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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3992 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies all'udienza del giorno 20.10.2025 tra
(cod. fisc. , domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1 dell'avv. Roberta Pagiaro (cod. fisc.: ), che lo rappre- CodiceFiscale_2 senta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
NTroparte_1
(già (cod. fisc.:
[...] NTroparte_2
), in persona del Direttore Generale, dott.ssa P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica
[...] certificata ( dell'avv. Roberto Andreoni Email_2
(cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_3 all'avv. Matteo Mularoni (cod. fisc. ) per procura alle CodiceFiscale_4 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, nella fun- Parte_1 zione di Giudice di Appello: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: in accoglimento (…) del presente appello riformare parzialmente, per le ragioni di fatto, diritto e giurisprudenza am- piamente esposte nei motivi di gravame, l'impugnata sentenza n. 2784/2019 emessa dal Tribunale Civile di Latina, in data 20 novembre 2019, pubblicata il 21 novembre 2019 e mai notificata, nelle parti in cui ha rigettato parte del decreto ingiuntivo e tutte ed ogni domanda di restituzione e riconvenzionale, spiegate da nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado e sopra riportate e trascritte, e, per l'effetto, condannare la
NTroparte_4
(Codice ABI: ; Codice Operatore Economico: SM00087), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
di tutte somme già determinate nelle conclusioni dell'atto di ap- Pt_1 pello, e qui, come di seguito, specificate:
- 200.000,00 euro di versamenti del cliente sul conto oggetto di causa o la minor somma di 155.000,00 euro del versamento appena ricevuto dalla banca,
- 42.925,55 euro calcolati dalla CTP per gli ordini conferiti e non effettuati,
- 19.328,46 euro per le creste effettuate sulle compravendite effettuate,
o la diversa somma che sarà ritenuta equa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”; per NTroparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: (…)
− in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di controparte, dalle eccezioni e dalle istanze istruttorie non riproposte, nonché il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto di gravame;
− nel merito, rigettare l'appello della sentenza proposto da controparte, per- ché infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle osservazioni di cui in nar- rativa e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati da
contro
- parte;
2 − condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante, a titolo di lite temeraria, in ra- gione della palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO 1. “Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva op- Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, mediante cui gli era stato in- giunto il pagamento dell'importo di Euro 6.988,70, oltre interessi e spese di pro- cedura, in favore dell' (ora NTroparte_2 [...]
per il saldo negativo ma- NTroparte_4 Co turato dal debitore sul conto corrente in essere presso n. 02/03/13326. L'op- ponente contestava la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo sostenendo, in fatto, che il rapporto di c/c n. 02/03/13326, sottoscritto in data 12.08.2009, nasceva (allorquando il era già titolare di altro c/c con la medesima banca) Pt_1 per effettuare “operazioni di ristorno di importi per compravendita di titoli sul mer- cato mobiliare statunitense”, cui il era particolarmente interessato;
che il rap- Pt_1 porto di negoziazione e raccolta ordini non veniva disciplinato da un contratto Co scritto;
che la non aveva mai assolto ai suoi obblighi di comunicazione ed infor- mazione nei confronti del cliente;
che in data 5.08.2010 inaspettatamente l'oppo- nente riceveva la nota di revoca di ogni facilitazione di credito per gli importi richie- sti, nonché la richiesta di saldo debitore di altro c/c in valuta estera n. 02/01/01825; che pertanto l'opponente chiedeva a mezzo difensore alla banca l'invio di tutta la documentazione in suo possesso, inclusa la copia di ogni ordine o vendita di titoli e posizioni finali, al fine di riscontrare il saldo negativo del c/c che sembrava essere motivato solo dall'addebito di commissioni;
che, pertanto, era con- testato il quantum del decreto non essendo individuabile il modo in cui si era giunti all'importo richiesto. In rito, si contestava 1) la nullità, inefficacia ed improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per evidente differenza del collegio dei difensori delegati dalla Banca istante rispetto a quelli indicati nella narrativa dell'opposto ricorso, nonché per la differente domiciliazione della Banca opposta in sede di con- ferimento di delega rispetto a quanto esposto in ricorso monitorio: a1) in partico- lare, il fatto che il ricorso era sottoscritto dall'avv. Angeloni che però dalla narrativa non risultava essere tra i redattori dell'atto; b1) mancava qualsiasi delega a quello che nel ricorso monitorio risultava essere difensore e domiciliatario, ovvero l'avv. Fantasia, che infatti non lo aveva sottoscritto, con conseguente nullità/inesistenza dell'opposto ricorso e del decreto;
2) non erano indicati i poteri del legale rappre- sentante della banca per proporre ricorso monitorio, con conseguente sua nullità, inefficacia ed improcedibilità; 3) si eccepiva la nullità ed inefficacia della delega con- ferita dal legale rappresentante della banca, non essendone neppure intellegibile la Co firma;
4) inidoneità degli estratti di conto corrente prodotti dall'allora a sostegno della richiesta di emissione del decreto opposto, non valendo peraltro il visto per la
3 legalizzazione posto in calce alla firma del notaio di San Marino ex art. 634 co. 2 c.p.c.. Nel merito, si contestava la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e professionalità nell'operato della banca, che avrebbe dovuto assumere informazioni sul cliente per poi rendergliele in ordine alle attività svolte sui mercati, mentre così non era stato né in ordine alla fase precedente alla stipula dei contratti di c/c e di investimento che nella fase esecutiva degli stessi, al punto che si contestava che non era mai stato sottoposto al il documento sui rischi generali degli inve- Pt_1 stimenti in strumenti finanziari che nel corso del tempo avrebbe effettuato, con con- seguente invalidità della fase attuativa ed esecutiva delle poche operazioni di com- pravendita di titoli ad opera della Banca. L'opponente proponeva pertanto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni patiti, sia in via precontrattuale che contrattuale che ex art. 2043 c.c., anche per i mancati guadagni e le perdite economiche scaturite dalla errata gestione delle compravendite per i pochi titoli transitati sul c/c in esame, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 dicembre 2011 si costituiva Co in giudizio l'allora , contestando le eccezioni ed argomentazioni dell'opponente, perché manifestamente infondate in fatto e in diritto, nonché la genericità e le ine- sattezze della citazione in opposizione, anche in ordine alla ricostruzione della vi- cenda fattuale intercorsa tra le parti;
in particolare, sottolineava come era stato lo stesso cliente a chiedere per iscritto, sottoscrivendo l'appendice integrativa Pt_1 al contratto di c/c n. 02/03/13326, che ogni comunicazione inerente il rapporto gli fosse data in un casellario materiale/elettronico intestato al cliente stesso, presso cui eleggeva anche domicilio. Anche la contestazione in ordine al quantum del saldo richiesto era infondata. Inoltre, era infondata ogni contestazione in ordine alla nor- mativa applicabile, essendo stato il contratto stipulato in San Marino, con conse- guente applicabilità della legge sanmarinese ai rapporti in questione in forza del principio di collegamento col Paese con cui il contratto presentava il collegamento Co più stretto (San Marino, dovendo essere eseguita da parte della allora la presta- zione caratteristica). Sottolineava poi che il ricorso monitorio era stato sottoscritto Co dal medesimo collegio dei difensori delegato da tramite la procura, mentre la nomina dell'avv. Fantasia nella narrativa del ricorso costituiva un mero refuso Co dell'atto; sottolineava poi come il legale rappresentante di aveva conferito pro- cura alla difesa in forza della sua qualifica e poteri. NTestava poi la presunta ini- doneità della certificazione notarile degli estratti conto a valere come prova del credito, essendo stata rispettata la normativa applicabile;
negava poi che il Pt_1 non avesse ricevuto il documento informativo sui rischi, considerato che egli stesso affermava di essere consulente finanziario con particolare interesse per il mercato dei titoli americani. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'esito della prima udienza, il Giudice della Sezione distaccata di Terracina, primo assegnatario del fascicolo, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., per il deposito di memorie, riservandosi sulle istanze formulate dalle parti, e fissava l'udienza del 9.11.2012 per la decisione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Seguiva il deposito delle memorie istruttorie. 4 Successivamente, all'udienza del 9.11.2012 si costituiva in giudizio
[...] NT (di seguito “ ), premettendo NTroparte_4 che con atto pubblico del 30 ottobre 2012 era stata operata la scissione parziale proporzionale di mediante cui quest'ultimo ha NTroparte_2 assegnato parte del proprio patrimonio alla beneficiaria Banca Agricola Commer- NT ciale della Repubblica di San Marino S.p.A. (all. doc. 1 comparsa di costituzione;
in particolare, erano stati assegnati alla beneficiaria Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A. tutti gli elementi patrimoniali attinenti all'atti- vità bancaria nonché dell'intero ramo aziendale inerente l'attività bancaria di
[...] NT (cfr. all. doc. 1 comparsa di costituzione;
per ef- NTroparte_2 fetto della scissione parziale proporzionale operata, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A. era subentrata in ogni rapporto attivo o pas- sivo, in ogni ragione od azione, ivi comprese le azioni legali e giudiziarie, inerente il complesso patrimoniale trasferitole e facente capo ad NTroparte_6 NT (cfr. all. doc. 1 comparsa di costituzione;
successivamente, la de-
[...] nominazione “Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A.” era stata modificata in “ NTroparte_4 NT
(cfr. all. doc. 2 comparsa di costituzione .
[...]
All'esito della suddetta udienza, il Giudice poneva la causa in riserva per decidere sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova articolati dalle parti.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, con ordinanza depositata il 20.11.2012 fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 6 dicembre 2013.
A tale udienza l'opposta precisava le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta;
l'opponente depositava foglio di precisazione delle con- clusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza. In considerazione del fatto che nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni l'opponente, tra l'altro, ribadiva la richiesta di ammissione della prova per testi e della CTU contabile richiesta nei propri scritti difensivi (istanze istruttorie già respinte dal Giudice) e chiedeva che venisse disposta la rimessione in termini per la produzione di docu- mentazione sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice precedente assegnatario del fascicolo concedeva alle parti termine sino al 31/01/2014 per il deposito di note.
Seguiva il deposito delle note autorizzate delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2013, con provve- dimento del 10.02.2014, il Giudice riteneva di ammettere consulenza tecnica d'uf- ficio, nominando CTU il dott. e fissando l'udienza del 22.09.2014 per il Per_1 conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti.
All'udienza del 16.06.2014 (cui era stata anticipata, su istanza di parte, l'udienza inizialmente fissata per il 22.09.2014) veniva conferito l'incarico al CTU nominato e venivano formulati i relativi quesiti;
la causa veniva rinviata all'udienza del 25.05.2015.
5 NT Successivamente formulava istanza di ricusazione e sostituzione del CTU;
le operazioni peritali venivano sospese in attesa della decisione da parte del Giudice sulla richiesta sostituzione del CTU.
Il Giudice disponeva la comparizione del CTU nominato, dott. per Per_1
l'udienza già fissata del 25.05.2015, al fine di decidere sulla sua sostituzione;
per NT motivi di opportunità in accoglimento dell'istanza formulata da con provvedi- mento del 29.05.2015 revocava l'incarico peritale conferito al CTU dott. Per_1
e nominava in sua sostituzione il dott. Persona_2
Le operazioni peritali venivano sospese in ragione delle contestazioni insorte tra le parti riguardo alla formulazione del quesito assegnato dal Giudice al CTU;
a seguito della rinuncia all'incarico da parte del c.t.u., veniva fissata udienza per la compari- zione delle parti al 10.03.2016, all'esito della quale veniva sostituito il c.t.u. con il dott. , convocato a successiva udienza per il giuramento. All'udienza del Per_3
12.07.2016 veniva conferito l'incarico e poi il G.I. si riservava, poiché nel frattempo la difesa dell'opponente aveva con istanza ex arrt. 186 bis e ter c.p.c. il Sig. Pt_1 aveva chiesto al Tribunale di Latina di emettere ordinanza di condanna ex
[...] art. 186 bis c.p.c. e, in via subordinata, ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di
[...]
NTroparte_4
Su richiesta del c.t.u., il G.I. in data 7.02.2017 estendeva il quesito già posto.
Con ordinanza del 14.02.2017 entrambe le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. proposte dall'opponente venivano respinte, avendo il Giudice ritenuto insussistenti i presupposti di legge, con fissazione di nuova udienza per l'integrazione del quesito e per la ricostruzione dei fascicoli di parte, come richiesto dal c.t.u. che, dopo l'inizio delle operazioni peritali, li aveva ritenuti incompleti. Nel frattempo venivano sospese le operazioni peritali e restituiti dal c.t.u. i fascicoli. Prima della fissata udienza il c.t.u. dott. chiedeva con istanza depositata il 23.02.2017 (cui si fa rinvio) Per_3 di essere autorizzato ad astenersi.
Poco successivamente, in accoglimento dell'istanza di astensione del G.I. precedente assegnatario, dott. il Presidente del Tribunale di Latina in data 8.03.2017 Per_4 assegnava la causa ad altro Giudice della medesima sezione, la dott.ssa Giasi, alla quale subentrava poi questo giudice, all'esito della costituzione del suo ruolo dopo la presa di servizio.
Di seguito, il Giudice provvedeva a revocare il CTU dott. (in accoglimento Per_3 dell'istanza di astensione dallo stesso proposta) e nominava CTU il dott. Per_5
, fissando udienza al 20.07.2017 per il suo giuramento ed il conferimento
[...] dell'incarico peritale.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla difficoltà di comunicare la nuova data di udienza per difficoltà nella individuazione dei difensori di parte opponente, l'udienza per il giuramento del CTU ed il conferimento dell'incarico peritale si teneva in data 5.07.2018.
A seguito dell'espletamento della CTU, all'esito dell'udienza del 16.07.2019 fissata per il suo esame il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni alle parti ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
6 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica” (così la sentenza di primo grado).
Con sentenza n. 2784/2019 del 21.11.2019 il Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, ha così statuito:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, revoca lo stesso dichiarando la nullità dell'opera- zione di acquisto divisa posta in essere dall'opposta in data 30.12.2011; NT
- condanna a versare in favore di a titolo di rimborso del saldo Parte_1 negativo del c/c n. 02/03/13326, la somma di euro 5.753,85 oltre interessi dalla data della richiesta trattandosi di obbligazione di valuta ex artt. 1224 e 1219 c.c., sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
- condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro NTroparte_4 tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, nonché spese di c.t.u.; su tutte le spese suddette deve essere applicata la compensazione nella misura di un terzo in favore dell'attore opponente alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello che ha Parte_1 indicato gli “errori” della sentenza di primo grado riportati di seguito e ha concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della stessa.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la
[...]
(già NTroparte_4 NTroparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, , che ha contestato l'ammissibilità e la
[...] fondatezza dell'appello proposto da e, quindi ha concluso Parte_1 per il rigetto dell'impugnazione proposta.
2. La nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha eccepito prelimi- narmente la nullità dell'atto di citazione notificato per omessa indicazione della vocatio in jus prevista dall'art. 163, co. 3, n. 7) c.p.c., norma applicabile al giudizio di appello in quanto espressamente richiamata dall'art. 342 c.p.c., e deduce che, pertanto, la sentenza n. 2784/2019 emessa dal Tribunale di
Tivoli, in composizione monocratica, il 21.11.2019, appellata con tale atto di citazione nullo, “dovrà considerarsi passata in giudicato e non più impu- gnabile”.
Il motivo non merita accoglimento.
7 Dall'esame dell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente grado di giudizio, risulta che non è stato riportato il giorno dell'udienza di compa- rizione innanzi a questa Corte. L'omessa indicazione di tale data nella copia notificata dell'atto di citazione in appello (ma, invero, anche nell'originale, nel caso in esame) comporta la nullità della stessa citazione poiché l'articolo 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti che deve rispettare l'appello, richiama le prescrizioni dell'art. 163 c.p.c., che impone di indicare nell'atto di citazione il giorno dell'udienza di comparizione.
Al contempo, però, non può trovare applicazione il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a una controversia intro- dotta antecedentemente al 30.4.1995, invocato da parte appellata, per il quale la non indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in ap- pello, della data dell'udienza di comparizione, produce l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria perché ricollegata all'assenza di un ele- mento necessariamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8.9.2014, n. 18868). Infatti,
l'art. 164 c.p.c., nel testo in vigore al momento dell'introduzione del presente giudizio (e, segnatamente, della proposizione dell'appello in esame), trattan- dosi di giudizio introdotto successivamente alla data del 30.4.1995, pre- scrive che, ove la citazione sia nulla per mancata menzione dell'udienza di comparizione e il convenuto (nel presente giudizio, l'appellato) non si sia costituito, il giudice ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio che ne sana i vizi sin dalla prima notificazione, e che solo la mancata rinno- vazione di tale notificazione comporta l'estinzione del processo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14488).
3. deduce i seguenti primo e secondo “errore” della sen- Parte_1 tenza impugnata:
“A pag. 3 si descrive il conto 13326 come fonte del presunto saldo debitore senza riscontrarne la mancata allegazione dell'estratto conto in tutta la causa.
A pag. 3 si descrive la presenza del conto corrente in valuta estera 02/01/01825 da cui proviene una presunta richiesta di saldo debitore, accertando la sentenza che il presunto saldo debitore del conto in euro oggetto di causa non è la sola fonte delle transazioni che hanno portato al presunto saldo debitore, non traendone la dovute conseguenze della necessità di allegazione del conto in valuta estera” (così pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
8 A pag. 3 della sentenza appellata, tuttavia, il giudice di primo grado si è limitato a riportare quanto allegato e dedotto da con l'atto Parte_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Ne consegue che non era quella (pag. 3 della sentenza appellata) la sede in cui il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto “riscontrar(…)e la mancata allegazione dell'estratto conto in tutta la causa” e “tra[rre(…) la dovute conseguenze della necessità di alle- gazione del conto in valuta estera”.
4. Il terzo “errore” della sentenza di primo grado dedotto dall'appellante è laddove;
“A pag. 4 si descrive che avrebbe chiesto per iscritto il deposito delle comu- Pt_1 nicazioni in un casellario presso cui eleggeva domicilio, sottoscrivendo un appendice al contratto, MA NESSUN SCRITTO DEL GENERE E' ALLEGATO” (così pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
Nel giudizio di primo grado la ha allegato e documentato di avere collo- cato presso un apposito dossier custodito presso il medesimo CP_7 cario le comunicazioni periodiche indirizzate a come da que- Parte_1 sti richiesto (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Ne consegue che il correntista è stato periodicamente reso edotto delle movimentazioni e del saldo del conto corrente n. 02/03/13326 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
In ogni caso, l'affermazione del giudice di prime cure censurata con la dedu- zione sopra riportata è del tutto irrilevante ai fini delle statuizioni assunte dal Tribunale di Latina con la sentenza appellata, e quindi il motivo – anche a volerlo ritenere propriamente e tecnicamente tale – è inammissibile. Peral- tro, non ha indicato in quale modo l'asserito “errore” della Parte_1 decisione impugnata avrebbe inciso sulle statuizioni assunte con la stessa e contrarie a quanto da lui domandato nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
5. Il quarto “errore” della sentenza appellata che indica è Parte_1 che:
“A pag. 6 è scritto che in sostituzione del CTU era stato nominato Per_1 [...]
FATTO NON VERO, bensì al posto di era stato nominato Co- Per_2 Per_1 smo ” (così pag. 8 atto di citazione in appello in rinnovazione . Per_6 Pt_1
Anche tale errore nell'indicare il nominativo del c.t.u. nominato in sostitu- zione del dott. risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta Per_1
9 e il Tribunale di Latina, anche nel passaggio censurato, si limita invero a descrivere l'avvicendarsi di c.t.u. che ha contraddistinto la presente causa in primo grado, e segnatamente: il dott. è stato revocato dall'incarico da Per_1 parte del giudice di primo grado, in accoglimento dell'istanza di ricusazione avanzata dalla il dott. e il dott. hanno rinunciato all'in- CP_4 Per_6 Per_3 carico, rappresentando contrasti con l'odierno appellante;
e, quindi, per espletare la c.t.u. contabile si è reso necessario nominare un consulente fuori distretto, ossia il dott. . Per_5
6. censura, quale quinto “errore” nella sentenza impugnata, Parte_1 che:
“A pag. 7 è scritto che il Giudice aveva ordinato la ricostruzione del fascicolo, FATTO NON VERO, non esiste nessuna ordinanza del genere in questa causa” (così pag. 8 atto di citazione in appello).
Nel corso delle operazioni peritali del giudizio di primo grado alcuni docu- menti, che pure risultavano ritualmente prodotti in giudizio dall'allora in allegato ai propri scritti difensivi, sono risultati mancare (v. verbale di opera- zioni peritali del 14.9.2018 - pag. 2 – allegato all'elaborato depositato in data 7.3.2019). La ha sporto denuncia-querela alla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Latina (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ap- pellata - primo grado di giudizio) e, successivamente, atto di opposizione avverso il provvedimento di richiesta di archiviazione (v. doc. n. 6 del fasci- colo di parte appellata - primo grado di giudizio).
7. deduce quale sesto “errore” della sentenza di primo grado Parte_1 che:
“A pag. 9 è scritto testualmente: “Nel merito, ritiene questo organo giudicante che sia l'opposizione al decreto ingiuntivo n.420 del 2010 emesso dal Tribunale di La- tina, proposta da che le sue domande riconvenzionali, devono es- Parte_1 sere accolte nei limiti e per le ragioni che si verranno ad esporre.”
Si guardi il dispositivo a fine sentenza e si comprende che il Giudice ha perso il filo della sua stessa sentenza concludendo diversamente, ma essendo la sentenza ad essere la causa del dispositivo, solo per queste parole, già deve essere riformato e accolte sia l'opposizione che le domande riconvenzionali” (così pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
In verità, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza appellata per avvedersi che l'affermazione in ordine all'accoglimento, seppure in parte, dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. è invero del tutto coerente con la
10 decisione assunta dal giudice di primo grado, e di cui al dispositivo della sentenza appellata. In particolare, viene esposto che, proprio in ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta da “il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, deve essere revocato;
tuttavia Pt_1 deve essere condannato a versare, a titolo di rimborso del saldo ne-
[...] gativo residuo del c/c intercorso tra le parti, in favore di la somma di euro 5.753,85 oltre interessi dalla data della richiesta trattandosi di obbliga- zione di valuta ex artt. 1224 e 1219 c.c. sino al saldo effettivo”.
In altri termini, proprio in quanto l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. proposta dall'odierno appellante è stata accolta, seppure in parte, dal giu- dice di primo grado, il decreto ingiuntivo è stato revocato con la sentenza appellata. Del resto, il Tribunale di Latina ha premesso, nello svolgere le mo- tivazioni della decisione impugnata, che l'opposizione e le domande ricon- venzionali spiegate dovevano essere accolte “nei limiti e per ragioni che si verranno ad esporre”; e, sempre nella motivazione della sentenza appellata, ha spiegato per quali ragioni i motivi di opposizione volti a contestare il diritto di credito della Banca opposta, nella misura azionata in sede monito- ria, non fossero fondati.
Non vi è allora alcuna contraddizione tra quanto anticipato dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza, vale a dire in ordine all'acco- glimento dell'impugnazione, e il dispositivo della stessa, con cui Pt_1
è stato condannato a pagare alla l'importo di € 5.753,85, infe-
[...] riore rispetto a quello ingiunto di € 6.988,70.
8. censura, poi, la sentenza di primo grado evidenziando Parte_1 che:
“A pag. 10 e 11 si riferisce che gli opponenti non avrebbero provato l'attività di inter- mediario finanziario della banca in Italia, FATTO NON VERO, nel Verbale di sommarie informazioni rese in data 23.03.2011 presso la Guardia di Finanza ed acquisite il 31.01.2013, prontamente allegato alle precisazioni delle conclusioni del 06-12-2013, come atto sopravvenuto a seguito di rilascio dell'autorità competente, Tes_1 Co si qualifica come “sono attualmente dipendente dell di San Marino nel
[...] quale ho iniziato a lavorare dal 2000, quale responsabile dell'ufficio finanza.” e af- ferma di essere stato a DI e precisamente “ ….La mia visita a DI era dovuta al fatto che in detta occasione, UNITAMENTE a , sono stati sottoscritti Parte_1 da parte dei clienti di quest'ultimo gli investimenti nei citati certificati di depositi.”,
11 quindi, on era promotore finanziario e l'illecita attività bancaria fuori Testimone_1 Co sede, effettuata da dipendenti dell' (che oltretutto è banca extracomunitaria non autorizzata in Italia e condannata per esercizio abusivo) che non sono promotori finanziari, è attività punita dall'art. 166 della legge 58/98 che recita: “E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del pre- sente decreto: ………… c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di inve- stimento.
Per tale violazione delle norme sull'offerta fuori sede i rapporti oggetto di causa sono da considerarsi nulli PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI
[...]
ED E' NOTO CHE UNA NULLITA' DEL GENERE NON POTRA' MAI CP_8
ESSERE CONVALIDATA O L DIVIETO EX ART. 1423 C.C.. NTroparte_9 Co Inoltre, considerato che l'attività di , oggi , come rilevato nella Sentenza Pt_2
n. 18/2015 del Tribunale Penale di Forlì allegata in precisazione delle conclusioni, veniva effettuata in violazione dell'art. 132 del TUB per avere direttamente posto in essere scambi d'affari tra una banca italiana, è inconfutabile l'applicazione della legge italiana” (così pagg.
8-10 atto di citazione in appello).
In buona sostanza, l'odierno appellante deduce sia che, diversamente da quanto dedotto dall'originaria opposta e ritenuto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese da in sede penale proverebbero che la Testimone_1
ha prestato servizi di investimento nel territorio italiano, e segnatamente che ha sottoscritto i contratti con la stessa non in San Ma- Parte_1 rino, anche se questo risulta dai contratti stessi depositati dalla Banca. Di contro, la ha rilevato, nel corso del giudizio di primo grado, con riguardo al documento “2) Verbale di sommarie informazioni rese da in Testimone_1 data 23.03.2011 ed acquisite il 31.01.2013”, che “il contenuto dello stesso è irrilevante perché inconferente ai fini del presente giudizio, posto che attiene
a rapporti bancari intercorsi con un soggetto terzo rispetto alle parti del pre- sente giudizio (ossia, il Credito di Romagna), e non offre alcun nuovo elemento di valutazione ai fini del decidere” (così note depositate in data 30.1.2014 da parte appellata – primo grado di giudizio).
Ciò rilevato, il giudice di primo grado ha ritenuto, in primo luogo, che: Co
“con riferimento all'attività di intermediario finanziario svolta dall'ex , (…) lo svolgimento della stessa in Italia – soggetto all'autorizzazione della ex art. CP_10
28 comma 2 d. lgs. n. 58 del 1998 – implicherebbe offerta al pubblico italiano di strumenti finanziari e servizi di investimento attraverso un'attività di promozione finanziaria che gli opponenti, [che,] nel caso di specie, non hanno in alcun modo provato. Invero, doveva essere dimostrato che la stipula degli specifici contratti
12 oggetto di causa era frutto di iniziative commerciali promozionali organizzate del prestatore di servizi finalizzate allo scopo, sicché dall'eventuale prova della sotto- scrizione dei contratti in Italia non potrebbe comunque inferirsene né l'applicazione della legge italiana né la nullità del contratto in quanto concluso da soggetto non autorizzato” (così pagg. 10-11 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, il Tribunale di Latina ha ritenuto che:
“in tal senso la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui i contratti sarebbero stati conclusi in Italia non appare conferente (come già detto supra), atteso che il perfezionamento del contratto è cosa diversa dall'esecuzione (adempimento) delle prestazioni ivi dedotte che, nella specie, è avvenuta in San Marino, non avendo l'Isti- tuto convenuto sedi in Italia (né è stato dimostrato il contrario), né essendo – la circostanza è pacifica e incontestata - legittimato dalle Autorità di Vigilanza ad ope- rare nel nostro paese” (così pag. 10 sentenza impugnata).
È quest'ultima la statuizione assorbente della decisione assunta dal giu- dice di prime cure, quella in ragione della quale la censura svolta da parte appellante con le deduzioni sopra riportate si deve ritenere infondata. An- che se la statuizione sopra riportata richieste di essere chiarita nella sua portata, e segnatamente nel perché si debba escludere che i contratti di investimento stipulati da e in relazione a cui lo stesso ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., non siano nulli.
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, in tema di interme- diazione mobiliare, nel caso di contratti di investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998, la cir- costanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abi- tazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come av- venuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sol- lecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investi- tore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 31.8.2020, n. 18155).
Nel caso in esame, non ha provato – come pure rileva il Parte_1 giudice di prime cure – che gli investimenti in questione siano stati “solle- citati” dalla presso il domicilio dello stesso in Italia, e segnatamente in DI, ma soltanto che i relativi contratti siano stati sottoscritti in DI. Anzi, a ben considerare, neanche ha allegato che si sia in presenza di 13 un'offerta fuori sede, come questo non si ricava dalle dichiarazioni rese da alla Guardia di Finanza e richiamate da parte appellante Testimone_1 nello svolgere la censura in esame, essendosi questi limitato a dichiarare di avere fatto sottoscrivere gli ordini in DI. Tuttavia, questo non deter- mina la nullità ai sensi dell'art. 30 T.U.F. e del Reg. Consob 16190/2007 all'epoca in vigore, e quindi per non essere stato previsto il diritto di re- cesso del cliente.
Invero, tale nullità – che, in ogni caso, questo giudicante potrebbe rilevare d'ufficio (cfr. Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243) – neanche è stata de- dotta da Come si è detto sopra, nel riportare la censura Parte_1 svolta dall'odierno appellante, questi deduce la nullità dei contratti di in- vestimento sottoscritti dallo stesso, asseritamente in DI (come sarebbe provato dalle dichiarazioni rese da , in quanto l'art. 166 Testimone_1
T.U.F. sanziona penalmente “chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto (…) c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca me- diante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi
o attività di investimento”.
In buona sostanza, la nullità viene dedotta per contrarietà a norme impe- rative, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., e segnatamente alla norma penale che punisce il collocamento fuori sede senza abilitazione. Una volta escluso, però, che la semplice sottoscrizione dei contratti di investimento integri, di per sé, l'offerta fuori sede di strumenti finanziari, come statuito dalla Suprema Corte, non è allora predicabile – come fa parte appellante
– la nullità dei contratti di investimento sottoscritti da con Parte_1 la sotto tale profilo.
9. Con l'ottavo, l'undicesimo, il dodicesimo e il sedicesimo “errore”, che pos- sono essere trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro, Pt_1 deduce che:
[...]
“A pag. 11 si riferisce testualmente: “rileva questo Giudice che risultano agli atti de- positati i seguenti documenti rilevanti ai fini del decidere:…..” TRA QUESTI DOCU- MENTI E' ELENCATO ESTRATTO CONTO N. 13326 CHE NON E' ALLEGATO !!! Quindi per la sentenza non c'è l'estratto conto per rilevare i 200.000 versati da Pt_1
e non contestati, ma c'è l'estratto conto per scrivere una sentenza ingiusta.
[...]
Tra i documenti elencati non c'è l'estratto conto titoli, che invece è presente solo in parte” (così pag. 10);
14 “A pag. 13 è scritto testualmente “né è stata data alcuna prova di tale mandato/i a NT vendere da parte del nei confronti della ”, pertanto se non sono stati dati Pt_1 ordini dal cliente vanni restituiti i versamenti, visto che sono stati comprati titoli, visto che non ci sono affidamenti e per comprarli è stata versata la somma non contestata di 200.000 euro che va restituita” (così pag. 11);
“A pag. 15 è scritto “manca in atti qualsiasi “contratto di negoziazione di or- dini”….l'onere di produrlo era in capo alla banca opposta….Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina, deve essere revocato “Per la seconda volta si scrive una cosa e in dispositivo se ne è poi fatta un'altra” (così pag. 11);
“A pag. 17 è scritto che il Giudice rileva che la richiesta di restituzione del versamento di 200.000 euro, è già inserito a pag.14 dell'atto di citazione, ma manca dagli estratti conto in atti, SENZA RILEVARE CHE LA BANCA NON LI HA PRODOTTI, PER QUESTO SI ERA CHIESTA LA PROVA PER TESTI CHE NON E' STATA AMMESSA” (così pagg. 12-13).
Diversamente da quanto rappresentato da parte appellante, la ha pro- dotto l'estratto conto relativo al conto corrente n. 02/03/13326 con visto per la legalizzazione da parte del notaio di San Marino (v. Persona_7 doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio e doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come ha rilevato il giudice di primo grado nella sentenza appellata. Il versamento di € 200.000,00, che allega di avere eseguito sul conto corrente Parte_1 oggetto del giudizio, non trova alcun riscontro nella documentazione pro- dotta dall'odierna appellata, tanto che l'odierno appellante ha chiesto – e chiede nel proporre appello – di essere ammesso a fornire la prova di tale versamento a mezzo testimoni.
Per quanto concerne le operazioni effettuate sul conto intestato all'appel- lante, attestate dall'estratto conto del conto corrente n. 02/03/13326 (doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), la ha allegato, nel giudizio di opposizione, che le stesse sono state attuate dalla in esecuzione degli ordini impartiti per iscritto ovvero tramite telefono o tramite la piattaforma informatica di web trading da Parte_1
Al riguardo, è opportuno chiarire che, anche nel nostro ordinamento (che l'appellante deduce trovare applicazione alle operazioni poste in essere dallo stesso con l' ), l'ordine di borsa di acquisto o vendita, NTroparte_4 impartito telefonicamente dal cliente all'operatore bancario è valido anche se non registrato e anche se la banca abbia omesso l'invio al cliente
15 dell'attestazione scritta in merito alla ricezione telefonica dell'ordine mede- simo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.1.2016, n. 612). In particolare, l'art. 57 (regi- strazione degli ordini telefonici ed elettronici) della Delibera Consob n. 16190/2007, in vigore all'epoca degli ordini di acquisto per cui è causa, prescriveva che gli intermediari dovessero registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e dovessero mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti (la previgente Delibera Consob n. 11522/98 - che per prima ha intro- dotto la previsione della registrazione - prevedeva analogo incombente all'art. 60). non ha invero contestato espressamente la mancata regi- Parte_1 strazione, così come l'omesso invio di un'attestazione scritta dell'ordine co- munque ricevuto ed eseguito dalla ma ha dedotto come la non CP_4 abbia fornito prova dell'esistenza degli ordini di acquisto in relazione a cui sono state effettuate le annotazioni sul conto corrente intestato allo stesso e che, dunque, hanno concorso a determinare il saldo negativo azionato in sede monitoria. Ad ogni buon conto, la Suprema Corte ha osservato che la
Delibera n. 16190/2007, così come anche la previgente Delibera CP_10
n. 11522/1998, non prescrivevano in nessun punto che l'interme- CP_10 diario dovesse obbligatoriamente (a pena di invalidità) registrare l'ordine di negoziazione ricevuto telefonicamente e nemmeno dispongono un onere per la banca di invio di un'attestazione relativamente agli ordini medesimi (tale attestazione era peraltro prevista dal regolamento n. 11522/1998, CP_10
e quindi dalla Delibera n. 16190/2007, soltanto per l'ipotesi di or- CP_10 dini rilasciati presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze, che non era neppure il caso sottoposto allo scrutinio giudiziale).
La registrazione dell'ordine conferito telefonicamente, quali la stessa ha dedotto essere quelli conferiti da non mediante la piatta- Parte_1 forma web (a cui non si riferisce invero il disconoscimento operato), non può qualificarsi quale requisito di forma, sia pure ad probationem, dell'ordine di acquisto o vendita in tal modo conferito all'intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova. Come ha chiarito la giurisprudenza di legitti- mità, la normativa primaria contenuta nel T.U.F. non contiene infatti alcuna prescrizione di forma per gli ordini conferiti dal cliente in attuazione del c.d. contratto-quadro relativo ai servizi di negoziazione (a differenza di 16 quest'ultimo: cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.12.2011, n. 28432; Cass. civ., Sez. I, 13.1.2012, n. 384; Cass. civ., Sez. I, 26.7.2013, n. 18140), e non potendosi allora ritenere che una prescrizione di forma sia stata introdotta con la nor- mativa regolamentare secondaria.
Una volta che si deve escludere, anche nel nostro ordinamento, che con le citate disposizioni regolamentari la Consob abbia introdotto un mezzo esclu- sivo di prova da parte dell'intermediario dell'ordine conferito dal cliente, po- tendo l'intermediario provare anche in altro modo l'esistenza e la validità dell'ordine comunque ricevuto, seppure non registrato. Questo esclude an- che l'applicabilità della preclusione dettata dall'art. 2725 c.c., che afferma:
“Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indi- cato dal n. 3 dell'articolo precedente”, quindi dell'art. art. 2724 c.c., e quindi
“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”. In particolare, l'ordine di borsa, di acquisto o vendita, impartito telefonicamente dal cliente, anche se non registrato, può pertanto essere provato dalla banca in giudizio con piena libertà di mezzi, ed anche, even- tualmente, attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.1.2016, n. 612).
La contestata mancata produzione in giudizio da parte di degli ordini di compravendita titoli è irrilevante al fine di ritenere impartiti gli stessi una volta che la ha prodotto in giudizio l'estratto conto integrale del conto CP_4 corrente dedotto in giudizio, il quale – come si è detto sopra – prova la sussistenza del credito vantato dall'opposta. Ne consegue che l'odierno ap- pellante avrebbe dovuto contestare specificamente le singole annotazioni ri- sultanti dall'estratto conto prodotto, e non limitarsi a rilevare la mancata produzione da parte della degli ordini in ragione dei quali sono state CP_4 effettuate le annotazioni sul conto.
10. Le contestazioni mosse da con riferimento alla consu- Parte_1 lenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado (vale a dire, il nono, il tredicesimo e il quattordicesimo “errore” di cui all'atto di appello) possono essere trattate congiuntamente e sono le seguenti:
“A pag. 12 segue l'elenco dei documenti riscontrati dal Giudice, tra cui quattro rac- comandate con gli ordini impartiti, a seguito del blocco dell'operatività imposto uni- lateralmente dalla banca, e si afferma in seguito che non possono essere considerati ordini e che il CTU non può effettuare i conteggi, TUTTO CIO' NON E' VERO. Per
17 effettuare i conteggi basta vedere il prezzo del titolo ordinato in acquisto al momento dell'arrivo della raccomandata e il prezzo in vendita al momento della raccomandata con la vendita e si trova la somma persa da perché TUTTI GLI OR- Parte_1
DINI AVREBBERO DATO PROFITTO, poi non occorre considerarli ordini, bensì la somma va pagata come lucro cessante, per la mancata esecuzione degli ordini, in quanto come provato dalla terza memoria di c'erano soldi disponibili Parte_1 sul conto che la banca aveva sottratto operando la cresta sulle compravendite” (così pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
“A pag. 15 è scritto che il CTU dice che non è possibile individuare il conto titoli a cui sono riferiti gli acquisti, FATTO NON VERO, basti guardare gli estratti conto titoli allegati dalla nelle sue seconde note e quelli allegati da nelle CP_4 Parte_1 sue terze note, che sono relativi al suo conto e calcolare acquisto e vendita. Con le terze memorie del sign. e gli estratti conto allegati autenticati da Parte_1 notaio e legalizzati in originale hanno provato:
1. che ad ogni acquisto di titoli era addebitata una somma in più e ad ogni vendita era accreditata una somma in meno. Allegando la perizia fatta a San Marino hanno evidenziato che:
2. a pag. 29 della perizia si riferisce che i soldi della “cresta” finivano nel conto della tesoreria della banca Ma nonostante ciò c'è omissione alla richiesta di resti- Pt_2 tuzione delle “creste” sulle somme investite e disinvestite. Sono presenti nelle terze memorie del sign. gli estratti conto titoli autenticati da notaio e le- Parte_1 galizzati ex art. 39 legge 1320/1939 in originale, che provano quanto affermato nella memoria, sulla sottrazione del denaro, tutto documentato e provato” (così pagg. 11-12 atto di citazione in appello);
“A pag. 16 è scritto che i calcoli fatti sui massimi e minimi dei titoli per le compraven- dite allegate alle terze memorie di sono svolti “ in modo approssi- Parte_1 mativo” QUESTO FATTO E' IL PIU' NON VERO DI TUTTI PERCHE' LA MATEMATICA E' UNA SCIENZA ESATTA E I MASSIMI E MINIMI SONO PUBBLICATI DALLE BORSE E IL CALCOLO DEL VALORE DEL TITOLO IN QUELLA GIORNATA SI EFFETTUA CON UNA MERA MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO TITOLI PER IL PREZZO PUBBLICATO, QUINDI SE IL GIUDICE RITENEVA NON CORRETTI I CONTEGGI DOVEVA DIRE QUALI CONTEGGI E NON CRITICARE UNA MOLTIPLICAZIONE ALGEBRICA CHE E' ESATTA FINO A PROVA CONTRARIA” (così pag. 12 atto di citazione in appello).
10.1. Con riguardo alle deduzioni secondo cui avrebbe errato il c.t.u. nel con- cludere di non avere potuto verificare a quale conto titoli facessero riferi- mento gli ordini di compravendita presenti agli atti del giudizio, il consulente ha precisato di avere “analizzato i quattro ordini di acquisto rilevati in atti, a cui fa riferimento l'osservazione della parte, come ampiamente dettagliati nel
Capitolo V della presente consulenza tecnica, ma non essendo stato possibile individuare il relativo conto titoli a cui fanno riferimento, essendo per altro riferiti non solo al sig. ma anche ad altri soggetti, e non Parte_1
18 essendo stato possibili individuare in modo specifico il portafoglio titoli a cui fa riferimento ciascun ordine scritto, ribadisce di essere impossibilitato a dare risposta alla parte del quesito relativa agli ordini di acquisto effettuati. Per- tanto l'osservazione della parte non viene accolta” (così pagg. 19-20 elabo- rato peritale). Non è allora possibile affermare che, per individuare gli stessi, sarebbe sufficiente – come deduce l'appellante – “guardare gli estratti conto titoli allegati dalla nelle sue seconde note e quelli allegati da CP_4 Pt_1 nelle sue terze note, che sono relativi al suo conto e calcolare acquisto
[...]
e vendita”. Peraltro, non si può non rilevare come lo stesso appellante, nello svolgere la censura in questione, non indichi esattamente quale tra i conti titoli allegati dalla e quelli del conto titoli documentato da Pt_1 fosse quello a cui si riferiscono gli ordini in questione, con ogni con-
[...] seguenza anche in termini di genericità della censura svolta.
In buona sostanza, nel censurare la decisione di primo grado nella parte in cui si fonda su quanto ritenuto dal c.t.u. in ordine ai quattro ordini di acquisto in questione, avrebbe dovuto indicare quale fosse il conto Parte_1 titoli intestato allo stesso a cui si riferivano gli stessi. Di contro, si limita a dedurre l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure e che, di contro, dalla documentazione in atti sarebbe stato possibile pervenire a in- dividuare il conto titoli a cui si riferivano i quattro ordini di acquisto indicati dallo stesso.
10.2. Quanto alla deduzione di erroneità delle conclusioni a cui è giunto il c.t.u. con riguardo al quesito sulla tempestività delle operazioni di compra- vendita titoli, asserisce che, diversamente, la documenta- Parte_1 zione agli atti del giudizio dimostrerebbe la fondatezza delle domande svolte dallo stesso nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/10 emesso dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina il 4.10.2010.
La sentenza di primo grado ha rilevato che, nel rispondere alle osservazioni di parte opponente, “Il C.T.U. ribadisce che la genericità delle richieste negli ordini scritti rilevati in atti non permette di rispondere al quesito di consulenza tecnica. Lo stesso Prof. nella relazione allegata alla memoria ex Per_8 art. 183 comma 6 n. 2 effettua dei calcoli in modo approssimativo e considera gli ordini di vendita anziché gli ordini di acquisto mentre il quesito di consu- lenza tecnica si riferisce agli ordini di acquisto. Pertanto le osservazioni della
19 parte non vengono accolte” (così elaborato peritale depositato in data 7.3.2019. - pagg. 23-25).
In buona sostanza, il Tribunale di Latina ha ritenuto di dover condividere le conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. in quanto – come ha rilevato questi – il c.t.p. ha eseguito i calcoli tra minimi e massimi di valore dei titoli in modo approssimativo e sulla base di documenti prodotti dall'odierno ap- pellante tardivamente soltanto in allegato alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., oltre che ad essere contestati dalla (che non ha quindi CP_4 prestato il proprio assenso all'utilizzo ai fini della c.t.u.: cfr. Cass. civ., Sez. I,
17.1.2024, n. 1763).
11. deduce, poi, quale ulteriore “errore” contenuto nella sen- Parte_1 tenza di primo grado che:
“A pag.12 è scritto che ex art 39 della convenzione del 1939 (legge CP_4
1320/1939), l'estratto conto della banca è stato prodotto con tale certificazione e costituisce prova, FATTO NON VERO perché:
1. Non è allegato l'estratto conto 13326 bensì il conto 3024, 2. Come dice l'articolo 39 tutti gli atti formati a San Marino vanno allegati con tale certificazione e nessun atto allegato alla causa dalla banca è certificato ex art. 39 l. 1320/39 3. ciò che è allegato certificato è un estratto conto estraneo alla causa e in fotocopia che non costituisce certificazione” (così pag. 11 dell'atto di citazione in appello).
In primo luogo, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la ha depositato l'estratto autentico delle scritture contabili (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Quanto alla valenza di prova dello stesso nel giudizio di primo grado, l'art. 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia del 31.3.1939 prevede che “Gli atti di qualsiasi natura ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di S. Marino, ad altra formalità di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non sa- ranno soggetti, perché se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa”, senza alcuna limitazione in relazione alla natura degli atti medesimi.
Si deve ritenere, allora, che l'estratto autentico allegato dalla al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, che reca il timbro del Dipartimento Affari 20 Esteri - Ufficio Legalizzazioni della Repubblica di San Marino, nel rispetto della normativa di legge applicabile, costituisce idonea prova del credito van- tato nei confronti di ai fini dell'emissione dell'ingiunzione Parte_1 opposta dallo stesso.
12. Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche riproponendo la deduzione in ordine alla mancata consegna da parte della del docu- mento sui rischi degli investimenti, e segnatamente che:
“A pag. 16 è scritto che non è allegato il documento sui rischi degli investimenti, senza trarne le dovute conclusioni” (così pag. 12 dell'atto di citazione in appello).
Anche tale deduzione non è idonea a determinare la nullità eccepita dall'odierno appellante nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Infatti, la nullità deriverebbe non dalla mandata allegazione del documento sui rischi generali, bensì dalla non adeguatezza degli strumenti finanziari negoziati alla finalità del cliente, che invero non ha mai de- Parte_1 dotto.
In ogni caso, è lo stesso odierno appellante ad avere allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, che era “di professione consulente finanziario con particolare interesse per la compravendita di titoli mobiliari nel mercato azio- nario statunitense” (così pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Non è allora possibile sostenere che un soggetto che svolge in maniera professionale l'attività di consulente finanziario, come allegato e do- cumentato dalla nel giudizio di primo grado (v. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) non avesse le compe- tenze negli strumenti finanziari oggetto degli ordini di acquisto e in relazione a cui si è determinato il saldo negativo di conto corrente per il quale tale Banca ha agito in sede monitoria.
13. Il diciassettesimo “errore” della sentenza appellata censurato da Pt_1
è il seguente:
[...]
“A pag. 17 si rileva che la cancellazione della segnalazione a sofferenza di Pt_1 che gli impedisce l'accesso al credito da dieci anni non può essere accolta,
[...] per non aver provveduto all'obbligo ridotto alla chiusura del rapporto, dimenticando 1. Che se l'importo è ridotto, non era dovuto quanto richiesto e non poteva essere segnalato 2. che non deve soldi perché come dimostrato dagli estratti conto titoli allegati alle sue terze memorie, aveva grossi utili sottratti dalla banca 3. Con le raccomandate ha provato grosse cifre di lucro cessante a lui dovute, 4. Senza l'alle- gazione dell'estratto conto oggetto di causa e quello collegato dove sono finiti i soldi
21 in valuta estera non è provata la somma richiesta dalla banca e deve essere restituito il suo versamento di 200.000 euro” (così pag. 13 atto di citazione in appello).
Non merita censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto legittima la segnalazione a sofferenza del debitore effettuata dalla oltre che im- posta dalla Circolare n. 2015/02 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e quindi ha rigettato le domande proposte da Parte_1 di ordine all'opposta di (chiedere di) cancellare la segnalazione dello stesso a sofferenza e di condanna al risarcimento del danno.
Come ha condivisibilmente rilevato il Tribunale di Latina adito in primo grado,
“Non può, infine, trovare, alla luce di quanto sin qui detto, accoglimento la richiesta di ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenza di
[...]
con conseguente risarcimento dell'asserito danno, da quantifi- Parte_3 carsi in via equitativa, per l'impossibilità all'accesso al credito da ormai circa dieci anni. Ed invero, come sopra detto il va comunque condannato al Pt_1 pagamento del saldo residuo del c/c, sebbene ridotto;
pertanto, la cancella- zione suddetta non potrebbe essere disposta essendo certo che egli non ha provveduto all'adempimento del suo obbligo alla chiusura del rapporto” (così pag. 17).
14. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla nel costituirsi nel presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata rileva come, “In ragione dalla palese infondatezza e strumentalità dell'impugna- zione proposta ex adverso”, debba essere condannato al “al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata” quale risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., condannandolo
Anche qualora si ritenesse – come deduce la che (non soltanto l'azione, Pt_4 quanto) la presente impugnazione sia temeraria, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare acco- glimento. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a con- sentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). 22 Nel caso in esame, invece, la non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale di Parte_1
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
15. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2784/2019 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
21.11.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere dispo- sta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Mu- tando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma.
L'eventuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello).
23 Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2784/2019 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 21.11.2019; rigetta la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla
[...] nei confronti di NTroparte_4 Parte_1
condanna a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di NTroparte_11 giudizio, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
24
(cod. fisc. , domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1 dell'avv. Roberta Pagiaro (cod. fisc.: ), che lo rappre- CodiceFiscale_2 senta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
NTroparte_1
(già (cod. fisc.:
[...] NTroparte_2
), in persona del Direttore Generale, dott.ssa P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica
[...] certificata ( dell'avv. Roberto Andreoni Email_2
(cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_3 all'avv. Matteo Mularoni (cod. fisc. ) per procura alle CodiceFiscale_4 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, nella fun- Parte_1 zione di Giudice di Appello: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: in accoglimento (…) del presente appello riformare parzialmente, per le ragioni di fatto, diritto e giurisprudenza am- piamente esposte nei motivi di gravame, l'impugnata sentenza n. 2784/2019 emessa dal Tribunale Civile di Latina, in data 20 novembre 2019, pubblicata il 21 novembre 2019 e mai notificata, nelle parti in cui ha rigettato parte del decreto ingiuntivo e tutte ed ogni domanda di restituzione e riconvenzionale, spiegate da nel corso del giudizio di Parte_1 primo grado e sopra riportate e trascritte, e, per l'effetto, condannare la
NTroparte_4
(Codice ABI: ; Codice Operatore Economico: SM00087), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
di tutte somme già determinate nelle conclusioni dell'atto di ap- Pt_1 pello, e qui, come di seguito, specificate:
- 200.000,00 euro di versamenti del cliente sul conto oggetto di causa o la minor somma di 155.000,00 euro del versamento appena ricevuto dalla banca,
- 42.925,55 euro calcolati dalla CTP per gli ordini conferiti e non effettuati,
- 19.328,46 euro per le creste effettuate sulle compravendite effettuate,
o la diversa somma che sarà ritenuta equa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”; per NTroparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: (…)
− in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di controparte, dalle eccezioni e dalle istanze istruttorie non riproposte, nonché il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto di gravame;
− nel merito, rigettare l'appello della sentenza proposto da controparte, per- ché infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle osservazioni di cui in nar- rativa e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati da
contro
- parte;
2 − condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante, a titolo di lite temeraria, in ra- gione della palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO 1. “Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva op- Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, mediante cui gli era stato in- giunto il pagamento dell'importo di Euro 6.988,70, oltre interessi e spese di pro- cedura, in favore dell' (ora NTroparte_2 [...]
per il saldo negativo ma- NTroparte_4 Co turato dal debitore sul conto corrente in essere presso n. 02/03/13326. L'op- ponente contestava la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo sostenendo, in fatto, che il rapporto di c/c n. 02/03/13326, sottoscritto in data 12.08.2009, nasceva (allorquando il era già titolare di altro c/c con la medesima banca) Pt_1 per effettuare “operazioni di ristorno di importi per compravendita di titoli sul mer- cato mobiliare statunitense”, cui il era particolarmente interessato;
che il rap- Pt_1 porto di negoziazione e raccolta ordini non veniva disciplinato da un contratto Co scritto;
che la non aveva mai assolto ai suoi obblighi di comunicazione ed infor- mazione nei confronti del cliente;
che in data 5.08.2010 inaspettatamente l'oppo- nente riceveva la nota di revoca di ogni facilitazione di credito per gli importi richie- sti, nonché la richiesta di saldo debitore di altro c/c in valuta estera n. 02/01/01825; che pertanto l'opponente chiedeva a mezzo difensore alla banca l'invio di tutta la documentazione in suo possesso, inclusa la copia di ogni ordine o vendita di titoli e posizioni finali, al fine di riscontrare il saldo negativo del c/c che sembrava essere motivato solo dall'addebito di commissioni;
che, pertanto, era con- testato il quantum del decreto non essendo individuabile il modo in cui si era giunti all'importo richiesto. In rito, si contestava 1) la nullità, inefficacia ed improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per evidente differenza del collegio dei difensori delegati dalla Banca istante rispetto a quelli indicati nella narrativa dell'opposto ricorso, nonché per la differente domiciliazione della Banca opposta in sede di con- ferimento di delega rispetto a quanto esposto in ricorso monitorio: a1) in partico- lare, il fatto che il ricorso era sottoscritto dall'avv. Angeloni che però dalla narrativa non risultava essere tra i redattori dell'atto; b1) mancava qualsiasi delega a quello che nel ricorso monitorio risultava essere difensore e domiciliatario, ovvero l'avv. Fantasia, che infatti non lo aveva sottoscritto, con conseguente nullità/inesistenza dell'opposto ricorso e del decreto;
2) non erano indicati i poteri del legale rappre- sentante della banca per proporre ricorso monitorio, con conseguente sua nullità, inefficacia ed improcedibilità; 3) si eccepiva la nullità ed inefficacia della delega con- ferita dal legale rappresentante della banca, non essendone neppure intellegibile la Co firma;
4) inidoneità degli estratti di conto corrente prodotti dall'allora a sostegno della richiesta di emissione del decreto opposto, non valendo peraltro il visto per la
3 legalizzazione posto in calce alla firma del notaio di San Marino ex art. 634 co. 2 c.p.c.. Nel merito, si contestava la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e professionalità nell'operato della banca, che avrebbe dovuto assumere informazioni sul cliente per poi rendergliele in ordine alle attività svolte sui mercati, mentre così non era stato né in ordine alla fase precedente alla stipula dei contratti di c/c e di investimento che nella fase esecutiva degli stessi, al punto che si contestava che non era mai stato sottoposto al il documento sui rischi generali degli inve- Pt_1 stimenti in strumenti finanziari che nel corso del tempo avrebbe effettuato, con con- seguente invalidità della fase attuativa ed esecutiva delle poche operazioni di com- pravendita di titoli ad opera della Banca. L'opponente proponeva pertanto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni patiti, sia in via precontrattuale che contrattuale che ex art. 2043 c.c., anche per i mancati guadagni e le perdite economiche scaturite dalla errata gestione delle compravendite per i pochi titoli transitati sul c/c in esame, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 dicembre 2011 si costituiva Co in giudizio l'allora , contestando le eccezioni ed argomentazioni dell'opponente, perché manifestamente infondate in fatto e in diritto, nonché la genericità e le ine- sattezze della citazione in opposizione, anche in ordine alla ricostruzione della vi- cenda fattuale intercorsa tra le parti;
in particolare, sottolineava come era stato lo stesso cliente a chiedere per iscritto, sottoscrivendo l'appendice integrativa Pt_1 al contratto di c/c n. 02/03/13326, che ogni comunicazione inerente il rapporto gli fosse data in un casellario materiale/elettronico intestato al cliente stesso, presso cui eleggeva anche domicilio. Anche la contestazione in ordine al quantum del saldo richiesto era infondata. Inoltre, era infondata ogni contestazione in ordine alla nor- mativa applicabile, essendo stato il contratto stipulato in San Marino, con conse- guente applicabilità della legge sanmarinese ai rapporti in questione in forza del principio di collegamento col Paese con cui il contratto presentava il collegamento Co più stretto (San Marino, dovendo essere eseguita da parte della allora la presta- zione caratteristica). Sottolineava poi che il ricorso monitorio era stato sottoscritto Co dal medesimo collegio dei difensori delegato da tramite la procura, mentre la nomina dell'avv. Fantasia nella narrativa del ricorso costituiva un mero refuso Co dell'atto; sottolineava poi come il legale rappresentante di aveva conferito pro- cura alla difesa in forza della sua qualifica e poteri. NTestava poi la presunta ini- doneità della certificazione notarile degli estratti conto a valere come prova del credito, essendo stata rispettata la normativa applicabile;
negava poi che il Pt_1 non avesse ricevuto il documento informativo sui rischi, considerato che egli stesso affermava di essere consulente finanziario con particolare interesse per il mercato dei titoli americani. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'esito della prima udienza, il Giudice della Sezione distaccata di Terracina, primo assegnatario del fascicolo, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., per il deposito di memorie, riservandosi sulle istanze formulate dalle parti, e fissava l'udienza del 9.11.2012 per la decisione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Seguiva il deposito delle memorie istruttorie. 4 Successivamente, all'udienza del 9.11.2012 si costituiva in giudizio
[...] NT (di seguito “ ), premettendo NTroparte_4 che con atto pubblico del 30 ottobre 2012 era stata operata la scissione parziale proporzionale di mediante cui quest'ultimo ha NTroparte_2 assegnato parte del proprio patrimonio alla beneficiaria Banca Agricola Commer- NT ciale della Repubblica di San Marino S.p.A. (all. doc. 1 comparsa di costituzione;
in particolare, erano stati assegnati alla beneficiaria Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A. tutti gli elementi patrimoniali attinenti all'atti- vità bancaria nonché dell'intero ramo aziendale inerente l'attività bancaria di
[...] NT (cfr. all. doc. 1 comparsa di costituzione;
per ef- NTroparte_2 fetto della scissione parziale proporzionale operata, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A. era subentrata in ogni rapporto attivo o pas- sivo, in ogni ragione od azione, ivi comprese le azioni legali e giudiziarie, inerente il complesso patrimoniale trasferitole e facente capo ad NTroparte_6 NT (cfr. all. doc. 1 comparsa di costituzione;
successivamente, la de-
[...] nominazione “Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.p.A.” era stata modificata in “ NTroparte_4 NT
(cfr. all. doc. 2 comparsa di costituzione .
[...]
All'esito della suddetta udienza, il Giudice poneva la causa in riserva per decidere sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova articolati dalle parti.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, con ordinanza depositata il 20.11.2012 fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 6 dicembre 2013.
A tale udienza l'opposta precisava le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta;
l'opponente depositava foglio di precisazione delle con- clusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza. In considerazione del fatto che nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni l'opponente, tra l'altro, ribadiva la richiesta di ammissione della prova per testi e della CTU contabile richiesta nei propri scritti difensivi (istanze istruttorie già respinte dal Giudice) e chiedeva che venisse disposta la rimessione in termini per la produzione di docu- mentazione sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice precedente assegnatario del fascicolo concedeva alle parti termine sino al 31/01/2014 per il deposito di note.
Seguiva il deposito delle note autorizzate delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2013, con provve- dimento del 10.02.2014, il Giudice riteneva di ammettere consulenza tecnica d'uf- ficio, nominando CTU il dott. e fissando l'udienza del 22.09.2014 per il Per_1 conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti.
All'udienza del 16.06.2014 (cui era stata anticipata, su istanza di parte, l'udienza inizialmente fissata per il 22.09.2014) veniva conferito l'incarico al CTU nominato e venivano formulati i relativi quesiti;
la causa veniva rinviata all'udienza del 25.05.2015.
5 NT Successivamente formulava istanza di ricusazione e sostituzione del CTU;
le operazioni peritali venivano sospese in attesa della decisione da parte del Giudice sulla richiesta sostituzione del CTU.
Il Giudice disponeva la comparizione del CTU nominato, dott. per Per_1
l'udienza già fissata del 25.05.2015, al fine di decidere sulla sua sostituzione;
per NT motivi di opportunità in accoglimento dell'istanza formulata da con provvedi- mento del 29.05.2015 revocava l'incarico peritale conferito al CTU dott. Per_1
e nominava in sua sostituzione il dott. Persona_2
Le operazioni peritali venivano sospese in ragione delle contestazioni insorte tra le parti riguardo alla formulazione del quesito assegnato dal Giudice al CTU;
a seguito della rinuncia all'incarico da parte del c.t.u., veniva fissata udienza per la compari- zione delle parti al 10.03.2016, all'esito della quale veniva sostituito il c.t.u. con il dott. , convocato a successiva udienza per il giuramento. All'udienza del Per_3
12.07.2016 veniva conferito l'incarico e poi il G.I. si riservava, poiché nel frattempo la difesa dell'opponente aveva con istanza ex arrt. 186 bis e ter c.p.c. il Sig. Pt_1 aveva chiesto al Tribunale di Latina di emettere ordinanza di condanna ex
[...] art. 186 bis c.p.c. e, in via subordinata, ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di
[...]
NTroparte_4
Su richiesta del c.t.u., il G.I. in data 7.02.2017 estendeva il quesito già posto.
Con ordinanza del 14.02.2017 entrambe le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. proposte dall'opponente venivano respinte, avendo il Giudice ritenuto insussistenti i presupposti di legge, con fissazione di nuova udienza per l'integrazione del quesito e per la ricostruzione dei fascicoli di parte, come richiesto dal c.t.u. che, dopo l'inizio delle operazioni peritali, li aveva ritenuti incompleti. Nel frattempo venivano sospese le operazioni peritali e restituiti dal c.t.u. i fascicoli. Prima della fissata udienza il c.t.u. dott. chiedeva con istanza depositata il 23.02.2017 (cui si fa rinvio) Per_3 di essere autorizzato ad astenersi.
Poco successivamente, in accoglimento dell'istanza di astensione del G.I. precedente assegnatario, dott. il Presidente del Tribunale di Latina in data 8.03.2017 Per_4 assegnava la causa ad altro Giudice della medesima sezione, la dott.ssa Giasi, alla quale subentrava poi questo giudice, all'esito della costituzione del suo ruolo dopo la presa di servizio.
Di seguito, il Giudice provvedeva a revocare il CTU dott. (in accoglimento Per_3 dell'istanza di astensione dallo stesso proposta) e nominava CTU il dott. Per_5
, fissando udienza al 20.07.2017 per il suo giuramento ed il conferimento
[...] dell'incarico peritale.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla difficoltà di comunicare la nuova data di udienza per difficoltà nella individuazione dei difensori di parte opponente, l'udienza per il giuramento del CTU ed il conferimento dell'incarico peritale si teneva in data 5.07.2018.
A seguito dell'espletamento della CTU, all'esito dell'udienza del 16.07.2019 fissata per il suo esame il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni alle parti ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
6 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica” (così la sentenza di primo grado).
Con sentenza n. 2784/2019 del 21.11.2019 il Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, ha così statuito:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, revoca lo stesso dichiarando la nullità dell'opera- zione di acquisto divisa posta in essere dall'opposta in data 30.12.2011; NT
- condanna a versare in favore di a titolo di rimborso del saldo Parte_1 negativo del c/c n. 02/03/13326, la somma di euro 5.753,85 oltre interessi dalla data della richiesta trattandosi di obbligazione di valuta ex artt. 1224 e 1219 c.c., sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
- condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro NTroparte_4 tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, nonché spese di c.t.u.; su tutte le spese suddette deve essere applicata la compensazione nella misura di un terzo in favore dell'attore opponente alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello che ha Parte_1 indicato gli “errori” della sentenza di primo grado riportati di seguito e ha concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della stessa.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la
[...]
(già NTroparte_4 NTroparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, , che ha contestato l'ammissibilità e la
[...] fondatezza dell'appello proposto da e, quindi ha concluso Parte_1 per il rigetto dell'impugnazione proposta.
2. La nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha eccepito prelimi- narmente la nullità dell'atto di citazione notificato per omessa indicazione della vocatio in jus prevista dall'art. 163, co. 3, n. 7) c.p.c., norma applicabile al giudizio di appello in quanto espressamente richiamata dall'art. 342 c.p.c., e deduce che, pertanto, la sentenza n. 2784/2019 emessa dal Tribunale di
Tivoli, in composizione monocratica, il 21.11.2019, appellata con tale atto di citazione nullo, “dovrà considerarsi passata in giudicato e non più impu- gnabile”.
Il motivo non merita accoglimento.
7 Dall'esame dell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente grado di giudizio, risulta che non è stato riportato il giorno dell'udienza di compa- rizione innanzi a questa Corte. L'omessa indicazione di tale data nella copia notificata dell'atto di citazione in appello (ma, invero, anche nell'originale, nel caso in esame) comporta la nullità della stessa citazione poiché l'articolo 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti che deve rispettare l'appello, richiama le prescrizioni dell'art. 163 c.p.c., che impone di indicare nell'atto di citazione il giorno dell'udienza di comparizione.
Al contempo, però, non può trovare applicazione il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a una controversia intro- dotta antecedentemente al 30.4.1995, invocato da parte appellata, per il quale la non indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in ap- pello, della data dell'udienza di comparizione, produce l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria perché ricollegata all'assenza di un ele- mento necessariamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8.9.2014, n. 18868). Infatti,
l'art. 164 c.p.c., nel testo in vigore al momento dell'introduzione del presente giudizio (e, segnatamente, della proposizione dell'appello in esame), trattan- dosi di giudizio introdotto successivamente alla data del 30.4.1995, pre- scrive che, ove la citazione sia nulla per mancata menzione dell'udienza di comparizione e il convenuto (nel presente giudizio, l'appellato) non si sia costituito, il giudice ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio che ne sana i vizi sin dalla prima notificazione, e che solo la mancata rinno- vazione di tale notificazione comporta l'estinzione del processo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14488).
3. deduce i seguenti primo e secondo “errore” della sen- Parte_1 tenza impugnata:
“A pag. 3 si descrive il conto 13326 come fonte del presunto saldo debitore senza riscontrarne la mancata allegazione dell'estratto conto in tutta la causa.
A pag. 3 si descrive la presenza del conto corrente in valuta estera 02/01/01825 da cui proviene una presunta richiesta di saldo debitore, accertando la sentenza che il presunto saldo debitore del conto in euro oggetto di causa non è la sola fonte delle transazioni che hanno portato al presunto saldo debitore, non traendone la dovute conseguenze della necessità di allegazione del conto in valuta estera” (così pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
8 A pag. 3 della sentenza appellata, tuttavia, il giudice di primo grado si è limitato a riportare quanto allegato e dedotto da con l'atto Parte_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Ne consegue che non era quella (pag. 3 della sentenza appellata) la sede in cui il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto “riscontrar(…)e la mancata allegazione dell'estratto conto in tutta la causa” e “tra[rre(…) la dovute conseguenze della necessità di alle- gazione del conto in valuta estera”.
4. Il terzo “errore” della sentenza di primo grado dedotto dall'appellante è laddove;
“A pag. 4 si descrive che avrebbe chiesto per iscritto il deposito delle comu- Pt_1 nicazioni in un casellario presso cui eleggeva domicilio, sottoscrivendo un appendice al contratto, MA NESSUN SCRITTO DEL GENERE E' ALLEGATO” (così pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
Nel giudizio di primo grado la ha allegato e documentato di avere collo- cato presso un apposito dossier custodito presso il medesimo CP_7 cario le comunicazioni periodiche indirizzate a come da que- Parte_1 sti richiesto (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Ne consegue che il correntista è stato periodicamente reso edotto delle movimentazioni e del saldo del conto corrente n. 02/03/13326 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
In ogni caso, l'affermazione del giudice di prime cure censurata con la dedu- zione sopra riportata è del tutto irrilevante ai fini delle statuizioni assunte dal Tribunale di Latina con la sentenza appellata, e quindi il motivo – anche a volerlo ritenere propriamente e tecnicamente tale – è inammissibile. Peral- tro, non ha indicato in quale modo l'asserito “errore” della Parte_1 decisione impugnata avrebbe inciso sulle statuizioni assunte con la stessa e contrarie a quanto da lui domandato nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
5. Il quarto “errore” della sentenza appellata che indica è Parte_1 che:
“A pag. 6 è scritto che in sostituzione del CTU era stato nominato Per_1 [...]
FATTO NON VERO, bensì al posto di era stato nominato Co- Per_2 Per_1 smo ” (così pag. 8 atto di citazione in appello in rinnovazione . Per_6 Pt_1
Anche tale errore nell'indicare il nominativo del c.t.u. nominato in sostitu- zione del dott. risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta Per_1
9 e il Tribunale di Latina, anche nel passaggio censurato, si limita invero a descrivere l'avvicendarsi di c.t.u. che ha contraddistinto la presente causa in primo grado, e segnatamente: il dott. è stato revocato dall'incarico da Per_1 parte del giudice di primo grado, in accoglimento dell'istanza di ricusazione avanzata dalla il dott. e il dott. hanno rinunciato all'in- CP_4 Per_6 Per_3 carico, rappresentando contrasti con l'odierno appellante;
e, quindi, per espletare la c.t.u. contabile si è reso necessario nominare un consulente fuori distretto, ossia il dott. . Per_5
6. censura, quale quinto “errore” nella sentenza impugnata, Parte_1 che:
“A pag. 7 è scritto che il Giudice aveva ordinato la ricostruzione del fascicolo, FATTO NON VERO, non esiste nessuna ordinanza del genere in questa causa” (così pag. 8 atto di citazione in appello).
Nel corso delle operazioni peritali del giudizio di primo grado alcuni docu- menti, che pure risultavano ritualmente prodotti in giudizio dall'allora in allegato ai propri scritti difensivi, sono risultati mancare (v. verbale di opera- zioni peritali del 14.9.2018 - pag. 2 – allegato all'elaborato depositato in data 7.3.2019). La ha sporto denuncia-querela alla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Latina (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ap- pellata - primo grado di giudizio) e, successivamente, atto di opposizione avverso il provvedimento di richiesta di archiviazione (v. doc. n. 6 del fasci- colo di parte appellata - primo grado di giudizio).
7. deduce quale sesto “errore” della sentenza di primo grado Parte_1 che:
“A pag. 9 è scritto testualmente: “Nel merito, ritiene questo organo giudicante che sia l'opposizione al decreto ingiuntivo n.420 del 2010 emesso dal Tribunale di La- tina, proposta da che le sue domande riconvenzionali, devono es- Parte_1 sere accolte nei limiti e per le ragioni che si verranno ad esporre.”
Si guardi il dispositivo a fine sentenza e si comprende che il Giudice ha perso il filo della sua stessa sentenza concludendo diversamente, ma essendo la sentenza ad essere la causa del dispositivo, solo per queste parole, già deve essere riformato e accolte sia l'opposizione che le domande riconvenzionali” (così pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
In verità, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza appellata per avvedersi che l'affermazione in ordine all'accoglimento, seppure in parte, dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. è invero del tutto coerente con la
10 decisione assunta dal giudice di primo grado, e di cui al dispositivo della sentenza appellata. In particolare, viene esposto che, proprio in ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta da “il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, deve essere revocato;
tuttavia Pt_1 deve essere condannato a versare, a titolo di rimborso del saldo ne-
[...] gativo residuo del c/c intercorso tra le parti, in favore di la somma di euro 5.753,85 oltre interessi dalla data della richiesta trattandosi di obbliga- zione di valuta ex artt. 1224 e 1219 c.c. sino al saldo effettivo”.
In altri termini, proprio in quanto l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. proposta dall'odierno appellante è stata accolta, seppure in parte, dal giu- dice di primo grado, il decreto ingiuntivo è stato revocato con la sentenza appellata. Del resto, il Tribunale di Latina ha premesso, nello svolgere le mo- tivazioni della decisione impugnata, che l'opposizione e le domande ricon- venzionali spiegate dovevano essere accolte “nei limiti e per ragioni che si verranno ad esporre”; e, sempre nella motivazione della sentenza appellata, ha spiegato per quali ragioni i motivi di opposizione volti a contestare il diritto di credito della Banca opposta, nella misura azionata in sede monito- ria, non fossero fondati.
Non vi è allora alcuna contraddizione tra quanto anticipato dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza, vale a dire in ordine all'acco- glimento dell'impugnazione, e il dispositivo della stessa, con cui Pt_1
è stato condannato a pagare alla l'importo di € 5.753,85, infe-
[...] riore rispetto a quello ingiunto di € 6.988,70.
8. censura, poi, la sentenza di primo grado evidenziando Parte_1 che:
“A pag. 10 e 11 si riferisce che gli opponenti non avrebbero provato l'attività di inter- mediario finanziario della banca in Italia, FATTO NON VERO, nel Verbale di sommarie informazioni rese in data 23.03.2011 presso la Guardia di Finanza ed acquisite il 31.01.2013, prontamente allegato alle precisazioni delle conclusioni del 06-12-2013, come atto sopravvenuto a seguito di rilascio dell'autorità competente, Tes_1 Co si qualifica come “sono attualmente dipendente dell di San Marino nel
[...] quale ho iniziato a lavorare dal 2000, quale responsabile dell'ufficio finanza.” e af- ferma di essere stato a DI e precisamente “ ….La mia visita a DI era dovuta al fatto che in detta occasione, UNITAMENTE a , sono stati sottoscritti Parte_1 da parte dei clienti di quest'ultimo gli investimenti nei citati certificati di depositi.”,
11 quindi, on era promotore finanziario e l'illecita attività bancaria fuori Testimone_1 Co sede, effettuata da dipendenti dell' (che oltretutto è banca extracomunitaria non autorizzata in Italia e condannata per esercizio abusivo) che non sono promotori finanziari, è attività punita dall'art. 166 della legge 58/98 che recita: “E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del pre- sente decreto: ………… c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di inve- stimento.
Per tale violazione delle norme sull'offerta fuori sede i rapporti oggetto di causa sono da considerarsi nulli PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI
[...]
ED E' NOTO CHE UNA NULLITA' DEL GENERE NON POTRA' MAI CP_8
ESSERE CONVALIDATA O L DIVIETO EX ART. 1423 C.C.. NTroparte_9 Co Inoltre, considerato che l'attività di , oggi , come rilevato nella Sentenza Pt_2
n. 18/2015 del Tribunale Penale di Forlì allegata in precisazione delle conclusioni, veniva effettuata in violazione dell'art. 132 del TUB per avere direttamente posto in essere scambi d'affari tra una banca italiana, è inconfutabile l'applicazione della legge italiana” (così pagg.
8-10 atto di citazione in appello).
In buona sostanza, l'odierno appellante deduce sia che, diversamente da quanto dedotto dall'originaria opposta e ritenuto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese da in sede penale proverebbero che la Testimone_1
ha prestato servizi di investimento nel territorio italiano, e segnatamente che ha sottoscritto i contratti con la stessa non in San Ma- Parte_1 rino, anche se questo risulta dai contratti stessi depositati dalla Banca. Di contro, la ha rilevato, nel corso del giudizio di primo grado, con riguardo al documento “2) Verbale di sommarie informazioni rese da in Testimone_1 data 23.03.2011 ed acquisite il 31.01.2013”, che “il contenuto dello stesso è irrilevante perché inconferente ai fini del presente giudizio, posto che attiene
a rapporti bancari intercorsi con un soggetto terzo rispetto alle parti del pre- sente giudizio (ossia, il Credito di Romagna), e non offre alcun nuovo elemento di valutazione ai fini del decidere” (così note depositate in data 30.1.2014 da parte appellata – primo grado di giudizio).
Ciò rilevato, il giudice di primo grado ha ritenuto, in primo luogo, che: Co
“con riferimento all'attività di intermediario finanziario svolta dall'ex , (…) lo svolgimento della stessa in Italia – soggetto all'autorizzazione della ex art. CP_10
28 comma 2 d. lgs. n. 58 del 1998 – implicherebbe offerta al pubblico italiano di strumenti finanziari e servizi di investimento attraverso un'attività di promozione finanziaria che gli opponenti, [che,] nel caso di specie, non hanno in alcun modo provato. Invero, doveva essere dimostrato che la stipula degli specifici contratti
12 oggetto di causa era frutto di iniziative commerciali promozionali organizzate del prestatore di servizi finalizzate allo scopo, sicché dall'eventuale prova della sotto- scrizione dei contratti in Italia non potrebbe comunque inferirsene né l'applicazione della legge italiana né la nullità del contratto in quanto concluso da soggetto non autorizzato” (così pagg. 10-11 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, il Tribunale di Latina ha ritenuto che:
“in tal senso la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui i contratti sarebbero stati conclusi in Italia non appare conferente (come già detto supra), atteso che il perfezionamento del contratto è cosa diversa dall'esecuzione (adempimento) delle prestazioni ivi dedotte che, nella specie, è avvenuta in San Marino, non avendo l'Isti- tuto convenuto sedi in Italia (né è stato dimostrato il contrario), né essendo – la circostanza è pacifica e incontestata - legittimato dalle Autorità di Vigilanza ad ope- rare nel nostro paese” (così pag. 10 sentenza impugnata).
È quest'ultima la statuizione assorbente della decisione assunta dal giu- dice di prime cure, quella in ragione della quale la censura svolta da parte appellante con le deduzioni sopra riportate si deve ritenere infondata. An- che se la statuizione sopra riportata richieste di essere chiarita nella sua portata, e segnatamente nel perché si debba escludere che i contratti di investimento stipulati da e in relazione a cui lo stesso ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., non siano nulli.
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, in tema di interme- diazione mobiliare, nel caso di contratti di investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998, la cir- costanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abi- tazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come av- venuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sol- lecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investi- tore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 31.8.2020, n. 18155).
Nel caso in esame, non ha provato – come pure rileva il Parte_1 giudice di prime cure – che gli investimenti in questione siano stati “solle- citati” dalla presso il domicilio dello stesso in Italia, e segnatamente in DI, ma soltanto che i relativi contratti siano stati sottoscritti in DI. Anzi, a ben considerare, neanche ha allegato che si sia in presenza di 13 un'offerta fuori sede, come questo non si ricava dalle dichiarazioni rese da alla Guardia di Finanza e richiamate da parte appellante Testimone_1 nello svolgere la censura in esame, essendosi questi limitato a dichiarare di avere fatto sottoscrivere gli ordini in DI. Tuttavia, questo non deter- mina la nullità ai sensi dell'art. 30 T.U.F. e del Reg. Consob 16190/2007 all'epoca in vigore, e quindi per non essere stato previsto il diritto di re- cesso del cliente.
Invero, tale nullità – che, in ogni caso, questo giudicante potrebbe rilevare d'ufficio (cfr. Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243) – neanche è stata de- dotta da Come si è detto sopra, nel riportare la censura Parte_1 svolta dall'odierno appellante, questi deduce la nullità dei contratti di in- vestimento sottoscritti dallo stesso, asseritamente in DI (come sarebbe provato dalle dichiarazioni rese da , in quanto l'art. 166 Testimone_1
T.U.F. sanziona penalmente “chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto (…) c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca me- diante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi
o attività di investimento”.
In buona sostanza, la nullità viene dedotta per contrarietà a norme impe- rative, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., e segnatamente alla norma penale che punisce il collocamento fuori sede senza abilitazione. Una volta escluso, però, che la semplice sottoscrizione dei contratti di investimento integri, di per sé, l'offerta fuori sede di strumenti finanziari, come statuito dalla Suprema Corte, non è allora predicabile – come fa parte appellante
– la nullità dei contratti di investimento sottoscritti da con Parte_1 la sotto tale profilo.
9. Con l'ottavo, l'undicesimo, il dodicesimo e il sedicesimo “errore”, che pos- sono essere trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro, Pt_1 deduce che:
[...]
“A pag. 11 si riferisce testualmente: “rileva questo Giudice che risultano agli atti de- positati i seguenti documenti rilevanti ai fini del decidere:…..” TRA QUESTI DOCU- MENTI E' ELENCATO ESTRATTO CONTO N. 13326 CHE NON E' ALLEGATO !!! Quindi per la sentenza non c'è l'estratto conto per rilevare i 200.000 versati da Pt_1
e non contestati, ma c'è l'estratto conto per scrivere una sentenza ingiusta.
[...]
Tra i documenti elencati non c'è l'estratto conto titoli, che invece è presente solo in parte” (così pag. 10);
14 “A pag. 13 è scritto testualmente “né è stata data alcuna prova di tale mandato/i a NT vendere da parte del nei confronti della ”, pertanto se non sono stati dati Pt_1 ordini dal cliente vanni restituiti i versamenti, visto che sono stati comprati titoli, visto che non ci sono affidamenti e per comprarli è stata versata la somma non contestata di 200.000 euro che va restituita” (così pag. 11);
“A pag. 15 è scritto “manca in atti qualsiasi “contratto di negoziazione di or- dini”….l'onere di produrlo era in capo alla banca opposta….Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 420/10, reso in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina, deve essere revocato “Per la seconda volta si scrive una cosa e in dispositivo se ne è poi fatta un'altra” (così pag. 11);
“A pag. 17 è scritto che il Giudice rileva che la richiesta di restituzione del versamento di 200.000 euro, è già inserito a pag.14 dell'atto di citazione, ma manca dagli estratti conto in atti, SENZA RILEVARE CHE LA BANCA NON LI HA PRODOTTI, PER QUESTO SI ERA CHIESTA LA PROVA PER TESTI CHE NON E' STATA AMMESSA” (così pagg. 12-13).
Diversamente da quanto rappresentato da parte appellante, la ha pro- dotto l'estratto conto relativo al conto corrente n. 02/03/13326 con visto per la legalizzazione da parte del notaio di San Marino (v. Persona_7 doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio e doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come ha rilevato il giudice di primo grado nella sentenza appellata. Il versamento di € 200.000,00, che allega di avere eseguito sul conto corrente Parte_1 oggetto del giudizio, non trova alcun riscontro nella documentazione pro- dotta dall'odierna appellata, tanto che l'odierno appellante ha chiesto – e chiede nel proporre appello – di essere ammesso a fornire la prova di tale versamento a mezzo testimoni.
Per quanto concerne le operazioni effettuate sul conto intestato all'appel- lante, attestate dall'estratto conto del conto corrente n. 02/03/13326 (doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), la ha allegato, nel giudizio di opposizione, che le stesse sono state attuate dalla in esecuzione degli ordini impartiti per iscritto ovvero tramite telefono o tramite la piattaforma informatica di web trading da Parte_1
Al riguardo, è opportuno chiarire che, anche nel nostro ordinamento (che l'appellante deduce trovare applicazione alle operazioni poste in essere dallo stesso con l' ), l'ordine di borsa di acquisto o vendita, NTroparte_4 impartito telefonicamente dal cliente all'operatore bancario è valido anche se non registrato e anche se la banca abbia omesso l'invio al cliente
15 dell'attestazione scritta in merito alla ricezione telefonica dell'ordine mede- simo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.1.2016, n. 612). In particolare, l'art. 57 (regi- strazione degli ordini telefonici ed elettronici) della Delibera Consob n. 16190/2007, in vigore all'epoca degli ordini di acquisto per cui è causa, prescriveva che gli intermediari dovessero registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e dovessero mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti (la previgente Delibera Consob n. 11522/98 - che per prima ha intro- dotto la previsione della registrazione - prevedeva analogo incombente all'art. 60). non ha invero contestato espressamente la mancata regi- Parte_1 strazione, così come l'omesso invio di un'attestazione scritta dell'ordine co- munque ricevuto ed eseguito dalla ma ha dedotto come la non CP_4 abbia fornito prova dell'esistenza degli ordini di acquisto in relazione a cui sono state effettuate le annotazioni sul conto corrente intestato allo stesso e che, dunque, hanno concorso a determinare il saldo negativo azionato in sede monitoria. Ad ogni buon conto, la Suprema Corte ha osservato che la
Delibera n. 16190/2007, così come anche la previgente Delibera CP_10
n. 11522/1998, non prescrivevano in nessun punto che l'interme- CP_10 diario dovesse obbligatoriamente (a pena di invalidità) registrare l'ordine di negoziazione ricevuto telefonicamente e nemmeno dispongono un onere per la banca di invio di un'attestazione relativamente agli ordini medesimi (tale attestazione era peraltro prevista dal regolamento n. 11522/1998, CP_10
e quindi dalla Delibera n. 16190/2007, soltanto per l'ipotesi di or- CP_10 dini rilasciati presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze, che non era neppure il caso sottoposto allo scrutinio giudiziale).
La registrazione dell'ordine conferito telefonicamente, quali la stessa ha dedotto essere quelli conferiti da non mediante la piatta- Parte_1 forma web (a cui non si riferisce invero il disconoscimento operato), non può qualificarsi quale requisito di forma, sia pure ad probationem, dell'ordine di acquisto o vendita in tal modo conferito all'intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova. Come ha chiarito la giurisprudenza di legitti- mità, la normativa primaria contenuta nel T.U.F. non contiene infatti alcuna prescrizione di forma per gli ordini conferiti dal cliente in attuazione del c.d. contratto-quadro relativo ai servizi di negoziazione (a differenza di 16 quest'ultimo: cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.12.2011, n. 28432; Cass. civ., Sez. I, 13.1.2012, n. 384; Cass. civ., Sez. I, 26.7.2013, n. 18140), e non potendosi allora ritenere che una prescrizione di forma sia stata introdotta con la nor- mativa regolamentare secondaria.
Una volta che si deve escludere, anche nel nostro ordinamento, che con le citate disposizioni regolamentari la Consob abbia introdotto un mezzo esclu- sivo di prova da parte dell'intermediario dell'ordine conferito dal cliente, po- tendo l'intermediario provare anche in altro modo l'esistenza e la validità dell'ordine comunque ricevuto, seppure non registrato. Questo esclude an- che l'applicabilità della preclusione dettata dall'art. 2725 c.c., che afferma:
“Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indi- cato dal n. 3 dell'articolo precedente”, quindi dell'art. art. 2724 c.c., e quindi
“quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”. In particolare, l'ordine di borsa, di acquisto o vendita, impartito telefonicamente dal cliente, anche se non registrato, può pertanto essere provato dalla banca in giudizio con piena libertà di mezzi, ed anche, even- tualmente, attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.1.2016, n. 612).
La contestata mancata produzione in giudizio da parte di degli ordini di compravendita titoli è irrilevante al fine di ritenere impartiti gli stessi una volta che la ha prodotto in giudizio l'estratto conto integrale del conto CP_4 corrente dedotto in giudizio, il quale – come si è detto sopra – prova la sussistenza del credito vantato dall'opposta. Ne consegue che l'odierno ap- pellante avrebbe dovuto contestare specificamente le singole annotazioni ri- sultanti dall'estratto conto prodotto, e non limitarsi a rilevare la mancata produzione da parte della degli ordini in ragione dei quali sono state CP_4 effettuate le annotazioni sul conto.
10. Le contestazioni mosse da con riferimento alla consu- Parte_1 lenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado (vale a dire, il nono, il tredicesimo e il quattordicesimo “errore” di cui all'atto di appello) possono essere trattate congiuntamente e sono le seguenti:
“A pag. 12 segue l'elenco dei documenti riscontrati dal Giudice, tra cui quattro rac- comandate con gli ordini impartiti, a seguito del blocco dell'operatività imposto uni- lateralmente dalla banca, e si afferma in seguito che non possono essere considerati ordini e che il CTU non può effettuare i conteggi, TUTTO CIO' NON E' VERO. Per
17 effettuare i conteggi basta vedere il prezzo del titolo ordinato in acquisto al momento dell'arrivo della raccomandata e il prezzo in vendita al momento della raccomandata con la vendita e si trova la somma persa da perché TUTTI GLI OR- Parte_1
DINI AVREBBERO DATO PROFITTO, poi non occorre considerarli ordini, bensì la somma va pagata come lucro cessante, per la mancata esecuzione degli ordini, in quanto come provato dalla terza memoria di c'erano soldi disponibili Parte_1 sul conto che la banca aveva sottratto operando la cresta sulle compravendite” (così pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
“A pag. 15 è scritto che il CTU dice che non è possibile individuare il conto titoli a cui sono riferiti gli acquisti, FATTO NON VERO, basti guardare gli estratti conto titoli allegati dalla nelle sue seconde note e quelli allegati da nelle CP_4 Parte_1 sue terze note, che sono relativi al suo conto e calcolare acquisto e vendita. Con le terze memorie del sign. e gli estratti conto allegati autenticati da Parte_1 notaio e legalizzati in originale hanno provato:
1. che ad ogni acquisto di titoli era addebitata una somma in più e ad ogni vendita era accreditata una somma in meno. Allegando la perizia fatta a San Marino hanno evidenziato che:
2. a pag. 29 della perizia si riferisce che i soldi della “cresta” finivano nel conto della tesoreria della banca Ma nonostante ciò c'è omissione alla richiesta di resti- Pt_2 tuzione delle “creste” sulle somme investite e disinvestite. Sono presenti nelle terze memorie del sign. gli estratti conto titoli autenticati da notaio e le- Parte_1 galizzati ex art. 39 legge 1320/1939 in originale, che provano quanto affermato nella memoria, sulla sottrazione del denaro, tutto documentato e provato” (così pagg. 11-12 atto di citazione in appello);
“A pag. 16 è scritto che i calcoli fatti sui massimi e minimi dei titoli per le compraven- dite allegate alle terze memorie di sono svolti “ in modo approssi- Parte_1 mativo” QUESTO FATTO E' IL PIU' NON VERO DI TUTTI PERCHE' LA MATEMATICA E' UNA SCIENZA ESATTA E I MASSIMI E MINIMI SONO PUBBLICATI DALLE BORSE E IL CALCOLO DEL VALORE DEL TITOLO IN QUELLA GIORNATA SI EFFETTUA CON UNA MERA MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO TITOLI PER IL PREZZO PUBBLICATO, QUINDI SE IL GIUDICE RITENEVA NON CORRETTI I CONTEGGI DOVEVA DIRE QUALI CONTEGGI E NON CRITICARE UNA MOLTIPLICAZIONE ALGEBRICA CHE E' ESATTA FINO A PROVA CONTRARIA” (così pag. 12 atto di citazione in appello).
10.1. Con riguardo alle deduzioni secondo cui avrebbe errato il c.t.u. nel con- cludere di non avere potuto verificare a quale conto titoli facessero riferi- mento gli ordini di compravendita presenti agli atti del giudizio, il consulente ha precisato di avere “analizzato i quattro ordini di acquisto rilevati in atti, a cui fa riferimento l'osservazione della parte, come ampiamente dettagliati nel
Capitolo V della presente consulenza tecnica, ma non essendo stato possibile individuare il relativo conto titoli a cui fanno riferimento, essendo per altro riferiti non solo al sig. ma anche ad altri soggetti, e non Parte_1
18 essendo stato possibili individuare in modo specifico il portafoglio titoli a cui fa riferimento ciascun ordine scritto, ribadisce di essere impossibilitato a dare risposta alla parte del quesito relativa agli ordini di acquisto effettuati. Per- tanto l'osservazione della parte non viene accolta” (così pagg. 19-20 elabo- rato peritale). Non è allora possibile affermare che, per individuare gli stessi, sarebbe sufficiente – come deduce l'appellante – “guardare gli estratti conto titoli allegati dalla nelle sue seconde note e quelli allegati da CP_4 Pt_1 nelle sue terze note, che sono relativi al suo conto e calcolare acquisto
[...]
e vendita”. Peraltro, non si può non rilevare come lo stesso appellante, nello svolgere la censura in questione, non indichi esattamente quale tra i conti titoli allegati dalla e quelli del conto titoli documentato da Pt_1 fosse quello a cui si riferiscono gli ordini in questione, con ogni con-
[...] seguenza anche in termini di genericità della censura svolta.
In buona sostanza, nel censurare la decisione di primo grado nella parte in cui si fonda su quanto ritenuto dal c.t.u. in ordine ai quattro ordini di acquisto in questione, avrebbe dovuto indicare quale fosse il conto Parte_1 titoli intestato allo stesso a cui si riferivano gli stessi. Di contro, si limita a dedurre l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure e che, di contro, dalla documentazione in atti sarebbe stato possibile pervenire a in- dividuare il conto titoli a cui si riferivano i quattro ordini di acquisto indicati dallo stesso.
10.2. Quanto alla deduzione di erroneità delle conclusioni a cui è giunto il c.t.u. con riguardo al quesito sulla tempestività delle operazioni di compra- vendita titoli, asserisce che, diversamente, la documenta- Parte_1 zione agli atti del giudizio dimostrerebbe la fondatezza delle domande svolte dallo stesso nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/10 emesso dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina il 4.10.2010.
La sentenza di primo grado ha rilevato che, nel rispondere alle osservazioni di parte opponente, “Il C.T.U. ribadisce che la genericità delle richieste negli ordini scritti rilevati in atti non permette di rispondere al quesito di consulenza tecnica. Lo stesso Prof. nella relazione allegata alla memoria ex Per_8 art. 183 comma 6 n. 2 effettua dei calcoli in modo approssimativo e considera gli ordini di vendita anziché gli ordini di acquisto mentre il quesito di consu- lenza tecnica si riferisce agli ordini di acquisto. Pertanto le osservazioni della
19 parte non vengono accolte” (così elaborato peritale depositato in data 7.3.2019. - pagg. 23-25).
In buona sostanza, il Tribunale di Latina ha ritenuto di dover condividere le conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. in quanto – come ha rilevato questi – il c.t.p. ha eseguito i calcoli tra minimi e massimi di valore dei titoli in modo approssimativo e sulla base di documenti prodotti dall'odierno ap- pellante tardivamente soltanto in allegato alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., oltre che ad essere contestati dalla (che non ha quindi CP_4 prestato il proprio assenso all'utilizzo ai fini della c.t.u.: cfr. Cass. civ., Sez. I,
17.1.2024, n. 1763).
11. deduce, poi, quale ulteriore “errore” contenuto nella sen- Parte_1 tenza di primo grado che:
“A pag.12 è scritto che ex art 39 della convenzione del 1939 (legge CP_4
1320/1939), l'estratto conto della banca è stato prodotto con tale certificazione e costituisce prova, FATTO NON VERO perché:
1. Non è allegato l'estratto conto 13326 bensì il conto 3024, 2. Come dice l'articolo 39 tutti gli atti formati a San Marino vanno allegati con tale certificazione e nessun atto allegato alla causa dalla banca è certificato ex art. 39 l. 1320/39 3. ciò che è allegato certificato è un estratto conto estraneo alla causa e in fotocopia che non costituisce certificazione” (così pag. 11 dell'atto di citazione in appello).
In primo luogo, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la ha depositato l'estratto autentico delle scritture contabili (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Quanto alla valenza di prova dello stesso nel giudizio di primo grado, l'art. 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia del 31.3.1939 prevede che “Gli atti di qualsiasi natura ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di S. Marino, ad altra formalità di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non sa- ranno soggetti, perché se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa”, senza alcuna limitazione in relazione alla natura degli atti medesimi.
Si deve ritenere, allora, che l'estratto autentico allegato dalla al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, che reca il timbro del Dipartimento Affari 20 Esteri - Ufficio Legalizzazioni della Repubblica di San Marino, nel rispetto della normativa di legge applicabile, costituisce idonea prova del credito van- tato nei confronti di ai fini dell'emissione dell'ingiunzione Parte_1 opposta dallo stesso.
12. Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche riproponendo la deduzione in ordine alla mancata consegna da parte della del docu- mento sui rischi degli investimenti, e segnatamente che:
“A pag. 16 è scritto che non è allegato il documento sui rischi degli investimenti, senza trarne le dovute conclusioni” (così pag. 12 dell'atto di citazione in appello).
Anche tale deduzione non è idonea a determinare la nullità eccepita dall'odierno appellante nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Infatti, la nullità deriverebbe non dalla mandata allegazione del documento sui rischi generali, bensì dalla non adeguatezza degli strumenti finanziari negoziati alla finalità del cliente, che invero non ha mai de- Parte_1 dotto.
In ogni caso, è lo stesso odierno appellante ad avere allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado, che era “di professione consulente finanziario con particolare interesse per la compravendita di titoli mobiliari nel mercato azio- nario statunitense” (così pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Non è allora possibile sostenere che un soggetto che svolge in maniera professionale l'attività di consulente finanziario, come allegato e do- cumentato dalla nel giudizio di primo grado (v. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) non avesse le compe- tenze negli strumenti finanziari oggetto degli ordini di acquisto e in relazione a cui si è determinato il saldo negativo di conto corrente per il quale tale Banca ha agito in sede monitoria.
13. Il diciassettesimo “errore” della sentenza appellata censurato da Pt_1
è il seguente:
[...]
“A pag. 17 si rileva che la cancellazione della segnalazione a sofferenza di Pt_1 che gli impedisce l'accesso al credito da dieci anni non può essere accolta,
[...] per non aver provveduto all'obbligo ridotto alla chiusura del rapporto, dimenticando 1. Che se l'importo è ridotto, non era dovuto quanto richiesto e non poteva essere segnalato 2. che non deve soldi perché come dimostrato dagli estratti conto titoli allegati alle sue terze memorie, aveva grossi utili sottratti dalla banca 3. Con le raccomandate ha provato grosse cifre di lucro cessante a lui dovute, 4. Senza l'alle- gazione dell'estratto conto oggetto di causa e quello collegato dove sono finiti i soldi
21 in valuta estera non è provata la somma richiesta dalla banca e deve essere restituito il suo versamento di 200.000 euro” (così pag. 13 atto di citazione in appello).
Non merita censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto legittima la segnalazione a sofferenza del debitore effettuata dalla oltre che im- posta dalla Circolare n. 2015/02 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e quindi ha rigettato le domande proposte da Parte_1 di ordine all'opposta di (chiedere di) cancellare la segnalazione dello stesso a sofferenza e di condanna al risarcimento del danno.
Come ha condivisibilmente rilevato il Tribunale di Latina adito in primo grado,
“Non può, infine, trovare, alla luce di quanto sin qui detto, accoglimento la richiesta di ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenza di
[...]
con conseguente risarcimento dell'asserito danno, da quantifi- Parte_3 carsi in via equitativa, per l'impossibilità all'accesso al credito da ormai circa dieci anni. Ed invero, come sopra detto il va comunque condannato al Pt_1 pagamento del saldo residuo del c/c, sebbene ridotto;
pertanto, la cancella- zione suddetta non potrebbe essere disposta essendo certo che egli non ha provveduto all'adempimento del suo obbligo alla chiusura del rapporto” (così pag. 17).
14. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla nel costituirsi nel presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata rileva come, “In ragione dalla palese infondatezza e strumentalità dell'impugna- zione proposta ex adverso”, debba essere condannato al “al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata” quale risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., condannandolo
Anche qualora si ritenesse – come deduce la che (non soltanto l'azione, Pt_4 quanto) la presente impugnazione sia temeraria, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare acco- glimento. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a con- sentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). 22 Nel caso in esame, invece, la non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale di Parte_1
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
15. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2784/2019 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
21.11.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere dispo- sta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Mu- tando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma.
L'eventuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello).
23 Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2784/2019 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 21.11.2019; rigetta la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla
[...] nei confronti di NTroparte_4 Parte_1
condanna a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di NTroparte_11 giudizio, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
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