Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di furto di documenti, non sussiste il concorso tra il reato di furto e quello di falso per soppressione qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del diritto, in quanto, in tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che anima "ab initio" la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490 cod. pen.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 13836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13836 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 3226
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 45497/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC ER N. IL 02/06/1962;
EC LI N. IL 13/04/1967;
avverso la sentenza n. 4213/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE G. che ha concluso per: qualificato il fatto di cui al capo A), in esso assorbito il fatto di cui al capo B), come violazione dell'art. 351 c.p., annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere,
il reato, estinto per prescrizione.
Udito il difensore Avv. Porcaro R. per AV TO, Avv. Scodanibbio P. per AV NO.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione, AV TO e AV NO, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 25 giugno 2012, con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado (pronunciata nel 2007) e, per quanto qui di interesse, questa è stata confermata limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato in concorso, contestato al capo A).
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di essersi impossessati, a fine di profitto, di una serie di documenti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari relativo ad un procedimento penale iscritto, a loro carico, dalla Procura della Repubblica di Como.
Si trattava di un procedimento avviato in relazione alla contestazione di parziale contraffazione di una memoria di replica, datata 26 settembre 2001, a firma dell'avvocato RA Luigi e concernente una controversia civile nella quale gli imputati erano stati parti.
Ebbene, costituiva l'oggetto della contestazione sub A), nel presente procedimento, proprio la illecita sottrazione di tale documento, presente, nel fascicolo citato, in copia conforme (sottrazione che si assume avvenuta nella cancelleria dibattimentale, in vista dell'udienza del 27 ottobre 2003, fissata dinanzi al Tribunale di Como, sez. dist. di Erba) nonché dell'originale della corrispondenza con cui era stata richiesta la predetta copia conforme, dalla Procura della Repubblica procedente, al Tribunale di Erba.
Invero, gli imputati erano stati ritenuti, all'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Como, responsabili anche del furto di altri documenti prodotti dalla parte civile, RA Luigi, nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Erba del quale si è detto (in particolare, dei fax che gli imputati avevano inviato all'avvocato RA il 7 settembre 2001): documenti lasciati in visione degli imputati e del loro difensore, durante una pausa della udienza sopra citata, e non più rinvenuti all'esito della stessa.
In relazione a tale ipotesi, contestata al capo C), la Corte d'appello ha, però, riformato la sentenza, ritenendo non sufficiente la sola prova logica, costituita dal rilievo dell'interesse degli imputati alla sottrazione degli atti. Ha pronunciato, perciò, assoluzione per tale capo. Oltre a ciò, la Corte d'appello ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo D) ossia quello, continuato, di falso per soppressione (art. 490 c.p.) dei documenti descritti ai capi A) e C). Quanto al reato di cui al capo B) originariamente contestato(sostituzione di persona ex art. 494 c.p.), già il Tribunale lo aveva ritenuto assorbito nella aggravante della ipotesi di reato contestato al capo A).
La vicenda è stata ricostruita, nelle sentenze di merito, come relativa agli sviluppi di una causa possessoria, nella quale gli imputati erano parti, dinanzi al giudice civile di Erba. Essi erano, poi, stati tratti a giudizio penale, dinanzi al Tribunale penale della stessa città, per rispondere dell'accusa di avere falsificato la memoria conclusionale di replica redatta dal loro difensore nella causa civile e la firma del medesimo avvocato, apposta per presa visione in calce a un provvedimento del Presidente del Tribunale di Como, in data 3 agosto 2001.
Ma proprio la suddetta memoria di replica, che, dunque, costituiva il corpo del reato nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Erba - non era stata più trovata nel fascicolo del procedente Pubblico ministero di Como e si era, quindi, proceduto a carico degli imputati, per il relativo reato di furto - oggetto del processo in esame- in quanto era stato accertato, tra l'altro, che gli stessi avevano consultato il fascicolo processuale presso la segreteria del pubblico ministero, presentandosi falsamente come i propri stessi difensori ed erano, altresì, i soli interessati alla sparizione del documento.
Gli imputati sono stati ritenuti anche responsabili della distruzione del predetto documento, pur essendo, tale reato, poi dichiarato prescritto dalla Corte territoriale.
Deducono:
1) l'inosservanza dell'art. 157 c.p.p. (rectius, c.p.) in relazione al capo D).
Il reato contenuto in tale capo concerneva la presunta soppressione sia dei documenti che si assumevano sottratti secondo l'imputazione sub A), sia dei documenti oggetto di analoga condotta descritta al capo C).
Tuttavia, posto che per tale ultimo reato era intervenuta assoluzione, ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere in relazione alla parte della imputazione cui al capo D), che aveva, quale presupposto di fatto, l'accertamento del furto di cui al capo C). Escluso quest'ultimo, in altri termini, non poteva dichiararsi la prescrizione per il fatto di reato conseguente, ma si sarebbe dovuta pronunciare la assoluzione.
In secondo luogo, a pagina 14 dei motivi di ricorso, segnalano anche che, comunque, il reato di falso per soppressione non sarebbe configurabile dal momento che, nel capo di imputazione, è stato formulato con riferimento non già ad un originale ma ad una semplice copia di un atto, pacificamente riproducibile come infatti è avvenuto, addirittura ad opera del pubblico ministero (v. sent. Cass. 13 luglio 1989): una copia di documento, oltretutto, falsificato,
così come si deduce dalla lettura del capo di imputazione. 2) la inosservanza dell'art. 624 c.p., in relazione alla contestazione sub A).
La affermazione di responsabilità per il furto dei documenti in questione era contraddetta dall'accertamento, in atti, che i documenti asseritamente sottratti erano, in realtà, presenti nel fascicolo anche dopo la data del presunto reato.
Oltre a ciò, la difesa sostiene che il furto dei documenti in esame, proprio perché corpi di reato, avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 351 c.p.: una norma ben più adatta al caso di specie, nel quale la prova del dolo specifico mancava del tutto. Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe, con un espediente semantico, sostenuto il concorso tra i reati di furto (con "distruzione" del documento) e quello di falso per "soppressione". In realtà, il reato di falso per soppressione si sarebbe consumato, istantaneamente, nella cancelleria presso la quale il documento è stato fatto sparire e non è consentito ipotizzare, dunque, un'ipotesi separata - e concorrente - di furto finalizzato alla successiva distruzione.
In conclusione il difensore chiede l'applicazione della giurisprudenza (sentenza n. 7125 del 1980) secondo cui l'accertamento dell'elemento psicologico è quello che consente di distinguere se si sia in presenza di furto o di falso per occultamento, posto che, soltanto nel secondo caso, il fine che muove l'agente è quello della eliminazione dell'efficacia probatoria del documento. Nel caso di specie, dunque, proprio la finalità dell'agire avrebbe dovuto determinare la assoluzione dal reato di furto e non certo l'applicazione dell'istituto del concorso fra le norme. Il difensore ritiene che nel caso di specie avrebbe dovuto, in realtà, trovare applicazione la norma dell'art. 351 c.p., non potendosi ipotizzare il più grave trattamento derivante dalla fattispecie di furto sol perché potrebbe esservi stato uno iato temporale fra la sottrazione del documento e la sua distruzione. La menzionata norma è di natura speciale rispetto a quella di furto, contenendo, in più, l'elemento della particolare custodia del bene. Poi il difensore, a pagina 16 dei motivi, sostiene che il predetto sfasamento temporale non è stato neppure provato, posto che la tesi dell'essere avvenuta, la distruzione del documento, mediante bruciatura in casa degli imputati, è rimasta priva di dimostrazione. 3) la prescrizione del fatto sub A), riqualificato ai sensi dell'art. 351 c.p.. 4) il vizio della motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per il furto sub A). Sostiene il difensore che, con memoria difensiva depositata il 7 gennaio 2010 (f. 1168 - 1169 del fascicolo), l'imputato AV NO aveva prodotto la copia autentica, rilasciata il 31 ottobre 2003, della richiesta di documenti presentata, il 7 dicembre 2001, al Tribunale di Erba: ossia proprio della "corrispondenza" che si assume trafugata il 25 ottobre 2003, secondo la contestazione sub A).
Non avrebbe potuto essere rilasciata, cioè, copia autentica di un documento che si assume, all'epoca, già trafugato.
Sostiene poi, a pagina 20 dei motivi, che la Corte territoriale avrebbe effettuato una valutazione del tutto impropria in ordine alle modalità e all'esito della perquisizione domiciliare, in realtà soltanto negativo: una perquisizione che si dice impedita dalla bruciatura di documenti compromettenti senza che tale affermazione possa essere in alcun modo corroborata.
Ma anche dal punto di vista logico, l'accusa di furto non reggerebbe, essendo relativa a semplici fotocopie di documenti facilmente rimpiazzabili e, per giunta, previa un'asserita sostituzione di persona (gli imputati si sarebbero spacciati per i propri avvocati) smentita ancora una volta dalla logica, se si considera che l'accesso agli atti è un diritto anche della parte e non solo dell'avvocato. A pagina 23 dei motivi si contesta la logicità della motivazione con la quale è stato svalutato l'accertamento che le cellule agganciate dei telefoni cellulari degli imputati, il famoso 25 ottobre, sarebbero diverse da quelle del Tribunale di Como: non si comprende perché i giudici del merito, più linearmente, non abbiano tratto da tale accertamento, la conclusione che gli imputati non potevano essere nel luogo di commissione del reato, alla data di questo. A pagina 26, la difesa rievoca il risultato, ad essa favorevole, della perizia disposta dal giudice di primo grado, sulle tracce audio registrate dai computer degli imputati.
A pagina 30 dei motivi la difesa rievoca la deposizione del teste LD, citata in sentenza, osservando che da questa si ricaverebbe che la documentazione oggetto del furto di cui al capo A non è quella della cui acquisizione egli si sarebbe occupato e per la quale è stato chiamato a deporre come teste: in altri termini, le dichiarazioni del teste LD sarebbero state erroneamente citate in sentenza come prove a carico degli imputati.
A pagina 37 dei motivi, il difensore dei ricorrenti sottopone alla Cassazione la valutazione di un fax dell'avvocato RA in data 14 maggio 2002 che fornirebbe la prova della insussistenza del furto, atteso che la famosa memoria di replica avrebbe dovuto essere ricercata nel fascicolo d'ufficio e non nel fascicolo di parte in grado d'appello.
Sostiene ancora, sulla base di articolate argomentazioni, che dal fascicolo del pubblico ministero, sarebbe stata sottratta non già la copia della memoria di RA ma l'intero fascicolo della causa civile, evenienza gravissima ma ignorata dal pubblico ministero che, del tutto illogicamente, aveva omesso di sequestrare l'originale del corpo di reato.
A pagina 48 dei motivi, rievoca la deposizione della Di IO per contestare che essa abbia riconosciuto gli imputati AV in cancelleria e per sostenere che il fascicolo in questione è stato visionato per oltre un anno, prima della data del reato in contestazione, da un numero indeterminato di soggetti. Infine, si sostiene la illogicità della motivazione con la quale da un lato è stata decisa la assoluzione del furto sub C) e, dall'altro, sulla base degli stessi elementi è stata invece confermata la condanna per furto sub A);
5) il vizio della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell'art. 625 c.p., n. 2: una circostanza ritenuta sussistente alla luce di un fatto - l'essersi, gli imputati, qualificati come avvocati - non solo oggettivamente smentita dalla deposizione della teste Di IO ma anche smentita dalla logica, posto che la legge (art. 76 disp. att. c.p.c.) consente alle parti di accedere personalmente fascicolo di causa;
6) la violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2;
7) La violazione della norma di rito sulla rinnovazione dibattimentale;
8) la nullità del processo di primo grado dal momento che, all'udienza del 7 gennaio 2010, gli imputati erano risultati privi di un difensore e, quello nominato dal Tribunale, aveva diritto al termine difesa sensi dell'art. 108 c.p.p., comma 2: un termine invece negato sull'erroneo presupposto che, quello nominato, fosse un mero sostituto processuale ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4;
Ulteriore nullità sarebbe derivata dal fatto che l'udienza del 18 gennaio 2010 è stata celebrata nonostante che gli imputati avessero chiesto il differimento a causa di impedimento assoluto a comparire, essendo - uno dei due - imputato e - l'altro - testimone in un concomitante processo: un impedimento che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 14207 del 2009) avrebbe dovuto essere riconosciuto, a prescindere dalla tempestiva comunicazione. I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno. Prendendo le mosse dall'ottavo motivo, concernente la pretesa nullità degli atti, deve osservarsi che si tratta della mera riproposizione di identico motivo di ricorso, al quale la Corte d'appello aveva già dato esaustiva risposta.
I ricorrenti, in particolare, non superano l'obiezione della Corte secondo cui, alla data del 7 gennaio 2010, essi risultavano assistiti, ciascuno, da un difensore di fiducia, nessuno dei quali era però presente, senza aver addotto un legittimo impedimento. L'avvocato Policicchio risulta dunque nominata di ufficio, del tutto correttamente, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, e, in relazione a tale nomina di sostituto del titolare, è noto che la giurisprudenza di legittimità, nella sua assoluta prevalenza, non riconosce il diritto a concessione di un termine difesa che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (Sez. 2^, Sentenza n. 26298 del 05/06/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 237152; Conformi: N. 6015 del 1999 Rv. 213381, N. 11870 del 2004 Rv. 230099, N. 5605 del 2007 Rv. 236123). Non è neppure superato il rilievo che il detto difensore di ufficio ha, di fatto, beneficiato di un termine congruo per preparare la difesa ed ha poi assistito gli imputati all'udienza del 18 gennaio 2010, presentando le proprie conclusioni.
Per quanto, poi, concerne il mancato rinvio per impedimento, addotto dagli imputati per l'udienza del 18 gennaio 2010, va rilevato, ugualmente, il carattere meramente ripetitivo dell'eccezione, già risolta adeguatamente dalla Corte territoriale.
Ed invero, con l'asseverare la bontà del bilanciamento tra gli impedimenti concomitanti, operato dal Tribunale, la Corte territoriale si è, in sostanza, allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, la definizione della "assoluta impossibilità di comparire" non può coincidere con una scelta completamente libera dell'imputato citato, nella stessa data, in due diversi procedimenti: imputato che, pur legittimamente operando una scelta completamente libera, potrebbe anche soltanto tutelare interessi opportunistici personali e compromettere il regolare svolgimento di altri processi ed i diritti che devono essere garantiti ai coimputati (Sez. 4^, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229108).
D'altra parte, è rimessa al giudice la valutazione non solo della gravita e del carattere assoluto dello stesso, ma anche della sua attualità (Sez. 5^, Sentenza n. 43373 del 06/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 233079).
E nella specie, tale valutazione risulta compiuta in modo coerente e rispettoso delle finalità della previsione normativa. Il settimo motivo è inammissibile per la assoluta genericità della sua formulazione.
Il quarto motivo ( e il conseguente sesto motivo) è integralmente inammissibile perché articolato sulla base di considerazioni di fatto e sottoponendo direttamente alla Corte di cassazione, per una sua autonoma e rinnovata valutazione, gli elementi di prova che costituiscono materia di esclusiva cognizione ed apprezzamento da parte del giudice del merito.
Certamente non è compito della Cassazione quello di conoscere singoli atti del processo ovvero il contenuto di deposizioni testimoniali.
Si dimentica, nel ricorso, di considerare che, come sottolineato anche dalle Sezioni unite della Cassazione, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000 Ud. (dep. 23/06/2000) Rv. 216260). D'altro canto, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "manifesta", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 226074). Infine, con riferimento alla introduzione del vizio del travisamento della prova a seguito della riforma dell'art. 606, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006 - vizio peraltro nemmeno espressamente denunciato - si è affermato che in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4^, Sentenza n. 37982 del 26/06/2008 Ud. (dep. 03/10/2008) Rv. 241023; Sez. 1^, Sentenza n. 6112 del 22/01/2009 Ud. (dep. 12/02/2009) Rv. 243225). E, nella specie, è indubbio che tale onere sia stato disatteso posto che i documenti così come le deposizioni ritenuti ingiustamente ignorati o non esattamente valutati, sono citati per brani, peraltro sparsi in molteplici parti del ricorso, e in maniera tale da non permettere, alla Cassazione, la "visualizzazione" virtuale dell'intera prova asseritamente travisata e la valutazione della rilevanza della questione posta.
Peraltro, come ancora evidenzia la Corte di legittimità (Sez. 2^, Ordinanza n. 19547 del 18/05/2006 Cc. (dep. 07/06/2006) Rv. 233772), il prospettato travisamento del fatto in tanto potrebbe essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del merito gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi il denunciato travisamento, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine autosufficienti, indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come quegli elementi siano stati valutati.
E anche sotto tale profilo, appare evidente, dalla lettura del ricorso, che le prove per cosi dire travisate, sono sottoposte direttamente alla Cassazione, senza viceversa indicare se e in quali modi le stesse questioni, una per una, fossero state sottoposte, con la dovuta specificità, al giudice dell'appello, tanto da determinare la eventuale carenza della motivazione da quello resa. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso, dovendosi ammettere che il riconoscimento della insufficienza della prova della riferibilita del furto sub C) agli imputati, ha comportato un accertamento di merito completo, destinato a riflettersi, escludendola negli stessi termini, sulla prova del presupposto di fatto del reato di falso per soppressione che, sul primo, fondava la propria esistenza.
In altri termini, il reato di furto sub C) è stato oggetto di assoluzione per mancanza di una prova "piena"(così pag. 10). Ne consegue che la parte della contestazione di falso per soppressione, contenuta nel capo D), limitatamente ai documenti oggetto della contestazione di furto sub C), meritava di divenire oggetto di pronuncia proscioglitiva nel merito, con la stessa formula, dovendosi escludere che, per esso, la sopravvenuta prescrizione abbia impedito il completarsi dell'accertamento di merito (v. in senso analogo, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244273).
L'ulteriore profilo del primo motivo di ricorso, tendente al riconoscimento della insussistenza del fatto - reato, rimane, per la specifica condotta in questione, assorbito.
Solo in parte fondato è, infine, il secondo motivo di ricorso. La prima questione posta, relativa cioè alla asserita presenza in atti della prova documentale che dimostrerebbe la esistenza, nel fascicolo, della copia che si assume trafugata, in data successiva a quella del contestato furto, non è ricevibile perché la Cassazione non è certamente il giudice della prova e non può esserle sottoposto, per una autonoma valutazione, un elemento con presunta attitudine dimostrativa.
La questione, poi, della possibilità di qualificare, il fatto già contestato come furto, secondo, invece, il paradigma normativo dell'art. 351 c.p., non è stata sottoposta al giudice dell'appello. Essa deve dunque ritenersi inammissibile, secondo il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, che tale sanzione prevede per le "violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello". Ma anche a volere considerare i poteri officiosi della Cassazione in tema di riqualificazione giuridica del fatto, che le parti stesse sembrano sollecitare con lo specifico motivo di ricorso, e che anche il Procuratore Generale di udienza ha implicitamente evocato, va rilevato che non ne ricorrono i presupposti di operatività. L'art. 351 c.p., infatti, contiene una clausola di riserva che la rende operativa solo "qualora il fatto non costituisca più grave delitto" e, nella specie, proprio tale ultima ipotesi ricorre, essendo stato contestato ed addebitato il delitto di furto pluriaggravato, per il quale è prevista una pena edittale massima di dieci anni a fronte di quella di cinque anni prevista dall'art. 351 cit..
Meritevole di considerazione è, piuttosto, la questione della assenta impossibilità, nel caso di specie, del concorso materiale tra il delitto di furto e quello di falso per soppressione, con conseguente necessità di rilevare l'assorbimento del primo nel secondo.
Essa risulta risolta, nella sentenza impugnata, in termini non condivisibili.
Il giudice dell'appello ha mostrato, invero, di volersi uniformare alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 851 del 12/12/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233757) secondo cui, quando la distruzione di un documento viene commessa "dopo" e separatamente rispetto alla sottrazione dello stesso, è configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione.
Il presupposto di fatto su cui si è sviluppato il ragionamento in diritto, contenuto in sentenza, è stato, infatti, che, nel caso di specie, le condotte di furto e di falso per soppressione sarebbero rimaste distinte e separate.
Il motivo dì ricorso è stato invece basato sulla denuncia dell'errore consistito nel non avere, i giudici, tenuto nel debito conto anche la opposta ricostruzione storica della vicenda, pure emergente in via logico - deduttiva, dalle prove raccolte: e cioè quella dell'essere stata, la soppressione della memoria e degli altri atti di corrispondenza, contestuale e non distinguibile dal preteso furto.
Una condotta, quella degli imputati, da considerarsi, cioè, unitaria e quindi tale da ricadere nel paradigma del reato di furto o, in alternativa, in quello di falso per soppressione, in base all'esito dell'accertamento sull'atteggiamento psicologico. Ed infatti, nella motivazione della sentenza n. 851 del 2005, sopra citata, la Cassazione ha precisato che del tutto peculiare è il caso della condotta sostanzialmente unitaria: in siffatta ipotesi, è decisiva l'indagine sul fine perseguito dall'agente, dimodoché deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova di un diritto.
Ebbene, è indubbio che la sentenza impugnata abbia incentrato il focus dell'accertamento pienamente accreditato, essenzialmente, oltre che sull'interesse all'asportazione del documento, riconducibile agli imputati, altresì, quanto agli elementi oggettivi, sul comportamento del tutto ambiguo che gli stessi avrebbero tenuto, presso la cancelleria del Tribunale, quando avevano richiesto di consultare il fascicolo processuale nel quale avrebbe dovuto trovarsi la documentazione, poi non più rinvenuta.
Quella appena descritta viene indicata, dai giudici, come la circostanza in cui sarebbe avvenuto il trafugamento ed anche l'occultamento dei documenti, descritti tanto nel capo A), quanto nel capo D).
Viceversa, la attestazione dell'avere, gli imputati, dato alle fiamme del materiale cartaceo, in occasione della successiva perquisizione subita, è stata effettuata, dai giudici, per segnalare un possibile indicatore della loro malafede nei confronti degli inquirenti, ma senza potere in alcun modo sostenere, in termini probatoriamente accettabili, che tale comportamento avesse avuto ad oggetto proprio i documenti descritti al capo A) come oggetto di furto. Se, dunque, tale segmento della azione è irrilevante ai fini del ragionamento probatorio dei giudici a quibus, deve anche rilevarsi che, nella contestualità del comportamento da valutare ai fini della operatività o dell'art. 624 o dell'art. 490 c.p., è fondamentale verificare se, tra gli accertamenti compiuti in sentenza, ve ne siano di idonei a fare chiarezza sull'elemento psicologico che lo ha assistito.
Infatti, proprio la giurisprudenza citata dai ricorrenti osserva che quando "vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del diritto, il concorso non è ipotizzatale e la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che animava ab initio la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490" (v. anche Cass., sez. 2^, 25 ottobre 1965, Lanoce, Cass., Sez. 6^, 18 maggio 1973, Melacci). Orbene, tenuto conto della complessiva ricostruzione dei fatti, appare indubbio che i giudici - al di là delle formule meramente assertive - abbiano ritenuto che i documenti sono stati fatti sparire, in un unico contesto, proprio ed esclusivamente in ragione della loro funzione probatoria del reato contestato, trattandosi del "corpo " dei contestati reati di contraffazione.
Occultandoli, si sarebbe ottenuto, quantomeno, il risultato di interferire sulla corretta costituzione del fascicolo processuale, mancando la prova fondamentale acquisita dal PM.
Non può dirsi, in altri termini, che abbiano individuato una finalità della azione diversa rispetto a quella appena indicata e riconducibile alla finalità di profitto, caratterizzante il paradigma del reato di furto.
Una finalità, quest'ultima, che, per quanto non circoscrivibile alla nozione di vantaggio di natura patrimoniale, avrebbe dovuto, nel caso di specie, comunque atteggiarsi come vantaggio non patrimoniale diverso da quello sopra descritto e costituente elemento tipizzante la fattispecie di falso già ritenuta.
In assenza totale di tale accertamento, la unicità del fine, da individuarsi nella volontà di eliminare la capacità probatoria del documento sottratto, comporta la affermazione del necessario assorbimento del furto nel falso, già peraltro dichiarato prescritto.
Quanto al quinto motivo, va parimenti rilevato che la questione resta assorbita dalla decisione assunta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato sub D) relativa ai documenti descritti al capo C), per non avere, gli imputati, commesso il fatto. Dichiara assorbito il fatto di cui al capo A) nella residua parte del capo D), già dichiarato prescritto. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014