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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 10.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12820/2024 + 5809/2023 (ATP) riunito
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Tiziana Campese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo Napoli alla Via Arcora n. 110;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, C.F.: elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in P.IVA_1 via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha presentato in data 28.10.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile nonché dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa ha, quindi, proposto, in data 23.03.2023, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. recante n. RG 5809/2023 all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 67% e ritenendo la ricorrente portatrice di handicap comma 1 art 3 della L.104/92. Depositato nel procedimento di ATP atto di dissenso alle conclusioni del CTU nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 445 bis IV comma c.p.c., parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del (solo) requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità ex L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
1 Disposta la rinotifica del ricorso per la seconda udienza del 15.1.25, l' , con memoria CP_1 difensiva del 27.12.2024, ha chiesto dichiararsi la tardività e/o l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, è stata disposta una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP. La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha contestato il mancato riconoscimento dello status di handicap grave;
conseguentemente, deve ritenersi che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
* Il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU, in relazione alla verifica dei presupposti legittimanti l'assegno di invalidità parziale, avrebbe sottostimato le patologie riscontrate, omettendo di valutare tutte le affezioni emergenti dalla documentazione medica versata in atti. In particolare, l'istante ha lamentato l'omessa valutazione da parte dell'ausiliare della sindrome depressiva endoreattiva severa, come risultante dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso per ATP (e, specificamente, dalla relazione dell'ASL NA 1 del 09.06.2008, dalla relazione dell'AORN Cardarelli del 10.09.2005, nonché dai certificati rilasciati dall'ASL NA San Giovanni Bosco in data 26.09.2017 e dal Centro Distretto Pt_2 28 in data 05.10.2022) nonché la valutazione riduttiva della cardiopatia ipertensiva rispetto a quella risultante dalla certificazione rilasciata dal P.O. in data 30.10.2022. Persona_1 Le censure sono infondate. Accertato nel presente giudizio di opposizione che il CTU non ha riconosciuto nessuna percentuale per la sindrome depressiva, seppur indicata nella documentazione medica prodotta nel procedimento di ATP e seppur rilevato un “Tono dell'umore orientato verso il polo depressivo” e verificato, inoltre, che il CTU ha riconosciuto una I classe Nyha nonostante dalla documentazione medica risulti la II classe Nyha, è stata disposta una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP. All'esito degli accertamenti integrativi eseguiti, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, l'ausiliare ha ribadito che la ricorrente è affetta da:
“
1. DIABETE MELLITO TIPO II NID IN BUON COMPENSO GLICOMETEBOLICO, per criterio analogico–proporzionale con cod. 9310 – 40%; 2. , cod. 6441 – Controparte_2 30%; 3. , (-85dB) - Controparte_3 Controparte_4 1%;
4. NOTE CLINICHE DI ARTROSI, criterio analogico con cod. 7010 – 20%”. Ciò premesso, nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio in data 01.06.2025, il CTU ha chiarito che: “Rispetto alla patologia cardiovascolare, si fa presente che lo scrivente è specialista in Medicina Legale e Cardiologia. La classificazione NYHA è una classificazione funzionale che fa riferimento a parametri prevalentemente subiettivi, agli atti e' presente un esame ecocardiografico risalente al 2022 in cui viene riportato
“Ventricolo sx dimensioni nei limiti, funzione sistolica a riposo inizialmente ridotta” condizione ascrivibile per il buon compenso emodinamico ad una prima classe NYHA e non ad una seconda ad avviso dello scrivente. Per quanto attiene alla segnalata non valutazione della patologia psichiatrica si fa presente che non è riportata nel verbale
2 oggetto del ricorso e che agli atti è datata una documentazione dal 2005 al 2017 CP_1 vetusta e non rispondente al quadro evidenziato nel 2022 a quanto riportato nella relazione del 16.06.2022 del Prof. “ , ridotta l'ansia in ripresa il tono Persona_2 Per_3 dell'umore. perforato a dx”, con la quale si è in accordo con quanto evidenziato Pt_3 in sede di accertamento medico-legale”. In base ai suddetti rilievi il CTU, “tenuto conto che lo stato ansioso non in terapia è da inquadrare in una fascia percentuale ricompresa tra lo 0 e il 10%”, ha confermato la valutazione espressa nella prima relazione depositata nel procedimento di ATP, rappresentando che la ricorrente è da considerare un soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 67% a far data dalla domanda amministrativa e, per le stesse infermità, “portatrice di handicap comma 1 art. 3 della L. 104/92”. Risulta, pertanto, infondata la doglianza formulata dall'opponente secondo cui l'ausiliare avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di una sindrome depressiva severa, con applicazione del codice 2206, al quale corrisponde una percentuale invalidante che oscilla tra il 31 ed il 41%. Invero, come innanzi rilevato, il CTU ha specificamente esaminato tutti i certificati medici prodotti a corredo del procedimento di ATPO, ivi inclusi i suindicati certificati richiamati a sostegno dell'opposizione, come peraltro riconosciuto dalla stessa opponente, sicché alcuna omissione sul punto può essere ascritta all'ausiliare del Giudice. In sede di opposizione, poi, non è stata allegata ulteriore e diversa certificazione a sostegno della dedotta depressione maggiore. Ad ogni modo non può sottacersi che il Ctu ha effettuato, in data 31.01.2024, l'esame obiettivo, specificando che la perizianda si presenta “Disponibile al colloquio. Orientato nei principali parametri. Tono dell'umore orientato verso il polo depressivo. Presenza di spunti di ansia libera e somatizzata”. Dall'osservazione dell'ausiliare non risulta, dunque, emergere la sussistenza della menzionata depressione di grado severo. Analogamente, non risulta efficacemente contrastata dalla ricorrente in sede di opposizione né risulta dimostrata la sussistenza di elementi per ritenere attribuibile una diversa e più grave percentuale di invalidità in relazione alle affezioni a carico dell'apparato cardiovascolare. Invero, come si evince dalla perizia in atti e dai chiarimenti resi, l'ausiliare ha riscontrato la presenza di “CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO”, classificata come “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)” - e non già II classe NYHA. Risulta, pertanto, corretta l'applicazione da parte del CTU del cod. 6441 che il D.M. attribuisce alla patologia riscontrata e percentuale di invalidità pari al 30%, in luogo del codice 6442 invocato dall'opponente (attribuito dal DM 1992 alla MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE
). Per_4 Parte ricorrente, con l'opposizione, dunque, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento della percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate
3 con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 10.09.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante
4
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 10.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12820/2024 + 5809/2023 (ATP) riunito
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Tiziana Campese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo Napoli alla Via Arcora n. 110;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, C.F.: elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in P.IVA_1 via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha presentato in data 28.10.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile nonché dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa ha, quindi, proposto, in data 23.03.2023, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. recante n. RG 5809/2023 all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 67% e ritenendo la ricorrente portatrice di handicap comma 1 art 3 della L.104/92. Depositato nel procedimento di ATP atto di dissenso alle conclusioni del CTU nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 445 bis IV comma c.p.c., parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del (solo) requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità ex L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
1 Disposta la rinotifica del ricorso per la seconda udienza del 15.1.25, l' , con memoria CP_1 difensiva del 27.12.2024, ha chiesto dichiararsi la tardività e/o l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, è stata disposta una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP. La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha contestato il mancato riconoscimento dello status di handicap grave;
conseguentemente, deve ritenersi che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
* Il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU, in relazione alla verifica dei presupposti legittimanti l'assegno di invalidità parziale, avrebbe sottostimato le patologie riscontrate, omettendo di valutare tutte le affezioni emergenti dalla documentazione medica versata in atti. In particolare, l'istante ha lamentato l'omessa valutazione da parte dell'ausiliare della sindrome depressiva endoreattiva severa, come risultante dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso per ATP (e, specificamente, dalla relazione dell'ASL NA 1 del 09.06.2008, dalla relazione dell'AORN Cardarelli del 10.09.2005, nonché dai certificati rilasciati dall'ASL NA San Giovanni Bosco in data 26.09.2017 e dal Centro Distretto Pt_2 28 in data 05.10.2022) nonché la valutazione riduttiva della cardiopatia ipertensiva rispetto a quella risultante dalla certificazione rilasciata dal P.O. in data 30.10.2022. Persona_1 Le censure sono infondate. Accertato nel presente giudizio di opposizione che il CTU non ha riconosciuto nessuna percentuale per la sindrome depressiva, seppur indicata nella documentazione medica prodotta nel procedimento di ATP e seppur rilevato un “Tono dell'umore orientato verso il polo depressivo” e verificato, inoltre, che il CTU ha riconosciuto una I classe Nyha nonostante dalla documentazione medica risulti la II classe Nyha, è stata disposta una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP. All'esito degli accertamenti integrativi eseguiti, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, l'ausiliare ha ribadito che la ricorrente è affetta da:
“
1. DIABETE MELLITO TIPO II NID IN BUON COMPENSO GLICOMETEBOLICO, per criterio analogico–proporzionale con cod. 9310 – 40%; 2. , cod. 6441 – Controparte_2 30%; 3. , (-85dB) - Controparte_3 Controparte_4 1%;
4. NOTE CLINICHE DI ARTROSI, criterio analogico con cod. 7010 – 20%”. Ciò premesso, nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio in data 01.06.2025, il CTU ha chiarito che: “Rispetto alla patologia cardiovascolare, si fa presente che lo scrivente è specialista in Medicina Legale e Cardiologia. La classificazione NYHA è una classificazione funzionale che fa riferimento a parametri prevalentemente subiettivi, agli atti e' presente un esame ecocardiografico risalente al 2022 in cui viene riportato
“Ventricolo sx dimensioni nei limiti, funzione sistolica a riposo inizialmente ridotta” condizione ascrivibile per il buon compenso emodinamico ad una prima classe NYHA e non ad una seconda ad avviso dello scrivente. Per quanto attiene alla segnalata non valutazione della patologia psichiatrica si fa presente che non è riportata nel verbale
2 oggetto del ricorso e che agli atti è datata una documentazione dal 2005 al 2017 CP_1 vetusta e non rispondente al quadro evidenziato nel 2022 a quanto riportato nella relazione del 16.06.2022 del Prof. “ , ridotta l'ansia in ripresa il tono Persona_2 Per_3 dell'umore. perforato a dx”, con la quale si è in accordo con quanto evidenziato Pt_3 in sede di accertamento medico-legale”. In base ai suddetti rilievi il CTU, “tenuto conto che lo stato ansioso non in terapia è da inquadrare in una fascia percentuale ricompresa tra lo 0 e il 10%”, ha confermato la valutazione espressa nella prima relazione depositata nel procedimento di ATP, rappresentando che la ricorrente è da considerare un soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 67% a far data dalla domanda amministrativa e, per le stesse infermità, “portatrice di handicap comma 1 art. 3 della L. 104/92”. Risulta, pertanto, infondata la doglianza formulata dall'opponente secondo cui l'ausiliare avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di una sindrome depressiva severa, con applicazione del codice 2206, al quale corrisponde una percentuale invalidante che oscilla tra il 31 ed il 41%. Invero, come innanzi rilevato, il CTU ha specificamente esaminato tutti i certificati medici prodotti a corredo del procedimento di ATPO, ivi inclusi i suindicati certificati richiamati a sostegno dell'opposizione, come peraltro riconosciuto dalla stessa opponente, sicché alcuna omissione sul punto può essere ascritta all'ausiliare del Giudice. In sede di opposizione, poi, non è stata allegata ulteriore e diversa certificazione a sostegno della dedotta depressione maggiore. Ad ogni modo non può sottacersi che il Ctu ha effettuato, in data 31.01.2024, l'esame obiettivo, specificando che la perizianda si presenta “Disponibile al colloquio. Orientato nei principali parametri. Tono dell'umore orientato verso il polo depressivo. Presenza di spunti di ansia libera e somatizzata”. Dall'osservazione dell'ausiliare non risulta, dunque, emergere la sussistenza della menzionata depressione di grado severo. Analogamente, non risulta efficacemente contrastata dalla ricorrente in sede di opposizione né risulta dimostrata la sussistenza di elementi per ritenere attribuibile una diversa e più grave percentuale di invalidità in relazione alle affezioni a carico dell'apparato cardiovascolare. Invero, come si evince dalla perizia in atti e dai chiarimenti resi, l'ausiliare ha riscontrato la presenza di “CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO”, classificata come “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)” - e non già II classe NYHA. Risulta, pertanto, corretta l'applicazione da parte del CTU del cod. 6441 che il D.M. attribuisce alla patologia riscontrata e percentuale di invalidità pari al 30%, in luogo del codice 6442 invocato dall'opponente (attribuito dal DM 1992 alla MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE
). Per_4 Parte ricorrente, con l'opposizione, dunque, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento della percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate
3 con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
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