine della concessione, è soggetta a una serie di incognite (in ordine alla quantità di gas effettivamente recuperabile; al rischio prezzo, per le fluttuazioni di mercato; alla lontananza temporale della prospettiva dell’eventuale recupero).
19. – Nelle sue difese l’AR ha eccepito che, nonostante le dichiarazioni di principio, l’appellante avrebbe, in realtà, dedotto l’illegittimità della delibera impugnata dalla violazione, ovvero dall’elusione, dei limiti del giudicato - articolando una censura promuovibile solo dinanzi al competente giudice dell’ottemperanza - con lo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità della delibera medesima.
Il thema decidendum così perimetrato atterrebbe all’applicazione del coefficiente di riproporzionamento in modo conforme al dettato del giudicato e non già al riconoscimento di determinati costi come investimenti (che non sarebbe in discussione), alla loro rilevanza in assoluto ovvero alla ratio stessa del coefficiente di riproporzionamento, istituto che costituirebbe un’applicazione concreta dell’esercizio del potere tariffario e del quale il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4465 del 2021, avrebbe confermato la legittimità.
In sede di esecuzione del giudicato, l’Autorità, una volta eliminato lo pseudo working gas dal denominatore della formula (prestazioni), avrebbe provveduto ad eliminare dal numeratore (ossia dai costi di investimento) quei costi di investimento con caratteristiche analoghe allo pseudo working gas per un’elementare esigenza di coerenza logica, legata alla necessità di raffrontare grandezze omogenee per potere esprimere un indice effettivo dell’efficienza relativa dell’investimento realizzato dall’impresa di stoccaggio rispetto al progetto di sviluppo sancito nella concessione ministeriale rilasciata alla medesima impresa.
In tal guisa, la formula esprimerebbe quanto la società concessionaria è stata in grado di “offrire” realmente al sistema rispetto al progetto sul quale è stata rilasciata la concessione.
Ciò giustificherebbe la scelta di non considerare, ai fini del coefficiente di riparametrazione, i minori costi di investimento dipendenti da fattori esogeni (quali le caratteristiche geo-morfologiche del sito) e non, invece, da scelte imprenditoriali efficienti del concessionario - pur essendo indubitabile che tutti i costi (inclusi quelli attinenti al cushion gas e al pseudo working gas ) debbano essere riconosciuti come costi di investimento – in di modo che quello specifico rischio (cui già corrisponde un valore maggiorato del tasso di remunerazione del capitale) sia sopportato dall’impresa anziché traslato sugli utenti del sistema.
Da ultimo, l’AR ha eccepito che l’affermazione, contenuta nella memoria ex art. 73 c.p.a. dell’appellante, secondo cui il coefficiente di riproporzionamento sarebbe in contestazione perché non avrebbe fondamento nella legge costituirebbe una censura nuova, sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale e come tale inammissibile, anche per violazione del divieto dei nova in appello (cfr. pag. 2 memoria di replica di parte appellata).
20. – L’appello è in parte fondato.
21. – Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e ancora eccepito dall’AR, l’appellante non ha introdotto innanzi al T.a.r. una domanda di accertamento della nullità della deliberazione n. 513/2021/R/gas per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4465 del 2021 di questo Consiglio.
L’appellante ha costantemente manifestato la volontà di proporre (soltanto) un’azione di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere della deliberazione del 2021, sull’assunto che questa avesse ereditato parte dei vizi che già affliggevano la delibera n. 66/2016/R/gas, riservandosi di agire in ottemperanza contro la stessa perché anche elusiva del giudicato (cfr. pagg. 9 e 13 del ricorso di primo grado, nonché, ivi , pagg. 2 e 20 per l’espressa formulazione della domanda di annullamento).
Che, poi, quella proposta potesse considerarsi « nella sostanza » una domanda di accertamento della nullità dell’atto, come affermato dal T.a.r. riqualificando, nei fatti, l’azione (cfr. § 23.1 della sentenza), dev’essere escluso, in ragione del non equivoco tenore tanto della richiesta di tutela formulata con il ricorso introduttivo, che dell’espressa riserva dell’azione di nullità, e alla luce dei principi appresso illustrati.
22. – Nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata della domanda, occorre che il giudice, attraverso un’operazione più o meno complessa di interpretazione del testo degli atti nei quali essa è contenuta, abbia riguardo al contenuto sostanziale della pretesa (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 19 aprile 2013, n. 7).
Tanto in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che è codificato nell’art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39, co. 1, c.p.a., e che si riflette nell’art. 34, co. 1, c.p.a., per il quale il giudice amministrativo deve pronunciarsi « nei limiti della domanda ».
Nel compimento di questa operazione di interpretazione e successiva qualificazione giuridica della domanda, il giudice non è vincolato dal nomen iuris adoperato dalla parte o dal petitum formale dalla stessa enunciato, per il principio iura novit curia che, a sua volta, è codificato nell’art. 113 c.p.c. ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2024, n. 8900).
D’altronde, l’art. 32, co. 2, c.p.a. prevede espressamente che « il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali » e prosegue con lo stabilire che «Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni ».
E la giurisprudenza ha già chiarito che, anche quando esercita quel potere di conversione che gli appartiene (potendolo « sempre » esercitarlo, come precisa la norma, anche in assenza di specifica domanda di parte), il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato « in quanto non solo …. esercita un potere espressamente conferitogli, in attuazione di un favor per la tutela della situazione giuridica dell’attore/ricorrente, ma anche perché la conversione comporta la ricerca, negli elementi di una domanda proposta (incoerente con il nomen attribuitole o con gli elementi qualificanti), di elementi comunque idonei a qualificare una domanda diversa, ma comunque emergente dai “fatti” allegati » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2024, n. 628).
23. – Ciò presuppone un’autonoma e concreta individuazione nell’azione proposta dei presupposti perché essa possa essere diversamente qualificata (cfr. art. 32, co. 2, c.p.a.) e, in particolare, l’individuazione, per il tramite dei motivi posti a suo fondamento, della sussistenza di una causa petendi e di un petitum propri della tipologia diversa di azione a cui quella in concreto esercitata - e della quale il giudice non trovi gli elementi costitutivi che le sono propri - può essere riportata.
Viceversa, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è da ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell’azione, attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto ovvero non compreso neppure implicitamente nella domanda, o ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranee alla materia del contendere (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 7/2013 cit. e, anteriormente al codice del processo amministrativo, Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2006, n. 27).
Perciò, come la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare, il secondo comma dell’art. 32 c.p.a. richiede il riscontro dei presupposti per procedere alla conversione in un’ottica di rigorosa verifica della fattispecie e tra i detti presupposti deve sussistere - per lo meno - quello della individuabilità di una presumibile volontà della parte diretta alla proposizione dell’azione risultante dalla conversione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5295; Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118; Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2014, n.4267).
Detto in altri termini, poiché il processo amministrativo è retto dal principio della domanda (cfr. artt. 34, co. 1, e 41, co. 1, c.p.a.), non è possibile riqualificare o convertire l’azione in contrasto con la volontà - espressa o, comunque, chiaramente ricostruibile dagli atti - di chi l’abbia proposta, sostituendosi così al richiedente.
24. – Nel caso ora in esame, come si è anticipato al precedente punto 21, dalla lettura del ricorso introduttivo emergono in maniera sufficiente chiara il petitum e la causa petendi della domanda giudiziale proposta dalla ricorrente e la volontà di agire esercitando, nei confronti del provvedimento impugnato, unicamente l’azione costitutiva di annullamento.
Come già visto nei precedenti punti 15 e 16, il ricorso di primo grado è volto all’annullamento della delibera n. 513/2021/R/gas a causa di vizi derivanti da un’interpretazione distorta e arbitraria dei parametri stabiliti dall’art. 3.3 della delibera n. 531/2014/R/GAS (in particolare del criterio dell’efficienza), da un’applicazione arbitraria, ingiustificata e irragionevole del coefficiente di riproporzionamento (il quale già di per sé sarebbe in contrasto con l’art. 1 della l. n. 481/1995 e con i principi di certezza del diritto e di affidamento) e da uno sviamento di potere per « soddisfare la finalità politica di ridurre con ogni mezzo la tariffa di stoccaggio, anche comprimendo indebitamente il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dalla Società ».
Pur adombrandone, ed anzi apertamente sostenendone, la natura sostanzialmente elusiva del giudicato, la ricorrente non ha agito al dichiarato scopo di ottenere la dichiarazione di nullità della delibera (al contrario di ciò che afferma l’appellata a pag. 8 della propria memoria), bensì si è riservata di farne valere il (supposto) contrasto con il giudicato in un separato e autonomo giudizio, manifestando l’univoca volontà di ottenerne, intanto, l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere (cfr. supra , punto 21).
Dunque, pur essendo evocata la questione della correlazione al giudicato del provvedimento dedotto in causa e persino specificata la ragione di contrasto tra il provvedimento stesso e il giudicato (cfr. § 7 ricorso di primo grado), non solo non è agevolmente deducibile una volontà della ricorrente di intraprendere la speciale actio iudicati , peraltro soggetta a competenza e rito diversi, ma può dirsi manifesta la volontà contraria.
25. – Consegue da ciò la fondatezza del motivo di appello di cui al precedente punto 18(a), limitatamente alla critica concernente l’erronea riqualificazione dell’azione in termini di domanda di accertamento della nullità della deliberazione impugnata.
26. – Tuttavia, l’espressa volontà della ricorrente di non far valere, nei confronti del provvedimento, i profili di contrasto con il giudicato che ne determinerebbero la nullità ai sensi dell’art. 21 septies della l. 7 agosto 1990, n 241, è incompatibile con la deduzione in giudizio della contrarietà della delibera impugnata al vincolo conformativo derivante della sentenza del Consiglio di Stato nei termini che si sono riassunti nel precedente punto 13.
Tanto meno la nullità del provvedimento potrebbe essere rilevata di ufficio, ostandovi l’art. 31, co. 4, c.p.a., il quale, nel prevedere che “ La nullità dell’atto...può essere rilevata d’ufficio ”, dispone contestualmente che “ Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’art. 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV ”, con rinvio, perciò, alla dichiarazione della nullità degli “ atti in violazione o elusione del giudicato ” pronunciata con sentenza del giudice in accoglimento del ricorso per ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2014, n. 4267: « ciò … comporta la non rilevabilità d’ufficio della nullità … sulla base, anzitutto, del tenore letterale della norma, che in relazione a questa nullità esclude l’applicabilità del “presente comma” e quindi di tutte le sue prescrizioni, nonché in coerenza con la specialità della disciplina del giudizio di ottemperanza tale da richiedere che alla dichiarazione di nullità di cui si tratta si giunga mediante l’azione di cui all’art. 114 c.p.a. »).
Perciò le uniche doglianze che qui possono essere esaminate, sfuggendo all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Autorità, sono quelle che attengono alla rispondenza, in concreto, a canoni di ragionevolezza e di logicità del nuovo coefficiente di riproporzionamento che è stato previsto nella deliberazione impugnata (ossia delle modalità concrete di definizione del nuovo coefficiente) e, in particolare, delle ragioni di coerenza addotte dall’Autorità a giustificazione dell’esclusione del costo relativo al gas immobilizzato dalla voce, contenuta nel numeratore della formula per il calcolo dell’efficienza, che rappresenta gli investimenti totali sostenuti e su cui si incentrano i motivi di primo grado di cui al precedente punto 17(iii) e le corrispondenti critiche alla decisione di primo grado delle quali si è detto al punto 18(d)(e)(f), al netto di ogni richiamo o collegamento con il precedente giudicato.
27. – In sede di riedizione del potere a seguito del giudicato di annullamento della precedente deliberazione « in punto di valutazione dell’efficienza del sito in questione e nella parte in cui ha fatto applicazione del cd. coefficiente di riproporzionamento » (cfr. sentenza n. 4465/21), l’AR ha ridefinito i criteri di misurazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola, ai fini del riconoscimento dei ricavi della appellante a decorrere dall’anno 2015, ritenendo che « – in coerenza con l’indicazione del Verificatore di non considerare, ai fini della definizione di efficienza economica, lo pseudo-working gas – sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto gas immobilizzato nel giacimento (cushion e pseudo-working gas), ossia che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento; ciò al fine di assicurare, nella definizione dell’efficienza economica, piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi » (cfr. pag. 8 deliberazione n. 513/2021/R/gas).
Occorre, quindi, rammentare (cfr. anche sopra, punto 10) che la precedente deliberazione n. 66/2016/R/gas aveva definito il coefficiente di riproporzionamento come il rapporto tra:
°°°°°°°(a) l’efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas , come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
°°°°°°(b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas .
Il coefficiente in questione corrispondeva al rapporto tra due diversi indici rappresentativi dell’economicità dell’investimento, valutata, rispettivamente, ex ante (sulla base di scenari previsionali) ed ex post (sulla base di dati e di risultati reali); il primo rappresentava l’efficienza economica attesa in base ai dati previsionali, misurata rapportando i costi di investimento previsti in sede di rilascio della concessione con le prestazioni ivi previste (in termini di capacità complessiva di stoccaggio di working gas ); il secondo, invece, rappresentava l’efficienza economica effettiva, misurata rapportando i costi d’investimento realmente sostenuti con la capacità effettiva di stoccaggio (« determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas »).
Nel nuovo provvedimento, essendo stata però acclarata la necessità di non considerare lo pseudo-working gas ai fini del calcolo della capacità complessiva di spazio di working gas (in quanto lo pseudo-working gas non è una prestazione da offrire al mercato, ma è acquistato e immobilizzato nel giacimento per garantire la prestazione di punta), l’AR ha ritenuto necessario, come poc’anzi visto, assicurare « piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi » stabilendo di non considerare, nella definizione dell’efficienza economica, quei risparmi di costo riferibili all’acquisto di gas immobilizzato nel giacimento ( cushion e pseudo-working gas ) siccome dipendenti dalle caratteristiche dei giacimenti.
In questo modo, con la delibera n. 513/2021/R/gas l’Autorità è pervenuta a rideterminare il coefficiente in una misura molto simile a quella già stabilita in precedenza (73,6% anziché 71,6%) e in seguito ha adottato il medesimo criterio anche per la determinazione delle tariffe per gli anni 2023, 2024 e 2025 (con le delibere nn. 384/2022/R/gas, 379/2023/R/gas e 335/2024/R/gas).
28. – La ragione di tale scelta, sinteticamente indicata nella deliberazione n. 513/2021/R/gas, è stata illustrata dall’Autorità con maggior dettaglio nelle difese svolte in giudizio.
Secondo l’AR, nel momento in cui si sarebbe reso necessario escludere, in ottemperanza alla sentenza n. 4465/2021, la prestazione di pseudo working gas dalle prestazioni di spazio complessivamente considerate, cioè sia dal denominatore della formula per la definizione dell’indice di efficienza attesa, sia da quello della formula per la definizione dell’indice di efficienza effettiva, sarebbe scaturita anche la necessità di escludere i corrispondenti costi d’investimento dai valori considerati al numeratore delle formule per la determinazione dei due indici, al fine precipuo di mantenere la coerenza logica nel calcolo di questi ultimi.
L’AR sostiene, inoltre, che qualora avesse escluso dalle prestazioni quelle strettamente riconducibili alle caratteristiche del giacimento, ma non avesse escluso dai costi i risparmi conseguenti alle caratteristiche del giacimento, l’indicatore non sarebbe stato rappresentativo dell’efficienza relativa dell’investimento; ragioni di coerenza imporrebbero che, una volta escluse le prestazioni dipendenti dalla morfologia del sottosuolo, correlativamente siano esclusi anche i costi dipendenti dalla morfologia medesima.
Quindi, pur ammettendo espressamente l’Autorità che tutti i costi, inclusi quelli di cushion gas e di pseudo working gas , vanno riconosciuti come costi di investimento, ai soli fini della determinazione del coefficiente di riproporzionamento l’esclusione da tali costi di quelli relativi al gas da immobilizzare nel giacimento come cushion gas e pseudo working gas si giustificherebbe per il fatto che la riduzione di questi ultimi dipende da fattori esogeni e non da scelte imprenditoriali efficienti.
29. – Tale ordine di argomentazioni, che il giudice di primo grado ha fatto sostanzialmente proprie ai §§ 27.1.1 e 27.1.2 della sentenza impugnata, risulta, però, fallace quando si pone mente al fatto che la formula con cui si esprime l’indice di efficienza mettendo a rapporto i costi d’investimento con la capacità di stoccaggio di working gas offerta al mercato confronta grandezze ontologicamente eterogenee (grandezze monetarie, da un lato; prestazioni espresse in termini di volume fisico, e quindi grandezze reali, dall’altro) e che da quella divisione deriva il costo di investimento per unità di working gas offerta al mercato.
L’esclusione dello pseudo working gas dalle prestazioni di spazio offerte al mercato non fa venir meno, di per sé, la coerenza della formula adoperata per il calcolo degli indici di efficienza, la quale resta strutturata nella stessa maniera, né la coerenza interna del coefficiente di riproporzionamento, il quale continua a raffrontare tra loro grandezze omogenee quali sono - e restano - gli indici di efficienza attesa ed effettiva.
Inoltre, se è vero che il gas immobilizzato ( cushion e pseudo working gas ) non è estratto e offerto al mercato, tuttavia esso rappresenta un investimento funzionale a garantire l’erogazione di working gas e le prestazioni di punta e, quindi, costituisce un costo che è necessario sostenere per assicurare il funzionamento stesso del sito di stoccaggio, concorrendo in quanto tale al costo d’investimento per ciascuna unità di working gas .
Questa natura di costo d’investimento del gas da immobilizzare nel giacimento, come visto, è pacifica ( supra , punto 28) e, come riconosciuto pure dall’AR (cfr. pag. 18 della memoria), non è contraddetta dal fatto che il gas immobilizzato non è soggetto ad ammortamento (a differenza delle immobilizzazioni relative a pozzi, condotte e impianti di superfice) e, a fine ciclo di vita dell’impianto o della relativa concessione, è potenzialmente estraibile dal giacimento.
Pertanto, anche gli eventuali risparmi di investimento relativi al gas immobilizzato costituiscono risparmi per il sistema e, dunque, non possono essere completamente obliati (cfr. pure il passo della comunicazione delle risultanze istruttorie del 4 agosto 2021 riportato in virgolettato al § 21.2 della sentenza appellata: «… tali risparmi di costo sul gas immobilizzato: … (ii) si traducono solo in parte in un conseguente risparmio per il sistema, … », dove la circostanza che si tratti di un’ammissione solo parziale non la rende meno significativa ai fini del riconoscimento del risparmio).
Va detto, infine, che nelle indicazioni del verificatore (le quali costituiscono la premessa del ragionamento svolto nel provvedimento per giustificare la contestata scelta di non considerare, nella definizione degli indici di efficienza economica, i risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto del gas immobilizzato nel giacimento) l’esclusione, ai fini della definizione di efficienza economica, dello pseudo-working gas dal calcolo delle prestazioni del sito non è motivata dal fatto che il quantitativo di pseudo-working gas è funzione delle caratteristiche geologiche del giacimento, cioè di variabili indipendenti da scelte imprenditoriali, bensì dal fatto che ai fini di una possibile definizione di “efficienza economica” conta il volume di gas che può essere ciclicamente iniettato ed erogato in base alle esigenze dettate dal mercato, che è una caratteristica che non compete allo pseudo-working gas (cfr. pag. 7 della relazione, in atti), il quale non è una prestazione da offrire al mercato e non concorre a migliorare l’efficienza economica del sito (ivi, pag. 23).
Non facendo leva quella indicazione su variabili esogene, dipendenti dalle caratteristiche geomorfologiche del giacimento e non da scelte imprenditoriali, costituisce un salto logico derivarne, come è fatto, invece, nel nuovo provvedimento dell’AR, « che sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo … che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento ».
Del resto, se l’indice di efficienza economica è una rappresentazione dell’economicità dell’investimento, dove l’efficienza economica del sito è da considerarsi buona quando i costi unitari presentano valori bassi (secondo la formula costi di investimento / prestazioni di spazio di working gas offerte al mercato), eliminare del tutto i costi del gas immobilizzato dai costi indicati al numeratore della formula aumenta - e non diminuisce – la misura dell’efficienza economica del sito di stoccaggio e, quindi, l’indice di efficienza delle scelte dell’impresa concessionaria.
Quella scelta diviene, invece, penalizzante per l’impresa soltanto nel momento in cui gli indici di efficienza, previsionale e reale, non vengono considerati singolarmente, ma messi a rapporto (dividendo il primo per il secondo) al fine di derivarne il coefficiente di riproporzionamento. Sicché la simultanea “correzione” dei due indici di efficienza risulta funzionale, piuttosto, alla compressione del riconoscimento dei costi sostenuti dalla impresa concessionaria.
30. – Fondate, perciò, sono le corrispondenti censure di illogicità e irragionevolezza che sono state articolate dall’appellante, in critica alla sentenza di prime cure e agli atti impugnati in primo grado, nei motivi richiamati supra al punto 26 della presente decisione.
31. – Per tutte queste ragioni, preclusa in questa sede ogni valutazione in merito alla conformità degli atti impugnati in primo grado agli obblighi di conformazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. n. 4465 del 2021 e all’eventuale nullità degli stessi atti, l’appello deve essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti sopra evidenziati.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti nei sensi e nei limiti predetti e annullate, nel limite dell’interesse azionato dalla parte appellante e, quindi, con riferimento esclusivo alle prescrizioni concernenti i siti di stoccaggio di San Potito e Cotignola, le deliberazioni dell’AR impugnate nel giudizio in primo grado.
32. – Le spese del doppio grado del giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione della complessità e della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, nei limiti dell’interesse dell’appellante, gli atti impugnati in primo grado.
Spese compensate del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG MI IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
FR RR, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RR | IG MI IN |
IL SEGRETARIO