TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9223/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SILVIOLI FRANCESCA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
BONAZZOLI ROBERTA
RESISTENTE
e nei confronti di
( ), ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
nella persona del Curatore speciale avv. PEDERSOLI BATTISTA
TERZE INTERVENUTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- IN VIA PRELIMINARE Voglia il G.I., ad integrazione ed a parziale modifica del provvedimento assunto in data
21.10.2024 valutando l'esclusivo interesse e la tutela della prole, così pronunciarsi:
pagina 1 di 9 - immediatamente sospendere il provvedimento assunto in data 24.06.2024, in particolare in relazione all'assegnazione della abitazione familiare e all'escomio della madre;
- disporre, stante la prevalente collocazione delle minori presso la madre, l'assegnazione della abitazione familiare alla madre medesima, affinché vi abiti con la prole;
- in via subordinata: disporre l'assegnazione della abitazione alla madre quantomeno fino al termine dell'anno scolastico in corso;
- disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura già determinata da questo giudice in
€.400,00 per ciascuna figlia, indicandone la decorrenza fin dal 24.06.2024;
- in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
- IN VIA PRINCIPALE
1) confermarsi l'affidamento della minori in via condivisa ai genitori, dando atto del raggiungimento Controparte_3 della maggiore età della figlia studentessa e non economicamente indipendente;
Controparte_2
2) confermarsi la prevalente collocazione di entrambe le figlie presso la madre;
indicando, quanto alle modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia, le seguenti: - fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante la settimana quantomeno due pomeriggi, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00. - la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e 15 giorni durante le vacanze estive.
3) assegnarsi la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti;
4) ove assegnata la abitazione familiare alla madre disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie per la somma quantomeno di €.400,00 ciascuna - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda, ciò fino alla maggiore età e comunque fino all'indipendenza economica, disponendo a carico del padre il rimborso alla madre del 80% delle spese non comprese nel mantenimento per la prole, come da Protocollo Tribunale di Brescia;
in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
5) disporsi a carico del un contributo per il mantenimento della moglie, coniuge economicamente debole, per la CP_1 somma di quantomeno di €.680,00 - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda;
6) con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidare a favore dello Stato stante il GPC.
Per parte resistente:
- dare atto della separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza n. 839/2023 del 12.4.2023, Tribunale di
Brescia;
- disporsi l'addebito della separazione a carico della moglie sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente delle figlie e presso il padre nell'abitazione familiare, sita in Cellatica (Brescia), alla Via Tesa CP_2 CP_3
8 (primo piano) e con conseguente assegnazione della casa familiare a favore del sig. Controparte_1
pagina 2 di 9 - in ogni caso, anche nell'ipotesi di collocazione prevalente delle figlie presso la madre, confermarsi la revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare come ben motivato e conseguentemente disposto dal G.I. Dott. Posio con sua Ordinanza n. cronol. 4600/2024 del 21.10.2024 - sita in Cellatica (Brescia), alla Via Tesa 8 (primo piano), assegnandola al padre, assegnando alla madre termine per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024;
- in ogni caso, disporsi la somma dovuta a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie Controparte_2
e ove disposta a carico del padre, tenuto conto della situazione economica e reddituale del medesimo, Controparte_3 come documentata e secondo giustizia e con spese straordinarie da suddividersi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016;
- diritti di frequentazione e visite con le figlie libere, sentite le figlie stesse e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
- in ogni caso, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese di giudizio. Parte_1
Per il Curatore speciale:
- dare atto della separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza n. 839/2023 del 12 aprile 2023, Tribunale di Brescia;
di legge;
- disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente delle figlie e presso la madre come dalle stesse richiesto, rimettendosi al giudice in ordine CP_2 CP_3 all'assegnazione della casa coniugale;
- rimanda al giudice ogni decisione in merito al mantenimento delle figlie sia per la modalità che per l'ammontare avuto giusto riguardo alle capacità economiche di ognuno dei genitori, con spese straordinarie da suddividersi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al noto Protocollo del 2016;
- diritti di frequentazione e visite con le figlie libere, sentite le figlie stesse e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.8.2022, , premesso che in data 7.7.2006 contraeva Parte_1
matrimonio civile in Cellatica (Bs) con , dalla cui unione erano nate le figlie Controparte_1 CP_2
(3.3.2007) e (29.1.2009), domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in CP_3
ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva che si associava alla domanda di separazione, Controparte_1
concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
12.10.2022, con ordinanza del 13.10.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 12.4.2023, sentite le minori all'udienza del 15.6.2023 in seguito alla riforma dei provvedimenti temporanei in sede di appello, modificati i provvedimenti temporanei con ordinanza del 7.8.2023, disposta c.t.u. con ordinanza del
8.10.2023 e depositata la relazione peritale il 21.4.2024 (dr.ssa ), modificati ulteriormente i Persona_1 pagina 3 di 9 provvedimenti temporanei con ordinanze del 24.6.2024 e del 21.10.2024, nominato Curatore speciale delle minori l'avv. Pedersoli Battista, all'udienza del 12.3.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini abbreviati, ex art. 190 comma 2
c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale.
La ricorrente domanda l'addebito della separazione al resistente, per violenza economica, non avendole mai consentito, durante la vita matrimoniale, di avere un'indipendenza economica, né supportandola nel 2020 a completare gli studi (scuole serali) o a rendersi indipendente;
ascrive altresì al resistente un ingiustificato abbandono del tetto coniugale ad agosto 2020.
La domanda va respinta: affinché la violenza economica rilevi ai fini dell'addebito, reputa il Collegio necessario che la condotta economicamente vessatoria del coniuge, quand'anche ammessa, comporti all'altro coniuge un apprezzabile danno che superi la soglia della normale tollerabilità (art. 2 Cost, 2059 c.c.), cagionando la rottura del vincolo coniugale. Circostanze lesive che, nel caso di specie, non risultano adeguatamente allegate e provate, non avendo il resistente mai fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia durante la convivenza matrimoniale (2006-2020), inducendo la ricorrente a collaborare per lungo tempo nella tabaccheria di famiglia (2006-2014), senza che mai, fino al 2020, vi fossero stati conflitti o crisi familiari per motivi economici.
L'abbandono del tetto coniugale del resistente si reputa irrilevante, in quanto pacificamente cagionato dal rifiuto della moglie a dormire nello stesso letto, in seguito alla lite per motivi economici dell'agosto 2020.
Il resistente addebita la separazione alla ricorrente per avere improvvisamente, ad agosto 2020, comunicato l'intenzione di separarsi per ragioni economiche e poiché, da allora, avrebbe trascurato la casa familiare ed condizionato le figlie per tutto il corso della separazione tanto che, ad oggi, non lo frequentano quasi più.
La domanda va respinta, considerato che l'intenzione di separarsi per motivi economici non può all'evidenza consistere in una violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.. La trascuratezza della casa ed il condizionamento delle figlie rappresentano circostanze irrilevanti, in quanto successive alla separazione di fatto dell'agosto 2020, allorquando il rapporto coniugale era già definitivamente compromesso.
Quanto alle ulteriori questioni, all'esito di plurime modifiche dell'ordinanza presidenziale (v. supra), vigono attualmente i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.10.2024, che dispongono:
- l'affidamento della figlia (nelle more è divenuta maggiorenne il 3.3.2025) in via CP_3 CP_2
condivisa ai genitori;
- l'assegnazione al padre della casa familiare in Cellatica, via Tosa 8, di proprietà dei di lui genitori;
pagina 4 di 9 - collocamento prevalente della figlia presso la madre, con visite libere del padre nel rispetto delle sue esigenze e bisogni;
- mantenimento ordinario diretto delle minori, col contributo del padre nella misura dell'80% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
- mantenimento separativo a carico del marito di € 680,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
In merito all'affidamento di le parti ed il Curatore speciale concordano per la conferma dell'affido CP_3
condiviso con modalità libere di frequentazione, istanze da condividersi a fronte della preferenza dell'ordinamento per la condivisione della genitorialità, tenuto altresì conto dell'età della figlia ormai in piena adolescenza (anni sedici).
Quanto al collocamento della prole e all'assegnazione casa familiare, l'ordinanza del 21.10.2024 disponeva il collocamento delle figlie presso la madre, ma confermava l'ordinanza del 24.6.2024 di revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare, assegnando alla madre termine per il rilascio entro il
24.7.2024, effettivamente eseguito in data 27.3.2025 con l'asportazione dei beni e degli effetti personali.
Reputa il Collegio di confermare integralmente l'ordinanza, in assenza di elementi contrari:
- quanto al collocamento delle figlie, va confermata la collocazione prevalente presso la madre “in ragione del forte legame con quest'ultima, che prevale nettamente rispetto alla figura paterna, il cui rapporto nel corso della separazione si è via via deteriorato (docc. 56,57 ricorrente); […] nonostante le criticità della figura materna e la manipolazione delle figlie rilevate in sede peritale (cfr. ordinanza
24.6.2024), ad oggi non appare attuabile un collocamento delle minori diverso da quello da esse richiesto, in ragione dell'età di entrambe (rispettivamente di anni diciassette e quindici) e della loro piena capacità di discernimento, già saggiata all'udienza di audizione delle minori (15.6.2024), che non consente soluzioni alternative presso il padre, col quale il rapporto appare sempre più compromesso, né tantomeno, un collocamento eterofamiliare, essendo le problematiche emerse in capo alle figlie di natura non eccessivamente grave e affrontabili mediante gli ausili proposti in sede di c.t.u., qui nuovamente ribaditi”;
- quanto alla casa familiare, va nuovamente respinta “l'istanza di sospensione dell'ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre: tale assegnazione, tra i principali motivi di controversia, non ha fatto altro che acuire la già elevata conflittualità tra i genitori e tra la madre e nonni paterni, essendo questi ultimi proprietari sia della ex casa familiare, che dell'appartamento sottostante ove dimora il padre - nonni paterni, all'evidenza, non assoggettabili ad un provvedimento giudiziale di escomio in questa sede - ; invero, la vicinanza delle abitazioni ha pregiudicato ancor più la serenità familiare, già fortemente turbata dalla separazione e dalle problematiche delle figlie, e
pagina 5 di 9 l'assegnazione alla madre rischia di perpetuare, in ragione della vicinanza forzata col padre e i nonni paterni, lo scontro genitoriale, atteggiamenti controllanti e di rivalsa, già più volte censurati da entrambe le parti e dal Tribunale”. Va altresì respinta la tesi della ricorrente per cui l'assegnazione della casa familiare al padre non avrebbe ragion d'essere, dovendo essere disposta nell'interesse delle figlie, potendo queste ultime, sebbene collocate presso la madre, dimorarvi ogniqualvolta lo desiderino.
Restano da dirimere le questioni economiche relative al mantenimento delle figlie ed al mantenimento separativo.
Al riguardo, il padre svolge mansioni di operaio-capo reparto a tempo indeterminato per circa € 3.300,00 mensili netti comprensivi di tredicesima (docc. D,E,F, nota precisazione conclusioni resistente), importo pressoché immutato dall'inizio del procedimento (cfr. ord. presidenziale 13.10.2022); risulta privo di spese locatizie in quanto, dal 2022 al 2025, dimorava presso i suoi genitori al piano sottostante e, dall'escomio della madre ha la disponibilità della ex casa familiare in quanto assegnatario;
risulta titolare di un immobile in via di completamento in Gussago, inizialmente destinato a futura casa familiare ed oggi posto in vendita per €
775.000,00, per cui corrisponde ratei di mutuo sottoscritto nel 2019 per circa € 1.400,00 mensili1 - (doc. 43 e A ibidem); sostiene altresì ulteriore finanziamento Compass per € 470,00 mensili (doc. 57 e A ibidem).
La madre, di origine Ucraina ed in Italia dai primi anni 2000, priva di titoli di studio qualificanti ed invalida al
50% per perdita di un dito della mano sinistra nel 2004, durante la vita matrimoniale collaborava nella tabaccheria di famiglia tra il 2006 e il 2014; dalla separazione di fatto (2020) ha svolto diversi lavori a tempo determinato per circa euro 600,00 mensili medi (docc. 8 e 11 ricorrente); dall'estate 2024 (docc.
8-19 memoria
22.8.2024 resistente) risulta impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare Tecnocasa, filiale di via
Lamarmora, producendo peraltro un'unica busta paga di marzo 2025; da aprile 2025 dovrà sostenere spese per il reperimento di immobile, in seguito all'escomio.
Tanto premesso, reputa il Collegio che l'ordinanza del 21.10.2024 abbia erroneamente disposto il solo mantenimento separativo di € 680,00, senza tuttavia nulla prevedere a titolo di contributo per le figlie a carico del padre, salvo l'80% delle spese straordinarie2.
Occorre pertanto dare atto che tale importo sia stato disposto anche a titolo di mantenimento delle figlie, ripristinando il contributo originariamente disposto dalla precedente ordinanza presidenziale del 7.8.2023 di €
400,00 mensili, a decorrere da ottobre 2024 (data della revoca avvenuta con ordinanza del 24.6.2024)3 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data, reputa il Collegio opportuno diminuire il contributo ad € 300,00 mensili per ciascuna figlia, accordando in favore della madre l'intero assegno unico (€ 200,00 per ciascun genitore, per complessivi €
400,00), conformemente all'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2023, interpretato dalla Circolare Inps 23/2022 per cui
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”, come confermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21.1.2025, n. 46724): nel caso di specie, tale statuizione si giustifica per il fatto che , da molto tempo, e da marzo 2025, non frequentano il padre, restando CP_2 CP_3
pertanto ad integrale carico della madre, oltre che al fine di lenire la conflittualità sotto il profilo economico.
Quanto, infine al mantenimento separativo, reputa il Collegio di porre un assegno a carico del marito in misura contenuta di € 200,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto:
- da un lato, della necessità della ricorrente di affrontare spese locatizie (peraltro parzialmente compensate dal contributo per le figlie, di cui sopra), di conservazione del tenore di vita matrimoniale
(famiglia monoreddito);
- dall'altro, dell'indubbia, sebbene inferiore, capacità lavorativa della madre, dell'oscurità dei suoi ultimi dati reddituali da ultimo rappresentati, delle spese di cui il resistente è attualmente gravato (v. supra).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Ricorrono, per contro, i presupposti per porre la quota di spese di c.t.u. sostenuta dal resistente a carico della ricorrente, a fronte delle responsabilità a suo carico, emerse nel corso della c.t.u., nel condizionamento delle figlie nei rapporti col padre, come evidenziato dall'ordinanza del 24.6.2025, sul punto integralmente richiamata5.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 839/2023 depositata il 12.4.2023,
1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, CP_3
2) assegna al padre la casa familiare di Cellatica, via Tesa 8;
3) frequentazioni del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia;
4) da ottobre 2024, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie,
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 400,00 per ciascuna figlia (tenuto conto di quanto già versato in forza dell'ordinanza del 21.10.2024) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
5) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il mantenimento ordinario delle figlie ammonterà ad € 300,00 per ciascuna figlia;
6) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, assegno unico per l'intero in favore della madre;
7) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
una grave manchevolezza rispetto agli accessi in casa del fidanzato di , i quali avvenivano in sua assenza nelle ore serali. CP_2 Risulta ancora più incomprensibile se si pensa alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra la quale afferma che la madre le Per_2 avrebbe confidato la sua preoccupazione nei riguardi del fidanzato, ma allo stesso tempo ha permesso per mesi che il fidanzato si recasse in casa la sera senza la sua vigilanza. Questa abitudine è interrotta su suggerimento della scrivente. Si rileva, da parte della madre, una completa mancanza di consapevolezza rispetto alla carenza educativa e di vigilanza a lei rimandati. L'aspetto che però ha destato maggiore preoccupazione è la reticenza a rendere partecipe il padre alle questioni sanitarie riguardanti le figlie. Il padre durante i colloqui ha chiesto di poter accedere al fascicolo sanitario di , la madre rispondeva che vi era un problema di CP_2 password, ma questo non avrebbe dovuto impedirle di comunicare al padre quanto risultato dall'accesso al pronto soccorso, dato che si trattava di consumo di alcol e cannabinoidi, come riportato nel referto allegato […] un altro aspetto che rende la sig.ra
non idonea è stata ed è ancora oggi la sua incapacità di preservare le relazioni con la sfera familiare paterna, che invero Pt_1 rappresenta una risorsa affettiva di estrema importanza. In particolare, ci si riferisce ai cugini, a cui è legata CP_2 profondamente2”. Ne consegue che “al momento la convivenza con la madre sia pregiudizievole alla crescita armonica di e CP_2 e che la sig.ra non abbia ancora fatto proprie le indicazioni impartite all'interno del percorso di sostegno alla CP_3 Pt_1 genitoriale, in quanto ancora allo stadio embrionale. necessita di mantenere una costante concentrazione rispetto alla sua CP_2 condizione, solo questo potrebbe garantirle di mantenere il suo proposito di riprendere gli studi. Certamente una eccessiva permissività sarebbe di ostacolo a questo obiettivo” (pp. 62 e ss. ibidem); pagina 8 di 9 9) pone a carico di parte ricorrente la quota di spese di c.t.u. a carico di parte resistente, liquidate con separato decreto del 24.6.2024.
Si comunichi al c.t.u. dr.ssa . Persona_1
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia che, all'epoca dell'ordinanza presidenziale, i ratei erano in pre-ammortamento ed ammontavano alla minor somma di circa € 600,00 mensili, dal 2023 con un notevolmente aumentati ad € 1.400,00 (cfr. piano ammortamento doc. A). 2 Contributo, quest'ultimo, da confermare, stante il divario reddituale e di capacità lavorativa tra le parti. 3 Sicché, residua un importo differenziale in favore della ricorrente di € 120,00 mensili (= € 800,00 - € 680,00), da ottobre 2024 a aprile 2025. pagina 6 di 9 4 Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. 5 “la preoccupante condizione delle minori si reputa ascrivibile solo in parte all'adolescenza, ma per la maggior parte alla vicenda separativa e ai ruoli dei genitori, in particolare della madre, in quanto prevalente collocataria delle minori dalla separazione di fatto (2020) ad oggi;
ebbene, come condiviso dalla c.t.u., “la madre non si è dimostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale. La sig.ra non è stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non Pt_1 garantendo una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, di trasmettere e spronare a svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti, oltre al tentativo costante di svalutare la figura del padre e l'intero nucleo paterno, senza minimamente considerare le ripercussioni che questo avrebbe comportato per e L'indagine ha messo in luce anche CP_2 CP_3 pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9223/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SILVIOLI FRANCESCA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
BONAZZOLI ROBERTA
RESISTENTE
e nei confronti di
( ), ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
nella persona del Curatore speciale avv. PEDERSOLI BATTISTA
TERZE INTERVENUTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- IN VIA PRELIMINARE Voglia il G.I., ad integrazione ed a parziale modifica del provvedimento assunto in data
21.10.2024 valutando l'esclusivo interesse e la tutela della prole, così pronunciarsi:
pagina 1 di 9 - immediatamente sospendere il provvedimento assunto in data 24.06.2024, in particolare in relazione all'assegnazione della abitazione familiare e all'escomio della madre;
- disporre, stante la prevalente collocazione delle minori presso la madre, l'assegnazione della abitazione familiare alla madre medesima, affinché vi abiti con la prole;
- in via subordinata: disporre l'assegnazione della abitazione alla madre quantomeno fino al termine dell'anno scolastico in corso;
- disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura già determinata da questo giudice in
€.400,00 per ciascuna figlia, indicandone la decorrenza fin dal 24.06.2024;
- in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
- IN VIA PRINCIPALE
1) confermarsi l'affidamento della minori in via condivisa ai genitori, dando atto del raggiungimento Controparte_3 della maggiore età della figlia studentessa e non economicamente indipendente;
Controparte_2
2) confermarsi la prevalente collocazione di entrambe le figlie presso la madre;
indicando, quanto alle modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia, le seguenti: - fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante la settimana quantomeno due pomeriggi, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00. - la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e 15 giorni durante le vacanze estive.
3) assegnarsi la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti;
4) ove assegnata la abitazione familiare alla madre disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie per la somma quantomeno di €.400,00 ciascuna - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda, ciò fino alla maggiore età e comunque fino all'indipendenza economica, disponendo a carico del padre il rimborso alla madre del 80% delle spese non comprese nel mantenimento per la prole, come da Protocollo Tribunale di Brescia;
in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
5) disporsi a carico del un contributo per il mantenimento della moglie, coniuge economicamente debole, per la CP_1 somma di quantomeno di €.680,00 - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda;
6) con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidare a favore dello Stato stante il GPC.
Per parte resistente:
- dare atto della separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza n. 839/2023 del 12.4.2023, Tribunale di
Brescia;
- disporsi l'addebito della separazione a carico della moglie sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
- disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente delle figlie e presso il padre nell'abitazione familiare, sita in Cellatica (Brescia), alla Via Tesa CP_2 CP_3
8 (primo piano) e con conseguente assegnazione della casa familiare a favore del sig. Controparte_1
pagina 2 di 9 - in ogni caso, anche nell'ipotesi di collocazione prevalente delle figlie presso la madre, confermarsi la revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare come ben motivato e conseguentemente disposto dal G.I. Dott. Posio con sua Ordinanza n. cronol. 4600/2024 del 21.10.2024 - sita in Cellatica (Brescia), alla Via Tesa 8 (primo piano), assegnandola al padre, assegnando alla madre termine per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024;
- in ogni caso, disporsi la somma dovuta a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie Controparte_2
e ove disposta a carico del padre, tenuto conto della situazione economica e reddituale del medesimo, Controparte_3 come documentata e secondo giustizia e con spese straordinarie da suddividersi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016;
- diritti di frequentazione e visite con le figlie libere, sentite le figlie stesse e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
- in ogni caso, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese di giudizio. Parte_1
Per il Curatore speciale:
- dare atto della separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza n. 839/2023 del 12 aprile 2023, Tribunale di Brescia;
di legge;
- disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente delle figlie e presso la madre come dalle stesse richiesto, rimettendosi al giudice in ordine CP_2 CP_3 all'assegnazione della casa coniugale;
- rimanda al giudice ogni decisione in merito al mantenimento delle figlie sia per la modalità che per l'ammontare avuto giusto riguardo alle capacità economiche di ognuno dei genitori, con spese straordinarie da suddividersi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al noto Protocollo del 2016;
- diritti di frequentazione e visite con le figlie libere, sentite le figlie stesse e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.8.2022, , premesso che in data 7.7.2006 contraeva Parte_1
matrimonio civile in Cellatica (Bs) con , dalla cui unione erano nate le figlie Controparte_1 CP_2
(3.3.2007) e (29.1.2009), domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in CP_3
ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva che si associava alla domanda di separazione, Controparte_1
concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
12.10.2022, con ordinanza del 13.10.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 12.4.2023, sentite le minori all'udienza del 15.6.2023 in seguito alla riforma dei provvedimenti temporanei in sede di appello, modificati i provvedimenti temporanei con ordinanza del 7.8.2023, disposta c.t.u. con ordinanza del
8.10.2023 e depositata la relazione peritale il 21.4.2024 (dr.ssa ), modificati ulteriormente i Persona_1 pagina 3 di 9 provvedimenti temporanei con ordinanze del 24.6.2024 e del 21.10.2024, nominato Curatore speciale delle minori l'avv. Pedersoli Battista, all'udienza del 12.3.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini abbreviati, ex art. 190 comma 2
c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale.
La ricorrente domanda l'addebito della separazione al resistente, per violenza economica, non avendole mai consentito, durante la vita matrimoniale, di avere un'indipendenza economica, né supportandola nel 2020 a completare gli studi (scuole serali) o a rendersi indipendente;
ascrive altresì al resistente un ingiustificato abbandono del tetto coniugale ad agosto 2020.
La domanda va respinta: affinché la violenza economica rilevi ai fini dell'addebito, reputa il Collegio necessario che la condotta economicamente vessatoria del coniuge, quand'anche ammessa, comporti all'altro coniuge un apprezzabile danno che superi la soglia della normale tollerabilità (art. 2 Cost, 2059 c.c.), cagionando la rottura del vincolo coniugale. Circostanze lesive che, nel caso di specie, non risultano adeguatamente allegate e provate, non avendo il resistente mai fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia durante la convivenza matrimoniale (2006-2020), inducendo la ricorrente a collaborare per lungo tempo nella tabaccheria di famiglia (2006-2014), senza che mai, fino al 2020, vi fossero stati conflitti o crisi familiari per motivi economici.
L'abbandono del tetto coniugale del resistente si reputa irrilevante, in quanto pacificamente cagionato dal rifiuto della moglie a dormire nello stesso letto, in seguito alla lite per motivi economici dell'agosto 2020.
Il resistente addebita la separazione alla ricorrente per avere improvvisamente, ad agosto 2020, comunicato l'intenzione di separarsi per ragioni economiche e poiché, da allora, avrebbe trascurato la casa familiare ed condizionato le figlie per tutto il corso della separazione tanto che, ad oggi, non lo frequentano quasi più.
La domanda va respinta, considerato che l'intenzione di separarsi per motivi economici non può all'evidenza consistere in una violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.. La trascuratezza della casa ed il condizionamento delle figlie rappresentano circostanze irrilevanti, in quanto successive alla separazione di fatto dell'agosto 2020, allorquando il rapporto coniugale era già definitivamente compromesso.
Quanto alle ulteriori questioni, all'esito di plurime modifiche dell'ordinanza presidenziale (v. supra), vigono attualmente i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.10.2024, che dispongono:
- l'affidamento della figlia (nelle more è divenuta maggiorenne il 3.3.2025) in via CP_3 CP_2
condivisa ai genitori;
- l'assegnazione al padre della casa familiare in Cellatica, via Tosa 8, di proprietà dei di lui genitori;
pagina 4 di 9 - collocamento prevalente della figlia presso la madre, con visite libere del padre nel rispetto delle sue esigenze e bisogni;
- mantenimento ordinario diretto delle minori, col contributo del padre nella misura dell'80% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
- mantenimento separativo a carico del marito di € 680,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
In merito all'affidamento di le parti ed il Curatore speciale concordano per la conferma dell'affido CP_3
condiviso con modalità libere di frequentazione, istanze da condividersi a fronte della preferenza dell'ordinamento per la condivisione della genitorialità, tenuto altresì conto dell'età della figlia ormai in piena adolescenza (anni sedici).
Quanto al collocamento della prole e all'assegnazione casa familiare, l'ordinanza del 21.10.2024 disponeva il collocamento delle figlie presso la madre, ma confermava l'ordinanza del 24.6.2024 di revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare, assegnando alla madre termine per il rilascio entro il
24.7.2024, effettivamente eseguito in data 27.3.2025 con l'asportazione dei beni e degli effetti personali.
Reputa il Collegio di confermare integralmente l'ordinanza, in assenza di elementi contrari:
- quanto al collocamento delle figlie, va confermata la collocazione prevalente presso la madre “in ragione del forte legame con quest'ultima, che prevale nettamente rispetto alla figura paterna, il cui rapporto nel corso della separazione si è via via deteriorato (docc. 56,57 ricorrente); […] nonostante le criticità della figura materna e la manipolazione delle figlie rilevate in sede peritale (cfr. ordinanza
24.6.2024), ad oggi non appare attuabile un collocamento delle minori diverso da quello da esse richiesto, in ragione dell'età di entrambe (rispettivamente di anni diciassette e quindici) e della loro piena capacità di discernimento, già saggiata all'udienza di audizione delle minori (15.6.2024), che non consente soluzioni alternative presso il padre, col quale il rapporto appare sempre più compromesso, né tantomeno, un collocamento eterofamiliare, essendo le problematiche emerse in capo alle figlie di natura non eccessivamente grave e affrontabili mediante gli ausili proposti in sede di c.t.u., qui nuovamente ribaditi”;
- quanto alla casa familiare, va nuovamente respinta “l'istanza di sospensione dell'ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre: tale assegnazione, tra i principali motivi di controversia, non ha fatto altro che acuire la già elevata conflittualità tra i genitori e tra la madre e nonni paterni, essendo questi ultimi proprietari sia della ex casa familiare, che dell'appartamento sottostante ove dimora il padre - nonni paterni, all'evidenza, non assoggettabili ad un provvedimento giudiziale di escomio in questa sede - ; invero, la vicinanza delle abitazioni ha pregiudicato ancor più la serenità familiare, già fortemente turbata dalla separazione e dalle problematiche delle figlie, e
pagina 5 di 9 l'assegnazione alla madre rischia di perpetuare, in ragione della vicinanza forzata col padre e i nonni paterni, lo scontro genitoriale, atteggiamenti controllanti e di rivalsa, già più volte censurati da entrambe le parti e dal Tribunale”. Va altresì respinta la tesi della ricorrente per cui l'assegnazione della casa familiare al padre non avrebbe ragion d'essere, dovendo essere disposta nell'interesse delle figlie, potendo queste ultime, sebbene collocate presso la madre, dimorarvi ogniqualvolta lo desiderino.
Restano da dirimere le questioni economiche relative al mantenimento delle figlie ed al mantenimento separativo.
Al riguardo, il padre svolge mansioni di operaio-capo reparto a tempo indeterminato per circa € 3.300,00 mensili netti comprensivi di tredicesima (docc. D,E,F, nota precisazione conclusioni resistente), importo pressoché immutato dall'inizio del procedimento (cfr. ord. presidenziale 13.10.2022); risulta privo di spese locatizie in quanto, dal 2022 al 2025, dimorava presso i suoi genitori al piano sottostante e, dall'escomio della madre ha la disponibilità della ex casa familiare in quanto assegnatario;
risulta titolare di un immobile in via di completamento in Gussago, inizialmente destinato a futura casa familiare ed oggi posto in vendita per €
775.000,00, per cui corrisponde ratei di mutuo sottoscritto nel 2019 per circa € 1.400,00 mensili1 - (doc. 43 e A ibidem); sostiene altresì ulteriore finanziamento Compass per € 470,00 mensili (doc. 57 e A ibidem).
La madre, di origine Ucraina ed in Italia dai primi anni 2000, priva di titoli di studio qualificanti ed invalida al
50% per perdita di un dito della mano sinistra nel 2004, durante la vita matrimoniale collaborava nella tabaccheria di famiglia tra il 2006 e il 2014; dalla separazione di fatto (2020) ha svolto diversi lavori a tempo determinato per circa euro 600,00 mensili medi (docc. 8 e 11 ricorrente); dall'estate 2024 (docc.
8-19 memoria
22.8.2024 resistente) risulta impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare Tecnocasa, filiale di via
Lamarmora, producendo peraltro un'unica busta paga di marzo 2025; da aprile 2025 dovrà sostenere spese per il reperimento di immobile, in seguito all'escomio.
Tanto premesso, reputa il Collegio che l'ordinanza del 21.10.2024 abbia erroneamente disposto il solo mantenimento separativo di € 680,00, senza tuttavia nulla prevedere a titolo di contributo per le figlie a carico del padre, salvo l'80% delle spese straordinarie2.
Occorre pertanto dare atto che tale importo sia stato disposto anche a titolo di mantenimento delle figlie, ripristinando il contributo originariamente disposto dalla precedente ordinanza presidenziale del 7.8.2023 di €
400,00 mensili, a decorrere da ottobre 2024 (data della revoca avvenuta con ordinanza del 24.6.2024)3 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data, reputa il Collegio opportuno diminuire il contributo ad € 300,00 mensili per ciascuna figlia, accordando in favore della madre l'intero assegno unico (€ 200,00 per ciascun genitore, per complessivi €
400,00), conformemente all'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2023, interpretato dalla Circolare Inps 23/2022 per cui
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”, come confermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21.1.2025, n. 46724): nel caso di specie, tale statuizione si giustifica per il fatto che , da molto tempo, e da marzo 2025, non frequentano il padre, restando CP_2 CP_3
pertanto ad integrale carico della madre, oltre che al fine di lenire la conflittualità sotto il profilo economico.
Quanto, infine al mantenimento separativo, reputa il Collegio di porre un assegno a carico del marito in misura contenuta di € 200,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto:
- da un lato, della necessità della ricorrente di affrontare spese locatizie (peraltro parzialmente compensate dal contributo per le figlie, di cui sopra), di conservazione del tenore di vita matrimoniale
(famiglia monoreddito);
- dall'altro, dell'indubbia, sebbene inferiore, capacità lavorativa della madre, dell'oscurità dei suoi ultimi dati reddituali da ultimo rappresentati, delle spese di cui il resistente è attualmente gravato (v. supra).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Ricorrono, per contro, i presupposti per porre la quota di spese di c.t.u. sostenuta dal resistente a carico della ricorrente, a fronte delle responsabilità a suo carico, emerse nel corso della c.t.u., nel condizionamento delle figlie nei rapporti col padre, come evidenziato dall'ordinanza del 24.6.2025, sul punto integralmente richiamata5.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 839/2023 depositata il 12.4.2023,
1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, CP_3
2) assegna al padre la casa familiare di Cellatica, via Tesa 8;
3) frequentazioni del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia;
4) da ottobre 2024, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie,
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 400,00 per ciascuna figlia (tenuto conto di quanto già versato in forza dell'ordinanza del 21.10.2024) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
5) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il mantenimento ordinario delle figlie ammonterà ad € 300,00 per ciascuna figlia;
6) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, assegno unico per l'intero in favore della madre;
7) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
una grave manchevolezza rispetto agli accessi in casa del fidanzato di , i quali avvenivano in sua assenza nelle ore serali. CP_2 Risulta ancora più incomprensibile se si pensa alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra la quale afferma che la madre le Per_2 avrebbe confidato la sua preoccupazione nei riguardi del fidanzato, ma allo stesso tempo ha permesso per mesi che il fidanzato si recasse in casa la sera senza la sua vigilanza. Questa abitudine è interrotta su suggerimento della scrivente. Si rileva, da parte della madre, una completa mancanza di consapevolezza rispetto alla carenza educativa e di vigilanza a lei rimandati. L'aspetto che però ha destato maggiore preoccupazione è la reticenza a rendere partecipe il padre alle questioni sanitarie riguardanti le figlie. Il padre durante i colloqui ha chiesto di poter accedere al fascicolo sanitario di , la madre rispondeva che vi era un problema di CP_2 password, ma questo non avrebbe dovuto impedirle di comunicare al padre quanto risultato dall'accesso al pronto soccorso, dato che si trattava di consumo di alcol e cannabinoidi, come riportato nel referto allegato […] un altro aspetto che rende la sig.ra
non idonea è stata ed è ancora oggi la sua incapacità di preservare le relazioni con la sfera familiare paterna, che invero Pt_1 rappresenta una risorsa affettiva di estrema importanza. In particolare, ci si riferisce ai cugini, a cui è legata CP_2 profondamente2”. Ne consegue che “al momento la convivenza con la madre sia pregiudizievole alla crescita armonica di e CP_2 e che la sig.ra non abbia ancora fatto proprie le indicazioni impartite all'interno del percorso di sostegno alla CP_3 Pt_1 genitoriale, in quanto ancora allo stadio embrionale. necessita di mantenere una costante concentrazione rispetto alla sua CP_2 condizione, solo questo potrebbe garantirle di mantenere il suo proposito di riprendere gli studi. Certamente una eccessiva permissività sarebbe di ostacolo a questo obiettivo” (pp. 62 e ss. ibidem); pagina 8 di 9 9) pone a carico di parte ricorrente la quota di spese di c.t.u. a carico di parte resistente, liquidate con separato decreto del 24.6.2024.
Si comunichi al c.t.u. dr.ssa . Persona_1
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia che, all'epoca dell'ordinanza presidenziale, i ratei erano in pre-ammortamento ed ammontavano alla minor somma di circa € 600,00 mensili, dal 2023 con un notevolmente aumentati ad € 1.400,00 (cfr. piano ammortamento doc. A). 2 Contributo, quest'ultimo, da confermare, stante il divario reddituale e di capacità lavorativa tra le parti. 3 Sicché, residua un importo differenziale in favore della ricorrente di € 120,00 mensili (= € 800,00 - € 680,00), da ottobre 2024 a aprile 2025. pagina 6 di 9 4 Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps. Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. 5 “la preoccupante condizione delle minori si reputa ascrivibile solo in parte all'adolescenza, ma per la maggior parte alla vicenda separativa e ai ruoli dei genitori, in particolare della madre, in quanto prevalente collocataria delle minori dalla separazione di fatto (2020) ad oggi;
ebbene, come condiviso dalla c.t.u., “la madre non si è dimostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale. La sig.ra non è stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non Pt_1 garantendo una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, di trasmettere e spronare a svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti, oltre al tentativo costante di svalutare la figura del padre e l'intero nucleo paterno, senza minimamente considerare le ripercussioni che questo avrebbe comportato per e L'indagine ha messo in luce anche CP_2 CP_3 pagina 7 di 9