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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. TO La LL, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3405/2023
R.G. cui è stato riunito il fascicolo n. 1699/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i presso lo studio degli avv.ti EN
DO e RO DO che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti, pec: e Email_1 Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via D. Romeo n. 15, con gli avv.ti Ilaria RAFFANTI, Dario ADORNATO e Cinzia LOLLI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875/7313, pec: Per_1
E
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CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli- avviso di addebito
Pag. 1 a 16 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 10.10.2023, ha esposto che ha lavorato come Parte_1
bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda OS RA, ubicata nel Comune di
Bivongi negli anni 2019, 2019 e 2020, più precisamente, per l'anno 2018, nel periodo da aprile a dicembre, nel 2019 da ottobre a dicembre e nel 2020 da settembre a dicembre, e dunque rispettivamente per 151, 75 e 51 giornate;
che si è occupato della manutenzione e coltivazione di fondi siti in Bivongi e Guardavalle, consistenti in oltre 7 ettari di oliveti, vigneti, terreni seminativo-arborati, pascolo e bosco (meglio descritti nella perizia allegata sub n. 4), nonché presso la cantina di cui il datore di lavoro è proprietario, nella quale si provvede all'imbottigliamento ed etichettatura di vino e olio per la successiva commercializzazione;
che ha sempre prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive del sig. o di suoi incaricati, venendo retribuito con circa € Pt_1
35,00 al giorno;
che è stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
che con tre missive pervenute
13/01/2023, la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria gli ha comunicato il CP_1 disconoscimento del rapporto lavorativo sopra detto, con conseguente annullamento della iscrizione già concessa senza alcuna motivazione che giustificasse il provvedimento;
che ha tempestivamente proposto le impugnative di legge (in data 13/02/2023 e 03/04/2023) senza avere riscontro di sorta;
che il provvedimento assunto dall' si appalesa illegittimo per CP_2
violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90; che detto disconoscimento è di fatto una revoca del provvedimento originario di iscrizione, la cui facoltà è senz'altro riconosciuta dal legislatore alla P.A., e tuttavia solo entro le modalità ed i termini (termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi, salvo il caso di provvedimenti conseguiti a condotte costituenti ipotesi delittuosa, ma solo a condizione che l'ipotetico reato sia stato accertato con sentenza passata in giudicato) di cui alla norma citata, che nel caso di specie non sono stati rispettati;
che si tratta di limiti che il legislatore ha imposto per garantire la certezza del diritto, non essendo ammissibile consentire che una data situazione giuridica possa essere modificata ad libitum, per di più da una sola delle parti protagoniste di un rapporto in cui sono coinvolti almeno tre soggetti (lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale); che, in ogni caso, il provvedimento di cui sopra si rivela illegittimo anche perché è il risultato finale di un
Pag. 2 a 16 procedimento del cui avvio (presumibilmente costituito da procedimento ispettivo al quale ella avrebbe avuto pieno diritto di partecipare) non è mai stata data notizia al lavoratore;
che peraltro l'attività lavorativa dedotta è stata effettivamente prestata con le caratteristiche della subordinazione e, pertanto, anche nel merito il preteso disconoscimento risulta illegittimo.
Con successivo ricorso depositato in data 21.11.2023 ha inoltre esposto che l'agenzia CP_1
di Locri gli ha notificato gli avvisi di addebito nn. 394 2024 0000668175 000, 394 2024
00006682 76 000 e 394 2024 00006683 77 000, tutti formati il 24/04/2024, ingiungendo il pagamento di complessivi € 4.832,27 per indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2018, 2019 e 2020. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, preso atto, per i motivi che precedono, della nullità, inesistenza o comunque illegittimità dei provvedimenti comunicati dall il 13/1/23, accertare e dichiarare il CP_1 diritto di parte ricorrente a restare iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Bivongi per 151 giornate per il 2018, per 75 giornate per il 2019 e per 51 giornate per il
2020; per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente e legale rappresentante a CP_1 riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi” e “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare inammissibili i provvedimenti impugnati data la pendenza dei giudizi finalizzati ad esaminare il merito della vicenda, o comunque, che nulla deve il ricorrente all'
[...]
in relazione al titolo indicato negli avvisi medesimi;
per Controparte_3
l'effetto, annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio l' CP_1
che ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziaria per essere decorso il termine di
120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o di cancellazione dai suddetti elenchi, previsto dall'art. 22 comma primo del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge
11.3.1970 n. 83, ha contestato la fondatezza delle avverse difese riportandosi alle risultanze emesse del verbale ispettivo del 19.09.2022 redatto dagli ispettori incaricati, ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Pag. 3 a 16 Con ordinanza del 13.12.2024, considerata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, questo giudicante ha disposto la riunione del fascicolo RG 1699/2024 al fascicolo più risalente R.G. n. 3405/2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, assunta all'udienza del 14.03.2025.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2018, 2019 e 2020 a seguito dell'avvenuta cancellazione nonché per l'annullamento degli avvisi di addebito nn. 39420240000668175000, 3942024
0000668276000 e 39420240000668377 000.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
A tal proposito è utile porre in premessa la sequenza decadenziale applicabile alla materia in esame: comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
decorso di
30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la CP_1
riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto ( “decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto” precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.); decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n.
83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale. Come già espresso, in difetto del ricorso amministrativo, sia di prima che di seconda istanza, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto. Dunque, al ricorrere di tale ipotesi, il termine di 120 giorni per intentare tempestiva azione giudiziaria decorre dalla scadenza dell'iniziale o precedente termine di 30 giorni.
Nel caso in esame parte ricorrente, per come espressamente allegato in ricorso, e per come documentato dall' (cfr. doc. parte convenuta) ha ricevuto le raccomandate, CP_2
mediante le quali l ha notificato il disconoscimento del rapporto di lavoro in CP_2 agricoltura, in data 13.01.2023. Ella ha proposto ricorso di prima istanza in sede
Pag. 4 a 16 amministrativa soltanto in data 13 febbraio 2023, ovvero oltre i 30 giorni previsti dalla legge, senza tuttavia aver maturato la decadenza di legge, poiché il 12 febbraio 2023 era una domenica, e pertanto il termine si è prorogato di diritto al primo giorno successivo a quello festivo.
Sempre esaminando la catena procedimentale, si apprende inoltre che la parte ha presentato ricorso di seconda istanza in data 3 aprile 2023. Ebbene, tale atto procedimentale
è stato depositato in un tempo assolutamente avulso dai termini previsti dall'art. 22, posto che i 90 giorni per la decisione da parte della competente commissione Cisoa del ricorso del 13 febbraio hanno trovato compimento solo in data 14 maggio 2023. In altre parole,
l'impugnazione alla commissione centrale è stata effettuata in un momento antecedente CP_1
a quello previsto per la decisione in primo grado. A tal riguardo è necessario precisare che la presentazione di un ricorso amministrativo al di fuori dei termini stabiliti dall'art. 11 del d.lgs.
n. 375 del 1993 non è rilevante ai fini dello spostamento degli stessi, né può in alcun modo incidere nella modifica del dies a quo del termine di decadenza di 120 giorni per l'azione giudiziaria. Ne consegue, pertanto, che tale seconda istanza, formulata in violazione dei termini perentori previsti dalla legge, è giuridicamente inesistente, con l'ulteriore conseguenza che tale vizio procedimentale si riverbera geneticamente sul ricorso giurisdizionale, il cui deposito del 10 ottobre è avvenuto in decadenza del termine di 120 giorni per la decisione, o per la formazione del silenzio rigetto, da parte dell'organismo , CP_1
il cui dies a quo è decorso dal 15 maggio 2023.
Per l'effetto, è maturata decadenza dall'azione ex art. 22 del d.l. 7/70, per spirare del termine ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993.
È bene inoltre ricordare che tale termine si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi o pronunce ad essa dipendenti. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ribadita da ultimo con ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6259, ripete al riguardo la natura sostanziale della decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 83/1970 che, riguardando una materia sottratta alla disponibilità
Pag. 5 a 16 delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 9622 del 12.5.2015, nonché Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n.
18528 del 9.9.2011).
Pertanto, la domanda relativa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni di causa, e conseguentemente per quanto concerne le provvidenze connesse, ed i relativi indebiti azionati, soggiace alla decadenza maturata.
Fermo restando quanto sopra, per mera completezza si dà atto che nel merito la parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2018-2020 con conseguente diritto a trattenere le connesse indennità previdenziali.
Va posto in premessa che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Quanto alle prestazioni previdenziali connesse, cui presupposto è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, occorre ricordare il contenuto dell'art. 1 legge 457 del 1972 prevede che: “L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta percento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliere è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.”
Pag. 6 a 16 Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate. Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al
Pag. 7 a 16 verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1 difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle
Pag. 8 a 16 dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_2
nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_2
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1 motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell CP_2 sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni e provvedendo al recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita.
All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per i periodi in esame, ovvero per gli anni dal 2014 al 2021, né tantomeno la parte ricorrente ha fornito supporto documentale a sostegno probatorio, seppure con carattere indiziario, di quanto chiesto, non consta agli atti nessun contratto di lavoro, alcuna comunicazione di assunzione, nessuna busta paga.
Pag. 9 a 16 Quanto alle prove espletate, le testimonianze devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Posto che la mancata iscrizione per gli anni di causa è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione per l'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civ. Sez. L. sentenza n. 7178 del 29/11/1980).
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
Sul punto occorre rappresentare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nella suddetta azienda, ed hanno illustrato che il numero di lavoratori assunti è risultato sproporzionato per eccesso al fine di ottenere prestazioni assistenziali altrimenti non spettanti.
Nel dettaglio si è dato conto, con il predetto verbale, che dall'esame delle dichiarazioni
IVA “è emerso che il reddito derivante dall'attività aziendale non è tale da giustificare le spese dichiarate per le retribuzioni dei dipendenti, anche tenendo conto degli aiuti comunitari, per come riferito del signor il 16.09.2021; ….in conclusione che il Pt_1
numero delle giornate di lavoro dipendente dichiarato con i modelli DMag non trova giustificazione tenuto conto del fabbisogno aziendale richiestoe/o autorizzato nella denuncia
Pag. 10 a 16 aziendale, tanto più che molte delle attività lavorative vengono svolte personalmente ed esclusivamente dal titolare”. Ed infatti, dall'esame del verbale ispettivo emerge che la principale motivazione, che ha portato al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente del ricorrente, è che: “è comproprietario di parte dei terreni gestiti dall'azienda e per quanto riguarda le retribuzioni dice di non tenerne conto essendo titolare il fratello. Oltre i due fratelli, OS e EN, non sa indicare altri compagni di lavoro. Non ricorda in quali anni sarebbe stato assunto ed è vago e impreciso anche nella descrizione dei lavori svolti”.
Allo stesso tempo, occorre dar conto di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente agli ispettori: “Ho lavorato presso l'azienda di mio fratello darsi che negli ultimi 5 Parte_2 anni io abbia sempre lavorato con lui, sempre nella seconda parte dell'anno quando ci sono più cose da fare. Ho anche dei terreni di famiglia, che gestisco da solo, insieme a mia moglie.
Su alcuni che sono in comproprietà con mio fratello OS, sono gestiti da mio fratello con la sua azienda…I terreni che ho in comproprietà con mio fratello li ho dati in comodato gratuito…Non posso dire con certezza se ho ceduto in comodato o in fitto per intero i terreni di cui sono comproprietario…Preciso che nel vigneto lavoravamo noi tre fratelli. A volte vedevo qualche operaio, uomini non donne. Non ho mai visto stranieri e non vorrei fare confusione sul nome degli operai. Oltre noi tre fratelli, nelle giornate in cui andavo a lavorare, non venivano altri parenti, oltre noi tre”.
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo.
Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della
Pag. 11 a 16 situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
In tal senso, le deposizioni del teste OS RA non hanno mutato il quadro in esame. Egli ha infatti dichiarato “...Conosco il ricorrente perché è mio fratello. Negli anni
2018, 2019 e 2020 è stato alle mie dipendenze per i lavori dell'uliveto e del vigneto. Lui ha lavorato nel 2018 per 151 giornate, nel 2019 per 75 e nel 2020 per 51 giornate lavorative.
DR Lui ha lavorato nel 2018 da aprile a dicembre, nel 2019 da settembre a dicembre e la stessa cosa nel 2020, nell'ultimo trimestre. DR Lui lavorava dalle 7 alle 15 con pausa pranzo e lavorava da lunedì a venerdì, a volte anche il sabato. DR. Io l'ho pagato circa 40 euro al giorno. DR i miei terreni si trovano a Bivongi, la mia azienda si occupa di produzione, trasformazione e vendita di prodotti vitivinicoli nonchè produzione e commercio di olio extravergine, il tutto in agricoltura biologica e specifico che il mio organismo di controllo è . DR Ero io a dire a mio fratello e ad altri operai cosa fare. DR CP_4
Quando non ero presente lo facevo al mattino o il giorno precedente.”.
Esaminando la successiva deposizione, il teste ha dichiarato: “... Testimone_1
Conosco il ricorrente perché è il fratello di OS, poi perché abbiamo lavorato insieme.
DR Io lavoro con OS RA da 18 anni. DR ha lavorato negli Parte_1 anni 2018, 2019 e 2020. Lui ha lavorato un anno per la potatura verde, tra maggio e giugno,
e poi nello stesso anno anche per la vendemmia e la raccolta delle olive in autunno, gli altri anni da settembre a dicembre. Io negli anni 2018, 2019 e 2020 ho lavorato da marzo a gennaio, dipende anni per i quali mi chiede di lavorare. DR i terreni sono tutti a Bivongi.
Di piante ce ne sono tante, non so dire il numero preciso, sono terreni sparsi in più zone, saranno un 500 piante di ulivo circa. DR In questi anni ha lavorato anche suo fratello
Pag. 12 a 16 EN, e OS era quasi sempre presente. Io non ho subito il disconoscimento di giornate agricole. DR lavoravamo dalle 7 alle 15 con un'ora pausa pranzo, in una settimana si poteva lavorare 3 o 4 giorni la settimana, i terreni sono in montagna e lì non sempre il clima è favorevole. DR Avremo guadagnato 40 euro al giorno”.
Occorre riaffermare il canone di giudizio per il quale la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni. Non può dunque non rilevarsi che i testi indicati dalla ricorrente sono stati coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo ed essi, quindi, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole al ricorrente, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella in esame. È pertanto prevedibile che essi siano interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo ed affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna ricorrente.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività attività elementari e ripetitive, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accumunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipato e interscambiabile, potrebbe dirsi sempre fungibile, si dimostrano impalpabili e contraddittorie, e, all'esito, insufficienti.
L'esito di tale valutazione probatoria appare del resto confermata dalla circostanza per la quale solo alcuni dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva hanno riferito la presenza del ricorrente quale lavoratore assunto alle dipendenze della ditta datrice, per come precisato da
OS RA, il quale in quella sede non ha precisato la presenza al lavoro dell'odierno ricorrente e, al contempo, ha mostrato memoria di quanto fatto per l'azienda dall'altro fratello
Persona_2
Inoltre, va dato atto che sempre in sede ispettiva OS RA e Testimone_1 hanno riferito di una retribuzione di €40 giornalieri, mentre parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, riferisce di un compenso pari a circa 35€ al giorno. Tali circostanze appaiono in ulteriore contraddizione con quanto emerso in sede ispettiva, ove lo stesso
RA OS ha dichiarato di pagare gli operai circa 50€ al giorno, ed in relazione all'anno
Pag. 13 a 16 2019 ha riferito che il fratello è stato suo dipendente da settembre a dicembre, mentre il periodo per il quale si chiede l'iscrizione va da ottobre a dicembre.
Se del resto non vi è dubbio che solo la testimonianza, quale mezzo di prova tipico, costituisce strumento probatorio idoneo a dare fondatezza di certi fatti, in quanto assunta innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ed in contraddittorio tra le parti, è di certo pur vero che il confronto con le risultanze delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti in sede ispettiva costituisce una misura idonea a saggiare l'attendibilità del teste.
Ebbene, le dichiarazioni assunte dai testi escussi non appaiono idonee a confutare gli esiti degli accertamenti ispettivi e ad assurgere a prove positive dell'attività lavorativa svolta in qualità di lavoratore subordinato.
In primo luogo, va rilevato che le dichiarazioni pronunciate dal titolare dell'azienda risultano meramente assertive delle tesi attoree, senza indicare ulteriori spunti o elementi esterni idonei, o comunque utili, a confermare attendibilità della dichiarazione.
Si palesa, quindi, una assoluta incompatibilità tra allegazioni e riscontro probatorio della documentazione già in atti e, pertanto, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto il prescritto onere probatorio. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura. Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Per l'effetto, infondata anche nel merito è l'opposizione agli avvisi di addebito nn. 394
2024 00006681 75 000, 394 2024 00006682 76 000 e 394 2024 00006683 77 000.
Invero, presupposto per la percezione dell'indennità di disoccupazione è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Occorre ricordare che l'art. 32 legge 264 del 1949 prevede: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano
Pag. 14 a 16 un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.”.
Dunque, fermo restando la decadenza maturata, e considerato, ad abundatiam che non
è stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per l'anno indicato in ricorso, non sussiste il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2018 e 2019 e
2020 rispettivamente per 151, 75 e 51 giornate lavorative e, di conseguenza, non può dirsi sussistente il diritto alla percezione delle connesse prestazioni di natura previdenziale.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00 di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art.152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
04/08/2020 n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).”
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Pag. 15 a 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Locri, 10 ottobre 2025
Il Giudice
TO La LL
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