Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04071/2025REG.PROV.COLL.
N. 03649/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2022, proposto da
IG OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 30;
contro
Comune di Cisterna di NA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima) n. 573/2021, resa tra le parti che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell'ordinanza n. 130, del 21.5.2021, notificata in data 16 luglio 2021, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Settore 3 Urbanistica del Comune di Cisterna di NA, ha ingiunto al ricorrente di demolire una serie di opere realizzate nell'ambito di un fondo di proprietà della 2 Emme Immobiliare S.r.l. ed a lui locato sito in agro del Comune di Cisterna di NA alla via Appia snc
Di ogni altro atto comunque connesso e coordinato anteriore e conseguente con particolare riferimento al verbale del Comando di Polizia Municipale n. 3371 del 4.4.2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. IG OL è conduttore, in forza di un contratto di locazione del 28 maggio 2012, di un terreno agricolo sito in agro del Comune di Cisterna di NA alla Via Appia snc meglio distinto in catasto al foglio 1 particella 468 (di proprietà della Due Emme Immobiliare s.r.l., il cui amministratore unico è il Sig. GG OL) ove ha realizzato una struttura delle dimensioni e della consistenza descritte nelle premesse del provvedimento impugnato.
2. Al momento in cui era già intervenuto il completamento della struttura è stata operata la verbalizzazione dei vigili e, a seguito di questa, è stata notificata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
3. Avverso l’ordinanza di demolizione n. 130 del 21 maggio 2021, notificata il 16 luglio 2021, il Sig. IG OL ha interposto ricorso avanti il TAR del Lazio, Sezione distaccata di NA, deducendo:
a) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8, comma 3, 25 e 26 della legge regionale n. 15 del 2008, essendo l’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi commessi su beni sottoposti a tutela paesaggistica di competenza degli organi del Ministero della Cultura;
b) la violazione dell’art. 14 della legge 241 del 1990 per mancata indizione della conferenza di servizi nonostante il coinvolgimento di più soggetti pubblici;
c) l’eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di istruttoria, il difetto di motivazione;
d) sotto diverso profilo, la violazione degli artt. 15 della legge regionale n. 15 del 2008 e 31 del D.P.R. 380 del 2001, l’assenza di congrua ed adeguata motivazione.
4. In primo grado il Comune non si è costituito.
5. Il TAR Lazio, sezione di NA con sentenza n. 573/2021 ha respinto l’eccezione di incompetenza formulata con il primo motivo di ricorso sul presupposto che l’art. 26 della L. reg. 15/2008 (interventi su beni paesaggistici) “attribuisce in modo chiaro ed inequivoco ai Comuni la competenza ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, a fronte di abusi edilizi realizzati su beni sottoposti a tutela”.
Ha respinto il secondo motivo perché l’indizione di conferenza di servizi al fine di raggiungere un’intesa è modulo procedimentale non prescritto da alcuna disposizione di legge statale o regionale per l’adozione dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio realizzato su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Ha respinto il terzo motivo di ricorso in quanto il provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato cioè su una pluralità di ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, è legittimo anche se solo una sola di tali ragioni risulti conforme alla legge. Nella specie il provvedimento impugnato era un atto plurimotivato che enumerava molteplici vincoli insistenti sull’area di sedime degli abusi, ciascuno dei quali di per sé idoneo a sostenerne la legittimità, sì che l’omessa indicazione delle specifiche norme di legge e di regolamento identificative del vincolo stradale applicabile non avrebbe potuto, comunque, comportare l’annullamento dell’atto, non avendo parte ricorrente specificamente contestato la sussistenza degli ulteriori vincoli, con susseguente infondatezza del terzo ordine di censure.
Ha respinto il quarto motivo poiché l’omessa quantificazione dell’area di sedime nell’ingiunzione a demolire non costituisce vizio di legittimità del provvedimento, dato che l’esatta definizione della consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall’ufficio tecnico comunale, è definita nel successivo ed eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di riduzione in pristino, costituente il necessario titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto a favore dell’ente locale.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Sig. OL articolando due motivi di gravame chiedendo l’accoglimento del ricorso e l'annullamento e o la riforma della sentenza n. 573 resa dal TAR del Lazio Sezione Distaccata di NA in data 26 ottobre 2022 e, quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, con vittoria di spese.
7. Non si è costituito il Comune di Cisterna di NA.
8. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo deduce l’appellante che l’ordinanza impugnata è stata adottata da organo incompetente. Il TAR del Lazio, Sezione distaccata di NA, nel respingere l’eccezione di incompetenza formulata con il primo motivo di ricorso, avrebbe errato là dove ha stabilito che l’art. 26 della L.R. 15/2008 “ attribuisce in modo chiaro ed inequivoco ai Comuni la competenza ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, a fronte di abusi edilizi realizzati su beni sottoposti a tutela” . Per contro, secondo l’appellante, poiché il bene è vincolato e le opere non erano state ultimate, il potere di verifica ed emanazione dell’Ordinanza di demolizione sarebbe attribuito, dall’art. 25 L.R. 15/2008, al competente Organo del Ministero che provvede “ ai sensi dell’art. 27, co. 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 ”. Sempre l’art. 25 poi, al comma 2, stabilisce che “ il Dirigente o il Responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di opere abusive sugli immobili o sui beni di cui al co. 1, ne dà comunicazione al competente organo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che provvede agli atti di competenza” . Sarebbe allora evidente come, alla luce delle disposizioni richiamate, al Responsabile del Comune non spetterebbe il compito di emettere il provvedimento di demolizione, ma unicamente quello di dare comunicazione dell’abuso al competente Organo del Ministero e, solo quando quest’ultimo abbia emesso l’ordinanza di demolizione, occuparsi della sua materiale esecuzione laddove il responsabile non vi provveda spontaneamente.
1.1. La censura è infondata.
Risulta che l’ordinanza ingiunzione n. 130 del 21.05.2021 contenga una plurima motivazione in ordine alle norme violate dalle costruzioni realizzate che, pertanto, risultano abusive anche con riguardo alla normativa urbanistica e non solo con riferimento ai vincoli ivi insistenti, fondando comunque la competenza del Comune.
In ogni caso, l’art. 26 L.R. 15/2008 – con riguardo ai vincoli paesaggistici, di cui pure è gravato il fondo - stabilisce che “ 1 . Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede direttamente a spese del responsabile dell'abuso alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l'esistenza di interventi senza titolo, non ultimati, sui beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. 2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario e all'eventuale titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con il primo. 3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16” .
Trattandosi di opere ultimate, come risulta nell’ordinanza e non contestato dall’appellante, la norma al comma 3, fa rinvio all’art. 15 che stabilisce che “…. il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'articolo 17, ingiunge al responsabile dell'abuso, nonché a! proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, indicando nel provvedimento l'opera e l'area che vengono acquisite di diritto nel caso previsto dal comma 2” . Pertanto non è ravvisabile alcun vizio di incompetenza in capo al Comune.
A rigore, poi, deve evidenziarsi che l’art. 25 disciplina la sola ipotesi di vincoli culturali, monumentali e archeologici, mentre sul fondo di cui è causa risultano insistere molteplici vincoli, oltre a quello storico e archeologico.
In ogni caso, il Cons. Stato, Sez. VI, 23/11/2022, n. 10334 ha ritenuto che “ In materia di illeciti edilizi, la competenza ad esercitare la vigilanza sull'attività edilizia e la conseguente attività provvedimentale è attribuita al Dirigente comunale o al funzionario responsabile del competente ufficio comunale, mentre è prevista una competenza concorrente - non esclusiva - del Sopraintendente ai beni culturali ed ambientali con riferimento ai beni culturali ed ambientali, nonché con riferimento ai beni di interesse archeologico e sottoposti a vincolo ambientale. Ne consegue che la presenza del vincolo non sottrae all'Autorità comunale la competenza ad emettere il provvedimento demolitorio” , orientamento cui ritiene di dover aderire anche il Collegio.
2. Con il secondo motivo l’appellante contesta la sentenza del TAR nella parte in cui afferma che “ l’omessa quantificazione dell’area di sedime nell’ingiunzione a demolire non costituisce vizio di legittimità del provvedimento, dato che l’esatta definizione della consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale è definita nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza all’Ordinanza di riduzione in pristino, costituente il necessario titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto a favore dell’Ente locale ”.
Deduce l’appellante che una simile conclusione contrasterebbe apertamente con la lettura e lo spirito della norma. L’art. 15 L. reg. 15/2008, in combinato disposto con l’art. 31 d.P.R. 380/2001 prescrivono, nel provvedimento che ingiunge la demolizione, l’indicazione dell’opera e dell’area che vengono acquisite di diritto in caso di mancata demolizione.
Sarebbe, dunque, necessaria sin dal provvedimento di demolizione l’esatta identificazione ed indicazione delle opere da demolire e del terreno da acquisire in caso di inottemperanza da parte del responsabile dell’abuso.
2.1. La censura è infondata. L’art. 15, c. 3 L. reg. 15/2008, stabilisce che “ l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell'area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall'ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all'amministrazione ”. Come statuito dal giudice di prime cure, quindi, l’omessa quantificazione dell’area di sedime nell’ordinanza di demolizione non costituisce vizio di legittimità del provvedimento, dato che l’esatta definizione dell’area da acquisire è definita nel successivo ed eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di riduzione in pristino, costituente il necessario titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto a favore dell’ente locale.
Conseguentemente l’appello va respinto.
Nulla spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO