Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 2
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. Ne consegue che, in tal caso, la motivazione prevale sul dispositivo, giustificandosi l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, che viene rideterminata dalla Corte di Cassazione.
Commentari • 5
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Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38269 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2166
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 37724/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 12.01.2005 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla rideterminazione della pena, da fissare in mesi 4 di reclusione e Euro 400,00 di multa.
OSSERVA
Con sentenza 12.01.2005 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a RO VI perché colpevole di avere omesso, quale legale rappresentante della Eden Casa di cura geriatrica s.r.l., di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel mese di maggio 1998 e nei mesi di giugno e d'ottobre 2001. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità perché l'oggettiva difficoltà economica della società aveva reso impossibile il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e il versamento delle ritenute previdenziali. Ciò poteva desumersi dalla sentenza di fallimento n. 165/2002 emessa dal Tribunale di Nola, sulla cui richiesta d'acquisizione la Corte d'appello non aveva provveduto, rilevando poi incongruamente che il documento non era stato allegato ne' prodotto.
Segnalava, altresì, il ricorrente che il reato d'omesso versamento dei contributi dell'anno 1998 era prescritto e che mancava la motivazione sulla censura concernente la pena che, nel giudizio di primo grado, era stata erroneamente determinata perché in dispositivo erano stati applicati mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, mentre in motivazione era stata calcolata una pena inferiore.
Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il primo motivo è infondato. Premesso che dai verbali d'udienza non risulta che la difesa dell'imputato abbia chiesto l'acquisizione della sentenza di fallimento della società rappresentata dal RO, donde l'irrilevanza della doglianza sul punto, va osservato che i giudici di merito hanno accertato, con congrua motivazione, che il predetto non ha versato le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti "come attestato dalla stessa società nelle denunce contributive presentate" e che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reato de quo sussiste anche nel caso di successivo stato d'insolvenza del datore di lavoro, atteso che questi, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da potere adempiere l'obbligo di versamento, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento dei compensi Cassazione Sezione 3^ n. 33945/2001, Castelletti, RV. 219989. Correttamente, quindi, è stata ritenuta la configurabilità del reato per il positivo accertamento del materiale esborso delle somme dovute ai dipendenti a titolo di retribuzione.
È fondato, invece, il motivo sulla determinazione della pena. Sul punto la sentenza impugnata ha richiamato genericamente quella del Tribunale senza esaminare le doglianze dell'appellante che aveva segnalato che, sebbene in dispositivo fosse stata applicata la pena di mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, in motivazione era esposto un diverso calcolo che faceva pervenire a una pena inferiore "pena base pari 2 mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, aumentata nella misura di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa per ciascuna ulteriore omissione di mensilità contestata oltre a quella del maggio 1998. Le ulteriori omissioni sono nel caso di speciesoltanto due (come si è all'inizio precisato). Per costante giurisprudenza di questa Corte "nel coso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale" Cassazione Sezione 5^, n. 4973/2000, Cucinotta, RV. 215769. Tuttavia il rigore del suddetto principio può esser temperato nei casi in cui la difformità tra dispositivo e motivazione dipenda da un evidente errore materiale rinvenibile ictu oculi dall'esame globale del provvedimento.
Conseguentemente è Stato affermato che "stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - s'integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale.
obiettivamente riconoscibile, Contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti"
Cassazione Sezione 6^, n. 25704/2003, Below, RV. 226048. È possibile, quindi, che, nel caso sopraindicato, la motivazione prevalga sul dispositivo "per funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione" potendo "contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" Cassazione Sezione 4^, n. 7643/2004, Salatiello, RV. 230841.
Nel caso in esame la motivazione prevale sul dispositivo perché ricostruisce chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice di primo grado per determinare la pena con la specificazione della pena base e degli aumenti di pena da apportare per ciascuna omissione, oltre la prima, sicché non si giustifica la maggior pena indicata in dispositivo.
Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con l'annullamento senza rinvio della sentenza e con la determinazione della pena in mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in mesi 4 di reclusione e Euro 400,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007