Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, è configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della condotta sostanzialmente unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi è decisiva la indagine sul fine perseguito dall'agente dimodochè deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2448
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 003501/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CO TO, N. IL 16/05/1983;
avverso SENTENZA del 09/11/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NAPPI ANIELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per A.S.R. limitatamente alla condanna per il capo a).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NT IC CO impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di furto aggravato e che, in riforma della decisione di primo grado, lo ha dichiarato colpevole altresì del delitto di falso per soppressione del fascicolo relativo al procedimento penale a carico del padre US IC CO.
Propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, sostenendo che erroneamente i giudici d'appello abbiano riconosciuto la configurabilità del concorso formale tra il furto e il falso per soppressione in un caso in cui palesemente l'azione era esclusivamente e unitariamente destinata alla soppressione delle prove di colpevolezza di suo padre.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la decisione di condanna si sia fondata sull'erroneo riconoscimento di attendibilità alle dichiarazioni rese di un funzionario custode del fascicolo, senza considerarne le contraddizioni e l'interesse a escludere una propria responsabilità per colpa.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
La giurisprudenza ammette infatti la possibilità del concorso tra il delitto di furto e il delitto di falso documentale per soppressione, nei casi in cui l'agente abbia operato sia al fine di eliminare il mezzo di prova sia al fine di assicurarsi un'utilità diretta dalla cosa (Cass., sez. 6^, 12 luglio 1989, Marletta); l'esclude solo nel caso in cui unico scopo dell'azione sia effettivamente l'eliminazione della prova (Cass., sez. 3^, 22 gennaio 1965, Fumarola, Cass., sez. 2^, 15 gennaio 1965, Pigni, Cass., sez. 2^, 21 novembre 1966, Scarpino). Si assegna perciò rilievo preminente anche a un criterio cronologico, evidenziando come la distruzione del documento dopo che sia stato commesso il furto "non rientra tra i post-fatti non punibili, ma costituisce il concorrente reato di falsità per distruzione di cui all'art. 490 c.p., che mira ad assicurare una tutela diretta ed autonoma del bene giuridico della conservazione degli atti pubblici e delle scritture private indipendentemente dal loro attuale possesso" (Cass., sez. 5^, 23 ottobre 1962, Giuditti). Si ribadisce, così, che, solo quando "vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del diritto, il concorso non è ipotizzatale e la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che animava ab initio la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490" (Cass., sez. 2^, 25 ottobre 1965, Lanoce, Cass., Sez. 6^, 18 maggio 1973, Melacci).
In realtà le condotte di distruzione di un documento, come quelle di soppressione e di occultamento, assumono rilevanza penale anche quando siano commesse da chi ne abbia o ne abbia ottenuto lecitamente la detenzione. Sicché, quando la distruzione viene commessa dopo la sottrazione del documento, non pare possa dubitarsi che tra i due reati si abbia un concorso materiale, essendo evidentemente diverse e distinte le due condotte. I dubbi che si sono posti in giurisprudenza riguardano casi in cui si prospettava un concorso formale piuttosto che un concorso materiale tra i due reati, perché la condotta appariva sostanzialmente unitaria, esaurendosi in un unico contesto cronologico e teleologico. Nel caso in esame non pare possa contestarsi invece che la distruzione del fascicolo sopravvenne certamente alla sua sottrazione dagli uffici giudiziari;
e che la finalità della sottrazione era destinata non solo alla distruzione ma anche alla conoscenza del contenuto probatorio degli atti sottratti. Sicché correttamente la Corte d'Appello ha riconosciuta la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, basata su una corretta valutazione delle prove desumibili dalle deposizioni dei commessi addetti all'ufficio giudiziario presso il quale avvenne il furto. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006