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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2609/2020 depositato il 30/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv.Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 225/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201800397382640 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 30/9/2020 (RGA. 2609/2020)
l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 225/2020 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari in data 13/12/2019, depositata il 10/2/2020, riguardante la cartella di pagamento n. 014201800397382640 emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, iscrivendo a ruolo l'imposta IVA, sanzioni e interessi, relativi all'anno di imposta
2015; nella predetta cartella era contenuto il ruolo delle sanzioni per un importo complessivo di euro 7.955,40.
Gli omessi versamenti erano stati originati da fatti penalmente rilevanti, oggetto di querela all'Autorità Giudiziaria, commessi dalla ex dipendente e segretaria dello studio dell'appellante avv. Ricorrente_1 , signora Nominativo_1, la quale, su base fiduciaria, aveva sempre eseguito i vari adempimenti.
Il contribuente/appellante pagava l'IVA contenuta nella citata cartella di pagamento, ma non le conseguenti sanzioni, poiché era stata presentata apposita querela nei confronti della ex dipendente, avendo nascosto la menzionata cartella.
La sezione n. 9 della CTP di Bari, con sentenza n. 225/2020 depositata in data 10/2/2020 rigettava il ricorso sulla base di circostanziate motivazioni.
Con deduzioni depositate in data 23/10/2020 l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bari, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs.
546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava la legittimità del proprio operato e precisava che il contribuente era obbligato ad adempiere i propri obblighi nei confronti del
Fisco, salvo rivalersi, con una richiesta di risarcimento danni, tramite un'azione giudiziaria civile, nei confronti della ex dipendente.
Nell'udienza fissata per il giorno 22/9/2025 il difensore dell'appellante chiedeva un differimento dell'udienza, al fine di depositare la documentazione attestante la definizione agevolata, c.d. rottamazione quater.
Con memorie trasmesse in data 8/10/2025 il difensore del ricorrente depositava copia della domanda di definizione agevolata con la comunicazione di accoglimento da parte dell' ADER e copia delle quietanze di pagamento delle rate dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della Legge 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti l'avv. Difensore_2, in qualità di difensore dell'appellante e l'avv. Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Ufficio impositore. Le parti presenti confermano che è stata presentata nel PTT la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con la comunicazione delle somme dovute.
Invero, da un attento esame dell'atto di appello e della documentazione prodotta, appare evidente la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'appellante presentato e ottenuto la definizione agevolata della controversia, in applicazione dell'articolo 1, comma 241, della Legge n. 197/2022, allegando le relative quietanze di pagamento delle rate dovute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Bari in data 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2609/2020 depositato il 30/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv.Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 225/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201800397382640 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 30/9/2020 (RGA. 2609/2020)
l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 225/2020 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari in data 13/12/2019, depositata il 10/2/2020, riguardante la cartella di pagamento n. 014201800397382640 emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, iscrivendo a ruolo l'imposta IVA, sanzioni e interessi, relativi all'anno di imposta
2015; nella predetta cartella era contenuto il ruolo delle sanzioni per un importo complessivo di euro 7.955,40.
Gli omessi versamenti erano stati originati da fatti penalmente rilevanti, oggetto di querela all'Autorità Giudiziaria, commessi dalla ex dipendente e segretaria dello studio dell'appellante avv. Ricorrente_1 , signora Nominativo_1, la quale, su base fiduciaria, aveva sempre eseguito i vari adempimenti.
Il contribuente/appellante pagava l'IVA contenuta nella citata cartella di pagamento, ma non le conseguenti sanzioni, poiché era stata presentata apposita querela nei confronti della ex dipendente, avendo nascosto la menzionata cartella.
La sezione n. 9 della CTP di Bari, con sentenza n. 225/2020 depositata in data 10/2/2020 rigettava il ricorso sulla base di circostanziate motivazioni.
Con deduzioni depositate in data 23/10/2020 l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bari, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs.
546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava la legittimità del proprio operato e precisava che il contribuente era obbligato ad adempiere i propri obblighi nei confronti del
Fisco, salvo rivalersi, con una richiesta di risarcimento danni, tramite un'azione giudiziaria civile, nei confronti della ex dipendente.
Nell'udienza fissata per il giorno 22/9/2025 il difensore dell'appellante chiedeva un differimento dell'udienza, al fine di depositare la documentazione attestante la definizione agevolata, c.d. rottamazione quater.
Con memorie trasmesse in data 8/10/2025 il difensore del ricorrente depositava copia della domanda di definizione agevolata con la comunicazione di accoglimento da parte dell' ADER e copia delle quietanze di pagamento delle rate dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della Legge 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti l'avv. Difensore_2, in qualità di difensore dell'appellante e l'avv. Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Ufficio impositore. Le parti presenti confermano che è stata presentata nel PTT la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con la comunicazione delle somme dovute.
Invero, da un attento esame dell'atto di appello e della documentazione prodotta, appare evidente la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'appellante presentato e ottenuto la definizione agevolata della controversia, in applicazione dell'articolo 1, comma 241, della Legge n. 197/2022, allegando le relative quietanze di pagamento delle rate dovute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Bari in data 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)