Sentenza 24 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 009 5 1 / 0 1 LIRE 3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano CG575374 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.7876/98 Composta dai Magistrati: -cron. 1968 Presidente Dott. Paolino Dell'Anno - Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Bruno -Ud. 13 11.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: Stefano M. VA " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE°1 oro " Giovanni Amoroso UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3002 sul ricorso proposto 24. GEN 2001 da IL CANCELLIERE difesa dall'avv. MAGARINI MONTENERO RI, rappresentata e NO PA con domicilio eletto in Roma alla via Bruxelles n. 20 presso l'avv. Giovanni Patrizi, come da pro- cura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- 4633 feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale al Sig. INPS al Sig. PATRIZ per diritti L. per diritti L. 21 FEB. 2001 ! - 8 MAR. 2001 1 IL CANCELLIERS IL CANCELLIERE lo e RI SO, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Orvieto in data 19 maggio 1997 (R.G. 70/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per la declaratoria di nullità del ricorso. 2 Svolgimento del processo IN MO RI ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 29 aprile 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Orvieto del 19 maggio 1997, dolendosi che con tale provvedimento reso nella controversia fra essa ricorrente e l'INPS il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente il diritto alla percezione della pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo spettante al de cuius (Corte Cost., sent. n. 495 del 1993). L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia l'illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, delle norme (commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) in base alle quali è stata resa la contestata pronuncia di estinzione, in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati gli oneri delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. Il ricorso è ammissibile. 3 Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. a e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure della ricorrente, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con 4 l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza ha il potere impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte ん regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella S Corte d'appello di Perugia (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese alla Corte d'appello di Perugia. - Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Vitime M u IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Buna Baltimiello деева A 0 S 1 S 3 . A I 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T T 5 D , R , Depositata in Cancelleria . A 'A O L N L oggi, 24 GEN. 2001 L L O 3 E P 7 D - Y I 8 D S - 'S IL ULLABORATORE 1 N N E 1 E R DI CANCELLERIA S A P མཱ, ཨུ ཙནྡྷཝབྷཱལཱསྶ U E I S A G T , R G O ས O O E C ཀསྶ T L D T I R I A I L D L E O D 19