TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Rita Sabatini, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Soliani, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre nella casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita a Zagarolo (RM) in Via Alessandro Manzoni n. 55 int. 2, che pertanto alla medesima viene assegnata. Le parti espressamente pattuiscono che la casa familiare viene assegnata ad uso esclusivo del minore e della 2 madre, con espresso divieto di dimora per soggetti diversi da questi ultimi, fatta eccezione per esigenze temporanee e contingenti collegate a motivi di salute o causa di forza maggiore.
4) Il padre terrà con sé il figlio nel week end a settimane alterne, dal sabato alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 19:00, con la possibilità, previo accordo delle parti e consenso del minore, di estendere la permanenza dal venerdì sera dopo aver terminato i compiti scolastici, oltre che infrasettimanalmente ogni qualvolta ne abbia le possibilità ed il figlio acconsenta, previo congruo preavviso anche telefonico alla madre, compatibilmente agli impegni di entrambi i coniugi, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio stesso. Il padre si impegna ad esercitare il diritto di visita indicando con precisione alla madre l'orario in cui preleverà e riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, ed allo stesso modo si impegna a rispettare gli orari comunicati, senza anticipare né ritardare gli stessi oltre che ad accompagnare il minore, nelle domeniche di spettanza, alla messa domenicale presso la parrocchia di appartenenza ed alla successiva catechesi in vista della Prima Comunione. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio per un periodo complessivo di 15 giorni consecutivi, periodo che i coniugi concorderanno entro il 15 giugno, e così anche la madre. Nel corso delle festività natalizie, il Sig. terrà i CP_1 figli ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio;
ed infine per le festività Pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica e dalla domenica sera al martedì.
5) Il marito verserà mediante bonifico in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 fino a dicembre 2024 e, successivamente, di € 225,00 da gennaio 2025 fino al reperimento di un impiego, allorquando verrà versata la somma mensile di €
250,00. Tale contributo sarà corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, così come accade dal mese di aprile (considerato che per le mensilità di febbraio e marzo è stata versata la complessiva somma di €
300,00) e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio (prima rivalutazione febbraio 2025). Il sig. inoltre terrà a proprio carico CP_1 il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo
d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” approvate dal Tribunale Ordinario di Tivoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data
29.10.2018 qui da intendersi riportate e trascritte.
6) Dell'assegno unico corrisposto dall'INPS beneficerà interamente la moglie in qualità di genitore collocatario.
7) La sig.ra si impegna a non svincolare il denaro investito nel buono Pt_1 fruttifero postale a lei intestato in quanto destinato al figlio, per comune volontà dei coniugi, il quale potrà beneficiarne superata la maggiore età o comunque dietro espresso accordo di entrambi i genitori;
pertanto la medesima, a semplice richiesta del sig. , esibirà la documentazione CP_1 3 comprovante la perennità di tale buono.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che con il rispetto e l'adempimento del presente accordo non vi sono altre pendenze economiche tra le stesse, avendo già provveduto a dividere il denaro depositato su un conto cointestato.
9) Le parti rinnovano il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o dei documenti di identità equipollenti e validi per l'espatrio.” All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3018/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Roma, 29.03.1981) e (Roma, 04.02.1981); Controparte_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 28.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Rita Sabatini, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Soliani, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre nella casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita a Zagarolo (RM) in Via Alessandro Manzoni n. 55 int. 2, che pertanto alla medesima viene assegnata. Le parti espressamente pattuiscono che la casa familiare viene assegnata ad uso esclusivo del minore e della 2 madre, con espresso divieto di dimora per soggetti diversi da questi ultimi, fatta eccezione per esigenze temporanee e contingenti collegate a motivi di salute o causa di forza maggiore.
4) Il padre terrà con sé il figlio nel week end a settimane alterne, dal sabato alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 19:00, con la possibilità, previo accordo delle parti e consenso del minore, di estendere la permanenza dal venerdì sera dopo aver terminato i compiti scolastici, oltre che infrasettimanalmente ogni qualvolta ne abbia le possibilità ed il figlio acconsenta, previo congruo preavviso anche telefonico alla madre, compatibilmente agli impegni di entrambi i coniugi, e nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio stesso. Il padre si impegna ad esercitare il diritto di visita indicando con precisione alla madre l'orario in cui preleverà e riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, ed allo stesso modo si impegna a rispettare gli orari comunicati, senza anticipare né ritardare gli stessi oltre che ad accompagnare il minore, nelle domeniche di spettanza, alla messa domenicale presso la parrocchia di appartenenza ed alla successiva catechesi in vista della Prima Comunione. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio per un periodo complessivo di 15 giorni consecutivi, periodo che i coniugi concorderanno entro il 15 giugno, e così anche la madre. Nel corso delle festività natalizie, il Sig. terrà i CP_1 figli ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio;
ed infine per le festività Pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica e dalla domenica sera al martedì.
5) Il marito verserà mediante bonifico in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 fino a dicembre 2024 e, successivamente, di € 225,00 da gennaio 2025 fino al reperimento di un impiego, allorquando verrà versata la somma mensile di €
250,00. Tale contributo sarà corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, così come accade dal mese di aprile (considerato che per le mensilità di febbraio e marzo è stata versata la complessiva somma di €
300,00) e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio (prima rivalutazione febbraio 2025). Il sig. inoltre terrà a proprio carico CP_1 il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo
d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” approvate dal Tribunale Ordinario di Tivoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data
29.10.2018 qui da intendersi riportate e trascritte.
6) Dell'assegno unico corrisposto dall'INPS beneficerà interamente la moglie in qualità di genitore collocatario.
7) La sig.ra si impegna a non svincolare il denaro investito nel buono Pt_1 fruttifero postale a lei intestato in quanto destinato al figlio, per comune volontà dei coniugi, il quale potrà beneficiarne superata la maggiore età o comunque dietro espresso accordo di entrambi i genitori;
pertanto la medesima, a semplice richiesta del sig. , esibirà la documentazione CP_1 3 comprovante la perennità di tale buono.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che con il rispetto e l'adempimento del presente accordo non vi sono altre pendenze economiche tra le stesse, avendo già provveduto a dividere il denaro depositato su un conto cointestato.
9) Le parti rinnovano il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o dei documenti di identità equipollenti e validi per l'espatrio.” All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3018/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Roma, 29.03.1981) e (Roma, 04.02.1981); Controparte_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 28.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai