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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 15/10/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 52/2023 del ruolo RA affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. FREDA ETTORE, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti FASCIANO GIANLIVIO
e RUSSO GIUSEPPE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.01.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere risultato vincitore della selezione di cui all'avviso pubblico indetto in esecuzione della delibera del 19.10.2019, di essere stato nominato TT
NE di con delibera assembleare del 03.03.2020, di aver Controparte_1 sottoscritto, in data 13.03.2020, un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni, di avere appreso aliunde che con delibera dell'Assemblea in data
12.09.2022 -mai comunicatagli, nè preceduta da alcuna contestazione disciplinare, né
1 seguita da alcuna comunicazione scritta della risoluzione del rapporto di lavoro- era stata disposta la sua revoca con effetti immediati, in uno a quella dell'Amministratore
Unico, chiedeva: “1) Dichiarare l'inefficacia del recesso per violazione dell'art. 2 l. n.
604/1966, ossia per violazione del requisito della forma scritta. 2) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di TT NE, e condannare, altresì, la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il recesso di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o della scadenza del contratto, in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3)
Dichiarare l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 35 del C.C.N.L. dell'art. 7
l. n. 300/70 o dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, o degli artt. 49 e 50 C.C.N.L. area dirigenti delle Funzioni Locali e dell'art. 21 D.Lgs. n. 165/2001. 4) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di TT NE, e condannare, altresì, la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il recesso di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o della scadenza del contratto, in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 5) Subordinatamente, dichiarare comunque l'illegittimità della risoluzione del contratto per violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt.
49 e 50 del C.C.N.L., dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 l. n. 300/70 o dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, nonché per violazione dell'art. 7 del contratto individuale di lavoro e dell'art. 49 del C.C.N.L. citato e, comunque, per carenza delle ragioni giustificative previste dall'art. 49 del C.C.N.L. e dall'art. 7 del contratto individuale stante l'assenza di responsabilità dirigenziale, e dall'art. 36 del C.C.N.L. stante l'assenza di responsabilità disciplinare e, comunque, perché ingiustificato. 6)
Condannare, quindi, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
2 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e pari agli emolumenti, come sopra specificati, perduti fino alla naturale scadenza del contratto, nella misura di €
57.560,00, oppure nella eventuale diversa misura, maggiore o minore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, col versamento dei contributi previdenziali. 7) Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, a causa della perdita delle opportunità lavorative derivate dalla revoca dell'incarico di TT NE, con gli accessori. 8) Condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniale, biologici, esistenziali e alla reputazione professionale, patiti dal ricorrente, quantificati in €
66.857,00, con l'aumento per la personalizzazione massima e, quindi, per un importo pari ad € 89.588,00, o nella misura diversa, maggiore o minore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 9) Dichiarare il diritto del Dr. alla percezione degli Parte_1 emolumenti maturati fino al 12-09-2022 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per la detta
[...] causale, della somma di € 3.544,00, nonché di € 8.000,00 per indennità di risultato per il 2021, o di quella, maggiore o minore, eventualmente diversa, che dovesse risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
A sostegno delle domande l'istante deduceva che tra le parti era intercorso un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con l'attribuzione di funzioni dirigenziali, tanto ricavandosi dalla disciplina di cui al D. lgs. 175/2016 in tema di società a partecipazione pubblica e dal contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti, con conseguente applicabilità dell'art. 63 T.U.P.I. e devoluzione della controversia al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Lamentava la violazione dell'art. 2 L. 604/1966 per mancanza della forma scritta del recesso, nonchè la violazione dell'art. 49 del C.C.N.L. Area Dirigenti Funzioni Locali, dell'art. 21 D. lgs. 165/2001, dell'art. 7 del contratto individuale e dei principi di tempestività e specificità della contestazione, dell'art.7 L. 300/1970, dell'art. 35 del
C.C.N.L. Area Dirigenti Funzioni Locali e dell'art. 55 bis d. lgs. 165/2001, deducendo che la revoca dell'incarico era stata effettuata ad nutum, senza alcuna previa contestazione nè garanzia di contraddittorio previsto dalle fonti normative richiamate.
3 Rappresentava, altresì, che la revoca dell'incarico veniva disposta in ragione di una serie di censure mosse avverso l'operato dell'Amministratore unico del tutto estranee alle funzioni del TT NE, deducendo la infondatezza degli addebiti e la insussistenza di responsabilità disciplinare a suo carico.
Allegava infine la insussistenza di giustificazione del recesso, in assenza di gravi responsabilità del dirigente e dei motivi di cui all'art. 7 del contratto individuale, rassegnando le conclusioni come in atti.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente, la quale preliminarmente, eccepiva la incompetenza funzionale del giudice del lavoro per rientrare la controversia nella cognizione del Tribunale delle Imprese, innanzi al quale pendeva la causa promossa contro dall'Amministratore unico. CP_1
Nel merito deduceva la natura non subordinata del rapporto, evidenziando che il rapporto tra la società convenuta e il TT NE era riconducibile ad un contratto di mandato in assenza di eterodirezione.
Deduceva, inoltre, che vertendosi nella ipotesi di revoca di un incarico e non già di licenziamento in tronco, al ricorrente non era dovuta alcuna preventiva contestazione disciplinare, né alcun indennizzo, stante l'espressa previsione contrattuale di esclusione di qualsiasi ristoro economico dallo stesso accettata.
Rappresentava altresì che la risoluzione del rapporto non poteva essere considerata nulla per assenza di forma scritta, in quanto il ricorrente non era legato alla società da un vincolo di subordinazione, le modalità di risoluzione di un mandato sono previste nel contratto di mandato e la disciplina codicistica non prevede alcuna formalità in ordine alla revoca.
Evidenziava ancora che gli addebiti mossi al ricorrente erano sorretti da giusta causa, da inquadrarsi nel contesto societario della vicenda.
Contestava infine la quantificazione dei danni: in particolare, in ordine ai danni conseguenti alla risoluzione del contratto, richiamava la clausola contrattuale in base alla quale “nulla è dovuto a titolo di indennizzo o ad altro titolo al TT NE nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto per qualsiasi causa nonché per dimissioni” ed evidenziava che le voci di danno reclamate in ricorso avevano natura ontologicamente diversa tra loro;
in ordine ai danni psicofisici, rappresentava che il ricorrente ricopriva il ruolo di
TT del Dipartimento di Prevenzione di un Ospedale pubblico, circostanza questa ritenuta incompatibile con la percentuale di danno lamentata in ricorso (25%) e che
4 nessuna prova idonea a corroborare i pretesi danni era stata fornita.
Soggiunta la “irricevibilità” della domanda attorea, giacchè il ricorrente, in quanto dipendente pubblico, non avrebbe potuto ricoprire l'incarico di direttore RA rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiararsi ex art. 38 c.p.c., ed anche alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/03, incompetente per materia in favore del
Tribunale delle Imprese di Napoli al quale devolvere e rimettere la presente controversia. In via gradata, laddove il Tribunale non ritenesse che l'incarico del
TT NE non ricada tra quelli elencati all'art. 3 d.lgs. n. 168/03, rimetta in ogni caso il presente procedimento al Tribunale Civile di Avellino;
in via di subordine, rigettare la domanda proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. perché irricevibile, improcedibile, inammissibile, nonché infondata nel merito;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia il Tribunale detrarre dal risarcimento del danno che sarà eventuale oggetto di condanna in capo ad uanto medio tempore maturato in capo al Sig. Controparte_1 Pt_1 titolo di aliunde perceptum (a far data dal licenziamento alla reintegra ovverossia ancora da quella diversa data che verrà determinata in corso di causa), nonché ancora l'aliunde percipiendum, se del caso nella misura che il Giudice vorrà determinare (anche attraverso le richieste istruttorie e di esibizione) nella misura equa e di giustizia ex art. 1226 c.c.; con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione orale, la stessa è stata decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va disattesa la eccezione di incompetenza funzionale
(e, quindi, anche territoriale) del Tribunale di Avellino sollevata dalla parte resistente, secondo cui sussisterebbe la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Al riguardo si osserva le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1545 del 2017, con riguardo alla figura dell'amministratore unico o del consigliere di amministrazione di una spa, hanno sottolineato che non può escludersi che possa essere instaurato, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera, come già indicato da Cass. n. 1796/1996 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
345 del 13/01/2020).
Con specifico riferimento, poi, alla carica di TT NE, deve prendersi atto
5 dell'art. 2396 c.c. secondo cui le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
In argomento la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore RA di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs.
n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art.
2396 c.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17309 del 03/07/2018; Cass. sez.
6 - L,
Ordinanza n. 17338 del 2021).
Orbene, applicando il principio di cui innanzi alla fattispecie all'attenzione, nel caso in esame è indubbio che il ricorrente abbia impugnato il recesso sul presupposto che tra lui e la società sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che sia stato licenziato oralmente, con conseguente diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.
Né la resistente ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimenti afferenti al rapporto di immedesimazione organica che determinerebbe l'attivazione della competenza al Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. a) d.lgs. 27.6.2003 n. 168.
Del resto, nessun dubbio che la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le altre, Cass. Sez. Un. 24591 del /2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. Sez.
Un. 7759 del 2017).
Da quanto esposto, si rileva la infondatezza della tesi della resistente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, appartenendo la competenza, avuto riguardo alla domanda formulata in ricorso, al Giudice del lavoro.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che in esecuzione della delibera di
6 assemblea del socio unico di del 19.10.2019, l'Amministratore Controparte_1
Unico della predetta società ha indetto avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di un TT NE e che all'esito della procedura selettiva, l'assemblea ha deliberato la nomina del vincitore della selezione, ragion per cui in data 13.03.2020 è stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e Controparte_1
E' invece contestata la natura del rapporto, del quale la parte ricorrente ha dedotto la natura subordinata, facendo leva sul contenuto letterale del contratto di lavoro stipulato tra le parti il 13 marzo 2020 e, in particolare, sulla qualificazione contenuta nell'intestazione del contratto (“Contratto di diritto privato a tempo determinato, per il conferimento dell'incarico di TT NE della società ), Controparte_2 nonché sulle previsioni di cui all'art. 10 (“…Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme in materia di lavoro subordinato previste dal Codice civile”), all'art. 6 (“Il compenso, attribuito al TT NE da parte della società è determinato con riferimento ai parametri minimi della
Dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia e
CCNL dell'Area dirigenza del Comparto Regioni- Autonomie (Funzioni locali)….)” e all'art. 4, che richiama espressamente “la disciplina di cui all'art. 53 e ss. d. lgs.
165/2001”, ossia le norme dettate per la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
La parte resistente ha negato la natura subordinata del rapporto, sostenendo che lo stesso sarebbe riconducibile ad un contratto di mandato.
In argomento, vale premettere che secondo una prima opzione interpretativa il direttore RA è legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, ancorché il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti affievolito dall'ampiezza e discrezionalità dei poteri attribuiti (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n.
3400); secondo una diversa opzione ermeneutica, il direttore RA può anche essere un soggetto esterno alla società, non legato da un vincolo di subordinazione
(Cass. 14.7.1993, n. 7796; Cass. 4.6.1981, n. 3614), potendo basarsi il rapporto tra direttore RA e società anche su diversi presupposti, nell'ambito di un rapporto di mandato o di un ufficio privato, al pari degli amministratori.
Indicazioni univoche circa la natura giuridica del rapporto non possono trarsi neppure dall'art. 2396 c.c., che afferma che al direttore RA si applicano le norme in tema di responsabilità dettate per gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni
7 esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore RA può essere un lavoratore subordinato -ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche sotto il profilo della responsabilità- ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo.
Ciò posto, ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione o, al contrario, abbia natura altamente intellettuale e professionale), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell' osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato -ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo- è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla
8 specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell' attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch' esso di natura autonoma) (cfr. Cass.1/18).
Il potere direttivo del datore di lavoro affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere RA, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. civ. sez. lav.,
16/11/2018, n. 29646).
La prova della subordinazione deve essere fornita in maniera rigorosa ed esaustiva.
Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico della parte ricorrente non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass.1/2018, Cass.28025/13,
Cass.21028/96, Cass.12926/99).
Ebbene nel caso di specie, ritiene il Tribunale non sia stata raggiunta adeguata prova della sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, requisito che si atteggia diversamente a seconda dei tipi di prestazione ma che è sempre presente.
Dall'esame dell'istruttoria documentale è emerso che le parti hanno stipulato in data
13 marzo 2020 un contratto di diritto privato, di durata triennale, per il conferimento dell'incarico di TT NE, mercè il quale il ricorrente si è impegnato, a: “a) prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della società cui è stato preposto;
b) ad esercitare la rappresentanza della società; c) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione, ispirando la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale e regionale secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea e dall'Amministratore unico;
d) a rispondere della correttezza ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
e) alla responsabilità dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza alle deliberazioni di programmazione, di indirizzo e di direttiva dell'Assemblea e
9 dell'Amministratore unico;
f) a mantenere il segreto e a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni d qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza del suo ufficio, quado da ciò possa derivare danno per la società, ovvero un danno od ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge n 241/1990 e al codice della privacy;
g) provvedere in particolare a svolgere le attività demandate al TT NE dallo Statuto sociale (art. 21)”.
Con la sottoscrizione del detto contratto il ricorrente ha altresì assunto la veste di
“datore di lavoro”, esercitando le relative funzioni, ivi compresa la facoltà di delega ex art. 16 del citato d. lgs. 81/2008 e s.m.i. e si è impegnato a rispondere alla società del raggiungimento degli obiettivi fissati nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitata, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della medesima (art 5).
Il compenso, parametrato ai parametri minimi della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia e CCNL dell'Area dirigenza del
Funzioni locali, è stato determinato per la remunerazione “di tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al TT NE, nonché qualsiasi incarico attribuito in ragione dell'Ufficio o comunque conferito dalla società o su designazione della stessa”, (art. 6 del contratto del 13.3.2020, all. sub 3 in produzione di parte ricorrente, prodotto pure dalla parte resistente, all. sub 3).
Ciò posto, dalla richiamata documentazione non emerge la configurabilità dell'essenziale fattore del potere direttivo: si tratta di un elemento presente in tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, compreso quello dirigenziale, sia pure con diverse caratteristiche e diversa intensità.
A tal fine non giova la previsione contrattuale contenuta nell'art. 6, secondo cui “al direttore NE si applica la disciplina sull'orario di lavoro, le ferie, le festività, le aspettative e il riposo settimanale previste per i dirigenti degli ee.ll., secondo le direttive dell'amministratore unico”, in quanto -posto che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto- non è stato specificato in ricorso il contenuto e la portata di tali direttive, tenuto conto che semplici direttive generali e programmatiche costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo.
10 Inoltre e in via dirimente, la funzione gerarchica dell'Amministratore unico si pone in netto contrasto con la previsione contenuta nel decreto n. 29 del 20.04.2020 a firma del medesimo Amministratore (prodotto in all. sub 10 in produzione di parte ricorrente e sub 6 in produzione resistente), col quale, richiamato il contratto sottoscritto in data
13.3.2020 e confermato l'incarico per il periodo 13.3.2020—2.3.2023 salvo disdetta anticipata, è stata determinata una indennità di funzione di € 24.000 annui per le funzioni datoriali ex art. 2 comma 1 lett. b d. lgs. 81/2008, precisandosi espressamente che “trattasi di un incarico conferito ai sensi dell'art. 2230 in ragione del carattere fiduciario della scelta”, ciò deponendo per la natura autonoma del rapporto in questione. Analoga previsione è contenuta nel successivo decreto n. 28 del 24.2.2021
a firma dell'Amministratore unico, prodotto in atti (all. sub. 11 in produzione di parte ricorrente e sub 7 in produzione resistente).
Del resto, in adesione alla giurisprudenza di merito si osserva che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale (Corte d'appello di Potenza
9/5/2002, Est. Vetrone, in Lav. nella giur.2003, 193).
Nella descritta situazione, le previsioni contrattuali sul compenso determinato con riferimento al CCNL Dirigenti sul vincolo di esclusività e sul richiamo alle CP_3 norme sulla inconferibilità degli incarichi nella P.A. di per sé sole, non sono tuttavia evidentemente tali da indurre a ritenere comprovata la natura subordinata dell'attività lavorativa del ricorrente, non avendo l'istante dimostrato l'esercizio di una forma di eterodirezione e di controllo, per quanto attenuati, nello svolgimento della sua prestazione lavorativa quotidiana ad opera della proprietà o di altri soggetti a lui sovraordinati. Non risultano peraltro documentati (né, invero, specificamente e compiutamente allegati) episodi che possano costituire espressione di esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente.
Dalle deduzioni contenute in ricorso non si ricava neppure la configurabilità di un potere di controllo da parte del datore di lavoro, sia in termini di richiami o di provvedimenti disciplinari sia in termini di correzione dell'operato del ricorrente, o di vincoli di presenza o comunque di organizzazione dell'attività lavorativa.
Nè l'equivocità del dato documentale sopra evidenziata può essere superata da un'indagine di fatto, in quanto il ricorrente ha allegato e offerto di provare solo tardivamente, oltre i limiti delle preclusioni processuali, gli indici della subordinazione
11 consistenti nella eterodirezione, peraltro articolando i relativi capi in modo generico
(vedasi le memorie depositate da parte attrice in data 30 giugno 2023).
La presente controversia deve, pertanto, essere risolta in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
5. In conclusione, si ritiene, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sin qui espresse, che in difetto della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la società, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto la inefficacia/illegittimità del licenziamento ed il risarcimento del danno connesso.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la non univocità degli orientamenti interpretativi circa la natura giuridica del rapporto che lega il TT
NE alla società e dei quali si è dato conto nel corpo della motivazione, nonché le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, giustificano la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 04.01.2023 e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza disattesa e respinta Controparte_1
e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 15/10/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 15/10/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 52/2023 del ruolo RA affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. FREDA ETTORE, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti FASCIANO GIANLIVIO
e RUSSO GIUSEPPE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.01.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere risultato vincitore della selezione di cui all'avviso pubblico indetto in esecuzione della delibera del 19.10.2019, di essere stato nominato TT
NE di con delibera assembleare del 03.03.2020, di aver Controparte_1 sottoscritto, in data 13.03.2020, un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni, di avere appreso aliunde che con delibera dell'Assemblea in data
12.09.2022 -mai comunicatagli, nè preceduta da alcuna contestazione disciplinare, né
1 seguita da alcuna comunicazione scritta della risoluzione del rapporto di lavoro- era stata disposta la sua revoca con effetti immediati, in uno a quella dell'Amministratore
Unico, chiedeva: “1) Dichiarare l'inefficacia del recesso per violazione dell'art. 2 l. n.
604/1966, ossia per violazione del requisito della forma scritta. 2) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di TT NE, e condannare, altresì, la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il recesso di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o della scadenza del contratto, in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3)
Dichiarare l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 35 del C.C.N.L. dell'art. 7
l. n. 300/70 o dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, o degli artt. 49 e 50 C.C.N.L. area dirigenti delle Funzioni Locali e dell'art. 21 D.Lgs. n. 165/2001. 4) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di TT NE, e condannare, altresì, la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il recesso di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o della scadenza del contratto, in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 5) Subordinatamente, dichiarare comunque l'illegittimità della risoluzione del contratto per violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt.
49 e 50 del C.C.N.L., dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 l. n. 300/70 o dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, nonché per violazione dell'art. 7 del contratto individuale di lavoro e dell'art. 49 del C.C.N.L. citato e, comunque, per carenza delle ragioni giustificative previste dall'art. 49 del C.C.N.L. e dall'art. 7 del contratto individuale stante l'assenza di responsabilità dirigenziale, e dall'art. 36 del C.C.N.L. stante l'assenza di responsabilità disciplinare e, comunque, perché ingiustificato. 6)
Condannare, quindi, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
2 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e pari agli emolumenti, come sopra specificati, perduti fino alla naturale scadenza del contratto, nella misura di €
57.560,00, oppure nella eventuale diversa misura, maggiore o minore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, col versamento dei contributi previdenziali. 7) Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, a causa della perdita delle opportunità lavorative derivate dalla revoca dell'incarico di TT NE, con gli accessori. 8) Condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniale, biologici, esistenziali e alla reputazione professionale, patiti dal ricorrente, quantificati in €
66.857,00, con l'aumento per la personalizzazione massima e, quindi, per un importo pari ad € 89.588,00, o nella misura diversa, maggiore o minore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 9) Dichiarare il diritto del Dr. alla percezione degli Parte_1 emolumenti maturati fino al 12-09-2022 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per la detta
[...] causale, della somma di € 3.544,00, nonché di € 8.000,00 per indennità di risultato per il 2021, o di quella, maggiore o minore, eventualmente diversa, che dovesse risultare di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
A sostegno delle domande l'istante deduceva che tra le parti era intercorso un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con l'attribuzione di funzioni dirigenziali, tanto ricavandosi dalla disciplina di cui al D. lgs. 175/2016 in tema di società a partecipazione pubblica e dal contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti, con conseguente applicabilità dell'art. 63 T.U.P.I. e devoluzione della controversia al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Lamentava la violazione dell'art. 2 L. 604/1966 per mancanza della forma scritta del recesso, nonchè la violazione dell'art. 49 del C.C.N.L. Area Dirigenti Funzioni Locali, dell'art. 21 D. lgs. 165/2001, dell'art. 7 del contratto individuale e dei principi di tempestività e specificità della contestazione, dell'art.7 L. 300/1970, dell'art. 35 del
C.C.N.L. Area Dirigenti Funzioni Locali e dell'art. 55 bis d. lgs. 165/2001, deducendo che la revoca dell'incarico era stata effettuata ad nutum, senza alcuna previa contestazione nè garanzia di contraddittorio previsto dalle fonti normative richiamate.
3 Rappresentava, altresì, che la revoca dell'incarico veniva disposta in ragione di una serie di censure mosse avverso l'operato dell'Amministratore unico del tutto estranee alle funzioni del TT NE, deducendo la infondatezza degli addebiti e la insussistenza di responsabilità disciplinare a suo carico.
Allegava infine la insussistenza di giustificazione del recesso, in assenza di gravi responsabilità del dirigente e dei motivi di cui all'art. 7 del contratto individuale, rassegnando le conclusioni come in atti.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente, la quale preliminarmente, eccepiva la incompetenza funzionale del giudice del lavoro per rientrare la controversia nella cognizione del Tribunale delle Imprese, innanzi al quale pendeva la causa promossa contro dall'Amministratore unico. CP_1
Nel merito deduceva la natura non subordinata del rapporto, evidenziando che il rapporto tra la società convenuta e il TT NE era riconducibile ad un contratto di mandato in assenza di eterodirezione.
Deduceva, inoltre, che vertendosi nella ipotesi di revoca di un incarico e non già di licenziamento in tronco, al ricorrente non era dovuta alcuna preventiva contestazione disciplinare, né alcun indennizzo, stante l'espressa previsione contrattuale di esclusione di qualsiasi ristoro economico dallo stesso accettata.
Rappresentava altresì che la risoluzione del rapporto non poteva essere considerata nulla per assenza di forma scritta, in quanto il ricorrente non era legato alla società da un vincolo di subordinazione, le modalità di risoluzione di un mandato sono previste nel contratto di mandato e la disciplina codicistica non prevede alcuna formalità in ordine alla revoca.
Evidenziava ancora che gli addebiti mossi al ricorrente erano sorretti da giusta causa, da inquadrarsi nel contesto societario della vicenda.
Contestava infine la quantificazione dei danni: in particolare, in ordine ai danni conseguenti alla risoluzione del contratto, richiamava la clausola contrattuale in base alla quale “nulla è dovuto a titolo di indennizzo o ad altro titolo al TT NE nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto per qualsiasi causa nonché per dimissioni” ed evidenziava che le voci di danno reclamate in ricorso avevano natura ontologicamente diversa tra loro;
in ordine ai danni psicofisici, rappresentava che il ricorrente ricopriva il ruolo di
TT del Dipartimento di Prevenzione di un Ospedale pubblico, circostanza questa ritenuta incompatibile con la percentuale di danno lamentata in ricorso (25%) e che
4 nessuna prova idonea a corroborare i pretesi danni era stata fornita.
Soggiunta la “irricevibilità” della domanda attorea, giacchè il ricorrente, in quanto dipendente pubblico, non avrebbe potuto ricoprire l'incarico di direttore RA rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiararsi ex art. 38 c.p.c., ed anche alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/03, incompetente per materia in favore del
Tribunale delle Imprese di Napoli al quale devolvere e rimettere la presente controversia. In via gradata, laddove il Tribunale non ritenesse che l'incarico del
TT NE non ricada tra quelli elencati all'art. 3 d.lgs. n. 168/03, rimetta in ogni caso il presente procedimento al Tribunale Civile di Avellino;
in via di subordine, rigettare la domanda proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. perché irricevibile, improcedibile, inammissibile, nonché infondata nel merito;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia il Tribunale detrarre dal risarcimento del danno che sarà eventuale oggetto di condanna in capo ad uanto medio tempore maturato in capo al Sig. Controparte_1 Pt_1 titolo di aliunde perceptum (a far data dal licenziamento alla reintegra ovverossia ancora da quella diversa data che verrà determinata in corso di causa), nonché ancora l'aliunde percipiendum, se del caso nella misura che il Giudice vorrà determinare (anche attraverso le richieste istruttorie e di esibizione) nella misura equa e di giustizia ex art. 1226 c.c.; con il favore delle spese ed onorari di giudizio”.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione orale, la stessa è stata decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va disattesa la eccezione di incompetenza funzionale
(e, quindi, anche territoriale) del Tribunale di Avellino sollevata dalla parte resistente, secondo cui sussisterebbe la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Al riguardo si osserva le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1545 del 2017, con riguardo alla figura dell'amministratore unico o del consigliere di amministrazione di una spa, hanno sottolineato che non può escludersi che possa essere instaurato, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera, come già indicato da Cass. n. 1796/1996 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
345 del 13/01/2020).
Con specifico riferimento, poi, alla carica di TT NE, deve prendersi atto
5 dell'art. 2396 c.c. secondo cui le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
In argomento la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore RA di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs.
n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art.
2396 c.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17309 del 03/07/2018; Cass. sez.
6 - L,
Ordinanza n. 17338 del 2021).
Orbene, applicando il principio di cui innanzi alla fattispecie all'attenzione, nel caso in esame è indubbio che il ricorrente abbia impugnato il recesso sul presupposto che tra lui e la società sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che sia stato licenziato oralmente, con conseguente diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.
Né la resistente ha spiegato alcuna domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimenti afferenti al rapporto di immedesimazione organica che determinerebbe l'attivazione della competenza al Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. a) d.lgs. 27.6.2003 n. 168.
Del resto, nessun dubbio che la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le altre, Cass. Sez. Un. 24591 del /2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. Sez.
Un. 7759 del 2017).
Da quanto esposto, si rileva la infondatezza della tesi della resistente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, appartenendo la competenza, avuto riguardo alla domanda formulata in ricorso, al Giudice del lavoro.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che in esecuzione della delibera di
6 assemblea del socio unico di del 19.10.2019, l'Amministratore Controparte_1
Unico della predetta società ha indetto avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di un TT NE e che all'esito della procedura selettiva, l'assemblea ha deliberato la nomina del vincitore della selezione, ragion per cui in data 13.03.2020 è stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e Controparte_1
E' invece contestata la natura del rapporto, del quale la parte ricorrente ha dedotto la natura subordinata, facendo leva sul contenuto letterale del contratto di lavoro stipulato tra le parti il 13 marzo 2020 e, in particolare, sulla qualificazione contenuta nell'intestazione del contratto (“Contratto di diritto privato a tempo determinato, per il conferimento dell'incarico di TT NE della società ), Controparte_2 nonché sulle previsioni di cui all'art. 10 (“…Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme in materia di lavoro subordinato previste dal Codice civile”), all'art. 6 (“Il compenso, attribuito al TT NE da parte della società è determinato con riferimento ai parametri minimi della
Dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia e
CCNL dell'Area dirigenza del Comparto Regioni- Autonomie (Funzioni locali)….)” e all'art. 4, che richiama espressamente “la disciplina di cui all'art. 53 e ss. d. lgs.
165/2001”, ossia le norme dettate per la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
La parte resistente ha negato la natura subordinata del rapporto, sostenendo che lo stesso sarebbe riconducibile ad un contratto di mandato.
In argomento, vale premettere che secondo una prima opzione interpretativa il direttore RA è legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, ancorché il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti affievolito dall'ampiezza e discrezionalità dei poteri attribuiti (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n.
3400); secondo una diversa opzione ermeneutica, il direttore RA può anche essere un soggetto esterno alla società, non legato da un vincolo di subordinazione
(Cass. 14.7.1993, n. 7796; Cass. 4.6.1981, n. 3614), potendo basarsi il rapporto tra direttore RA e società anche su diversi presupposti, nell'ambito di un rapporto di mandato o di un ufficio privato, al pari degli amministratori.
Indicazioni univoche circa la natura giuridica del rapporto non possono trarsi neppure dall'art. 2396 c.c., che afferma che al direttore RA si applicano le norme in tema di responsabilità dettate per gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni
7 esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore RA può essere un lavoratore subordinato -ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche sotto il profilo della responsabilità- ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo.
Ciò posto, ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione o, al contrario, abbia natura altamente intellettuale e professionale), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell' osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato -ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo- è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla
8 specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell' attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch' esso di natura autonoma) (cfr. Cass.1/18).
Il potere direttivo del datore di lavoro affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere RA, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. civ. sez. lav.,
16/11/2018, n. 29646).
La prova della subordinazione deve essere fornita in maniera rigorosa ed esaustiva.
Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico della parte ricorrente non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass.1/2018, Cass.28025/13,
Cass.21028/96, Cass.12926/99).
Ebbene nel caso di specie, ritiene il Tribunale non sia stata raggiunta adeguata prova della sussistenza dell'essenziale requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, requisito che si atteggia diversamente a seconda dei tipi di prestazione ma che è sempre presente.
Dall'esame dell'istruttoria documentale è emerso che le parti hanno stipulato in data
13 marzo 2020 un contratto di diritto privato, di durata triennale, per il conferimento dell'incarico di TT NE, mercè il quale il ricorrente si è impegnato, a: “a) prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della società cui è stato preposto;
b) ad esercitare la rappresentanza della società; c) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione, ispirando la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale e regionale secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea e dall'Amministratore unico;
d) a rispondere della correttezza ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
e) alla responsabilità dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza alle deliberazioni di programmazione, di indirizzo e di direttiva dell'Assemblea e
9 dell'Amministratore unico;
f) a mantenere il segreto e a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni d qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza del suo ufficio, quado da ciò possa derivare danno per la società, ovvero un danno od ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge n 241/1990 e al codice della privacy;
g) provvedere in particolare a svolgere le attività demandate al TT NE dallo Statuto sociale (art. 21)”.
Con la sottoscrizione del detto contratto il ricorrente ha altresì assunto la veste di
“datore di lavoro”, esercitando le relative funzioni, ivi compresa la facoltà di delega ex art. 16 del citato d. lgs. 81/2008 e s.m.i. e si è impegnato a rispondere alla società del raggiungimento degli obiettivi fissati nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitata, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della medesima (art 5).
Il compenso, parametrato ai parametri minimi della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia e CCNL dell'Area dirigenza del
Funzioni locali, è stato determinato per la remunerazione “di tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al TT NE, nonché qualsiasi incarico attribuito in ragione dell'Ufficio o comunque conferito dalla società o su designazione della stessa”, (art. 6 del contratto del 13.3.2020, all. sub 3 in produzione di parte ricorrente, prodotto pure dalla parte resistente, all. sub 3).
Ciò posto, dalla richiamata documentazione non emerge la configurabilità dell'essenziale fattore del potere direttivo: si tratta di un elemento presente in tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, compreso quello dirigenziale, sia pure con diverse caratteristiche e diversa intensità.
A tal fine non giova la previsione contrattuale contenuta nell'art. 6, secondo cui “al direttore NE si applica la disciplina sull'orario di lavoro, le ferie, le festività, le aspettative e il riposo settimanale previste per i dirigenti degli ee.ll., secondo le direttive dell'amministratore unico”, in quanto -posto che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto- non è stato specificato in ricorso il contenuto e la portata di tali direttive, tenuto conto che semplici direttive generali e programmatiche costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo.
10 Inoltre e in via dirimente, la funzione gerarchica dell'Amministratore unico si pone in netto contrasto con la previsione contenuta nel decreto n. 29 del 20.04.2020 a firma del medesimo Amministratore (prodotto in all. sub 10 in produzione di parte ricorrente e sub 6 in produzione resistente), col quale, richiamato il contratto sottoscritto in data
13.3.2020 e confermato l'incarico per il periodo 13.3.2020—2.3.2023 salvo disdetta anticipata, è stata determinata una indennità di funzione di € 24.000 annui per le funzioni datoriali ex art. 2 comma 1 lett. b d. lgs. 81/2008, precisandosi espressamente che “trattasi di un incarico conferito ai sensi dell'art. 2230 in ragione del carattere fiduciario della scelta”, ciò deponendo per la natura autonoma del rapporto in questione. Analoga previsione è contenuta nel successivo decreto n. 28 del 24.2.2021
a firma dell'Amministratore unico, prodotto in atti (all. sub. 11 in produzione di parte ricorrente e sub 7 in produzione resistente).
Del resto, in adesione alla giurisprudenza di merito si osserva che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale (Corte d'appello di Potenza
9/5/2002, Est. Vetrone, in Lav. nella giur.2003, 193).
Nella descritta situazione, le previsioni contrattuali sul compenso determinato con riferimento al CCNL Dirigenti sul vincolo di esclusività e sul richiamo alle CP_3 norme sulla inconferibilità degli incarichi nella P.A. di per sé sole, non sono tuttavia evidentemente tali da indurre a ritenere comprovata la natura subordinata dell'attività lavorativa del ricorrente, non avendo l'istante dimostrato l'esercizio di una forma di eterodirezione e di controllo, per quanto attenuati, nello svolgimento della sua prestazione lavorativa quotidiana ad opera della proprietà o di altri soggetti a lui sovraordinati. Non risultano peraltro documentati (né, invero, specificamente e compiutamente allegati) episodi che possano costituire espressione di esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente.
Dalle deduzioni contenute in ricorso non si ricava neppure la configurabilità di un potere di controllo da parte del datore di lavoro, sia in termini di richiami o di provvedimenti disciplinari sia in termini di correzione dell'operato del ricorrente, o di vincoli di presenza o comunque di organizzazione dell'attività lavorativa.
Nè l'equivocità del dato documentale sopra evidenziata può essere superata da un'indagine di fatto, in quanto il ricorrente ha allegato e offerto di provare solo tardivamente, oltre i limiti delle preclusioni processuali, gli indici della subordinazione
11 consistenti nella eterodirezione, peraltro articolando i relativi capi in modo generico
(vedasi le memorie depositate da parte attrice in data 30 giugno 2023).
La presente controversia deve, pertanto, essere risolta in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
5. In conclusione, si ritiene, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sin qui espresse, che in difetto della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la società, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto la inefficacia/illegittimità del licenziamento ed il risarcimento del danno connesso.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la non univocità degli orientamenti interpretativi circa la natura giuridica del rapporto che lega il TT
NE alla società e dei quali si è dato conto nel corpo della motivazione, nonché le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, giustificano la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 04.01.2023 e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza disattesa e respinta Controparte_1
e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 15/10/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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