Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 626/2023 promossa da:
(P.I. ) con l'avv. Michela Lupi Jr., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore in Abano Terme (PD), via Santuario n. 39, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
(P.I. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Montanari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via di Villa Emiliani n. 48, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Belluno adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE, rigettare alla prima udienza e/o alla prima difesa utile avversaria la richiedenda ex art. 648 cpc provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 179/2023 qui opposto, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO, revocare, e o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il D.I. n. 179/2023 emesso dal Tribunale di Belluno e, per l'effetto, dichiarare il credito monitorio in esso portato estinto per intervenuta compensazione con il controcredito vantato da per interessi, spese legali ed esborsi e poste tutte come liquidate con PT
DI n. 119/2021 del Tribunale di Belluno, pari ad € 6755, 38, per le ragioni tutte di cui in narrativa, 3) NEL MERITO,
1
4) NEL MERITO, IN SUBORDINE, contenersi le pretese creditorie della creditrice opposta nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa. Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio e di quello monitorio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione della prova per testi delle Sig.re e , domiciliate presso – sede Testimone_1 Testimone_2 PT legale, sulle circostanze di cui al presente atto da intendersi anticipate da locuzione “Vero che”; a prova contraria si chiede di essere abilitati in merito alle istanze avversarie”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni e contraria istanza disattesa 1) rigettare integralmente la domanda proposta da nei confronti della PT Controparte_1
[..
in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo Pt_ opposto;
2) respingere la domanda di di accertamento dell'intervenuta compensazione della somma di € 6.755,38 con Cont quanto dovuto alla in quanto infondata per le motivazioni esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 26 giugno 2023, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 179/2023 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale, evocava in giudizio
[...] chiedendo in via pregiudiziale il rigetto dell'eventuale Controparte_1 richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in via preliminare di merito, che fosse revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta compensazione con il controcredito vantato da parte attrice opponente. Nel merito, chiedeva fosse revocato e/o Parte_1 dichiarato nullo e/o annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, che la pretesa creditoria di Controparte_1 fosse contenuta nei limiti di quanto dovesse risultare provato in corso di causa.
[...]
Si costituiva in giudizio on comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27 ottobre 2023, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del provvedimento monitorio e il rigetto della domanda di accertamento di intervenuta compensazione.
2 Con decreto del 17 novembre 2023 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 21 febbraio 2024.
Alla prima udienza così fissata, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, stante l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza poi rinviata d'ufficio per la riorganizzazione del ruolo al 26 marzo
2025.
Successivamente, all'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
2.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di cui in appresso.
3. ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato nei confronti di PT _2
, subvettore della seconda. Il subvettore si era infatti rivolto a
[...] [...] al fine di ottenere il pagamento del proprio Controparte_1 compenso maturato nei confronti di , esposto nelle fatture allegate al ricorso PT per decreto ingiuntivo sub doc. 1, e non percepito, esercitando pertanto i diritti concessile dall'art. 7 ter, D. Lgs. 286/2005, secondo cui il vettore ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. ha pertanto agito in rivalsa nei confronti Controparte_1 di mediante l'azione monitoria oggetto dell'odierna opposizione. PT
L'attrice opponente , al fine di paralizzare la pretesa creditoria, ha eccepito PT
l'inadempimento nei propri confronti da parte della convenuta opposta in punto all'obbligazione di pagamento di alcune fatture emesse a titolo di corrispettivo per alcuni servizi di trasporto, fatture poste alla base di un precedente procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato tribunale con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma di euro 14.104,71, somma che, pertanto, vorrebbe opporre in compensazione. Inoltre, secondo la prospettazione attorea, il subvettore
3 Controparte_3 si sarebbe resa colpevole di alcuni inadempimenti, non fatti valere Controparte_2 dalla convenuta opposta quando ha proceduto al pagamento in luogo dell'attrice opponente.
La convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, rileva che non era al corrente di alcun inadempimento da parte del subvettore, inadempimento che, d'altronde, non è stato mai palesato neanche da quando le fu richiesto il rimborso del pagamento. PT
Quanto alla somma opposta in compensazione dall'attrice opponente, rileva di CP_1 avere saldato il corrispettivo, seppur in ritardo, prima della notificazione del decreto ingiuntivo ottenuto da nei propri confronti. PT
4.
Riscostruite come sopra le reciproche pretese, osserva il Tribunale che l'azione diretta del subvettore e l'azione di rivalsa accordata al soggetto che esegue il pagamento di cui all'art. 7ter, D. Lgs. 286/2005, costituisce a tutti gli effetti un caso di surrogazione legale nei diritti del creditore di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., fenomeno che opera in modo automatico, senza che sia indispensabile né il consenso del creditore, né l'espressione della volontà del solvens di avvalersene. Ciò comporta che, in qualità di condebitore in solido, il committente che ha pagato il subvettore su richiesta di costui può ripetere dagli altri condebitori in solido la parte imputabile a ciascuno di essi, giusta il disposto di cui all'art. 1299, 1° c., c.c. I condebitori, dal canto loro, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti sono precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore nel momento dell'adempimento (Cass. Civ.
32/1999). In particolare, deve ritenersi che la concreta opponibilità comporti che, qualora il condebitore convenuto in regresso, a suo tempo preavvisato dell'adempimento, non abbia reso edotto il consorte dell'esistenza di eccezioni opponibili al creditore, tali eccezioni non possono essere opposte in sede di regresso e, ove tale conclusione non si condivida, comunque siffatta omessa informazione determina a carico del condebitore colpevole un obbligo risarcitorio pari alla sua quota interna.
Ebbene, nel caso di specie, , in qualità di condebitore, è stata preavvisata PT dell'imminente adempimento da parte di a favore di , come CP_1 Controparte_2 risulta dalla comunicazione del 7 settembre 2021, allegata sub doc. 4, fasc. conv., adempimento che poi è effettivamente avvenuto in data 7 luglio 2022 (cfr. doc. 6, fasc. conv.) e, nonostante il tenore di tale comunicazione, non ha reso edotto il consorte
4 dell'esistenza delle asserite eccezioni che oggi vorrebbe fare valere al fine di contestare la bontà del pagamento da parte di e sottrarsi all'azione di rivalsa da parte di CP_1 quest'ultima.
Peraltro, fermo restando quanto sopra, non vi è alcuna prova che si Controparte_2 sia resa inadempiente in punto alle obbligazioni scaturite dal contratto di sub vettura, anche in quanto le comunicazioni agli atti appaiono un mero scambio di dati tecnici necessari per l'espletamento dei servizi richiesti.
5.
Quanto invece all'eccezione di compensazione, non è contestato che ha CP_1 interamente pagato il capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 119/2021 del 2 aprile 2021, pari ad euro 14.104,00, con bonifici bancari del 15 aprile 2021 e del 30 aprile 2021, a saldo delle fatture 153/2020 per l'importo di euro 6.904,47, fatt. 155/2020 di euro 10.452,28,
1/2021 di euro 95,11, detratto un precedente acconto di euro 6.904,74.
Ebbene, occorre tenere presente che la notificazione di quel decreto ingiuntivo è avvenuta pacificamente dopo il pagamento da parte del debitore ingiunto. Tale circostanza, allegata dalla convenuta opposta a pag. 18 della propria comparsa di costituzione e risposta, non
è stata in alcun modo contestata dall'attrice. Si è a riguardo affermato che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. Civ. 29642/2020). Pertanto, il ricorrente in via monitoria che abbia provveduto alla notificazione del decreto ingiuntivo nonostante l'avvenuto pagamento, non ha diritto alla ripetizione delle spese legali della fase monitoria.
Quanto infine alla quantificazione degli interessi di quel credito, deve ritenersi che sia precluso a questo Giudice entrare nel merito di siffatti interessi la cui debenza rientra nel giudicato di quel decreto ingiuntivo, in forza del principio secondo cui il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame
5 delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Civ.
8937/2024).
6.
Da tutto quanto sopra esposto e considerato deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7.
Le spese di questo giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e definitivo;
3. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 [...]
e spese di questo giudizio di opposizione, spese che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Belluno, il giorno 14 aprile 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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