Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12656 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 2 6 5 6 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE U Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 27993/01 MERCURIO Dott. Ettore Consigliere 27994/01 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere 28004/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI Consigliere 28006/01 1 Rel. Consigliere 28007/01 Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente 28008/01 SE NT EN ZA Cron. ·26538 sul ricorso proposto da: Rep. KLOBAS MILAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Ud.07/03/03 VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 7 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 1'Avvoatura Centrale dell'Istituto,2003 N. 17 presso 1417 rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO -1- giusta delega in calce allaRI, NI AL, copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato °e sul 2° ricorso n 27994/01 proposto da: AK BI CRNOBORI CRNORORI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, elettivamente FREZZA N. 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RI, NI AL, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato e sul 3° ricorso n° 28004/01 proposto da: BU VA quale erede di BU RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
-2-
- ricorrente -
contro
I.N.P.S ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRWEVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato NI AL, giusta delega in calce alla RI, copia notificata del ricorso;
resistente con mandato e sul 4° ricorso n° 28006/01 proposto da: こ CV JO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato e sul 5° ricorso n° 28007/01 proposto da: RM OV LO, quale erede di ER NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE -3- BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
+ F ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA dell'Istituto, N. 17 presso l'Avvocatura Centrale e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato RI, NI AL, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato e sul 6° ricorso n° 28008/01 proposto da: FI IN, quale erde di TANKOVIC RT FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, FREZZA N. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati -4- " ALESSANDRO RI, NI AL, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 35996/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/11/00 R.G.N. 69451/26795; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -5- 27993/2001 + 5 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AS IL e gli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, residente in varie località della Croazia, hanno presentato domanda di pensione all'INPS sede di Udine -, - consegnando il relativo modulo e la documentazione al competente Ente assicuratore iugoslavo, in ossequio alle norme della Convenzione italo-iugoslava in materia di sicurezza e previdenza sociale. La domanda e la documentazione sono state, quindi, trasmesse alla competente sede INPS italiana di Udine, che ha liquidato la prestazione senza calcolare e corrispondere la svalutazione e gli interessi maturati sui ratei spettanti a partire dal 121° giorno dalla presentazione della domanda. Il ricorrente ha, pertanto, adito il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto la domanda. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'INPS, deducendo che, per la svalutazione e gli interessi, occorre avere riguardo non alla data di presentazione della domanda presso il corrispondente Ente assicuratore iugoslavo, ma a quella in cui la domanda, trasmessa da detto Ente, giunge all'INPS. -Con sentenza del 3 marzo 14 novembre 2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, il tribunale di Roma ha condannato l'INPS a pagare, in favore dell'appellato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, compensando tra le parti metà delle spese del grado e ponendo a carico dell'INPS il residuo. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe (AS IL, RA JU RI, IC IV quale erede di IC RT - EK IP, DE ZI OV, UF DI) con distinti ricorsi. L'istituto si è costituito depositando soltanto la procura. 27993/2001 +5 3 ud. 7 marzo 2003 ! MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ciascun ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. (come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1991), nonché dell'art. 47, 4° comma, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16, 6° comma, della legge 30/12/1991 n. 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/6/1960 n. 885, e, segnatamente, agli artt. 2, paragrafi 1 e 2, 31, paragrafo 1, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19, paragrafi 1, 3, 4 e 5 -, 20 e 30). In particolare osserva che tali norme, fissando specificamente il dies a quo della rivalutazione e degli interessi, non richiedono affatto un atto di messa in mora, verificandosi questa ex re, analogamente a quanto avviene per le situazioni previste dall'art. 1219, 2° comma, n. 3, c.c. nell'ambito del sistema generale della responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale la normativa sull'inadempimento previdenziale assume carattere di specialità. Esso, infatti, è basato, come per i crediti di lavoro, sul presupposto che, alla mancata disponibilità della somma dovuta per prestazioni previdenziali, essendo queste destinate essenzialmente alle comuni esigenze della vita, consegue automaticamente il ristoro del pregiudizio sofferto. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere - secondo la difesa della parte ricorrente - che il diritto agli accessori spetta automaticamente, col semplice, inutile decorso del tempo, a partire dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda. Inoltre osserva ancora la difesa della parte ricorrente - pur volendo ritenere esatta la tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo la quale le "condizioni legali di responsabilità" dell'INPS si verificano soltanto se il ritardo può essere attribuito a colpa di tale Istituto, il Tribunale, escluso che, per il ritardo della trasmissione della domanda e di acquisizione da parte dell'Ente italiano, possa configurarsi una qualche responsabilità del richiedente, che ha diritto alla prestazione, ha tralasciato di considerare che l'eventuale comportamento colpevole dell'Organismo straniero incide sui rapporti tra i due Stati contraenti e, per essi, tra i due Enti assicuratori, e non 27993/2001 5 ud. 7 marzo 2003 certamente sui diritti e sugli obblighi dell'interessato nei confronti dell'uno o dell'altro ! soggetto.
2. Con il secondo motivo - denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto). possono essere riuniti perché proposti 3. I ricorsi peraltro di analogo contenuto - contro la medesima sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di ciascun ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non può prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, non è corretta in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776), che deve essere ulteriormente confermata. ud. 7 marzo 200327993/2001 +5 5 5. Invero, con la citata pronuncia, il giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato."), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono la responsabilità 27993/2001 +5 6 ud. 7 marzo 2003 dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano.
6. In conclusione, in linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n.13386/2000 e n.15776/2000 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). 27993/2001 +5 ud. 7 marzo 20037 Pertanto, accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo di ciascun ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente B . Jor (Giovanni Amoroso (Ettore Mercurio ) Ettore Mac чно си I D , O L 3 L 3 0 O 1 5 B A . S . I T S CANCELLIERE/ D R N A T A A ' , 3 T L 7 A S L - S Depositato in Cancelleria E O 8 E - P D P 1 S I M 1 2 AGO. 2003 I I S N N A E E G oggi, D S G O E I G IN CANCELLIERE A T A E D N L E E O S , T E A T O I L R L R T I E S D I D G O E R 27993/2001 +5 ud. 7 marzo 2003