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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 958/2024 R.G. promossa da:
(C.F. nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
PARTE RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO (C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex legge n. 164/1982 e D.Lgs. n.150/2011
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 7 Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti Parte_1
i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Agrigento di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 447, Parte I, Serie A, anno 1968), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Como di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Agrigento, affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero:
visto, nulla oppone.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito l'autorizzazione a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili – e, contestualmente, l'emissione dell'ordine all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di nascita di rettificare il proprio certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferiva dovevano leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1
comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare una identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, ragione per la quale intraprendeva un percorso psicologico nel settembre 2022 con il
Dott. Psicologo e Psicoterapeuta operante in Como, che sottoponeva la parte attrice Persona_2
ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari in esito ai quali formulava la diagnosi di disforia di genere.
Su questi presupposti parte attrice si recava nel febbraio 2023 presso l'Istituto Auxologico di
Milano dalla dott.ssa medico endocrinologo, per l'avvio della terapia ormonale Persona_3 pagina 2 di 7 mascolinizzante, necessaria ad intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico, terapia che determinava, per quanto riferito da parte attrice, un decisivo miglioramento della sua qualità di vita.
Parte attrice riferiva di aver pertanto maturato la decisione - motivata e irreversibile- di procedere ai fini della rettifica del sesso anagrafico e del nome, nonché di sottoporsi agli interventi chirurgici di mutamento del sesso.
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice Istruttore sentiva l'istante che confermava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale quattro anni fa. Dichiarava, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio di medici a ciò specializzati - le conseguenze della propria decisione e di essere sostenuto dai propri familiari e amici. Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
Le domande attoree meritano accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, ovvero la relazione clinica del dott. Per_2
datata 7.11.2022, e la relazione endocrinologica della dott.ssa del 6.12.2023, Persona_3
(entrambe corredate dalle autocertificazioni degli specialisti ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.
445, provenienti dagli specialisti di cui alla documentazione medica allegata agli atti, psicologo ed endocrinologo, da cui si evince la presenza di comprovati titoli, esperienza e competenza nell'ambito della disforia di genere, e ciò in ragione delle diverse qualifiche rivestite dai diversi professionisti all'interno delle strutture pubbliche e/o private essendo la documentazione allegata proveniente da professionisti privati” ), è emerso che la parte attrice presenta una “disforia di genere” secondo il
Manuale Diagnostico delle Malattie Mentali DSM 5, mentre non è affetta da una patologia psichiatrica.
Le risultanze processuali hanno confermato, infatti, che parte attrice ha una forte e persistente identificazione con il sesso maschile, indossa sempre capi di abbigliamento di foggia maschile, ha atteggiamenti comportamentali di tipo maschile, si presenta al prossimo con nome maschile - - e, Per_1
nel corso del tempo, grazie alla terapia ormonale, ha assunto sembianze sempre più maschili che le hanno dato molto conforto e rassicurazione, tanto che attualmente si sente meno in difficoltà a relazionarsi con il prossimo.
Riguardo all'intervento chirurgico, parte attrice ha dichiarato in udienza di volervisi sottoporre per completare il cambiamento di sesso.
pagina 3 di 7 Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali è pertanto emerso in modo chiaro che la parte attrice è affetta da “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione la parte attrice ha intrapreso negli anni un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che parte attrice non è affetta da alcuna patologia psichiatrica e che da tempo si comporta come se fosse un uomo.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la parte ricorrente presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
La consapevole decisione della parte attrice di mutare i propri caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., dal momento che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è funzionale alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari risulta, infatti, autorizzabile dal Tribunale proprio in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. Alla luce di quanto precede, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso dalla ricorrente e, per l'effetto, la domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico formulata dall'attrice va accolta.
Quanto, poi, alla domanda di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1
L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia pagina 4 di 7 costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto, e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso.
La Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
pagina 5 di 7 In tale solco ermeneutico, si pone anche la più recente sentenza della Corte Costituzionale sent.
N. 143/2024 del 23.7.2024) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In detta sentenza, nella motivazione, si legge: “6.2.1-Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito
– come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
È in ultima analisi rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'attrice, risulta accertata la sussistenza di una “Disforia di Genere”, l'assenza di altre patologie psichiatriche e l'irreversibilità del percorso intrapreso.
pagina 6 di 7 Dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta– è emerso che la volontà della parte attrice di presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. La parte attrice, infatti, già da tempo si Per_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che, all'esito del percorso di sostegno psicologico individuale e delle terapie anche farmacologiche intraprese, la stessa ha acquisito una nuova identità di genere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011
e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011:
I) AUTORIZZA a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, ove ritenuti necessari;
II) DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di nata ad Parte_1
AGRIGENTO (AG) il 17/03/1968 (atto n. 447, Parte I, Serie A, anno 1968), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il prenome “ ”; Per_1
III) DISPONE che la Cancelleria comunichi la presente pronuncia, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Agrigento, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche sopra disposte;
IV) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di Consiglio della I sez. civ. del Tribunale del 16/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
dott. Alessandro Petronzi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 958/2024 R.G. promossa da:
(C.F. nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
PARTE RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO (C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex legge n. 164/1982 e D.Lgs. n.150/2011
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 7 Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti Parte_1
i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Agrigento di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 447, Parte I, Serie A, anno 1968), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Como di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Agrigento, affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero:
visto, nulla oppone.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito l'autorizzazione a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili – e, contestualmente, l'emissione dell'ordine all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di nascita di rettificare il proprio certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferiva dovevano leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1
comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare una identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, ragione per la quale intraprendeva un percorso psicologico nel settembre 2022 con il
Dott. Psicologo e Psicoterapeuta operante in Como, che sottoponeva la parte attrice Persona_2
ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari in esito ai quali formulava la diagnosi di disforia di genere.
Su questi presupposti parte attrice si recava nel febbraio 2023 presso l'Istituto Auxologico di
Milano dalla dott.ssa medico endocrinologo, per l'avvio della terapia ormonale Persona_3 pagina 2 di 7 mascolinizzante, necessaria ad intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico, terapia che determinava, per quanto riferito da parte attrice, un decisivo miglioramento della sua qualità di vita.
Parte attrice riferiva di aver pertanto maturato la decisione - motivata e irreversibile- di procedere ai fini della rettifica del sesso anagrafico e del nome, nonché di sottoporsi agli interventi chirurgici di mutamento del sesso.
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice Istruttore sentiva l'istante che confermava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale quattro anni fa. Dichiarava, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio di medici a ciò specializzati - le conseguenze della propria decisione e di essere sostenuto dai propri familiari e amici. Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
Le domande attoree meritano accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, ovvero la relazione clinica del dott. Per_2
datata 7.11.2022, e la relazione endocrinologica della dott.ssa del 6.12.2023, Persona_3
(entrambe corredate dalle autocertificazioni degli specialisti ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.
445, provenienti dagli specialisti di cui alla documentazione medica allegata agli atti, psicologo ed endocrinologo, da cui si evince la presenza di comprovati titoli, esperienza e competenza nell'ambito della disforia di genere, e ciò in ragione delle diverse qualifiche rivestite dai diversi professionisti all'interno delle strutture pubbliche e/o private essendo la documentazione allegata proveniente da professionisti privati” ), è emerso che la parte attrice presenta una “disforia di genere” secondo il
Manuale Diagnostico delle Malattie Mentali DSM 5, mentre non è affetta da una patologia psichiatrica.
Le risultanze processuali hanno confermato, infatti, che parte attrice ha una forte e persistente identificazione con il sesso maschile, indossa sempre capi di abbigliamento di foggia maschile, ha atteggiamenti comportamentali di tipo maschile, si presenta al prossimo con nome maschile - - e, Per_1
nel corso del tempo, grazie alla terapia ormonale, ha assunto sembianze sempre più maschili che le hanno dato molto conforto e rassicurazione, tanto che attualmente si sente meno in difficoltà a relazionarsi con il prossimo.
Riguardo all'intervento chirurgico, parte attrice ha dichiarato in udienza di volervisi sottoporre per completare il cambiamento di sesso.
pagina 3 di 7 Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali è pertanto emerso in modo chiaro che la parte attrice è affetta da “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione la parte attrice ha intrapreso negli anni un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che parte attrice non è affetta da alcuna patologia psichiatrica e che da tempo si comporta come se fosse un uomo.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la parte ricorrente presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
La consapevole decisione della parte attrice di mutare i propri caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., dal momento che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è funzionale alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari risulta, infatti, autorizzabile dal Tribunale proprio in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. Alla luce di quanto precede, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso dalla ricorrente e, per l'effetto, la domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico formulata dall'attrice va accolta.
Quanto, poi, alla domanda di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1
L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia pagina 4 di 7 costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto, e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso.
La Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
pagina 5 di 7 In tale solco ermeneutico, si pone anche la più recente sentenza della Corte Costituzionale sent.
N. 143/2024 del 23.7.2024) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In detta sentenza, nella motivazione, si legge: “6.2.1-Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito
– come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
È in ultima analisi rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'attrice, risulta accertata la sussistenza di una “Disforia di Genere”, l'assenza di altre patologie psichiatriche e l'irreversibilità del percorso intrapreso.
pagina 6 di 7 Dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta– è emerso che la volontà della parte attrice di presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. La parte attrice, infatti, già da tempo si Per_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili, sicché può affermarsi che, all'esito del percorso di sostegno psicologico individuale e delle terapie anche farmacologiche intraprese, la stessa ha acquisito una nuova identità di genere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011
e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011:
I) AUTORIZZA a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, ove ritenuti necessari;
II) DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di nata ad Parte_1
AGRIGENTO (AG) il 17/03/1968 (atto n. 447, Parte I, Serie A, anno 1968), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il prenome “ ”; Per_1
III) DISPONE che la Cancelleria comunichi la presente pronuncia, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Agrigento, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche sopra disposte;
IV) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di Consiglio della I sez. civ. del Tribunale del 16/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
dott. Alessandro Petronzi pagina 7 di 7