Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1996
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Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del coefficiente di riproporzionamento

    La Corte ha ritenuto che l'esclusione dei costi del gas immobilizzato dal calcolo dell'efficienza economica, pur essendo questi costi riconosciuti come tali, sia illogica e irragionevole, in quanto tale esclusione aumenta artificialmente l'efficienza del sito e penalizza l'impresa concessionaria, alterando il rapporto tra costi e prestazioni.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto dalla Stogit Adriatica S.p.A. (già Edison Stoccaggio S.p.A.) avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione n. 513/2021/R/gas dell'ARERA. Quest'ultima deliberazione, adottata in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato, riguardava il riconoscimento dei costi operativi incrementali e la determinazione del grado di efficienza del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola, nonché la determinazione dei ricavi d'impresa per gli anni 2022-2025. La società appellante, a seguito di vicende societarie, è confluita nella Stogit S.p.A. L'ARERA si è costituita in giudizio per resistere all'appello. La controversia trae origine dalla concessione per lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e Cotignola, i cui parametri strutturali e di capacità si erano rivelati inferiori rispetto a quelli originariamente previsti nel decreto di concessione. L'ARERA, con la deliberazione n. 66/2016/R/gas, aveva approvato una proposta tariffaria riconoscendo solo parzialmente le immobilizzazioni relative al sito, applicando un "coefficiente di riproporzionamento" per tenere conto della ridotta efficienza economica. Tale deliberazione era stata impugnata dalla società e, in appello, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4465/2021) ne aveva dichiarato l'illegittimità, in particolare riguardo alla valutazione dell'efficienza e all'applicazione del coefficiente di riproporzionamento, ritenendo che la riduzione dell'investimento fosse proporzionale alla riduzione della capacità di stoccaggio e che la valutazione dell'efficienza dovesse considerare sia le prestazioni di spazio che quelle di punta, escludendo lo pseudo-working gas dal calcolo. La società appellante, con il ricorso di primo grado, aveva contestato la deliberazione n. 513/2021/R/gas, ritenendola elusiva della sentenza del Consiglio di Stato e illegittima per aver reintrodotto il coefficiente di riproporzionamento, seppur con modalità diverse, e per aver escluso arbitrariamente dal calcolo i costi relativi al gas immobilizzato (cushion gas e pseudo-working gas).

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza del TAR. Ha innanzitutto chiarito che l'azione proposta dalla società appellante in primo grado era un'azione di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, e non una domanda di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato, come erroneamente qualificato dal TAR. Pertanto, le uniche doglianze esaminabili erano quelle relative alla ragionevolezza e logicità del nuovo coefficiente di riproporzionamento, escludendo ogni valutazione sulla conformità degli atti al giudicato e sulla loro eventuale nullità. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fallace l'argomentazione dell'ARERA, fatta propria dal TAR, secondo cui l'esclusione dei costi del gas immobilizzato (cushion gas e pseudo-working gas) dal numeratore della formula per il calcolo dell'efficienza fosse necessaria per mantenere la coerenza logica con l'esclusione dello pseudo-working gas dal denominatore delle prestazioni. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il gas immobilizzato costituisce un investimento funzionale a garantire le prestazioni del sito e, pertanto, un costo che concorre all'efficienza economica complessiva. L'esclusione di tali costi, pur ammettendo che rappresentino un investimento, penalizza l'impresa concessionaria, in quanto aumenta artificialmente l'indice di efficienza economica del sito e, di conseguenza, il coefficiente di riproporzionamento, comprimendo indebitamente il riconoscimento dei costi sostenuti. Di conseguenza, le censure di illogicità e irragionevolezza articolate dall'appellante sono state ritenute fondate. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso originario e i motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti dell'interesse azionato, con l'annullamento delle deliberazioni ARERA impugnate in primo grado, limitatamente alle prescrizioni concernenti i siti di stoccaggio di San Potito e Cotignola. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1996
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1996
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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