Sentenza 12 gennaio 1998
Massime • 1
A seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale, ex legge 833 del 1978, che ha devoluto ex art.43 alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privato si è venuto a limitare l'ambito di applicazione dell'art. 193 del R.D. 1265 del 1934 soltanto a quelle attività per le quali le diverse leggi regionali hanno continuato a richiedere la necessità di un provvedimento permissivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento alla legge Reg. Marche n.6/1982).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/1998, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. ANGELO GIULIANO Presidente del 12/1/1998
2)Dott. GIOVANNI PIOLETTI Consigliere SENTENZA
3)Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO " N. 16
4)Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 42781/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ER GI, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del 4.6.1997 del Pretore di Pesaro, sez.distaccata di Fano Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore: IE MA;
Fatto e motivi
Con sentenza del 4.6.1997, il Pretore di Pesaro, sez. distaccata di Fano ha condannato ER GI alla pena di L.
1.500.000 di ammenda per aver esercitato un ambulatorio medico dentistico senza essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria (art.193 r.d. 1265 del 1934). Il ER ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della legge penale perché la legge reg.Marche n.6 del 1982 più non richiedeva autorizzazione per l'apertura di studi medici dentistici;
ed eccependo in subordine la prescrizione del reato. Il ricorso è fondato.
In applicazione del disposto dell'art.117 Costit. che attribuisce alle Regioni competenza legislativa nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di "beneficienza, pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera", la legge statale 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ne ha ribadito in materia sanitaria la potestà legislativa, stabilendo che la stessa abbraccia tutta la normativa non riservata allo Stato (art.32). Ed in tale ambito l'art.43 ha devoluto alle singole leggi regionali il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privato nonché di provvedere alla loro vigilanza;
per cui la legge reg.Marche n.6 del 1982, attenendosi all'attribuzione conferitale,
che ha espressamente richiamato, ha dettato norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni e per lo esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi privati, distinguendo, anzitutto, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, dai laboratori di analisi, stabilimenti per cure fisiche, ed ambulatori ove si impiegano speciali sostanze radioattive, aventi le caratteristiche indicate nell'art.1 della legge, per i quali soltanto ha mantenuto l'obbligo di conseguire la previa autorizzazione ora rilasciata dal Presidente della Giunta regionale. Laddove per gli studi professionali medici tale autorizzazione è richiesta soltanto ove gli stessi rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature impiegate fra i tipi di cui al precedente art.1, altrimenti essendone consentiti l'apertura e l'esercizio senza necessità del provvedimento permissivo.
Tale situazione normativa non è mutata con la successiva legge reg.23 del 1984, la quale ha specificato quali istituzioni sanitarie di carattere privato abbiano bisogno dell'autorizzazione, le procedure e le modalità per conseguirla, nonché quali organi regionali siano competenti a rilasciarla, ma tra dette strutture non ha incluso gli studi medici di cui all'art.2 della legge 6 del 1982, per i quali, anzi, l'art. 3 ultimo comma della legge del 1984 ha fatto espressamente salvo il disposto (e, quindi, la distinzione) della precedente disposizione legislativa.
E non contrasta neppure con il d.l. 230 del 1991, di cui peraltro questa Corte ha evidenziato le finalità meramente fiscali (sent. 5318 del 6.5.1994), posto che il punto 25 lett.b) della tabella allegata richiede l'autorizzazione per i soli gabinetti medici dove si applica anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (Cass. civ.n. 3550 del 23.4.1997).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la legge regionale non ha affatto legiferato nella materia penale, riservata esclusivamente allo Stato, bensì nell'ambito del settore delle autorizzazioni sanitarie all'apertura ed all'esercizio di istituzioni e strutture sanitarie private attribuitogli dalla legge statale;
laddove è stata proprio quest'ultima a limitare l'ambito di applicazione dell'art.193 del r.d. 1265 del 1934 soltanto a quelle di dette attività per le quali le diverse leggi regionali avrebbero introdotto o continuato a richiedere la necessità del provvedimento permissivo.
Il che, del resto, trova conferma anche nell'ultimo comma del ricordato art.43 della legge 833 del 1978, per il quale perfino le successive norme del r.d. 1265/1934, disciplinanti le autorizzazioni all'apertura di strutture complesse come stabilimenti termali ed idroterapici ed affini (art.194 e segg.) o alla detenzione di apparecchi radiologici (art.195) sarebbero rimaste in vigore soltanto sino all'emanazione di ciascuna legge regionale disciplinante l'autorizzazione concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato di cui al primo comma (sostituendo al medico ed al Prefetto, il Presidente della Giunta regionale); sicché proprio per volontà della legge statale, la norma punitiva con riguardo agli studi medici aventi le caratteristiche di cui all'art.2 della legge reg. Marche n.6 del 1982 è venuta meno nel territorio dell'omonima Regione, con l'entrata vigore della legge regionale sudetta.
E poiché tanto nel capo di imputazione quanto nella sentenza impugnata lo studio medico del ricorrente è descritto come un mero locale adibito a laboratorio per la cura dei denti senza alcuna delle attrezzature o delle caratteristiche indicate nell'art.1 e richiamate dall'ultima parte dell'art.2 della menzionata legge 6 del 1982 (nonché nella legge statale 230 del 1991), detto provvedimento che ha erroneamente ritenuto la perdurante necessità per l'apertura dello studio professionale sudetto, del provvedimento autorizzativo di cui all'art.193 del r.d. del 1934 citato, va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza del 4.6.1997 del Pretore di Pesaro, sez. distaccata di Fano, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1998