Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 12756
CASS
Sentenza 14 ottobre 2016

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Massime1

In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.

Commentario1

  • 1Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018

    L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 12756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12756
Data del deposito : 14 ottobre 2016

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