Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28506
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti di reddito, prescritto dall'art. 79 comma primo lett. d) d.P.R. 30/5/2002 n.115, la cui violazione comporta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, si configura solo quando si sia verificato un mutamento del reddito rispetto all'anno precedente. Ne consegue che, qualora non sia intervenuta alcuna variazione, l'omessa comunicazione non può costituire motivo di revoca ai sensi dall'art. 112, comma primo lett. a) stessa legge.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 28506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28506
    Data del deposito : 4 giugno 2004

    Testo completo