Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 13836
CASS
Sentenza 11 dicembre 2013

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In tema di furto di documenti, non sussiste il concorso tra il reato di furto e quello di falso per soppressione qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del diritto, in quanto, in tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che anima "ab initio" la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490 cod. pen.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 13836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13836
Data del deposito : 11 dicembre 2013

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