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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4155/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Speranza;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva che l' con comunicazione del 27.9.2022 aveva respinto la domanda del CP_1
19.9.2022 presentata al fine di vedersi riconosciuto l'assegno sociale, in quanto il suo reddito, computata in esso la rendita ai superstiti annua di cui è CP_2
percettore (euro 6.179,16), superava l'importo massimo stabilito dalla legge
(euro 6.085,43) per l'anno di riferimento. Deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente, egli aveva diritto alla prestazione richiesta ricorrendone i presupposti in quanto, oltre a non essere venuto meno il suo stato di bisogno economico, la rendita ai superstiti erogata dall' , tenuto CP_2 conto della finalità della stessa e della non assoggettabilità ad imposizione fiscale, non doveva essere computata nel reddito rilevante ai fini della fruizione del beneficio assistenziale in questione. Chiedeva quindi dichiararsi il suo diritto all' assegno sociale con decorrenza dalla domanda del 19.9.2022 e, conseguentemente, condannarsi l' alla erogazione della prestazione da pari CP_1
data, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, richiamato CP_1
l'art. 3, comma 6, della L. 335 del 1995 e ribadita la computabilità della rendita ai superstiti nel reddito complessivo del ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025.
La domanda è infondata per i seguenti motivi.
E' pacifico che il ricorrente beneficia di rendita ai superstiti (art. 85 del CP_2
Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro -
D.P.R. 1124/65-), dell'importo annuale di € 6.179,16, per il decesso del proprio figlio conseguito a infortunio (in itinere) sul lavoro.
E' altresì pacifico che, computando nel reddito annuale quello derivante dalla predetta rendita ai superstiti, il ricorrente supera la soglia di reddito annuale stabilita dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale.
Ciò posto nella specie la questione controversa verte in ordine alla computabilità della rendita ai superstiti nel reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale. Parte ricorrente assume la non computabilità del reddito derivante da tale emolumento in quanto trattasi di componente avente natura risarcitoria volta a ristorare un danno diverso dalla mancata percezione di redditi e in quanto tale non assoggettata a imposizione fiscale.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che:
“in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo, deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge” e, con riferimento specifico all'assegno sociale, che: “Ne consegue che ai sensi della L.
3 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, seconda alinea, per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale va computata anche la rendita del coniuge, non essendo essa stata esclusa CP_2
esplicitamente dal computo di tale limite, come, ad esempio, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata” (cfr. Cass.
2312/2006 conforme Cass. 7147/2008).
In virtù delle suddette previsioni di legge e dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione in ordine ad esse, deve pertanto ritenersi computabile nel reddito annuale del ricorrente quello derivante dalla rendita ai superstiti di cui fruisce, con conseguente superamento della soglia di legge stabilita per beneficiare dell'assegno sociale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in assenza di dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
854,00 oltre rimborso spese generali al 15%. Salerno, 13.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4155/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Speranza;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Lelio Maritato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva che l' con comunicazione del 27.9.2022 aveva respinto la domanda del CP_1
19.9.2022 presentata al fine di vedersi riconosciuto l'assegno sociale, in quanto il suo reddito, computata in esso la rendita ai superstiti annua di cui è CP_2
percettore (euro 6.179,16), superava l'importo massimo stabilito dalla legge
(euro 6.085,43) per l'anno di riferimento. Deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente, egli aveva diritto alla prestazione richiesta ricorrendone i presupposti in quanto, oltre a non essere venuto meno il suo stato di bisogno economico, la rendita ai superstiti erogata dall' , tenuto CP_2 conto della finalità della stessa e della non assoggettabilità ad imposizione fiscale, non doveva essere computata nel reddito rilevante ai fini della fruizione del beneficio assistenziale in questione. Chiedeva quindi dichiararsi il suo diritto all' assegno sociale con decorrenza dalla domanda del 19.9.2022 e, conseguentemente, condannarsi l' alla erogazione della prestazione da pari CP_1
data, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, richiamato CP_1
l'art. 3, comma 6, della L. 335 del 1995 e ribadita la computabilità della rendita ai superstiti nel reddito complessivo del ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025.
La domanda è infondata per i seguenti motivi.
E' pacifico che il ricorrente beneficia di rendita ai superstiti (art. 85 del CP_2
Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro -
D.P.R. 1124/65-), dell'importo annuale di € 6.179,16, per il decesso del proprio figlio conseguito a infortunio (in itinere) sul lavoro.
E' altresì pacifico che, computando nel reddito annuale quello derivante dalla predetta rendita ai superstiti, il ricorrente supera la soglia di reddito annuale stabilita dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale.
Ciò posto nella specie la questione controversa verte in ordine alla computabilità della rendita ai superstiti nel reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale. Parte ricorrente assume la non computabilità del reddito derivante da tale emolumento in quanto trattasi di componente avente natura risarcitoria volta a ristorare un danno diverso dalla mancata percezione di redditi e in quanto tale non assoggettata a imposizione fiscale.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che:
“in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo, deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge” e, con riferimento specifico all'assegno sociale, che: “Ne consegue che ai sensi della L.
3 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, seconda alinea, per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale va computata anche la rendita del coniuge, non essendo essa stata esclusa CP_2
esplicitamente dal computo di tale limite, come, ad esempio, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata” (cfr. Cass.
2312/2006 conforme Cass. 7147/2008).
In virtù delle suddette previsioni di legge e dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione in ordine ad esse, deve pertanto ritenersi computabile nel reddito annuale del ricorrente quello derivante dalla rendita ai superstiti di cui fruisce, con conseguente superamento della soglia di legge stabilita per beneficiare dell'assegno sociale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in assenza di dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
854,00 oltre rimborso spese generali al 15%. Salerno, 13.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio