Art. 9.
Le sanzioni previste dall' art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dall' art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.
Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'art. 2 e' punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni.
In caso di recidiva potra' farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.
Le sanzioni previste dall' art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dall' art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.
Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'art. 2 e' punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni.
In caso di recidiva potra' farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.