Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 2168.22
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al numero 2168 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Appello a sentenza Gdp e vertente
t r a
- (p. iva ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall' avv.to Domenico Parte_1 P.IVA_1
Caiafa e con lo stesso elettivamente domiciliata in Sarno alla via Lanzara, n. 63 presso lo studio dell'avv.
Salvatore Vecchione, giusta procura in atti;
appellante
e
- (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Picozzi del Foro Parte_2 C.F._1 di Nocera Inferiore giusta procura in atti, e presso di questi domiciliato in Cava de' Tirreni alla Via R.
Guariglia, 4, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni n. 550/22 pubblicata in data
07.03.22, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 19.04.2022 la in persona del l.r.p.t., Parte_1 interponeva appello alla sentenza n. 550/2022, emessa dal Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni e, pertanto, conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Parte_2
Tribunale di Nocera inferiore, in funzione di Giudice di Appello, dichiarare ammissibile lo spiegato appello e riformare integralmente, nei modi e nei termini indicati in atti, la sentenza n. 550/2022 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata in data 7.3.2022, non notificata;
Voglia riformare la sentenza nel merito, rigettando la domanda attrice stante la mancanza dei presupposti in diritto per il riconoscimento delle pretese vantate;
Voglia, conseguentemente all'accoglimento dell'appello, condannare la sig.ra alla restituzione e/o pagamento in favore della della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 1.360,13 oltre interessi legali dalla data del pagamento (15.03.2022) sino all'effettiva restituzione”. pagina 2 di 8 In data 21.07.22 si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“ Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Nocera Inferiore, in veste di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, in via preliminare, ai sensi dell'art. 339, II comma, c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 550/2022 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
rigettare in ogni sua parte l'Appello proposto da avverso la sentenza n. 550/2022 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
confermare la condanna Parte_1 della Sentenza in punto spese legali;
condannare l'appellante alle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di Parte_2
In particolare, parte istante, deduceva: di essere titolare della ditta individuale Happy Families e di aver stipulato con la la polizza n. 160027362 per la responsabilità civile rischi diversi, con Parte_1 un premio (lordo) annuo pari ad € 800,00 a far data dal 03.05.2018 e fino al 03.05.2019; di aver cessato, tuttavia, la propria attività commerciale in data 31.07.2018; di aver richiesto, pertanto, la restituzione del rateo di premio non goduto, pari ad € 666,60, avendo cessato l'attività anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per il 03.05.2019; di aver comunicato alla odierna appellante, con pec del
29.10.18, la cessazione della propria attività e di aver contestualmente richiesto la restituzione della quota di premio pagata e non goduta;
di aver vanamente costituito in mora la Compagnia appellante e di aver vanamente esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea per come formulata in quanto Parte_1 improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'esito con sentenza n. 550/22 il Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, tenuto conto delle risultanze processuali, in accoglimento della domanda attorea così statuiva : “accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la a pagare all'attrice € 666,60 oltre interessi della domanda;
e la condanna a rimborsare Parte_1 all'attrice le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 500,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, cpa e iva da attribuirsi all'avvocato antistatario”.
Avverso tale statuizione, proponeva appello la che, dopo aver dedotto l'appellabilità Parte_1 della sentenza del giudice di prime cure secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art. 339 cpc, formulava il seguente motivo di impugnazione:
“ violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'errata interpretazione dell'art. 1896 cc”. Secondo
l'odierna appellante ai sensi del predetto articolo l'assicuratore sarebbe legittimato a pretendere il premio nella sua interezza mentre rimarrebbe l'obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile in quanto trattasi di ipotesi di gravame ordinario non soggetto ai limiti di appellabilità di cui all'art. 339 cpc.
Sul punto deve evidenziarsi la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità 'le cause il cui valore non eccede millecento euro' (art. 113, 2° comma, c.p.c.).
In tale fattispecie, la presunzione di pronuncia secondo equità è ribadita dalla migliore giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che 'le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.
Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte'.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 9432/12; in senso conforme Cass. 11739/15 e 3290/2018).
In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112
c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto pagina 4 di 8 meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta ( Cass. 12686/21, Cass, 1210/2018, Cass. 15698/06).
Nella specie l'attrice ha chiesto il risarcimento delle lesioni patite nella misura di giustizia e comunque senza eccedere i limiti di competenza per valore del giudice adito.
L'odierna appellata, infatti, innanzi al Giudice di prime cure rassegnava le proprie conclusioni come segue:
“ condannare la in persona del l.r.p.t. alla restituzione di quanto pagato (…) pari ad € 666,60 nella misura Parte_1 richiesta o in quella maggiore o minore, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito”.
Nel caso di specie la formula utilizzata dall'odierna appellata non può essere intesa quale mera clausola di stile per le suesposte ragioni.
Venendo al merito della vicenda, dal prospetto allegato da parte appellata ( cfr. produzione di primo grado
- polizza Responsabilità civile rischi diversi) si evince che la polizza predetta veniva stipulata con decorrenza dal 03.05.2018 al 03.05.2019 per un importo complessivo di € 800,00.
Nel predetto prospetto si legge, inoltre, che la polizza ha carattere “annuale” e che il premio ha carattere provvisorio ed anticipato.
La polizza prevede un periodo di assicurazione di 12 mesi. Ciò posto, l'ultima rata è da considerarsi esigibile in virtù del principio dell'indivisibilità del premio, secondo cui l'assicurato è tenuto a pagare il premio per l'intero, anche quando il rapporto si interrompe per una qualsiasi causa.
Tale principio, fissato dall'art. 1896 c.c. per l'ipotesi di scioglimento dovuta a cessazione del rischio durante il rapporto ("I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero") è ritenuto applicabile a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto assicurativo.
pagina 5 di 8 Anche nell'ipotesi di previsione di un pagamento dilazionato del premio (ad esempio in due rate semestrali, che non ricorre nel caso di specie), in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di assicurazione per qualsiasi causa, l'assicuratore è legittimato a pretendere il premio nella sua interezza e non limitatamente a quella parte o frazione in cui esso sia stato diviso, al solo fine di agevolarne il pagamento (v. già Cass. civ.,
Sez. III, sentenza n. 319 dell'8.2.1972).
Se infatti fosse consentito all'assicurato di pretendere la restituzione di una parte del premio in considerazione della minor durata del contratto verrebbe del tutto vanificata l'esigenza dell'assicuratore di poter contare sui premi pattuiti con gli assicurati.
In altri termini, la circostanza che i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al verificarsi della causa di scioglimento siano dovuti per intero si spiega in ragione dell'aleatorietà del contratto, in quanto il
Legislatore ha ritenuto che le conseguenze della cessazione del rapporto non debbano essere fatte gravare sull'assicuratore.
Tanto ciò è vero che, allorquando il Legislatore ha inteso derogare al principio dell'indivisibilità del premio, lo ha disposto espressamente, come nella fattispecie del tutto eccezionale di cui all'art. 171 lettera a) del
Codice delle Assicurazioni Private.
Nel caso di specie in data 31.07.2018 veniva cessata l'attività della ditta Happy Family di Parte_2
Tale circostanza veniva comunicata alla odierna appellante con pec del 29.10.2018 (v. produzione allegata al fascicolo di primo grado).
A quella data era in corso il periodo assicurativo annuale 03.05.2018 – 03.05.2019, ragion per cui, per le considerazioni svolte in precedenza, la rata di premio annuale è dovuta per intero.
Per le ragioni suesposte, deve essere accolto l'appello proposto da in pers. del l.r.p.t. Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni n. 550/22 e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto delle domande formulate da in primo Parte_2 grado.
Consegue che la parte appellante ha diritto alla restituzione delle somme pagate in favore di Parte_2
(€ 668,33 – cfr. all. 4 produzione – lettera accompagnatoria dei pagamenti disposti e
[...] Parte_1 copia assegno) in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorate degli interessi legali dalla data dei pagamenti.
Deve, inoltre, essere disposta la restituzione delle somme pagate in favore del difensore distrattario in esecuzione della sentenza impugnata e qui riformata.
Risulta, invero documentato l'avvenuto pagamento di detti compensi ( € 691,80 - cfr. all. 4 produzione
– lettera accompagnatoria dei pagamenti disposti e copia assegno). Parte_1
Sul punto, la Cassazione ha chiarito “che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già pagina 6 di 8 vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dì indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass.
29.09.2002, n. 13752; n. 17157 del 2012; n. 9280/2019); nonché che “in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (Cass. 5.4.2020 - Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n.21972)
Dunque, per le ragioni esposte, va condannato il difensore distrattario alla restituzione dell'importo dallo stesso percepito, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti e sino all'effettivo soddisfo.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass.
n° 34011/2021).
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, non emergendo elementi idonei per derogare a tale principio.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata anche per quel che concerne le disposizioni concernenti le spese del primo grado, contenute nella sentenza impugnata e la parte ora appellata (già parte attrice), va condannata al pagamento delle spese di tale grado.
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
Le spese del secondo grado di giudizio vanno, poi, poste a carico della parte ora appellata.
Anche tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse della in Parte_1 persona del l.r.p.t. avverso la sentenza n. 550/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da Parte_2
[...]
2. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_2 pagamento in favore della in pers. del l.r.p.t. delle spese e competenze del primo Parte_1 grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 346,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
3. condanna al pagamento in favore della in pers. del l.r.p.t. delle Parte_2 Parte_1 spese e competenze del secondo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di €
174,00 per spese, ed € 662,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
4. condanna a restituire all'appellante la complessiva somma di € 668,33 oltre interessi al Parte_2 saggio legale dalla data del pagamento fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
5. condanna l'avvocato Daniela Picozzi, nella qualità di procuratore antistatario, a restituire alla appellante la complessiva somma di € 691,80 oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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