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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17857144 CONTR. CONS. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Difensore_1 iscritto al n.11 della sezione A nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore il cui studio è sito in Indirizzo_1
, ricorreva
contro
EA SR avverso la richiesta formale di pagamento n.17857144 del Contributo
Consortile – ANNO 2021 – Valore della Lite 877.52, notificata in data 19.11.2024 a mezzo messo comunale da AREA S.r.l., quale concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello NI TI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per plurimi profili di violazione di legge e di difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione, evidenziando altresì la reiterazione di pretese identiche già dichiarate illegittime in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, definiti con sentenze passate in giudicato.
Si costituiva in giudizio AREA S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la propria legittimazione passiva quale concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, nonché la regolarità dell'operato svolto in esecuzione del mandato conferito dal Consorzio.
Il ricorrente depositava memorie conclusionali insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formale di pagamento n. 17857144 contiene un'espressa indicazione circa la sua impugnabilità dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ed è idonea a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, determinata nell'an e nel quantum, con conseguente lesione immediata della sfera giuridica del destinatario.
Deve pertanto essere qualificata come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
546/1992.
Va precisato che l'atto impugnato richiama un documento presupposto (n. 10047231) che non risulta allegato né previamente notificato al ricorrente.
Tale omissione impedisce al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e comporta la nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa.
L'impugnata richiesta formale non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 L. 212/2000/ (applicabile agli atti impositivi del concessionario),
a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
Procedendo al comparato esame della richiesta e dell'avviso di pagamento, di cui il contribuente non ha contestato la ricezione infatti la sua notificazione, rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso tale avviso, si rileva inoltre, che la concessionaria nel richiedere il pagamento del tributo si è limitata, in termini chiaramente insufficienti ai fini considerati, ad indicare: i dati catastali identificativi e l'ubicazione dei terreni assoggettati al contributo con la loro superficie;
la causale della pretesa (“contributo consortile di bonifica annualità 2018 -2019); il codice “1H78” di non immediata comprensione.
Negli atti richiamati dalla convenuta non si dà debita contezza della base imponibile per ciascuna particella e delle modalità di determinazione dell'importo dell'imposta né in essi alcun riferimento risulta contenuto ad un "perimetro di contribuenza" comprensivo, in ipotesi, del fondo della ricorrente ovvero alla valutazione del medesimo nell'ambito di uno specifico piano di classifica, che nell'individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.
Dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dalla sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica discende una presunzione di sussistenza di uno specifico vantaggio per l'immobile considerato.
Non vi è quindi, la dimostrazione della sussistenza del beneficio che deve essere, come ritenuto dal ricorrente, specifico e concreto, dovendo tradursi in una vantaggiosità per il fondo. In definitiva, la legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio agli immobili dell'odierno ricorrente.
Orbene, nel caso di specie, tale dimostrazione manca.
Tanto impone l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez. III così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. - condanna, la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 200,00 oltre oneri previsti come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17857144 CONTR. CONS. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Difensore_1 iscritto al n.11 della sezione A nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore il cui studio è sito in Indirizzo_1
, ricorreva
contro
EA SR avverso la richiesta formale di pagamento n.17857144 del Contributo
Consortile – ANNO 2021 – Valore della Lite 877.52, notificata in data 19.11.2024 a mezzo messo comunale da AREA S.r.l., quale concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello NI TI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per plurimi profili di violazione di legge e di difetto assoluto dei presupposti dell'imposizione, evidenziando altresì la reiterazione di pretese identiche già dichiarate illegittime in precedenti giudizi intercorsi tra le medesime parti, definiti con sentenze passate in giudicato.
Si costituiva in giudizio AREA S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la propria legittimazione passiva quale concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, nonché la regolarità dell'operato svolto in esecuzione del mandato conferito dal Consorzio.
Il ricorrente depositava memorie conclusionali insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formale di pagamento n. 17857144 contiene un'espressa indicazione circa la sua impugnabilità dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ed è idonea a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, determinata nell'an e nel quantum, con conseguente lesione immediata della sfera giuridica del destinatario.
Deve pertanto essere qualificata come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
546/1992.
Va precisato che l'atto impugnato richiama un documento presupposto (n. 10047231) che non risulta allegato né previamente notificato al ricorrente.
Tale omissione impedisce al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e comporta la nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa.
L'impugnata richiesta formale non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 L. 212/2000/ (applicabile agli atti impositivi del concessionario),
a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
Procedendo al comparato esame della richiesta e dell'avviso di pagamento, di cui il contribuente non ha contestato la ricezione infatti la sua notificazione, rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso avverso tale avviso, si rileva inoltre, che la concessionaria nel richiedere il pagamento del tributo si è limitata, in termini chiaramente insufficienti ai fini considerati, ad indicare: i dati catastali identificativi e l'ubicazione dei terreni assoggettati al contributo con la loro superficie;
la causale della pretesa (“contributo consortile di bonifica annualità 2018 -2019); il codice “1H78” di non immediata comprensione.
Negli atti richiamati dalla convenuta non si dà debita contezza della base imponibile per ciascuna particella e delle modalità di determinazione dell'importo dell'imposta né in essi alcun riferimento risulta contenuto ad un "perimetro di contribuenza" comprensivo, in ipotesi, del fondo della ricorrente ovvero alla valutazione del medesimo nell'ambito di uno specifico piano di classifica, che nell'individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.
Dall'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dalla sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica discende una presunzione di sussistenza di uno specifico vantaggio per l'immobile considerato.
Non vi è quindi, la dimostrazione della sussistenza del beneficio che deve essere, come ritenuto dal ricorrente, specifico e concreto, dovendo tradursi in una vantaggiosità per il fondo. In definitiva, la legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio agli immobili dell'odierno ricorrente.
Orbene, nel caso di specie, tale dimostrazione manca.
Tanto impone l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez. III così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. - condanna, la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 200,00 oltre oneri previsti come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.