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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
EL AT ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 23498 / 2024 del R.G.
t r a
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Boni ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Bravetta n. 540
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avvocati Lorenzo Mosca e Daniele Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Sette Chiese n. 144
CONVENUTA
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti sofferti Controparte_1
dalla stessa nel sinistro del 03.03.2023, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della società convenuta nella determinazione dello stesso;
danni quantificati in € 51.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla verificazione dell'evento e spese legali anche per la fase stragiudiziale.
Parte attrice dichiarava che alla predetta data, alle ore 16.20 circa, mentre accedeva al supermercato SuperDem di via delle Cave n. 99 in Roma passando per la porta scorrevole aperta, all'improvviso l'anta destra della porta si richiudeva, andandola a
Pagina 1 colpire sula spalla destra, facendola rovinare in terra e procurandole lesioni riscontrate dapprima presso un laboratorio radiologico privato e dopo presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata dove veniva ricoverata con diagnosi di “frattura epifisi distale radio a sx” e successivamente, dopo essere stata operata, dimessa con prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Nessun risarcimento veniva ottenuto da parte attrice, neanche dalla Compagnia assicuratrice del supermercato, la cui offerta veniva rifiutata in quanto ritenuta incongrua. dapprima sceglieva la contumacia ma poi si costituiva in giudizio, Controparte_1
sia pur tardivamente, eccependo esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Dichiarava, infatti, che il supermercato SuperDem di via delle Cave n. 99/a – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice – non era di proprietà della
[...]
né era dalla stessa gestito. Dichiarava, altresì, che il punto vendita di cui CP_1
si discute all'epoca del sinistro era gestito ed amministrato dalla titolare del CP_2
contratto di locazione dell'immobile di via delle Cave 99 e che successivamente la si era fusa per incorporazione (unitamente ad altre società) nella DESA srl CP_2
che era subentrata in tutti i rapporti giuridici della società incorporata. Da ultimo rilevava che anche nella documentazione prodotta da parte attrice con riguardo alla gestione stragiudiziale del sinistro (doc. 9 e 10) era chiaramente indicata la CP_2
come società assicurata. Rifiutava, pertanto, il contraddittorio nel merito e chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta da parte attrice, con l'escussione di testimoni e CTU medico-legale. All'udienza del 20.10.2025 veniva revocata la contumacia della società convenuta e, a scioglimento della riserva assunta all'esito della medesima udienza, questo giudice rigettava la richiesta di parte attrice di integrazione del contraddittorio e fissava l'udienza del 02.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc, assegnando termine alle parti fino al 20.11.2025 per il deposito di note conclusive che comunque nessuna delle parti depositava.
Pagina 2 All'udienza del 02.12.2025 parte attrice chiedeva che le spese legali (a suo carico) venissero quantificate nei minimi, tenuto conto della regolarità della notificazione dell'atto di citazione e della costituzione tardiva della e parte Controparte_1
convenuta sostanzialmente aderiva a tale richiesta.
L'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Dai documenti depositati dalla come allegati alla tardiva comparsa Controparte_1
di costituzione in giudizio - rispetto ai quali non vi è stata mai alcuna contestazione da parte attrice né rispetto al loro contenuto né con riguardo alla loro tempestiva produzione in giudizio - si evince che la ha come oggetto sociale Controparte_1
attività di gestione e di consulenza del tutto estranee all'attività del supermercato del quale ci si occupa in questa sede mentre la risulta avere come oggetto sociale CP_2
la gestione, per conto proprio e di terzi anche nella forma dell'affiliazione commerciale, l'acquisto e l'alienazione di supermercati, ipermercati, discount … (cfr. visure camerali). E' inoltre depositata in atti la SCIA del 12.07.2019 di subingresso della alla relativamente al punto vendita di via delle Cave n. 99/a CP_2 CP_3
avente come prevalente attività esercitata “Alimentari e Carni” nonché il contratto di locazione ad uso commerciale datato 13.06.2019 - avente durata di anni nove a partire dal 25.06.2019 - relativo ai locali di cui si discute nonché la prima pagina dell'atto notarile di fusione della con la DESA srl del 29.05.2025. CP_2
Si rileva, infine, che anche i documenti depositati da parte attrice come allegati 9 e 10 dell'atto di citazione (riguardanti il primo la missiva datata 22.05.2023 con cui l' comunicava al procuratore di parte attrice l'apertura del sinistro ed il CP_4
secondo la missiva datata 12.09.2023 con cui l' comunicava al procuratore di CP_4
parte attrice il rigetto della richiesta di risarcimento) recano entrambi alla voce “Dati contraente/assicurato” l'indicazione della CP_2
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente espletate da parte convenuta
Pagina 3 (solo fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio non avendo nessuna delle parti depositato le autorizzate note conclusive) prendendo come riferimento i parametri minimi in conformità a quanto dichiarato dalle parti all'udienza del 02.12.2025.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta o assorbita,
- rigetta la domanda proposta da per difetto di legittimazione passiva Parte_1
della Controparte_1
- condanna a rifondere alla le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 1.453,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo EL AT
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
EL AT ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 23498 / 2024 del R.G.
t r a
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Boni ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Bravetta n. 540
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avvocati Lorenzo Mosca e Daniele Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Sette Chiese n. 144
CONVENUTA
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti sofferti Controparte_1
dalla stessa nel sinistro del 03.03.2023, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della società convenuta nella determinazione dello stesso;
danni quantificati in € 51.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla verificazione dell'evento e spese legali anche per la fase stragiudiziale.
Parte attrice dichiarava che alla predetta data, alle ore 16.20 circa, mentre accedeva al supermercato SuperDem di via delle Cave n. 99 in Roma passando per la porta scorrevole aperta, all'improvviso l'anta destra della porta si richiudeva, andandola a
Pagina 1 colpire sula spalla destra, facendola rovinare in terra e procurandole lesioni riscontrate dapprima presso un laboratorio radiologico privato e dopo presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata dove veniva ricoverata con diagnosi di “frattura epifisi distale radio a sx” e successivamente, dopo essere stata operata, dimessa con prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Nessun risarcimento veniva ottenuto da parte attrice, neanche dalla Compagnia assicuratrice del supermercato, la cui offerta veniva rifiutata in quanto ritenuta incongrua. dapprima sceglieva la contumacia ma poi si costituiva in giudizio, Controparte_1
sia pur tardivamente, eccependo esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Dichiarava, infatti, che il supermercato SuperDem di via delle Cave n. 99/a – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice – non era di proprietà della
[...]
né era dalla stessa gestito. Dichiarava, altresì, che il punto vendita di cui CP_1
si discute all'epoca del sinistro era gestito ed amministrato dalla titolare del CP_2
contratto di locazione dell'immobile di via delle Cave 99 e che successivamente la si era fusa per incorporazione (unitamente ad altre società) nella DESA srl CP_2
che era subentrata in tutti i rapporti giuridici della società incorporata. Da ultimo rilevava che anche nella documentazione prodotta da parte attrice con riguardo alla gestione stragiudiziale del sinistro (doc. 9 e 10) era chiaramente indicata la CP_2
come società assicurata. Rifiutava, pertanto, il contraddittorio nel merito e chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta da parte attrice, con l'escussione di testimoni e CTU medico-legale. All'udienza del 20.10.2025 veniva revocata la contumacia della società convenuta e, a scioglimento della riserva assunta all'esito della medesima udienza, questo giudice rigettava la richiesta di parte attrice di integrazione del contraddittorio e fissava l'udienza del 02.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc, assegnando termine alle parti fino al 20.11.2025 per il deposito di note conclusive che comunque nessuna delle parti depositava.
Pagina 2 All'udienza del 02.12.2025 parte attrice chiedeva che le spese legali (a suo carico) venissero quantificate nei minimi, tenuto conto della regolarità della notificazione dell'atto di citazione e della costituzione tardiva della e parte Controparte_1
convenuta sostanzialmente aderiva a tale richiesta.
L'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva è fondata.
Dai documenti depositati dalla come allegati alla tardiva comparsa Controparte_1
di costituzione in giudizio - rispetto ai quali non vi è stata mai alcuna contestazione da parte attrice né rispetto al loro contenuto né con riguardo alla loro tempestiva produzione in giudizio - si evince che la ha come oggetto sociale Controparte_1
attività di gestione e di consulenza del tutto estranee all'attività del supermercato del quale ci si occupa in questa sede mentre la risulta avere come oggetto sociale CP_2
la gestione, per conto proprio e di terzi anche nella forma dell'affiliazione commerciale, l'acquisto e l'alienazione di supermercati, ipermercati, discount … (cfr. visure camerali). E' inoltre depositata in atti la SCIA del 12.07.2019 di subingresso della alla relativamente al punto vendita di via delle Cave n. 99/a CP_2 CP_3
avente come prevalente attività esercitata “Alimentari e Carni” nonché il contratto di locazione ad uso commerciale datato 13.06.2019 - avente durata di anni nove a partire dal 25.06.2019 - relativo ai locali di cui si discute nonché la prima pagina dell'atto notarile di fusione della con la DESA srl del 29.05.2025. CP_2
Si rileva, infine, che anche i documenti depositati da parte attrice come allegati 9 e 10 dell'atto di citazione (riguardanti il primo la missiva datata 22.05.2023 con cui l' comunicava al procuratore di parte attrice l'apertura del sinistro ed il CP_4
secondo la missiva datata 12.09.2023 con cui l' comunicava al procuratore di CP_4
parte attrice il rigetto della richiesta di risarcimento) recano entrambi alla voce “Dati contraente/assicurato” l'indicazione della CP_2
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente espletate da parte convenuta
Pagina 3 (solo fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio non avendo nessuna delle parti depositato le autorizzate note conclusive) prendendo come riferimento i parametri minimi in conformità a quanto dichiarato dalle parti all'udienza del 02.12.2025.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta o assorbita,
- rigetta la domanda proposta da per difetto di legittimazione passiva Parte_1
della Controparte_1
- condanna a rifondere alla le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 1.453,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo EL AT
Pagina 4