CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
OL TO che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
ES OS che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 635/22 del Tribunale di Padova
In punto: trasferimento - legge n. 104/92 Corte d'Appello di Venezia
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito riformare integralmente la sentenza del Giudice Unico del Lavoro n. 635/2022, depositata il
24.11.22 e non notificata, emessa dal Tribunale di Padova, nella persona del dott. Dalla Casa, all'esito del procedimento RG 2334/20, che si produce in copia autentica dichiarando che non sussiste il diritto del sig. al trasferimento richiesto con ricorso ex CP_1
art. 700 cpc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “A. nel merito rigettare, per tutti i motivi esposti in premessa, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro n. 635/2022 con la quale è stato confermato il trasferimento del sig. presso il CD di , con la CP_1 CP_2
mansione di addetto alle lavorazioni interne;
B. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova, dopo aver accolto il ricorso cautelare di
– dipendente di , inquadrato al livello D con Controparte_1 Pt_1
mansioni di addetto alle lavorazioni interne – volto ad ottenere il trasferimento in un ufficio postale della Provincia di Agrigento ex art. 33 l. n. 104/1992, ha rigettato il giudizio di merito introdotto dalla società volto a contestare la spettanza di tale diritto.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure ha rilevato la necessità di verificare se vi fosse la possibilità di disporre il trasferimento richiesto tenendo conto sia delle mansioni di portalettere, sia di quelle di addetto alla produzione interna, atteso che rientrano nello stesso livello e per l'ulteriore ragione che il lavoratore, pur addetto da ultimo alla produzione interna, era stato assunto con la qualifica di portalettere.
All'esito della CTU, ha evidenziato che nel periodo considerato (tra la seconda procedura di mobilità cui l'appellato aveva partecipato e la data di deposito del ricorso cautelare) vi erano stati numerosi movimenti di personale all'interno della Provincia di Agrigento e considerando che ogni movimento implica la liberazione di un posto nell'ufficio di provenienza, ha affermato che avrebbe potuto Pt_1
utilizzare la vacanza per assegnarla al Ha ulteriormente CP_1
rilevato che vi erano stati due trasferimenti da fuori provincia di lavoratori con lo stesso inquadramento del convenuto e che, nello stesso periodo, si erano registrate 36 assunzioni a termine, di cui sei nell'ufficio di . Tali assunzioni non erano neppure state allegate CP_2
da che, conseguentemente, non aveva provato le ragioni che Pt_1
giustificavano l'apposizione del termine. Ha quindi concluso per la sussistenza del diritto al trasferimento, tenuto conto della possibilità oggettiva di armonizzare il trasferimento del lavoratore con l'organizzazione della società.
Propone appello sulla base di un unico articolato motivo Parte_1
con cui sostiene: che l'art. 33 l. n. 104/1992 non attribuisce un diritto incondizionato ad ottenere il trasferimento;
che il giudice non avrebbe tenuto conto della necessità di rispettare i criteri di mobilità stabiliti con accordi sindacali;
che sarebbe stato ingiustificatamente esteso l'esame dei posti potenzialmente disponibili anche alle mansioni di portalettere nonostante il lavoratore – quale addetto alla produzione
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
interna – non avrebbe avuto titolo per partecipare alla mobilità per tali mansioni;
che non vi sarebbero riscontri a sostegno della possibilità oggettiva di trasferire il lavoratore senza sacrificare l'organizzazione datoriale, peraltro condivisa con le rappresentanze sindacali;
che nessuno dei movimenti infraprovinciali ad Agrigento avrebbe determinato la liberazione di un posto nella medesima provincia;
che gli unici due trasferimenti da fuori provincia avevano coinvolto due lavoratori muniti di una priorità in ragione delle condizioni di salute;
che tutte le assunzioni a termine avrebbero riguardato la mansione di portalettere;
che non vi erano posti disponibili per la mansione di addetto alla produzione interna.
Si è costituito in giudizio il sig. sostenendo la correttezza CP_1
della sentenza gravata e rilevando che avrebbe addotto a Pt_1
sostegno della propria posizione ostativa al trasferimento delle ragioni di carattere formale, legate alle procedure interne di mobilità, senza tener conto della garanzia offerta al caregiver dall'art. 33 l. n. 104/92 e senza dimostrare, come sarebbe stato suo onere, l'impossibilità di disporre il trasferimento per ragioni organizzative e produttive insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Rileva altresì che non sarebbe emerso all'esito della CTU se i dipendenti assunti a tempo determinato fossero stati adibiti alla mansione di portalettere o a quella di addetto alla produzione interna e ritiene corretto il rilievo del
Tribunale che, nell'estendere l'esame anche alle mansioni di portalettere, ha valorizzato l'originaria assunzione come portalettere.
Rileva, inoltre, che – come affermato nella memoria difensiva di primo grado – presso la sede di vi erano delle scoperture di CP_2
organico nella mansione di addetto alla produzione interna (e, infatti, in tale mansione e presso tale sede era stato adibito all'esito del provvedimento cautelare).
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – Ai sensi dell'art. 33, quinto comma, l. 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito da questa
Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte” (Cass. sez. lav., n. 6150 del 01/03/2019).
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 - Nel caso di specie, la limitazione del diritto di scelta non trova bilanciamento in comprovate esigenze tecnico – organizzative non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. Sostanzialmente
l'appellante si limita ad invocare la disciplina interna Parte_1
sulle procedure di mobilità senza dimostrare che, nel caso di specie, le specifiche condizioni dell'ufficio di attuale assegnazione e degli uffici di possibile destinazione del ricorrente impedissero oggettivamente il trasferimento.
1.3 – Si deve innanzi tutto rilevare come i criteri previsti nelle procedure di mobilità non tengano conto dell'esigenza di assistenza dei c.d. caregivers come l'appellato, essendo previsto un punteggio aggiuntivo per i dipendenti che siano essi stessi affetti da patologie di particolare gravità e in presenza nel nucleo familiare di figli, coniugi o conviventi more uxorio affetti da tali patologie, mentre alcun punteggio aggiuntivo o criterio di precedenza viene assegnato ai c.d. caregivers familiari con riferimento a parenti diversi da figli, coniugi e conviventi more uxorio (cfr. accordo sulla mobilità 21.03.2019).
1.4 – Per verificare la sussistenza del diritto al trasferimento richiesto verso la Provincia di Agrigento è, dunque, necessario valutare – in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – la concreta possibilità di ricollocazione del lavoratore in una delle sedi nella Provincia richiesta, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ragioni ostative tecniche, organizzative e produttive, non suscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una CTU diretta a verificare se nel periodo tra la data della domanda di mobilità presentata dal lavoratore e la data di deposito del ricorso cautelare avesse proceduto ad assunzioni o trasferimenti verso la Pt_1
Provincia di Agrigento di lavoratori con mansioni di portalettere o di
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
addetto alle lavorazioni interne. Tale consulenza ha fatto emergere che nel periodo considerato si erano registrati numerosi trasferimenti all'interno della Provincia di Agrigento;
vi erano stati due trasferimenti da fuori provincia coinvolgenti lavoratori con lo stesso livello di inquadramento del ricorrente;
si erano registrate trentasei assunzioni a termine per la mansione di portalettere.
La difesa di sostiene che non sarebbe corretto prendere Parte_1
in considerazione anche le mansioni di portalettere atteso che il lavoratore era un addetto alla produzione interna/smistamento e, pertanto, la mobilità avrebbe potuto riguardare solo posti riferiti a tale mansione.
Il rilievo non coglie nel segno e, nella sostanza, si fonda sulla previsione dell'accordo sindacale sulla mobilità ove si prevede che “il lavoratore potrà presentare un'unica domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito del proprio settore di appartenenza e per una sola provincia appartenente a regione diversa da quella di assegnazione, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell'istanza ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione”. , pur dando atto che le mansioni di Parte_1
portalettere e di addetto alle lavorazioni interne sono proprie del livello D assegnato al sig. non ha fornito indicazioni per CP_1
poter escludere che le stesse facciano parte della stessa “aggregazione di mansioni” cui si riferisce l'accordo sulla mobilità. Comunque, anche volendo assumere che tali mansioni non appartengano alla stessa aggregazione, la disposizione dell'accordo sindacale deve ritenersi recessiva rispetto alla previsione di legge di cui all'art. 33 l.
n. 104/1992, dovendosi garantire al lavoratore caregiver la possibilità di ottenere il trasferimento con il solo limite delle già richiamate
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
ragioni tecniche, organizzative e produttive, non suscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha esteso il suo esame anche alle mansioni di portalettere atteso che il lavoratore è stato assunto come portalettere, ha svolto tale mansione e solo in seguito è stato addetto alle lavorazioni interne. La possibilità di ricollocazione va, dunque, valutata tenendo conto del livello di inquadramento e delle mansioni concretamente affidabili allo stesso – in quanto coerenti con la professionalità posseduta – che vanno individuate in quelle di addetto alle lavorazioni interne e di portalettere.
1.5 – Tanto premesso, l'appellante , nel costituirsi in Parte_1
giudizio in primo grado, si è limitata ad affermare che non vi sarebbero stati posti vacanti in relazione alle mansioni di addetto alle lavorazioni interne/smistamento nella Provincia di Agrigento, producendo anche un documento a supporto della propria affermazione ove si indicano 35.8 applicati su 31 disponibilità. In realtà, per quanto sopra visto, il dato non prende in considerazione la mansione di portalettere (comunque assegnabile al e, CP_1
soprattutto, non prende in considerazione e non dimostra che in ciascuna sede di servizio della Provincia di Agrigento non vi fossero posti disponibili per l'attività di addetto alle lavorazioni interne (ben potendo esservi alcune sedi con scoperture e altre con personale in sovrannumero, tale da terminare un'eccedenza complessiva rispetto all'intera provincia).
Nel contempo, parte appellata, nella memoria difensiva di primo grado aveva dedotto in fatto che vi erano posizioni disponibili in tale mansione proprio nella sede di ove era stato destinato all'esito CP_2
dell'ordinanza cautelare (quale addetto alle lavorazioni interne) e la difesa di nulla ha replicato sul punto, rendendo il fatto pacifico Pt_1
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
tra le parti in assenza di contestazione (in particolare, non è stato dedotto che la collocazione del quale addetto alle CP_1
lavorazioni interne alla sede di sia avvenuta in sovrannumero). CP_2
1.6 – A ciò si aggiungono le risultanze della CTU svolta in primo grado da cui è emersa l'assunzione di numerosi dipendenti a tempo determinato con mansioni di portalettere, in prevalenza nei mesi estivi
(e il contratto part time verticale del riguarda proprio i CP_1
mesi da aprile a settembre di ciascun anno) nonché di due dipendenti aventi lo stesso livello di inquadramento del ma senza CP_1
che sia stata fornita indicazione documentale della mansione assegnata;
tutti da destinare ai vari uffici della Provincia di Agrigento.
Parimenti è emersa la presenza di diversi trasferimenti interni alla
Provincia coinvolgenti dipendenti aventi lo stesso livello di inquadramento dell'appellato che, in quanto tali, avevano determinato la liberazione dei posti di provenienza e, a fronte di tale dato, la società non ha fornito elementi per ritenere che tutti i posti in questione siano stati coperti nell'ambito della mobilità infraprovinciale (in altre parole, che tutti i posti lasciati liberi siano stati occupati da altri dipendenti che avevano chiesto la mobilità infraprovinciale). Non è stata, dunque, fornita prova dell'effettiva consistenza delle presenze in servizio rispetto agli organici dei singoli uffici interessati dalla mobilità infraprovinciale e, in ultima analisi, dell'impossibilità di accogliere la domanda di trasferimento ex art. 33,
l. n. 104/1992 avanzata dal sig. Parimenti non è stata CP_1
fornita prova dell'indispensabilità del permanere dell'appellato presso l'ufficio di Padova ove era addetto (non essendo sufficiente il mero dato relativo alla presenza di alcune scoperture rispetto al dimensionamento della sede, peraltro senza distinguere le varie mansioni).
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ES OS dichiaratosi antistatario;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI DA GI IO
~ 10 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.05.2023 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
OL TO che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
ES OS che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 635/22 del Tribunale di Padova
In punto: trasferimento - legge n. 104/92 Corte d'Appello di Venezia
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito riformare integralmente la sentenza del Giudice Unico del Lavoro n. 635/2022, depositata il
24.11.22 e non notificata, emessa dal Tribunale di Padova, nella persona del dott. Dalla Casa, all'esito del procedimento RG 2334/20, che si produce in copia autentica dichiarando che non sussiste il diritto del sig. al trasferimento richiesto con ricorso ex CP_1
art. 700 cpc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “A. nel merito rigettare, per tutti i motivi esposti in premessa, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro n. 635/2022 con la quale è stato confermato il trasferimento del sig. presso il CD di , con la CP_1 CP_2
mansione di addetto alle lavorazioni interne;
B. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2023 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova, dopo aver accolto il ricorso cautelare di
– dipendente di , inquadrato al livello D con Controparte_1 Pt_1
mansioni di addetto alle lavorazioni interne – volto ad ottenere il trasferimento in un ufficio postale della Provincia di Agrigento ex art. 33 l. n. 104/1992, ha rigettato il giudizio di merito introdotto dalla società volto a contestare la spettanza di tale diritto.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il Giudice di prime cure ha rilevato la necessità di verificare se vi fosse la possibilità di disporre il trasferimento richiesto tenendo conto sia delle mansioni di portalettere, sia di quelle di addetto alla produzione interna, atteso che rientrano nello stesso livello e per l'ulteriore ragione che il lavoratore, pur addetto da ultimo alla produzione interna, era stato assunto con la qualifica di portalettere.
All'esito della CTU, ha evidenziato che nel periodo considerato (tra la seconda procedura di mobilità cui l'appellato aveva partecipato e la data di deposito del ricorso cautelare) vi erano stati numerosi movimenti di personale all'interno della Provincia di Agrigento e considerando che ogni movimento implica la liberazione di un posto nell'ufficio di provenienza, ha affermato che avrebbe potuto Pt_1
utilizzare la vacanza per assegnarla al Ha ulteriormente CP_1
rilevato che vi erano stati due trasferimenti da fuori provincia di lavoratori con lo stesso inquadramento del convenuto e che, nello stesso periodo, si erano registrate 36 assunzioni a termine, di cui sei nell'ufficio di . Tali assunzioni non erano neppure state allegate CP_2
da che, conseguentemente, non aveva provato le ragioni che Pt_1
giustificavano l'apposizione del termine. Ha quindi concluso per la sussistenza del diritto al trasferimento, tenuto conto della possibilità oggettiva di armonizzare il trasferimento del lavoratore con l'organizzazione della società.
Propone appello sulla base di un unico articolato motivo Parte_1
con cui sostiene: che l'art. 33 l. n. 104/1992 non attribuisce un diritto incondizionato ad ottenere il trasferimento;
che il giudice non avrebbe tenuto conto della necessità di rispettare i criteri di mobilità stabiliti con accordi sindacali;
che sarebbe stato ingiustificatamente esteso l'esame dei posti potenzialmente disponibili anche alle mansioni di portalettere nonostante il lavoratore – quale addetto alla produzione
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
interna – non avrebbe avuto titolo per partecipare alla mobilità per tali mansioni;
che non vi sarebbero riscontri a sostegno della possibilità oggettiva di trasferire il lavoratore senza sacrificare l'organizzazione datoriale, peraltro condivisa con le rappresentanze sindacali;
che nessuno dei movimenti infraprovinciali ad Agrigento avrebbe determinato la liberazione di un posto nella medesima provincia;
che gli unici due trasferimenti da fuori provincia avevano coinvolto due lavoratori muniti di una priorità in ragione delle condizioni di salute;
che tutte le assunzioni a termine avrebbero riguardato la mansione di portalettere;
che non vi erano posti disponibili per la mansione di addetto alla produzione interna.
Si è costituito in giudizio il sig. sostenendo la correttezza CP_1
della sentenza gravata e rilevando che avrebbe addotto a Pt_1
sostegno della propria posizione ostativa al trasferimento delle ragioni di carattere formale, legate alle procedure interne di mobilità, senza tener conto della garanzia offerta al caregiver dall'art. 33 l. n. 104/92 e senza dimostrare, come sarebbe stato suo onere, l'impossibilità di disporre il trasferimento per ragioni organizzative e produttive insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Rileva altresì che non sarebbe emerso all'esito della CTU se i dipendenti assunti a tempo determinato fossero stati adibiti alla mansione di portalettere o a quella di addetto alla produzione interna e ritiene corretto il rilievo del
Tribunale che, nell'estendere l'esame anche alle mansioni di portalettere, ha valorizzato l'originaria assunzione come portalettere.
Rileva, inoltre, che – come affermato nella memoria difensiva di primo grado – presso la sede di vi erano delle scoperture di CP_2
organico nella mansione di addetto alla produzione interna (e, infatti, in tale mansione e presso tale sede era stato adibito all'esito del provvedimento cautelare).
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – Ai sensi dell'art. 33, quinto comma, l. 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito da questa
Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte” (Cass. sez. lav., n. 6150 del 01/03/2019).
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 - Nel caso di specie, la limitazione del diritto di scelta non trova bilanciamento in comprovate esigenze tecnico – organizzative non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. Sostanzialmente
l'appellante si limita ad invocare la disciplina interna Parte_1
sulle procedure di mobilità senza dimostrare che, nel caso di specie, le specifiche condizioni dell'ufficio di attuale assegnazione e degli uffici di possibile destinazione del ricorrente impedissero oggettivamente il trasferimento.
1.3 – Si deve innanzi tutto rilevare come i criteri previsti nelle procedure di mobilità non tengano conto dell'esigenza di assistenza dei c.d. caregivers come l'appellato, essendo previsto un punteggio aggiuntivo per i dipendenti che siano essi stessi affetti da patologie di particolare gravità e in presenza nel nucleo familiare di figli, coniugi o conviventi more uxorio affetti da tali patologie, mentre alcun punteggio aggiuntivo o criterio di precedenza viene assegnato ai c.d. caregivers familiari con riferimento a parenti diversi da figli, coniugi e conviventi more uxorio (cfr. accordo sulla mobilità 21.03.2019).
1.4 – Per verificare la sussistenza del diritto al trasferimento richiesto verso la Provincia di Agrigento è, dunque, necessario valutare – in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – la concreta possibilità di ricollocazione del lavoratore in una delle sedi nella Provincia richiesta, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ragioni ostative tecniche, organizzative e produttive, non suscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una CTU diretta a verificare se nel periodo tra la data della domanda di mobilità presentata dal lavoratore e la data di deposito del ricorso cautelare avesse proceduto ad assunzioni o trasferimenti verso la Pt_1
Provincia di Agrigento di lavoratori con mansioni di portalettere o di
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
addetto alle lavorazioni interne. Tale consulenza ha fatto emergere che nel periodo considerato si erano registrati numerosi trasferimenti all'interno della Provincia di Agrigento;
vi erano stati due trasferimenti da fuori provincia coinvolgenti lavoratori con lo stesso livello di inquadramento del ricorrente;
si erano registrate trentasei assunzioni a termine per la mansione di portalettere.
La difesa di sostiene che non sarebbe corretto prendere Parte_1
in considerazione anche le mansioni di portalettere atteso che il lavoratore era un addetto alla produzione interna/smistamento e, pertanto, la mobilità avrebbe potuto riguardare solo posti riferiti a tale mansione.
Il rilievo non coglie nel segno e, nella sostanza, si fonda sulla previsione dell'accordo sindacale sulla mobilità ove si prevede che “il lavoratore potrà presentare un'unica domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito del proprio settore di appartenenza e per una sola provincia appartenente a regione diversa da quella di assegnazione, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell'istanza ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione”. , pur dando atto che le mansioni di Parte_1
portalettere e di addetto alle lavorazioni interne sono proprie del livello D assegnato al sig. non ha fornito indicazioni per CP_1
poter escludere che le stesse facciano parte della stessa “aggregazione di mansioni” cui si riferisce l'accordo sulla mobilità. Comunque, anche volendo assumere che tali mansioni non appartengano alla stessa aggregazione, la disposizione dell'accordo sindacale deve ritenersi recessiva rispetto alla previsione di legge di cui all'art. 33 l.
n. 104/1992, dovendosi garantire al lavoratore caregiver la possibilità di ottenere il trasferimento con il solo limite delle già richiamate
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
ragioni tecniche, organizzative e produttive, non suscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha esteso il suo esame anche alle mansioni di portalettere atteso che il lavoratore è stato assunto come portalettere, ha svolto tale mansione e solo in seguito è stato addetto alle lavorazioni interne. La possibilità di ricollocazione va, dunque, valutata tenendo conto del livello di inquadramento e delle mansioni concretamente affidabili allo stesso – in quanto coerenti con la professionalità posseduta – che vanno individuate in quelle di addetto alle lavorazioni interne e di portalettere.
1.5 – Tanto premesso, l'appellante , nel costituirsi in Parte_1
giudizio in primo grado, si è limitata ad affermare che non vi sarebbero stati posti vacanti in relazione alle mansioni di addetto alle lavorazioni interne/smistamento nella Provincia di Agrigento, producendo anche un documento a supporto della propria affermazione ove si indicano 35.8 applicati su 31 disponibilità. In realtà, per quanto sopra visto, il dato non prende in considerazione la mansione di portalettere (comunque assegnabile al e, CP_1
soprattutto, non prende in considerazione e non dimostra che in ciascuna sede di servizio della Provincia di Agrigento non vi fossero posti disponibili per l'attività di addetto alle lavorazioni interne (ben potendo esservi alcune sedi con scoperture e altre con personale in sovrannumero, tale da terminare un'eccedenza complessiva rispetto all'intera provincia).
Nel contempo, parte appellata, nella memoria difensiva di primo grado aveva dedotto in fatto che vi erano posizioni disponibili in tale mansione proprio nella sede di ove era stato destinato all'esito CP_2
dell'ordinanza cautelare (quale addetto alle lavorazioni interne) e la difesa di nulla ha replicato sul punto, rendendo il fatto pacifico Pt_1
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
tra le parti in assenza di contestazione (in particolare, non è stato dedotto che la collocazione del quale addetto alle CP_1
lavorazioni interne alla sede di sia avvenuta in sovrannumero). CP_2
1.6 – A ciò si aggiungono le risultanze della CTU svolta in primo grado da cui è emersa l'assunzione di numerosi dipendenti a tempo determinato con mansioni di portalettere, in prevalenza nei mesi estivi
(e il contratto part time verticale del riguarda proprio i CP_1
mesi da aprile a settembre di ciascun anno) nonché di due dipendenti aventi lo stesso livello di inquadramento del ma senza CP_1
che sia stata fornita indicazione documentale della mansione assegnata;
tutti da destinare ai vari uffici della Provincia di Agrigento.
Parimenti è emersa la presenza di diversi trasferimenti interni alla
Provincia coinvolgenti dipendenti aventi lo stesso livello di inquadramento dell'appellato che, in quanto tali, avevano determinato la liberazione dei posti di provenienza e, a fronte di tale dato, la società non ha fornito elementi per ritenere che tutti i posti in questione siano stati coperti nell'ambito della mobilità infraprovinciale (in altre parole, che tutti i posti lasciati liberi siano stati occupati da altri dipendenti che avevano chiesto la mobilità infraprovinciale). Non è stata, dunque, fornita prova dell'effettiva consistenza delle presenze in servizio rispetto agli organici dei singoli uffici interessati dalla mobilità infraprovinciale e, in ultima analisi, dell'impossibilità di accogliere la domanda di trasferimento ex art. 33,
l. n. 104/1992 avanzata dal sig. Parimenti non è stata CP_1
fornita prova dell'indispensabilità del permanere dell'appellato presso l'ufficio di Padova ove era addetto (non essendo sufficiente il mero dato relativo alla presenza di alcune scoperture rispetto al dimensionamento della sede, peraltro senza distinguere le varie mansioni).
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ES OS dichiaratosi antistatario;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI DA GI IO
~ 10 ~