Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 1 luglio 2021
Sentenza 13 gennaio 2022
Decreto cautelare 19 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Parere definitivo 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/01/2022, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00028/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2020, proposto da
MA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 407 del 28/09/2020 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vernole, notificata il 26/10/2020, con cui è stata disposta in danno della deducente “ la demolizione d’ufficio ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. di tutte le costruzioni abusive, identificate al fg. 59 p.lla 447 sub 1 e sub 2 e p.lla 495, in Vernole alla strada provinciale S.P. 2 Vernole – Melendugno n. 19 ”, con approvazione del pedissequo computo metrico estimativo dei lavori da eseguire e contestuale avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001; nonché per l’annullamento previa sospensione di efficacia, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra MA MA ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 407/2020 con cui il Comune di Vernole ha disposto la demolizione in suo danno delle “ costruzioni abusive, identificate al fg. 59 p.lla 447 sub 1 e sub 2 e p.lla 495, in Vernole alla strada provinciale S.P. 2 Vernole – Melendugno n. 19 ” ed ha altresì comunicato l’avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- la sig.ra MA MA è proprietaria dell’abitazione sita in Vernole (Le) alla via Prov.le 2 Vernole – Melendugno n. 19, in virtù di atto di donazione del 28/05/2014”;
- l’immobile, interessato da vincolo paesaggistico, “è stato assentito con concessione edilizia n. 3417 del 30/04/1979, rilasciata alla sig.ra AN NC;
- a seguito “del decesso dell’originaria intestataria, nel 1986 il cespite è pervenuto in linea ereditaria al figlio sig. MA MA, il quale “lo ha poi ceduto alla moglie sig.ra GN PA, a sua volta dante causa dell’odierna ricorrente”;
- le “parziali difformità dell’edificio sono emerse con sopralluogo del 19/10/1995”;
- con ordinanza n. 132 del 20.11.2014, l’Amministrazione comunale, all’esito di un lungo ed articolato iter procedimentale, ha ingiunto la demolizione delle opere abusive nei confronti di MA MA e GN PA ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001;
- l’ordinanza n. 132/2014 non è stata notificata alla ricorrente, nonostante questa avesse già acquisito la proprietà dell’immobile;
- successivamente, l’Amministrazione comunale “ha adottato l’ordinanza n. 85 del 22/10/2018 di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile in oggetto e dell’area di sedime, con contestuale ordine di sgombero e irrogazione di sanzione amministrativa”;
- con ricorso r.g. n. 1414/18 la sig.ra MA ha impugnato “tale provvedimento unitamente agli atti presupposti, come detto mai notificatile”;
- con sentenza n. 1849/19 questo TAR “ha annullato l’atto acquisitivo n. 85/18 e affermato la legittimità di quello demolitorio n. 132/14”;
- la sentenza è stata “appellata dall’odierna ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso r.g. n. 436/2020 (attualmente in attesa della fissazione dell’udienza per la discussione nel merito), nella sola statuizione sfavorevole alla deducente”, con la conseguenza che “le restanti prescrizioni sono invece passate in giudicato”;
- da ultimo, “il Comune di Vernole ha emesso la determina n. 407/20 con cui, previa attribuzione alla sig.ra MA MA della diretta responsabilità per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 132 del 20/11/2014 … ha disposto la demolizione d’ufficio in suo danno, procedendo, altresì, all’approvazione di pedissequo compito metrico estimativo dei lavori da eseguirsi”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “la legislazione vigente, nel correlare la conseguenza dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile al volontario inadempimento dell’obbligato, richiede che costui sia stato fatto formalmente destinatario della previa ingiunzione e abbia così avuto a disposizione il termine di novanta giorni dalla sua notificazioneper provvedere alla demolizione”, laddove invece l’ordinanza “n. 132 del 20/11/2014 non è mai stata intestata e notificata alla proprietaria sig.ra MA MA: la quale, pertanto, non può ritenersi inadempiente rispetto a un’ingiunzione mai rivolta alla sua persona” (motivo sub 1);
- violazione del dictum di cui alla sentenza n. 1842/2019 “il cui capo 2.1, divenuto cosa giudicata, nell’escludere l’effetto acquisitivo inizialmente rivendicato dal Comune di Vernole, ha chiarito come quest’ultimo “ non adottava l’ordinanza di demolizione nei confronti di MA MA, unica proprietaria al tempo del provvedimento, né le notificava l’atto. Nei confronti dell’odierna ricorrente, il termine di novanta giorni previsto dal citato terzo comma, pertanto, non ha mai iniziato a decorrere ”;
- il provvedimento impugnato è illegittimo anche “nella parte in cui quantifica in € 64.523,04 il valore complessivo dei lavori a base d’asta: sulla scorta di un computo metrico superficiale e inattendibile, giacché redatto senza previa verifica in loco delle strutture da rimuovere e con indicazione di quantità, unità di misura e prezzi unitari assolutamente arbitrari” (motivo sub 2).
4. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
5.1. Quanto alla impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento, trattandosi di un mero atto endo -procedimentale.
5.2. Per il resto il ricorso è fondato.
Con la sentenza n. 1842/2019 questo TAR ha affermato che l’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione n. 132/2014 nei confronti della sig.ra MA quale soggetto che aveva già acquisito la proprietà del bene immobile - pur non inficiandone la “ validità ” - la rende “ inefficace ” nei suoi confronti, ciò che non consente di configurare in capo alla ricorrente un obbligo di provvedere alla esecuzione della ingiunzione demolitoria.
Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di poter comunque portare ad esecuzione la detta ordinanza n. 132/2014 in danno (e quindi con oneri a carico) della ricorrente, nel presupposto che la sig.ra MA si sarebbe “ resa inottemperante all’ordinanza … siccome da lei pienamente conosciuta, unitamente agli atti presupposti, avendo impugnato, proprio nella suddetta qualità, i predetti atti con ricorso al TAR Lecce n. 1414/2018 ”.
E’ però ben evidente che la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di demolizione, pur valendo ad acclarare la piena conoscenza del provvedimento in capo alla ricorrente, non rende per ciò solo la sig.ra MA il soggetto destinatario della relativa ingiunzione e pertanto - fermo restando il potere del comune di portare ad esecuzione l’ordinanza del 2014 - non può consentire di provvedervi, addebitando alla ricorrente i relativi costi, o comunque imputando alla sua personale responsabilità le conseguenze pregiudizievoli della omessa demolizione.
Per inciso, si osserva che le cose non cambiano ove si abbia a ritenere che il comune abbia inteso riferire la responsabilità della ricorrente al paradigma dell’art. 27 del T.U. Edilizia, che prevede la possibilità del comune di provvedere d’ufficio alla demolizione in mancanza della previa ingiunzione nei confronti del privato (norma - invero - soltanto richiamata nel provvedimento impugnato, peraltro con formula ambigua in quanto contrastante con la dichiarata volontà del comune di portare ad esecuzione l’ordinanza del 2014 già adottata ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001), dal momento che, in tal caso, l’art. 29 del predetto Testo Unico stabilisce che sono tenuti a provvedere “solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno” soltanto il “titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore”, ciò che comunque esclude la responsabilità della ricorrente, essendo questa subentrata nella proprietà del fabbricato in epoca successiva alla sua realizzazione.
6. Le spese devono essere dichiarate irripetibili in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso e della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara inammissibile quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato nella parte recante la comunicazione di avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001;
- per il resto lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione n. 407 del 28/09/2020 nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha deciso di provvedere alla demolizione delle opere abusive con oneri a carico della ricorrente.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO