Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano AR - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 324/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/07/00 - R.G.N. 367/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'appello dell'INPS, ha affermato la non cumulabilità della rendita INAIL ai superstiti, costituita a favore di AR TT, e della pensione di reversibilità, traente titolo dalla pensione di anzianità, della quale era titolare il coniuge dell'appellata, stante la ritenuta applicabilità, in tale ipotesi, del divieto stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995. La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di detta norma, nonché vizio di motivazione, mentre l'INPS ha depositato la sola procura speciale al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico essendo in causa che il coniuge della ricorrente era titolare di una pensione di anzianità e di rendita INAIL per malattia professionale, osserva la Corte, in linea con precedenti pronunce su controversie dall'identica problematica (vedi, per tutte, Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129, 20 dicembre 2001 n. 16105, 27 settembre 2002 n. 14033), che l'art. 1, comma 43, della legge 3 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui dispone che: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa..." va interpretato nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale (che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità), per la qual cosa esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni (come quella di anzianità o di vecchiaia) originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato. Ne consegue che, sebbene la morte di quest'ultimo sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita INAIL, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità di tale pensione con la rendita INAIL, allo stesso modo che le due prestazioni erano già cumulabili dal beneficiario diretto. Nè l'"obiettivo di contenere la spesa previdenziale", a cui l'Istituto ha fatto riferimento in analoghe fattispecie, può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale e, al tempo stesso, titolare di una pensione fondata su un titolo del tutto indipendente da quell'evento, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. Va aggiunto che, in considerazione della interpretazione qui accolta, non rilevano, nel caso controverso, le innovazioni apportate in materia dagli artt. 73, primo comma, e 78, comma 20, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
La questione può, tuttavia, essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc.civ., poiché non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli - già compiuti - sui quali si fonda il giudizio di diritto errato, e, per l'effetto, l'INPS va condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nella integrale misura di legge, oltre accessori secondo la regola stabilita dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991 n. 412.
Ritiene equo la Corte, in considerazione del fatto che all'epoca di svolgimento del giudizio di merito non si era ancora formato, sulle questioni trattate, un orientamento di legittimità (vedi Cass. 20 gennaio 2003 n. 770), compensare integralmente tra le parti le relative spese, limitando, quindi, la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, da attribuirsi direttamente all'avv. Rosa Maffei, per dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nella integrale misura di legge, oltre accessori ex art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991 n. 412; compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che, liquidate in euro 13,00 per esborsi, in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP, sono direttamente attribuite all'avv. Rosa Maffei, per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004