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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
CE La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1789/2024 R.G.L., promossa da
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Roberto Mattioni e dall'Avv. Raffaele Ingrassia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, per procura in atti ricorrenti contro
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giacomo Rossi ed elettivamente domiciliata come in atti convenuta
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego – incidenza delle indennità sulla retribuzione feriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 15/11/2024,
i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo accertamento incidentale della nullità e/o inefficacia parziale o totale degli accordi collettivi nazionali e aziendali richiamati, nonché di quelli diversi che la convenuta dovesse indicare al momento della costituzione in giudizio, o, alternativamente, previa interpretazione dei predetti accordi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, nel senso esposto nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti d'ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie, in cifra fissa e intera o per media, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva e indicate in ricorso, nonché di ogni altra indennità inserita o non inserita nei conteggi che corrisponda ai principi della giurisprudenza comunitaria e, per
l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi: (1) € 6.783,88 (2) Parte_1
€ 2.867,43 (3) € 16.573,73 o a quei diversi Parte_2 Parte_3
importi, maggiori o minori, che saranno ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi, dalla data di proposizione della domanda, maggiorati ai sensi dell'art. 1184 comma 4 c.c.. In via subordinata, si chiede che il Tribunale assuma le determinazioni di cui al paragrafo 5.27, con condanna della convenuta al pagamento degli importi determinati in via equitativa maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese e CP_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente il 21.10.2019 e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo, ritenuta la causa documentale, all'esito della discussione delle parti all'udienza dell'8.10.2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
I ricorrenti sono dipendenti dell'azienda ospedaliera convenuta, con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nella categoria D, con qualifica di collaboratori professionali sanitari, fino a dicembre
2022; da gennaio 2023, sono inseriti nell'area dei professionisti della salute e degli operatori, con le qualifiche di collaboratori professionali sanitari (infermieri - ex categoria D); sono sempre stati impiegati presso l'ED , Controparte_3
ove ha anche sede legale la convenuta, nelle mansioni di infermieri addetti al reparto rianimazione ( ) e al pronto soccorso/automedica ( e Pt_1 Pt_2
). Pt_3
I ricorrenti hanno prestato servizio per i tempi indicati nelle buste paga e nei fogli presenza allegati al ricorso (doc. n. 1 fasc. ricorrenti).
Il rapporto di lavoro dei ricorrenti è disciplinato dal CCNL comparto sanità, personale non dirigente (doc. nn. 2, 3 e 4 fasc. ricorrenti), che stabilisce l'impiego dei prestatori d'opera in misura tale da “assicurare la presenza in servizio nell'arco delle 24 ore”, con articolazione su due o su tre turni, per trentasei ore la settimana, distribuite su cinque o sei giorni, secondo le decisioni assunte dalla convenuta, tramite il coordinatore del servizio, con riposo mobile e diverso, da lavoratore a lavoratore, una o due volte la settimana.
La retribuzione corrisposta dalla convenuta è distinta in elementi fissi ed elementi variabili.
I ricorrenti lamentano il fatto che, mentre la retribuzione corrisposta durante la presenza in servizio rispecchia, nei titoli delle erogazioni, ciò che i contraenti collettivi hanno pattuito, la retribuzione erogata durante il periodo di godimento delle ferie esclude diversi codici retributivi, sì che i ricorrenti, quando si assentano per ferie, percepiscono stipendi inferiori rispetto a quelli ricevuti quando sono in servizio, con perdite giornaliere superiori al 30% e, quindi, col rischio di essere dissuasi dal beneficiare del diritto costituzionalmente loro garantito. Anche alla luce dei principi di derivazione comunitaria (i temi del diritto alle ferie e della retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il loro godimento sono stati oggetto di importanti pronunce della Corte di Giustizia Europea), i ricorrenti richiedono, pertanto, il pagamento di differenze retributive.
La ha specificato che ai ricorrenti sono state regolarmente riconosciute tutte CP_1
le indennità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai rispettivi ruoli e mansioni e che gli stessi hanno usufruito delle ferie spettanti, nonché dei riposi compensativi/recuperi riconosciuti dal CCNL al fine di assicurare il loro riposo psico/fisico, mentre i servizi svolti per l'elisoccorso e in favore di sono state CP_4
stati svolti su base volontaria e adesione al sistema premiante. Richiamando
l'elaborazione eurocomunitaria di retribuzione feriale “non dissuasiva”, l'Azienda ha invocato il principio di buona fede che ha sempre sorretto il suo operato, eccependo infine la prescrizione parziale quinquennale dei crediti maturati.
La corretta determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie si desume:
- dall'art. 36, comma 3, Cost. che stabilisce che Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite";
- dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. per il quale il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite";
- dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 che enuncia che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”;
- dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per il quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.”;
- dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea secondo cui “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
La difesa di parte ricorrente ha ripercorso il cammino delle decisioni della Corte di
Giustizia Europea a decorrere dall'anno 2019 nella interpretazione delle previsioni di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che hanno consentito di giungere all'affermazione di alcuni punti fermi: la misura della retribuzione durante il periodo feriale o l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in caso d'interruzione del rapporto di lavoro, deve avere come riferimento la retribuzione ordinaria;
è retribuzione ordinaria quella percepita dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, con irrilevanza degli eventi interruttivi o sospensivi del vincolo contrattuale, che ne diminuiscano l'ammontare; è retribuzione ordinaria quella percepita a fronte di una qualunque prestazione resa in dipendenza del rapporto di lavoro: rientrano nel concetto di retribuzione ordinaria anche elementi retributivi legati esclusivamente alla presenza e/o al risultato e/o alla qualità e/o alla quantità di prestazione resa, purché il loro carattere sia stabile e predeterminato (es.: straordinari, indennità etc.); sono esclusi solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore, diretti a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Conformemente alle decisioni della CGE, la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 859/2024) ha affermato, con gli stessi termini della sentenza n. 569/2024 del
Tribunale, che la voce retributiva variabile: “… a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato”.
Ritiene la scrivente di condividere le motivazioni poste alla base della recente giurisprudenza in materia, in particolare delle sentenze della Corte d'appello di
Milano (n. 1131/2024 e n. 859/2024) richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p,c. con riferimento a ciascuna delle indennità richieste in ricorso.
In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove di tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro oppure di indennità correlate allo status personale o professionale del lavoratore (ad esempio, le integrazioni alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali. I ricorrenti vedono leso il loro diritto in superiore rispetto al differenziale del 7,5%
e del 13,5% che è stato ritenuto, in diverse pronunce della giurisprudenza di merito, lesivo del diritto al godimento delle ferie, pertanto, le loro richieste possono considerarsi fondate, con il conseguente dovere della convenuta di reintegrare le perdite economiche dai medesimi patite.
La retribuzione normale spettante al lavoratore durante le ferie secondo i principi comunitari deve includere le seguenti voci retributive: indennità tre turni o due turni ex art. 86, commi 3 e 4, del CCNL 2018; indennità terapie intensive e sale operatorie ex art. 86, comma 6, lett. a) del CCNL 2018; indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi ex art. 86, comma 6, lett. b) del CCNL 2018; indennità malattie infettive e mansioni equipollenti ex d.m. 30.1.1998, ex art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL 2018; indennità lavoro notturno ex art. 86, comma 12 del CCNL
2018; indennità lavoro festivo ex art. 86, comma 13, del CCNL 2018; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 86, comma 1, del CCNL 2018; da gennaio
2023: indennità di turno ex art. 106, comma 2, del CCNL del 2022; indennità lavoro notturno ex art. 106, comma 3, del CCNL 2022; indennità per operatività in particolari unità operative o servizi ex art. 107, comma 2, del CCNL 2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, del CCNL 2022; indennità lavoro festivo ex art. 106, comma 4, del CCNL 2022; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 44 del CCNL 2018.
I lavoratori ricorrenti hanno quantificano in dettaglio la singola incidenza delle voci retributive sopra indicate e che corrispondono ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria.
Per ciascun ricorrente sono prodotte tutte le timbrature e tutte le buste paga dalle quali ricavare le retribuzioni corrisposte dalla datrice di lavoro, per il periodo relativo alla richiesta di pagamento (doc. n. 1 fasc. ricorrente). Dai medesimi documenti è stato, inoltre, possibile conteggiare il numero di giorni lavorati, quelli di ferie godute in ogni anno e ricavare i valori unitari delle voci retributive, sicuramente, escluse dalla base di computo della retribuzione. Con la nota del 29.6.2025 sono stati depositati nuovi conteggi dai quali sono state espunte l'indennità elisoccorso ed automedica, nonché le differenze retributive anteriori al novembre del 2019, in adesione all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Le pretese dei ricorrenti sono state rapportate ad un numero massimo di giorni di ferie per anno mai superiore ai 24 giorni. Di contro, quando il lavoratore ha effettuato un numero minore di giorni di ferie, è stato limitato al numero di giorni indicato dalla ASST.
I conteggi rettificati (doc. h) determinano i seguenti crediti:
- : € 2.491,55 Parte_1
- € 2.692,10 Parte_2
- : € 2.673,20 Parte_3
Per ciascun ricorrente nella nota suddetta sono state riportate analitiche tabelle.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'incidenza, sulla retribuzione, di ogni giorno di ferie, delle voci retributive indicate, con conseguente condanna di parte convenuta alla corresponsione delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'incidenza, sulla retribuzione, di ogni giorno di ferie, delle seguenti voci retributive: indennità tre turni o due turni ex art. 86, commi 3 e 4, del CCNL 2018; indennità terapie intensive e sale operatorie ex art. 86, comma 6, lett. a) del CCNL 2018; indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi ex art. 86, comma 6 lett. b) del CCNL 2018, indennità malattie infettive e mansioni equipollenti ex art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL
2018; indennità lavoro notturno ex art. 86, comma 12, del CCNL 2018; indennità lavoro festivo ex art. 86, comma 13 del CCNL 2018; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 86, comma 1, del CCNL 2018; da gennaio 2023 indennità di turno ex art. 106, comma 2, del CCNL 2022; indennità lavoro notturno ex art. 106, comma 3, del CCNL 2022; indennità per operatività in particolari unità operative o servizi ex art. 107, comma 2, del CCNL 2022, indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, del CCNL 2022; indennità lavoro festivo ex art. 106, comma 4 del CCNL 2022; indennità di pronto soccorso e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
Ficara : € 2.491,55 Pt_1
€ 2.692,10 Parte_2
: € 2.673,20 Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa CE La US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
CE La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1789/2024 R.G.L., promossa da
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Roberto Mattioni e dall'Avv. Raffaele Ingrassia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, per procura in atti ricorrenti contro
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giacomo Rossi ed elettivamente domiciliata come in atti convenuta
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego – incidenza delle indennità sulla retribuzione feriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 15/11/2024,
i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo accertamento incidentale della nullità e/o inefficacia parziale o totale degli accordi collettivi nazionali e aziendali richiamati, nonché di quelli diversi che la convenuta dovesse indicare al momento della costituzione in giudizio, o, alternativamente, previa interpretazione dei predetti accordi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, nel senso esposto nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti d'ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie, in cifra fissa e intera o per media, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva e indicate in ricorso, nonché di ogni altra indennità inserita o non inserita nei conteggi che corrisponda ai principi della giurisprudenza comunitaria e, per
l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi: (1) € 6.783,88 (2) Parte_1
€ 2.867,43 (3) € 16.573,73 o a quei diversi Parte_2 Parte_3
importi, maggiori o minori, che saranno ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi, dalla data di proposizione della domanda, maggiorati ai sensi dell'art. 1184 comma 4 c.c.. In via subordinata, si chiede che il Tribunale assuma le determinazioni di cui al paragrafo 5.27, con condanna della convenuta al pagamento degli importi determinati in via equitativa maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese e CP_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente il 21.10.2019 e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo, ritenuta la causa documentale, all'esito della discussione delle parti all'udienza dell'8.10.2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
I ricorrenti sono dipendenti dell'azienda ospedaliera convenuta, con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nella categoria D, con qualifica di collaboratori professionali sanitari, fino a dicembre
2022; da gennaio 2023, sono inseriti nell'area dei professionisti della salute e degli operatori, con le qualifiche di collaboratori professionali sanitari (infermieri - ex categoria D); sono sempre stati impiegati presso l'ED , Controparte_3
ove ha anche sede legale la convenuta, nelle mansioni di infermieri addetti al reparto rianimazione ( ) e al pronto soccorso/automedica ( e Pt_1 Pt_2
). Pt_3
I ricorrenti hanno prestato servizio per i tempi indicati nelle buste paga e nei fogli presenza allegati al ricorso (doc. n. 1 fasc. ricorrenti).
Il rapporto di lavoro dei ricorrenti è disciplinato dal CCNL comparto sanità, personale non dirigente (doc. nn. 2, 3 e 4 fasc. ricorrenti), che stabilisce l'impiego dei prestatori d'opera in misura tale da “assicurare la presenza in servizio nell'arco delle 24 ore”, con articolazione su due o su tre turni, per trentasei ore la settimana, distribuite su cinque o sei giorni, secondo le decisioni assunte dalla convenuta, tramite il coordinatore del servizio, con riposo mobile e diverso, da lavoratore a lavoratore, una o due volte la settimana.
La retribuzione corrisposta dalla convenuta è distinta in elementi fissi ed elementi variabili.
I ricorrenti lamentano il fatto che, mentre la retribuzione corrisposta durante la presenza in servizio rispecchia, nei titoli delle erogazioni, ciò che i contraenti collettivi hanno pattuito, la retribuzione erogata durante il periodo di godimento delle ferie esclude diversi codici retributivi, sì che i ricorrenti, quando si assentano per ferie, percepiscono stipendi inferiori rispetto a quelli ricevuti quando sono in servizio, con perdite giornaliere superiori al 30% e, quindi, col rischio di essere dissuasi dal beneficiare del diritto costituzionalmente loro garantito. Anche alla luce dei principi di derivazione comunitaria (i temi del diritto alle ferie e della retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il loro godimento sono stati oggetto di importanti pronunce della Corte di Giustizia Europea), i ricorrenti richiedono, pertanto, il pagamento di differenze retributive.
La ha specificato che ai ricorrenti sono state regolarmente riconosciute tutte CP_1
le indennità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai rispettivi ruoli e mansioni e che gli stessi hanno usufruito delle ferie spettanti, nonché dei riposi compensativi/recuperi riconosciuti dal CCNL al fine di assicurare il loro riposo psico/fisico, mentre i servizi svolti per l'elisoccorso e in favore di sono state CP_4
stati svolti su base volontaria e adesione al sistema premiante. Richiamando
l'elaborazione eurocomunitaria di retribuzione feriale “non dissuasiva”, l'Azienda ha invocato il principio di buona fede che ha sempre sorretto il suo operato, eccependo infine la prescrizione parziale quinquennale dei crediti maturati.
La corretta determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie si desume:
- dall'art. 36, comma 3, Cost. che stabilisce che Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite";
- dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. per il quale il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite";
- dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 che enuncia che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”;
- dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per il quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.”;
- dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea secondo cui “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
La difesa di parte ricorrente ha ripercorso il cammino delle decisioni della Corte di
Giustizia Europea a decorrere dall'anno 2019 nella interpretazione delle previsioni di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che hanno consentito di giungere all'affermazione di alcuni punti fermi: la misura della retribuzione durante il periodo feriale o l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in caso d'interruzione del rapporto di lavoro, deve avere come riferimento la retribuzione ordinaria;
è retribuzione ordinaria quella percepita dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, con irrilevanza degli eventi interruttivi o sospensivi del vincolo contrattuale, che ne diminuiscano l'ammontare; è retribuzione ordinaria quella percepita a fronte di una qualunque prestazione resa in dipendenza del rapporto di lavoro: rientrano nel concetto di retribuzione ordinaria anche elementi retributivi legati esclusivamente alla presenza e/o al risultato e/o alla qualità e/o alla quantità di prestazione resa, purché il loro carattere sia stabile e predeterminato (es.: straordinari, indennità etc.); sono esclusi solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore, diretti a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Conformemente alle decisioni della CGE, la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 859/2024) ha affermato, con gli stessi termini della sentenza n. 569/2024 del
Tribunale, che la voce retributiva variabile: “… a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato”.
Ritiene la scrivente di condividere le motivazioni poste alla base della recente giurisprudenza in materia, in particolare delle sentenze della Corte d'appello di
Milano (n. 1131/2024 e n. 859/2024) richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p,c. con riferimento a ciascuna delle indennità richieste in ricorso.
In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove di tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro oppure di indennità correlate allo status personale o professionale del lavoratore (ad esempio, le integrazioni alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali. I ricorrenti vedono leso il loro diritto in superiore rispetto al differenziale del 7,5%
e del 13,5% che è stato ritenuto, in diverse pronunce della giurisprudenza di merito, lesivo del diritto al godimento delle ferie, pertanto, le loro richieste possono considerarsi fondate, con il conseguente dovere della convenuta di reintegrare le perdite economiche dai medesimi patite.
La retribuzione normale spettante al lavoratore durante le ferie secondo i principi comunitari deve includere le seguenti voci retributive: indennità tre turni o due turni ex art. 86, commi 3 e 4, del CCNL 2018; indennità terapie intensive e sale operatorie ex art. 86, comma 6, lett. a) del CCNL 2018; indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi ex art. 86, comma 6, lett. b) del CCNL 2018; indennità malattie infettive e mansioni equipollenti ex d.m. 30.1.1998, ex art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL 2018; indennità lavoro notturno ex art. 86, comma 12 del CCNL
2018; indennità lavoro festivo ex art. 86, comma 13, del CCNL 2018; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 86, comma 1, del CCNL 2018; da gennaio
2023: indennità di turno ex art. 106, comma 2, del CCNL del 2022; indennità lavoro notturno ex art. 106, comma 3, del CCNL 2022; indennità per operatività in particolari unità operative o servizi ex art. 107, comma 2, del CCNL 2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, del CCNL 2022; indennità lavoro festivo ex art. 106, comma 4, del CCNL 2022; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 44 del CCNL 2018.
I lavoratori ricorrenti hanno quantificano in dettaglio la singola incidenza delle voci retributive sopra indicate e che corrispondono ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria.
Per ciascun ricorrente sono prodotte tutte le timbrature e tutte le buste paga dalle quali ricavare le retribuzioni corrisposte dalla datrice di lavoro, per il periodo relativo alla richiesta di pagamento (doc. n. 1 fasc. ricorrente). Dai medesimi documenti è stato, inoltre, possibile conteggiare il numero di giorni lavorati, quelli di ferie godute in ogni anno e ricavare i valori unitari delle voci retributive, sicuramente, escluse dalla base di computo della retribuzione. Con la nota del 29.6.2025 sono stati depositati nuovi conteggi dai quali sono state espunte l'indennità elisoccorso ed automedica, nonché le differenze retributive anteriori al novembre del 2019, in adesione all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Le pretese dei ricorrenti sono state rapportate ad un numero massimo di giorni di ferie per anno mai superiore ai 24 giorni. Di contro, quando il lavoratore ha effettuato un numero minore di giorni di ferie, è stato limitato al numero di giorni indicato dalla ASST.
I conteggi rettificati (doc. h) determinano i seguenti crediti:
- : € 2.491,55 Parte_1
- € 2.692,10 Parte_2
- : € 2.673,20 Parte_3
Per ciascun ricorrente nella nota suddetta sono state riportate analitiche tabelle.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'incidenza, sulla retribuzione, di ogni giorno di ferie, delle voci retributive indicate, con conseguente condanna di parte convenuta alla corresponsione delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'incidenza, sulla retribuzione, di ogni giorno di ferie, delle seguenti voci retributive: indennità tre turni o due turni ex art. 86, commi 3 e 4, del CCNL 2018; indennità terapie intensive e sale operatorie ex art. 86, comma 6, lett. a) del CCNL 2018; indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi ex art. 86, comma 6 lett. b) del CCNL 2018, indennità malattie infettive e mansioni equipollenti ex art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL
2018; indennità lavoro notturno ex art. 86, comma 12, del CCNL 2018; indennità lavoro festivo ex art. 86, comma 13 del CCNL 2018; indennità di pronta disponibilità/reperibilità ex art. 86, comma 1, del CCNL 2018; da gennaio 2023 indennità di turno ex art. 106, comma 2, del CCNL 2022; indennità lavoro notturno ex art. 106, comma 3, del CCNL 2022; indennità per operatività in particolari unità operative o servizi ex art. 107, comma 2, del CCNL 2022, indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, del CCNL 2022; indennità lavoro festivo ex art. 106, comma 4 del CCNL 2022; indennità di pronto soccorso e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
Ficara : € 2.491,55 Pt_1
€ 2.692,10 Parte_2
: € 2.673,20 Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa CE La US