Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
L'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti di reddito, prescritto dall'art. 79 comma primo lett. d) d.P.R. 30/5/2002 n.115, la cui violazione comporta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, si configura solo quando si sia verificato un mutamento del reddito rispetto all'anno precedente. Ne consegue che, qualora non sia intervenuta alcuna variazione, l'omessa comunicazione non può costituire motivo di revoca ai sensi dall'art. 112, comma primo lett. a) stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28506 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2622
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 041016/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR TA N. IL 16/08/1964;
2) GIBILARO FRANCESCO N. IL 31/03/1961;
avverso ORDINANZA del 20/05/2003 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. A.M. De Sandro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 20.5.2003, il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta respingeva il ricorso presentato dall'avv. Francesco Gibilaro contro il provvedimento della locale Corte di Assise di Appello, con cui era stato dichiarato venuto meno dal 28.10.1998 il beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore dell'imputato IA AN, in quanto costui non aveva comunicato annualmente le variazioni di reddito.
L'imputato e il suo difensore proponevano ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, sull'assunto che nessuna comunicazione è
prescritta nell'ipotesi in cui non si sia verificata alcuna variazione di reddito.
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l'art. 79, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere "l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente".
Dall'inequivoco tenore letterale e logico della disposizione emerge che l'oggetto della comunicazione annuale è costituito dalle "variazioni rilevanti dei limiti di reddito", di talché, non potendosi alla legge "attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale), deve necessariamente riconoscersi che l'obbligo di comunicazione prescritto dal citato art. 79 non è operante quando non si sia verificato alcun mutamento di reddito rispetto all'anno precedente.
In applicazione di tale principio deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004