Sentenza 13 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 12906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12906 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG NC, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso da se medesimo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA, domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UGO SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE ANCONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/03 del Tribunale di ANCONA, emessa il 31/7/2003, depositata il 18/09/03; R.G. 2203/03;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/04/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha chiesto il rigetto del primo motivo e, in accoglimento del secondo, cassi senza rinvio la sentenza impugnata e, conseguentemente, annulli la deliberazione del Consiglio Notarile irrogativi della sanzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21.10.2003, il notaio Francesco Maggio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona, depositata il 18.9.2003 e notificata il 29 settembre 2003, con la quale il Tribunale confermava la sanzione disciplinare dell'avvertimento, irrogata dal Consiglio notarile di Ancona, con delibera dell'11.6.2003, per non aver dato risposta alla richiesta di dichiarare, sotto la propria responsabilità, per quanti degli atti conservati, stipulati tra il 1.5. ed il 31.7.2002, non si fosse attenuto per difetto alle prescrizioni della tariffa, con l'indicazione del numero di repertorio degli stessi, così violando la norma del codice deontologico, prevista dalla sezione A4, nella parte riguardante i rapporti con il consiglio notarile. Riteneva il tribunale che tale richiesta, riportandosi al deliberato consiliare del 12.6.2002, relativa all'acquisizione di dati ed informazioni sull'attività svolta da tutti i notai, era finalizzata all'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo devoluti al consiglio;
che l'informazione richiesta restava estranea al profilo confessorio, in quanto la risposta affermativa al quesito non travalicava l'ambito meramente documentale, in possesso del notaio, entro il quale il consiglio poteva legittimamente esercitare il potere di vigilanza e controllo, nulla aggiungendo sul piano della possibile configurazione di illecito disciplinare per violazione dei minimi tariffari, restando ogni valutazione al riguardo affidata alla valutazione del consiglio, senza possibile instaurazione automatica del correlativo procedimento disciplinare.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il notaio Francesco Maggio, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso il consiglio notarile di Ancona. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va rigettata la richiesta di rinvio della discussione, avanzata dal ricorrente, a causa dell'impedimento fisico. Infatti per il carattere di officialità del giudizio di Cassazione, sia nell'udienza pubblica che nel rito camerale, lo svolgimento dello stesso non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, giacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata all'atto scritto contenente il ricorso - o il controricorso.
1.2. Va, poi, dichiarata l'inammissibilità del controricorso del Consiglio notarile, essendo stato lo stesso sottoscritto direttamente dal presidente del consiglio stesso e non da avvocato iscritto nell'apposito albo e unito di procura speciale, a norma dell'art. 365 c.p.c.. Va, infatti, osservato che per il disposto dell'art. 153 l. n. 89/1913, richiamato dagli artt. 155 e 156 successivi, nei giudizi disciplinari il notaio può costituirsi personalmente e svolgere le sue difese, senza l'assistenza di un avvocato, anche nella fase giurisdizionale., ivi compreso il giudizio di Cassazione. Eguale disposizione non è dettata per il consiglio notarile. Ne consegue che, in mancanza di specifica disposizione della legge notarile, alla costituzione del consiglio notarile nella fase giurisdizionale (in cui lo stesso è parte necessaria, Cass. n. 16003 del 2003), si applicano le norme del codice di rito, giusto quanto disposto dall'art. 157 l. n. 89/1913. Pertanto il consiglio notarile, deve costituirsi, ove lo ritenga, con il ministero di un avvocato.
2.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 267 del reg. notarile (R.D. 10.9.1914, n. 1326), per non avere il consiglio notarile osservato la necessaria contestualità fra la fase dibattimentale e la fase deliberativa, avendo deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare nell'adunanza dell'11.6.2003, successiva a quella del 14 maggio 2003, nonché la violazione dell'art. 149 l. n. 89/1913, per avere illegittimamente dilatato il termine previsto dal primo comma (fissato in 5 giorni), stabilendo a propria discrezione il termine a quo.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, infatti, osservato che l'art. 267 R.D. n. 1326/1914, statuisce che al notaio incolpato vada dato avviso, con lettera raccomandata, solo dell'addebito e del giorno in cui egli può comparire davanti al consiglio per presentare le sue "giustificazioni". La norma in questione non stabilisce anche che immediatamente dopo le stesse e nella stessa seduta il consiglio debba emettere la sua decisione. È ben vero che l'ultimo comma dell'articolo in questione statuisce che "dopo di che il consiglio delibera". Ma ciò non significa che la deliberazione debba essere presa nello stesso giorno in cui l'incolpato ha presentato le proprie giustificazioni;
ne' che l'incolpato debba essere avvertito del giorno in cui detta decisione sarà presa.
La norma in questione sta solo a significare che in ogni caso le giustificazioni addotte dal notaio devono essere l'ultimo atto prima della decisione del collegio, con la conseguenza che se successivamente a dette giustificazioni, il consiglio ritenga di dover compiere ulteriori atti di informazione, necessariamente dovrà essere concessa al notaio la facoltà di ripresentare al consiglio le proprie "giustificazioni".
Nè deriva dal sistema che la decisione debba essere emessa dal consiglio nella stessa seduta in cui il notaio è stato sentito. Infatti il procedimento disciplinare in questione, nella fase che si svolge davanti al consiglio notarile, ha natura di procedimento amministrativo (cfr. Cass. S.U. 26.6.2002, n. 9328), nel quale non operano i principi dell'immediatezza e concentrazione, tipici del procedimento penale, ovvero del rito del lavoro. Significativo è che in codesti ultimi riti, di natura giurisdizionale, è prevista, proprio quale conseguenza del principio di immediatezza e concentrazione che presiede a detti riti, la lettura della decisione, alla quale i soggetti interessati hanno diritto di assistere: mentre tanto non è previsto ne' nella fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, ne' in quella giurisdizionale. Ne consegue che il consiglio notarile ben può emettere la sua decisione in altra seduta rispetto a quella in cui è stato sentito l'incolpato.
3.2. Anche in questa seduta vale il principio che i componenti del consiglio devono essere le stesse persone fisiche, che hanno sentito l'incolpato (cfr. Cass. n. 5819/1999). Sennonché mentre la deduzione dell'illegittima composizione di un organo giurisdizionale involge un "error in procedendo" e comporta che il giudice investito della questione debba compiere al riguardo gli accertamenti del caso, nei riguardi, invece, degli organi amministrativi (quale il consiglio notarile in sede disciplinare) spetta alla parte che sollevi la relativa eccezione di dimostrare l'illegittimità della composizione (Cass. 23.11.2000, n. 15141).
3.3.Infondata è anche la censura secondo cui il consiglio notarile, deliberando nella seduta dell'11.6.2003, avrebbe illegittimamente dilatato il termine previsto dall'art. 149 l. n. 89/1913, stabilendo a propria discrezione il dies a quo, senza darne comunicazione al notaio incolpato.
Infatti la norma in questione stabilisce solo che entro il termine di cinque giorni (peraltro termine meramente ordinatorio e non perentorio, cfr. Cass. n. 4866/1994) il consiglio deve trasmettere al notaio ed al P.M. copia del provvedimento decisionale, ma non fissa il termine entro cui lo stesso debba essere emesso.
4.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24, c. 2, della costituzione.
Secondo il ricorrente non è legittimo richiedere al notaio di rispondere a domande che potrebbero pregiudicare il diritto di difesa del notaio stesso, in un eventuale successivo procedimento disciplinare, che tragga origine dalla risposta data.
5.1. Il motivo è fondato e va accolto, per quanto la questione vada impostata e risolta non in termini di illegittimità della richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine ma di non colpevolezza dell'omessa risposta da parte del notaio.
Va preliminarmente osservato che al notaio fu chiesta una dichiarazione attestante per quanti atti stipulati in un certo periodo non si fosse attenuto per difetto alla tariffa e che la violazione dei minimi tariffari costituisce un'ipotesi di concorrenza illecita, sanzionata disciplinarmente.
È esatto che il Consiglio notarile ha anche funzioni di vigilanza e controllo, allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai;
che il codice deontologico fa obbligo al notaio "di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, riguardanti la propria attività professionale", nonché, "di esibire o trasmettere copia, estratti dei repertori e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale" (punti A4.1, B1, B2) e che la mancata collaborazione da parte del notaio, che non risponde alla richiesta di tali informazioni, attinenti alla sua attività, avanzata dal Consiglio notarile nell'espletamento dei suoi compiti d'istituto, comporta violazione di un fondamentale principio deontologico (cfr. Cass. n. 6908/1998).
5.2. Costituisce tuttavia principio fondamentale della civiltà giuridica quello secondo cui la persona che possa essere incolpata sulla base di una sua dichiarazione ha diritto alla protezione delle norme, che regolano gli atti del procedimento, anche quando si tratti di atti anteriori all'inizio dello stesso. Poiché tra le regole principali dei procedimenti sanzionatori vi è quella secondo cui "nemo tenetur edere contra se" ovvero "nemo tenetur se detegere" (codificata in sede penale dall'art. 384 c.p.), eguale protezione va accordata al soggetto che, per effetto della sua dichiarazione può trovarsi esposto ad un successivo procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che egli non è tenuto a rendere la dichiarazione indiziante contro se stesso, per quanto in tal senso richiesto. In questo senso sussiste quindi un'ipotesi di inesigibilità della condotta.
5.2. Generalmente si ritiene che il principio della non esigibilità di una condotta diversa, sia che lo si voglia ricollegare alla ratio della colpevolezza, riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla ratio dell'antigiuridicità, riferendolo a situazioni in cui. non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto, non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate. Stante l'unitarietà nel sistema delle cause di giustificazione (Cass. n. 5462/1998), esse operano anche nell'ambito della responsabilità disciplinare (cfr. Cass. S.U. n. 9971/2001). Tra le cause di giustificazioni, vi è anche quella che la condotta incriminata sia stata posta in essere nell'esercizio di un diritto (cfr. art. 51 c.p.) e costituisce esercizio di un diritto quello di non voler rendere dichiarazioni (scritte o orali) autoindizianti (cfr. artt. 63 c.p.p. e 384 c.p.) che ha il suo referente costituzionale nell'art. 24 Cost. e nel più' generale diritto a difendersi e non ad autoincolparsi.
5.3. Pertanto mentre il notaio è certamente tenuto a fornire al Consiglio notarile le notizie ed i dati relativi alla sua attività, allorché essi non siano già richiesti come risultato di un'indagine selettiva, il posta a carico dello stesso notaio, di soli quelli contenenti violazioni di principi, deontologici, non altrettanto è esigibile una dichiarazione (scritta o orale) in quest'ultima ipotesi.
In altri termini mentre costituisce illecito disciplinare da parte del notaio, per mancata e collaborazione con il Consiglio notarile, il non aver fornito i dati relativi indistintamente a tutti gli atti rogati (con le relative tariffe) in un certo periodo di tempo, salvo poi per il Consiglio provvedere agli accertamenti relativi ad eventuali illeciti disciplinari, non altrettanto si verifica nel caso che la richiesta investa esclusivamente l'indicazione degli atti per i quali siano stati violati i minimi tariffari.
In quest'ultimo caso, infatti, non si chiede al notaio di fornire un dato o una notizia, ma di effettuare a suo carico un'indagine selettiva, avente ad oggetto un fatto che oggettivamente integra illecito disciplinare, e riferirne poi, sotto la propria responsabilità, i risultati al consiglio stesso, con la conseguenza che il comportamento omissivo del notaio è scriminato dall'avere egli esercitato il diritto di non "edere contra se".
Ne consegue che va accolto il secondo motivo di ricorso e l'impugnata sentenza va cassata, in relazione, con rinvio ad altra sezione del tribunale di Ancona, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione del tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004