Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8865 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
E N O 7 0 8 8 6 5 / 02 I Z 1 A / R 4 / T 18.8 6 S се 2 I . G B R . E . P R . L L D A A U BBLICA ITALIANA L . E D B B D I E A I R T Ţ S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A N T N 1 I E E 3 S R 1 S I E E . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T Oggetto N A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 21064/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere 24235 Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 72192 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 121 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LL RE, MI NA;
- intimati CommissioneavversO la sentenza n. 324/99 della tributaria regionale di CAMPOBASSO, 2002 depositata il 12/10/99; - 529 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL TT,, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo aver beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile lo ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideter- minava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contri- buente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di conferma della precedente, e nei confronti di MI DA, erede di IL delleTT, ha proposto ricorso il Ministero Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre M 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 3 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con - il 46modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'inter- pretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quel norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione M dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. r 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002 Queresse gees Il Relatore Il Presidente far IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 19 GIU, 2002 IL CANCELLERECT Osvaldo Ascanic E N O I Z 6 A 8 A I 9 5 R 1 . R T / N S 4 A I / - 6 T G 2 E B U . . R B R L . I L P . R A A D D T . L B E E A T D T A I N I S 1 E R 3 N S 1 E E E S . T I N A A M 50