Articolo 157 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 147Articolo 158
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 157. (( 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.

3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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