Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2012, n. 7041
CASS
Sentenza 28 novembre 2012

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In materia di impugnazioni, la parte civile, anche dopo la l. n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto, sicché qualora il giudice di appello ritenga che il giudice di primo grado abbia errato nel dichiarare la prescrizione, deve statuire, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili, quand'anche dovesse nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2012, n. 7041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7041
    Data del deposito : 28 novembre 2012

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