TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5552/18 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Giuseppe MARISCA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per i convenuti e l'avv. Controparte_1 CP_2
Carmelo CRISAFULLI il quale reitera la richiesta di autorizzazione all'acquisizione dell'assegno bancario indicato nelle memorie istruttorie nonché nell'ammissione del testimone anch'esso indicato nelle memorie istruttorie;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. Giuseppe MARISCA si oppone alle richieste istruttorie evidenziando che l'assegno in questione non è relativo alla vendita oggetto di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Milano, n. 55, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._1
MARISCA presso il cui studio sito in Roccalumera, Via Umberto I, n. 205, è elettivamente domiciliata ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
residenti in [...], nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , elettivamente domiciliati in Santa Teresa di Riva (ME), via Controparte_3
Padre Giampietro, n. 19, presso l'avv. Carmelo CRISAFULLI che li rappresenta e difende
CONVENUTI
E
nella qualità di erede dell'originario convenuto defunto, sig. CP_4 [...]
CONVENUTA CONTUMACE CP_3
avente per OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e e n.q. di eredi Controparte_1 CP_2 CP_4
dell'originario convenuto deceduto in corso di lite, finalizzata ad Controparte_3
ottenere la declaratoria di accertamento dell'inadempimento contrattuale ascrivibile all'originario convenuto per aver venduto all'attrice, al prezzo di € 170.000,00, con rogito in
Notar del 27.02.2013, gli immobili siti nel Comune di Furci Siculo, Via IV Per_1
Novembre, n. 112 – nella specie, porzione del piccolo fabbricato a tre elevazioni f.t., di vecchia costruzione, sorgente in territorio del Comune di Furci Siculo (Me), via IV
Novembre nr.110/112 consistente nelle seguenti unità immobiliari: 1) locale commerciale posto al piano terra, fg.11 part. 248 sub.1; 2) piccolo appartamento al piano terra fg. 11 part. 248 sub.5; 3) appartamento al piano primo e secondo identificato al fg. 11 part. 248 sub. 3 – in condizioni di irregolarità urbanistico-edilizia.
Ha evidenziato al riguardo che, nonostante il fatto che il venditore avesse dichiarato, nel rogito di vendita, che sia il piano terra che il primo piano del fabbricato nel quale ricadono gli immobili di cui trattasi erano stati costruiti in epoca anteriore all'01 settembre
1967 e nonostante il richiamo, per la parziale costruzione del secondo piano, al permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Genio Civile del Comune di Furci Siculo in data
23/05/12 ed all'attestazione di conformità, effettuata sempre dal Genio Civile in data
30/11/2012, dell'opera sanata alle norme tecniche previste dalla L. 64/74, a seguito di una successiva verifica si era scoperto che sia il piano terra che il primo piano del fabbricato erano stati costruiti, rispettivamente, nel 1970 e nel 1971, in totale difformità all'autorizzazione n. 21197 del 30.11.1970 del Genio civile, il che aveva impedito il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25 della L. 64/1974, giusto provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 65702 DRT del 22.03.2017 della Regione Siciliana, Infrastrutture
Assessorato e Mobilità, Dipartimento regionale tecnico.
All'esito degli accertamenti era, infine, risultato che soltanto il piano terra era regolarizzabile, previa demolizione del primo e del secondo piano.
L'attrice ha, dunque, chiesto il risarcimento del danno consistente nei costi di demolizione del primo e secondo piano e nella differenza di valore tra l'immobile al 3 TRIBUNALE di MESSINA momento della vendita e quello che residuerà all'esito della demolizione e ricostruzione della soletta di copertura.
Con comparsa del 01.06.2022 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
n.q. di eredi dell'originario convenuto a seguito di CP_2 Controparte_3
interruzione del giudizio per il decesso del convenuto dichiarata con ordinanza del
07.03.2022, ribadendo i motivi di rigetto della domanda attorea già illustrati dal loro dante causa.
La convenuta pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e CP_4
va dichiarata contumace, risultando comunque implicitamente provata la qualità di erede di
(v. Cass. Civ., ord. n. 6815/24). Controparte_3
L'originario convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_3
03.05.2019, ha negato che il fabbricato oggetto di compravendita sia mancante delle condizioni necessarie per essere regolarizzato giuridicamente, che sia impossibile ottenere le autorizzazioni amministrative per il suo mantenimento e che sia affetto da gravi irregolarità di natura sismica ed urbanistica, rilevando che se è vero che, verosimilmente, parte dell'immobile era stata realizzata in difformità all'autorizzazione n. 21197 del 30.11.1970 del Genio Civile di Messina, ciò non aveva comportato alcuna irregolarità dell'atto di compravendita stipulato dalle parti poiché la ditta , in epoca antecedente al Controparte_3
rogito, aveva presentato un progetto in sanatoria art. 36 dpr. 06 giugno 2001, n. 380 ex art. 13 L.47/85, regolarmente approvato dal Comune di Furci Siculo - pratica edilizia n. 7/12 del
23/05/2012 prot. 1354 /UT li 23/05/2012 prot. gen. n. 4981.
Essendo, dunque, l'immobile assolutamente regolare dal punto di vista urbanistico, eventuali affermazioni inesatte del venditore sarebbero, comunque, ininfluenti.
Ha, inoltre, evidenziato che “…nell'atto di compravendita la parte acquirente dichiara, avendo fatto prendere visione del progetto ad un proprio tecnico di fiducia che ne ha riscontrato la bontà e correttezza, “di aver preso preventiva e completa conoscenza della condizione urbanistico/edilizia e catastale di quanto oggetto dell'atto, avendone riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito … e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte venditrice”.”
4 TRIBUNALE di MESSINA Infine, l'affermazione circa il fatto che l'immobile non potrebbe ottenere il rilascio del provvedimento di cui all'art. 25 della legge 02.02.1974, n. 64, poiché non possiederebbe, sotto l'aspetto strutturale, la c.d. doppia conformità sarebbe priva di fondamento in quanto, prima della stipula del rogito – e precisamente con nota del
05.04.2012 (prot. 132868) e successiva integrazione del 21.10.2012 (prot. 386643) – il aveva inoltrato richiesta per il tramite del proprio tecnico, dott. Ing. CP_2 Per_2
, ed ottenuto, con prot. uscita n. 43616 del 10/03/2014, visto favorevole dal Genio
[...]
Civile di Messina per il progetto di adeguamento sismico in sanatoria relativamente alle opere esistenti ai sensi dell'art. 25 legge 02/02/1974, in attesa del parere definitivo della
Regione Siciliana.
Successivamente la pratica era stata esaminata per il parere definitivo come da nota prot. 18728/DRT del 03.02.2016.
Ha concluso evidenziando che l'acquirente era, comunque, ben consapevole delle condizioni dell'immobile dal punto di vista urbanistico – edilizio, che in ordine al certificato di abitabilità/agibilità nulla era stato pattuito nell'atto di compravendita e che proprio questa situazione aveva indotto le parti a concordare un prezzo di acquisto certamente inferiore rispetto al reale valore di mercato del compendio immobiliare;
ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La domanda articolata dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
L'accertamento eseguito dal C.T.U. ha corroborato, dal punto di vista tecnico,
l'impostazione difensiva dell'attrice.
Il C.T.U., dopo aver descritto l'immobile oggetto di causa, ha accertato che
“All'attualità il fabbricato in oggetto è totalmente difforme alla licenza edilizia n. 19/1970 ed alla relativa autorizzazione del Genio Civile di Messina n. 21197 del 30/11/1970 ed è sprovvisto, per le opere realizzate in difformità, di permesso di costruire in sanatoria, in quanto quello rilasciato a suo tempo è decaduto d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
380/01. Per quanto riguarda il parere tecnico definitivo in merito alla conformità alla normativa antisismica del progetto in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate in difformità e per quelle di adeguamento sismico, ex art. 25 L. 64/74, la pratica risulta sospesa ma l'ufficio preposto al rilascio del provvedimento ha dichiarato che il progetto 5 TRIBUNALE di MESSINA per il quale è stato richiesto il parere non potrà ottenere parere definitivo positivo, in quanto difforme alle prescrizioni dettate dalla Legge 25/11/1962 n. 1684, vigente all'epoca di realizzazione delle opere abusive.
Ad oggi, per quanto ne sa lo scrivente, non è stato notificato alcun ordine di demolizione delle opere abusive.”.
Il C.T.U. ha, poi, chiarito che, a seguito della sentenza n. 101/2013 della Corte
Costituzionale – che ha chiarito che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del T.U.E. subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, si riferisce anche al rispetto delle norme sismiche sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda in sanatoria e che tale principio vale per tutto il territorio nazionale e non può essere derogato dalle leggi regionali – ed alla luce della normativa vigente in materia “…la presenza della terza elevazione fuori terra,
l'assenza di un muro interno di spina al piano primo e gli spessori dei muri portanti al piano primo costituiscono difformità alla Legge 1684 del 25/11/1962, … impediscono la regolarizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato oggetto di causa e, conseguentemente l'ottenimento dell'agibilità”, il che conduce all'affermazione per cui soltanto il piano terra può essere regolarizzato, previa demolizione dei piani superiori.
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio appaiono assolutamente condivisibili, esaustive ed immuni da vizi logici e vanno integralmente accolte, anche in considerazione del fatto che nella relazione tecnica sono stati esaminati i rilievi critici, allegati dal c.t.p. dei convenuti, dei quali sono state valutate le incongruenze intrinseche;
è, dunque, applicabile il principio per cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. Cass.
Civ., ord. n. 33472/22; ord. n. 1815/15). 6 TRIBUNALE di MESSINA Ciò acclarato dal punto di vista tecnico, in diritto l'ipotesi della consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito in un contratto si sussume nella fattispecie del c.d.
“aliud pro alio”.
In sostanza, il bene consegnato non ha la stessa natura, le stesse qualità o la stessa funzione economica del bene che era stato oggetto dell'accordo e ciò lo differenzia dall'ipotesi del vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e dalla mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) i quali, pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra.
Entrambe le ipotesi differiscono, appunto, dalla fattispecie di "aliud pro alio" che si verifica allorquando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Con specifico riguardo al contratto di vendita immobiliare, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico- sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.”.
Orbene, il caso sottoposto all'esame del Tribunale riguarda la consegna di un immobile privo di certificazione di abitabilità la cui mancanza non incide sulla commerciabilità del bene – intesa come possibilità che il bene venga validamente venduto senza incorrere nella sanzione della nullità contrattuale – ma incide sul valore economico del bene in quanto inerisce alla sua funzione economico-sociale, ostando a che questa si sviluppi e realizzi pienamente in conformità alle aspettative dell'acquirente ed autorizzando
7 TRIBUNALE di MESSINA quest'ultimo ad agire per la risoluzione del contratto o anche soltanto per il risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione per aliud pro alio è svincolata da termini di decadenza o prescrizione, dovendo essere ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 1453 c.c. che disciplina la risoluzione ed il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (v.
Cass. Civ., ord. n. 28069/21); la relativa eccezione, comunque, nel caso in esame, è stata formulata per la prima volta, tardivamente, nella terza memoria istruttoria.
La Corte di legittimità ha affermato che “Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.” (v. Cass. Civ., ord. n. 23265/19; ord. n. 10665/20).
Ebbene, nessuna delle due condizioni sussiste nel caso in esame, non essendo emersa la prova che l'attrice abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o, comunque, abbia esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
La prova testimoniale articolata dal convenuto è stata ammessa ma, all'udienza del
16.09.2024, il G.O.T., deputato all'assunzione della prova orale, ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale in quanto il testimone del convenuto, , ha Testimone_1
dichiarato di avere interesse nella vicenda dovendo difendere la figlia, Parte_1
odierna attrice.
Orbene, prescindendo dalla declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale che il G.O.T. non avrebbe potuto adottare stante la carenza di poter officioso nel rilievo di cause di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (v. Cass. Civ., SS.UU., n. 9456/23) – in ogni caso la parte interessata ad escutere il testimone non ha eccepito la nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato l'incapacità a testimoniare del testimone, 8 TRIBUNALE di MESSINA congedandolo – osserva il Tribunale che, anche ove la prova si fosse effettivamente svolta, sarebbe stata comunque ininfluente in quanto, nelle intenzioni del convenuto, era finalizzata a fornire la dimostrazione che le condizioni urbanistico-edilizie dell'immobile erano state tenute presenti al momento della determinazione del corrispettivo;
tuttavia, in nessuno dei capitoli di prova testimoniale è stata indicata la circostanza della esplicita rinuncia dell'attrice al requisito dell'abitabilità o dell'esonero del venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
Al contrario, dalla lettura della comparsa di risposta si evince che il convenuto fosse persuaso del fatto di aver presentato tutti i documenti necessari per regolarizzare l'immobile e che questo fosse assolutamente regolarizzabile o, addirittura, già regolarizzato;
per questa ragione la dichiarazione contenuta nel rogito – alla quale fa riferimento il convenuto – laddove si afferma che “La parte acquirente, da parte sua, dichiara di avere preso preventiva e completa conoscenza della condizione urbanistico-edilizia e catastale di quanto oggetto del presente atto, avendo riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte venditrice”, evidentemente deve essere interpretata ricollegandola alle condizioni urbanistico-edilizie di cui l'attrice aveva conoscenza all'epoca – e cioè la presentazione delle varie istanze e progetti, ad opera del convenuto, al fine di regolarizzare l'immobile – per come ad essa rappresentate dal convenuto e non anche al fatto che se le istanze fossero state rigettate o i progetti fossero stati dichiarati inidonei, a quel punto l'attrice avrebbe ritenuto il convenuto libero da qualsivoglia obbligo di procurarsi il certificato di abitabilità
o, in alternativa, avrebbe rinunciato al certificato di abitabilità.
Non vi è, in sostanza, alcuna prova del fatto che l'attrice fosse stata esplicitamente posta a conoscenza del fatto che la certificazione di abitabilità, pur richiesta, non sarebbe mai stata rilasciata se non a patto di demolire due piani dell'edificio, non potendosi desumere dalla dichiarazione sopra menzionata nessuna altra conoscenza se non quella riguardante ciò che era stato urbanisticamente assentito – ma non ciò che, invece, era stato negato – e la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal venditore.
In ordine, poi, alla chiesta prova testimoniale del tecnico di parte convenuta, ing.
la stessa è inammissibile in quanto le valutazioni tecniche, assurgendo al Persona_3 9 TRIBUNALE di MESSINA rango di mere asserzioni difensive, non possono essere oggetto di prova testimoniale (v.
Cass. Civ., ord. n. 20347/17), mentre il fatto storico della redazione della perizia da parte del predetto tecnico è circostanza non contestata (v. cap. d-e della memoria del 09.06.2020).
Con riguardo, infine, all'assegno, la prova della consegna è irrilevante ai fini della decisione e per tale ragione non è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c..
Palesemente inconducente è, infine, l'affermazione per cui “…la sentenza citata, ovvero quella della Corte Costituzionale n. 101/2013, è stata depositata il 29/05/2013 ovvero dopo l'atto di vendita del 27.02.2013 e pertanto, anche per tale motivo, la sua previsione non riguarda il sig. che ha, stante quanto sopra esposto, regolarmente a CP_2 norma di legge venduto a suo tempo il fabbricato in questione.”
La sentenza della Consulta n. 101/13 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4
(Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 < territorio>> e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 < prevenzione e riduzione del rischio sismico>.
Gli articoli della normativa regionale censurati in sede di accertamento di legittimità costituzionale avevano dettato, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una regolamentazione regionale contrastante con il principio fondamentale previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che subordina il rilascio dell'accertamento in sanatoria ivi previsto alla conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente: tale conformità deve sussistere, diversamente da quanto previsto dall'art. 5 impugnato, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della realizzazione dell'intervento stesso.
Per quanto di interesse nella fattispecie in esame, il vincolo cui era soggetta l'attività edificatoria attuata dal convenuto non discende direttamente dalla sentenza della Consulta – il cui portato il convenuto ritiene inapplicabile – ma dalle norme statali che la Corte
Costituzionale ha posto a fondamento della sua decisione, come chiarito dal C.T.U. nella sua relazione.
Passando alla quantificazione del risarcimento del danno, il C.T.U. ha chiarito che il costo di demolizione dei piani superiori e di creazione della soletta di copertura ammonta ad 10 TRIBUNALE di MESSINA
€ 26.720.19, oltre IVA per un totale di € 29.392,21; questo è il danno emergente legato ai costi di demolizione e ricostruzione che dovrà essere corrisposto dai convenuti ed al quale dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
Ha accertato, altresì, che il valore dell'edificio all'esito della demolizione sarà pari ad
€ 130.639,70 di cui € 70.000,00 per il locale commerciale, € 22.222,20 per l'abitazione al piano terra e, infine, € 38.417,50 pari al valore della potenzialità edificatoria del fabbricato una volta sanato.
Ciò significa che il danno emergente legato alla corresponsione del prezzo di acquisto previsto nel rogito per un immobile la cui gran parte dovrà essere demolita può essere quantificato nella differenza tra il prezzo pattuito dalle parti, € 170.000,00, e quello, inferiore, che l'immobile avrà all'esito della demolizione e ricostruzione (€ 130.639,70) e che avrebbe ragionevolmente avuto ove fosse stato venduto in condizioni tali – cioè con il solo piano terra – da poter ottenere il certificato di abitabilità: tale differenza ammonta ad €
39.360,30 (€ 170.000,00-€ 130.639,70), alla cui restituzione vanno condannati i convenuti, oltre interessi legali dal momento del pagamento al soddisfo, trattandosi di debito di valuta
(v. Cass. Civ., sent. n. 2060/13).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste solidalmente a carico di e n.q. e, tenuto conto del valore Controparte_1 CP_2 CP_4
della controversia (il risarcimento riconosciuto), liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 14.198,82 di cui € 798,82 per spese vive ed € 13.400,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese ed onorari di C.T.U. vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti interni e nei rapporti esterni vanno posti integralmente a carico dei convenuti e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
11 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig.
[...] CP_4
Controparte_3
1) accoglie la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 CP_4
dell'originario convenuto defunto, sig. ; Controparte_3
2) accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti a quanto stabilito nel rogito in Notar del 27.02.2013 per le ragioni esposte in parte motiva;
Per_1
3) per l'effetto, condanna e Controparte_1 CP_2 CP_4
, nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , in
[...] Controparte_3
solido, al pagamento, in favore di della somma di € 26.720.19, oltre Parte_1
IVA, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito (la data di stipula del rogito) sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo, nonché dell'ulteriore somma di €
39.360,30, oltre interessi legali dal momento del pagamento sino al soddisfo;
4) condanna e nella Controparte_1 CP_2 CP_4
qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , in solido, alla Controparte_3
rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi Parte_1
€ 14.198,82 di cui € 798,82 per spese vive ed € 13.400,00 per compensi di avvocato di cui €
2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti interni e nei rapporti esterni integralmente a carico dei convenuti e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 12 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 18.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
13
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5552/18 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Giuseppe MARISCA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per i convenuti e l'avv. Controparte_1 CP_2
Carmelo CRISAFULLI il quale reitera la richiesta di autorizzazione all'acquisizione dell'assegno bancario indicato nelle memorie istruttorie nonché nell'ammissione del testimone anch'esso indicato nelle memorie istruttorie;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. Giuseppe MARISCA si oppone alle richieste istruttorie evidenziando che l'assegno in questione non è relativo alla vendita oggetto di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Milano, n. 55, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._1
MARISCA presso il cui studio sito in Roccalumera, Via Umberto I, n. 205, è elettivamente domiciliata ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
residenti in [...], nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , elettivamente domiciliati in Santa Teresa di Riva (ME), via Controparte_3
Padre Giampietro, n. 19, presso l'avv. Carmelo CRISAFULLI che li rappresenta e difende
CONVENUTI
E
nella qualità di erede dell'originario convenuto defunto, sig. CP_4 [...]
CONVENUTA CONTUMACE CP_3
avente per OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e e n.q. di eredi Controparte_1 CP_2 CP_4
dell'originario convenuto deceduto in corso di lite, finalizzata ad Controparte_3
ottenere la declaratoria di accertamento dell'inadempimento contrattuale ascrivibile all'originario convenuto per aver venduto all'attrice, al prezzo di € 170.000,00, con rogito in
Notar del 27.02.2013, gli immobili siti nel Comune di Furci Siculo, Via IV Per_1
Novembre, n. 112 – nella specie, porzione del piccolo fabbricato a tre elevazioni f.t., di vecchia costruzione, sorgente in territorio del Comune di Furci Siculo (Me), via IV
Novembre nr.110/112 consistente nelle seguenti unità immobiliari: 1) locale commerciale posto al piano terra, fg.11 part. 248 sub.1; 2) piccolo appartamento al piano terra fg. 11 part. 248 sub.5; 3) appartamento al piano primo e secondo identificato al fg. 11 part. 248 sub. 3 – in condizioni di irregolarità urbanistico-edilizia.
Ha evidenziato al riguardo che, nonostante il fatto che il venditore avesse dichiarato, nel rogito di vendita, che sia il piano terra che il primo piano del fabbricato nel quale ricadono gli immobili di cui trattasi erano stati costruiti in epoca anteriore all'01 settembre
1967 e nonostante il richiamo, per la parziale costruzione del secondo piano, al permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Genio Civile del Comune di Furci Siculo in data
23/05/12 ed all'attestazione di conformità, effettuata sempre dal Genio Civile in data
30/11/2012, dell'opera sanata alle norme tecniche previste dalla L. 64/74, a seguito di una successiva verifica si era scoperto che sia il piano terra che il primo piano del fabbricato erano stati costruiti, rispettivamente, nel 1970 e nel 1971, in totale difformità all'autorizzazione n. 21197 del 30.11.1970 del Genio civile, il che aveva impedito il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25 della L. 64/1974, giusto provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 65702 DRT del 22.03.2017 della Regione Siciliana, Infrastrutture
Assessorato e Mobilità, Dipartimento regionale tecnico.
All'esito degli accertamenti era, infine, risultato che soltanto il piano terra era regolarizzabile, previa demolizione del primo e del secondo piano.
L'attrice ha, dunque, chiesto il risarcimento del danno consistente nei costi di demolizione del primo e secondo piano e nella differenza di valore tra l'immobile al 3 TRIBUNALE di MESSINA momento della vendita e quello che residuerà all'esito della demolizione e ricostruzione della soletta di copertura.
Con comparsa del 01.06.2022 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1
n.q. di eredi dell'originario convenuto a seguito di CP_2 Controparte_3
interruzione del giudizio per il decesso del convenuto dichiarata con ordinanza del
07.03.2022, ribadendo i motivi di rigetto della domanda attorea già illustrati dal loro dante causa.
La convenuta pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e CP_4
va dichiarata contumace, risultando comunque implicitamente provata la qualità di erede di
(v. Cass. Civ., ord. n. 6815/24). Controparte_3
L'originario convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_3
03.05.2019, ha negato che il fabbricato oggetto di compravendita sia mancante delle condizioni necessarie per essere regolarizzato giuridicamente, che sia impossibile ottenere le autorizzazioni amministrative per il suo mantenimento e che sia affetto da gravi irregolarità di natura sismica ed urbanistica, rilevando che se è vero che, verosimilmente, parte dell'immobile era stata realizzata in difformità all'autorizzazione n. 21197 del 30.11.1970 del Genio Civile di Messina, ciò non aveva comportato alcuna irregolarità dell'atto di compravendita stipulato dalle parti poiché la ditta , in epoca antecedente al Controparte_3
rogito, aveva presentato un progetto in sanatoria art. 36 dpr. 06 giugno 2001, n. 380 ex art. 13 L.47/85, regolarmente approvato dal Comune di Furci Siculo - pratica edilizia n. 7/12 del
23/05/2012 prot. 1354 /UT li 23/05/2012 prot. gen. n. 4981.
Essendo, dunque, l'immobile assolutamente regolare dal punto di vista urbanistico, eventuali affermazioni inesatte del venditore sarebbero, comunque, ininfluenti.
Ha, inoltre, evidenziato che “…nell'atto di compravendita la parte acquirente dichiara, avendo fatto prendere visione del progetto ad un proprio tecnico di fiducia che ne ha riscontrato la bontà e correttezza, “di aver preso preventiva e completa conoscenza della condizione urbanistico/edilizia e catastale di quanto oggetto dell'atto, avendone riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito … e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte venditrice”.”
4 TRIBUNALE di MESSINA Infine, l'affermazione circa il fatto che l'immobile non potrebbe ottenere il rilascio del provvedimento di cui all'art. 25 della legge 02.02.1974, n. 64, poiché non possiederebbe, sotto l'aspetto strutturale, la c.d. doppia conformità sarebbe priva di fondamento in quanto, prima della stipula del rogito – e precisamente con nota del
05.04.2012 (prot. 132868) e successiva integrazione del 21.10.2012 (prot. 386643) – il aveva inoltrato richiesta per il tramite del proprio tecnico, dott. Ing. CP_2 Per_2
, ed ottenuto, con prot. uscita n. 43616 del 10/03/2014, visto favorevole dal Genio
[...]
Civile di Messina per il progetto di adeguamento sismico in sanatoria relativamente alle opere esistenti ai sensi dell'art. 25 legge 02/02/1974, in attesa del parere definitivo della
Regione Siciliana.
Successivamente la pratica era stata esaminata per il parere definitivo come da nota prot. 18728/DRT del 03.02.2016.
Ha concluso evidenziando che l'acquirente era, comunque, ben consapevole delle condizioni dell'immobile dal punto di vista urbanistico – edilizio, che in ordine al certificato di abitabilità/agibilità nulla era stato pattuito nell'atto di compravendita e che proprio questa situazione aveva indotto le parti a concordare un prezzo di acquisto certamente inferiore rispetto al reale valore di mercato del compendio immobiliare;
ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La domanda articolata dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
L'accertamento eseguito dal C.T.U. ha corroborato, dal punto di vista tecnico,
l'impostazione difensiva dell'attrice.
Il C.T.U., dopo aver descritto l'immobile oggetto di causa, ha accertato che
“All'attualità il fabbricato in oggetto è totalmente difforme alla licenza edilizia n. 19/1970 ed alla relativa autorizzazione del Genio Civile di Messina n. 21197 del 30/11/1970 ed è sprovvisto, per le opere realizzate in difformità, di permesso di costruire in sanatoria, in quanto quello rilasciato a suo tempo è decaduto d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
380/01. Per quanto riguarda il parere tecnico definitivo in merito alla conformità alla normativa antisismica del progetto in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate in difformità e per quelle di adeguamento sismico, ex art. 25 L. 64/74, la pratica risulta sospesa ma l'ufficio preposto al rilascio del provvedimento ha dichiarato che il progetto 5 TRIBUNALE di MESSINA per il quale è stato richiesto il parere non potrà ottenere parere definitivo positivo, in quanto difforme alle prescrizioni dettate dalla Legge 25/11/1962 n. 1684, vigente all'epoca di realizzazione delle opere abusive.
Ad oggi, per quanto ne sa lo scrivente, non è stato notificato alcun ordine di demolizione delle opere abusive.”.
Il C.T.U. ha, poi, chiarito che, a seguito della sentenza n. 101/2013 della Corte
Costituzionale – che ha chiarito che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del T.U.E. subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, si riferisce anche al rispetto delle norme sismiche sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda in sanatoria e che tale principio vale per tutto il territorio nazionale e non può essere derogato dalle leggi regionali – ed alla luce della normativa vigente in materia “…la presenza della terza elevazione fuori terra,
l'assenza di un muro interno di spina al piano primo e gli spessori dei muri portanti al piano primo costituiscono difformità alla Legge 1684 del 25/11/1962, … impediscono la regolarizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato oggetto di causa e, conseguentemente l'ottenimento dell'agibilità”, il che conduce all'affermazione per cui soltanto il piano terra può essere regolarizzato, previa demolizione dei piani superiori.
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio appaiono assolutamente condivisibili, esaustive ed immuni da vizi logici e vanno integralmente accolte, anche in considerazione del fatto che nella relazione tecnica sono stati esaminati i rilievi critici, allegati dal c.t.p. dei convenuti, dei quali sono state valutate le incongruenze intrinseche;
è, dunque, applicabile il principio per cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. Cass.
Civ., ord. n. 33472/22; ord. n. 1815/15). 6 TRIBUNALE di MESSINA Ciò acclarato dal punto di vista tecnico, in diritto l'ipotesi della consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito in un contratto si sussume nella fattispecie del c.d.
“aliud pro alio”.
In sostanza, il bene consegnato non ha la stessa natura, le stesse qualità o la stessa funzione economica del bene che era stato oggetto dell'accordo e ciò lo differenzia dall'ipotesi del vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e dalla mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) i quali, pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra.
Entrambe le ipotesi differiscono, appunto, dalla fattispecie di "aliud pro alio" che si verifica allorquando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Con specifico riguardo al contratto di vendita immobiliare, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico- sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.”.
Orbene, il caso sottoposto all'esame del Tribunale riguarda la consegna di un immobile privo di certificazione di abitabilità la cui mancanza non incide sulla commerciabilità del bene – intesa come possibilità che il bene venga validamente venduto senza incorrere nella sanzione della nullità contrattuale – ma incide sul valore economico del bene in quanto inerisce alla sua funzione economico-sociale, ostando a che questa si sviluppi e realizzi pienamente in conformità alle aspettative dell'acquirente ed autorizzando
7 TRIBUNALE di MESSINA quest'ultimo ad agire per la risoluzione del contratto o anche soltanto per il risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione per aliud pro alio è svincolata da termini di decadenza o prescrizione, dovendo essere ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 1453 c.c. che disciplina la risoluzione ed il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (v.
Cass. Civ., ord. n. 28069/21); la relativa eccezione, comunque, nel caso in esame, è stata formulata per la prima volta, tardivamente, nella terza memoria istruttoria.
La Corte di legittimità ha affermato che “Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.” (v. Cass. Civ., ord. n. 23265/19; ord. n. 10665/20).
Ebbene, nessuna delle due condizioni sussiste nel caso in esame, non essendo emersa la prova che l'attrice abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o, comunque, abbia esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
La prova testimoniale articolata dal convenuto è stata ammessa ma, all'udienza del
16.09.2024, il G.O.T., deputato all'assunzione della prova orale, ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale in quanto il testimone del convenuto, , ha Testimone_1
dichiarato di avere interesse nella vicenda dovendo difendere la figlia, Parte_1
odierna attrice.
Orbene, prescindendo dalla declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale che il G.O.T. non avrebbe potuto adottare stante la carenza di poter officioso nel rilievo di cause di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (v. Cass. Civ., SS.UU., n. 9456/23) – in ogni caso la parte interessata ad escutere il testimone non ha eccepito la nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato l'incapacità a testimoniare del testimone, 8 TRIBUNALE di MESSINA congedandolo – osserva il Tribunale che, anche ove la prova si fosse effettivamente svolta, sarebbe stata comunque ininfluente in quanto, nelle intenzioni del convenuto, era finalizzata a fornire la dimostrazione che le condizioni urbanistico-edilizie dell'immobile erano state tenute presenti al momento della determinazione del corrispettivo;
tuttavia, in nessuno dei capitoli di prova testimoniale è stata indicata la circostanza della esplicita rinuncia dell'attrice al requisito dell'abitabilità o dell'esonero del venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
Al contrario, dalla lettura della comparsa di risposta si evince che il convenuto fosse persuaso del fatto di aver presentato tutti i documenti necessari per regolarizzare l'immobile e che questo fosse assolutamente regolarizzabile o, addirittura, già regolarizzato;
per questa ragione la dichiarazione contenuta nel rogito – alla quale fa riferimento il convenuto – laddove si afferma che “La parte acquirente, da parte sua, dichiara di avere preso preventiva e completa conoscenza della condizione urbanistico-edilizia e catastale di quanto oggetto del presente atto, avendo riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte venditrice”, evidentemente deve essere interpretata ricollegandola alle condizioni urbanistico-edilizie di cui l'attrice aveva conoscenza all'epoca – e cioè la presentazione delle varie istanze e progetti, ad opera del convenuto, al fine di regolarizzare l'immobile – per come ad essa rappresentate dal convenuto e non anche al fatto che se le istanze fossero state rigettate o i progetti fossero stati dichiarati inidonei, a quel punto l'attrice avrebbe ritenuto il convenuto libero da qualsivoglia obbligo di procurarsi il certificato di abitabilità
o, in alternativa, avrebbe rinunciato al certificato di abitabilità.
Non vi è, in sostanza, alcuna prova del fatto che l'attrice fosse stata esplicitamente posta a conoscenza del fatto che la certificazione di abitabilità, pur richiesta, non sarebbe mai stata rilasciata se non a patto di demolire due piani dell'edificio, non potendosi desumere dalla dichiarazione sopra menzionata nessuna altra conoscenza se non quella riguardante ciò che era stato urbanisticamente assentito – ma non ciò che, invece, era stato negato – e la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal venditore.
In ordine, poi, alla chiesta prova testimoniale del tecnico di parte convenuta, ing.
la stessa è inammissibile in quanto le valutazioni tecniche, assurgendo al Persona_3 9 TRIBUNALE di MESSINA rango di mere asserzioni difensive, non possono essere oggetto di prova testimoniale (v.
Cass. Civ., ord. n. 20347/17), mentre il fatto storico della redazione della perizia da parte del predetto tecnico è circostanza non contestata (v. cap. d-e della memoria del 09.06.2020).
Con riguardo, infine, all'assegno, la prova della consegna è irrilevante ai fini della decisione e per tale ragione non è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c..
Palesemente inconducente è, infine, l'affermazione per cui “…la sentenza citata, ovvero quella della Corte Costituzionale n. 101/2013, è stata depositata il 29/05/2013 ovvero dopo l'atto di vendita del 27.02.2013 e pertanto, anche per tale motivo, la sua previsione non riguarda il sig. che ha, stante quanto sopra esposto, regolarmente a CP_2 norma di legge venduto a suo tempo il fabbricato in questione.”
La sentenza della Consulta n. 101/13 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4
(Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 < territorio>> e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 < prevenzione e riduzione del rischio sismico>.
Gli articoli della normativa regionale censurati in sede di accertamento di legittimità costituzionale avevano dettato, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una regolamentazione regionale contrastante con il principio fondamentale previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che subordina il rilascio dell'accertamento in sanatoria ivi previsto alla conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente: tale conformità deve sussistere, diversamente da quanto previsto dall'art. 5 impugnato, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della realizzazione dell'intervento stesso.
Per quanto di interesse nella fattispecie in esame, il vincolo cui era soggetta l'attività edificatoria attuata dal convenuto non discende direttamente dalla sentenza della Consulta – il cui portato il convenuto ritiene inapplicabile – ma dalle norme statali che la Corte
Costituzionale ha posto a fondamento della sua decisione, come chiarito dal C.T.U. nella sua relazione.
Passando alla quantificazione del risarcimento del danno, il C.T.U. ha chiarito che il costo di demolizione dei piani superiori e di creazione della soletta di copertura ammonta ad 10 TRIBUNALE di MESSINA
€ 26.720.19, oltre IVA per un totale di € 29.392,21; questo è il danno emergente legato ai costi di demolizione e ricostruzione che dovrà essere corrisposto dai convenuti ed al quale dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
Ha accertato, altresì, che il valore dell'edificio all'esito della demolizione sarà pari ad
€ 130.639,70 di cui € 70.000,00 per il locale commerciale, € 22.222,20 per l'abitazione al piano terra e, infine, € 38.417,50 pari al valore della potenzialità edificatoria del fabbricato una volta sanato.
Ciò significa che il danno emergente legato alla corresponsione del prezzo di acquisto previsto nel rogito per un immobile la cui gran parte dovrà essere demolita può essere quantificato nella differenza tra il prezzo pattuito dalle parti, € 170.000,00, e quello, inferiore, che l'immobile avrà all'esito della demolizione e ricostruzione (€ 130.639,70) e che avrebbe ragionevolmente avuto ove fosse stato venduto in condizioni tali – cioè con il solo piano terra – da poter ottenere il certificato di abitabilità: tale differenza ammonta ad €
39.360,30 (€ 170.000,00-€ 130.639,70), alla cui restituzione vanno condannati i convenuti, oltre interessi legali dal momento del pagamento al soddisfo, trattandosi di debito di valuta
(v. Cass. Civ., sent. n. 2060/13).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste solidalmente a carico di e n.q. e, tenuto conto del valore Controparte_1 CP_2 CP_4
della controversia (il risarcimento riconosciuto), liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 14.198,82 di cui € 798,82 per spese vive ed € 13.400,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese ed onorari di C.T.U. vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti interni e nei rapporti esterni vanno posti integralmente a carico dei convenuti e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
11 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig.
[...] CP_4
Controparte_3
1) accoglie la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 CP_4
dell'originario convenuto defunto, sig. ; Controparte_3
2) accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti a quanto stabilito nel rogito in Notar del 27.02.2013 per le ragioni esposte in parte motiva;
Per_1
3) per l'effetto, condanna e Controparte_1 CP_2 CP_4
, nella qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , in
[...] Controparte_3
solido, al pagamento, in favore di della somma di € 26.720.19, oltre Parte_1
IVA, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito (la data di stipula del rogito) sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo, nonché dell'ulteriore somma di €
39.360,30, oltre interessi legali dal momento del pagamento sino al soddisfo;
4) condanna e nella Controparte_1 CP_2 CP_4
qualità di eredi dell'originario convenuto defunto, sig. , in solido, alla Controparte_3
rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi Parte_1
€ 14.198,82 di cui € 798,82 per spese vive ed € 13.400,00 per compensi di avvocato di cui €
2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti interni e nei rapporti esterni integralmente a carico dei convenuti e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 12 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 18.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
13