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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2876 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO IRENE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LONGO IRENE, giusta delega RT
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai Parte_1 RT
divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi . Parte_1 RT
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 RT
, coniugi per matrimonio contratto in data 7.07.1984 in Pietra Ligure (SV), trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Pietra Ligure al numero 15, parte II, serie A, anno
1984, alle condizioni di seguito esposte:
“Che coniugi siano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
fisseranno la propria residenza ove meglio riterranno opportuno;
I coniugi dichiarano di essere autonomi e autosufficienti e per tale motivo non vi sono richieste di
mantenimento a carico di ciascuno di loro.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali, delle somme
di denaro e dei beni mobili spettanti a ciascuno e dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente
alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, nonché di avere già regolato ogni loro altro
rapporto economico, di non avere altri beni mobili od immobili da dividere, di avere definito ogni
questione economica e/o patrimoniale, di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente e di
non vantare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2876 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO IRENE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LONGO IRENE, giusta delega RT
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai Parte_1 RT
divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi . Parte_1 RT
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 RT
, coniugi per matrimonio contratto in data 7.07.1984 in Pietra Ligure (SV), trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Pietra Ligure al numero 15, parte II, serie A, anno
1984, alle condizioni di seguito esposte:
“Che coniugi siano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
fisseranno la propria residenza ove meglio riterranno opportuno;
I coniugi dichiarano di essere autonomi e autosufficienti e per tale motivo non vi sono richieste di
mantenimento a carico di ciascuno di loro.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali, delle somme
di denaro e dei beni mobili spettanti a ciascuno e dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente
alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento, nonché di avere già regolato ogni loro altro
rapporto economico, di non avere altri beni mobili od immobili da dividere, di avere definito ogni
questione economica e/o patrimoniale, di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente e di
non vantare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)