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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 700 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c., all'udienza del 22.04.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
(P IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in allegato dell'atto di citazione, dall'avv. Maurizio Magrin ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Latina alla via Oslavia n. 41,
PARTE ATTRICE
E
IVA , Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice citava in Parte_1
giudizio deducendo di averle, in data del 27 novembre 2023, Controparte_1 commissionato l'esecuzione dei lavori edili di ristrutturazione dell'immobile lavori di ristrutturazione edile dell'immobile sito in Latina, Largo Agostino Steffani 1.
Asseriva che le parti pattuivano per la realizzazione dei lavori edili un compenso complessivo di euro
43.971,99 oltre iva.
Aggiungeva che, come previsto sempre dall'art. 8 del contratto, provvedeva a pagare a mezzo bonifico la somma di euro 13.191,60 oltre IVA, così complessivamente la somma di euro 16.093,75, come da copia del bonifico effettuato che allegava.
Asseriva che nessuna attività di inizio lavori, come da contratto di appalto, veniva posta in essere dalla che con PEC del 22 aprile 2024, che allegava, aveva Controparte_1
formalizzato la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della
[...] hiedendo la restituzione delle somme anticipate;
che in data 06 maggio Controparte_1
2024, il l.r. della rimetteva scrittura privata con la quale le parti Controparte_1
stabilivano di risolvere di comune intesa gli effetti del contratto di appalto del 27.11.2023 e che la stessa si impegnava ed obbligava a restituirle la somma di euro 13.191,60 oltre IVA a mezzo n. 3 rate con le scadenze tutte analiticamente indicate nell'accordo, ma che i pagamenti in oggetto non avvenivano alle scadenze stabilite.
Concludeva, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale: “ACCERTATA l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale inter partes del 27 novembre 2023 per inadempimento della
[...]
così come azionata dalla con pec del 22 aprile 2024, e Controparte_1 Parte_1
reiterata con pec del 16 luglio 2024 ed altra pec del 22 ottobre 2024, risoluzione peraltro consensualmente dichiarata anche da ella scrittura privata del Controparte_1
10maggio 2024 rimessa alla per la sottoscrizione e prodotta quale doc.n.5 allegata al Parte_1
presente atto;
ACCERTATO il conseguente obbligo da parte di Controparte_1
di restituire in favore della la Parte_1
somma di euro 16.093,75= a suo tempo dalla stessa versata in favore di essa resistente per il contratto di appalto inter partes del 27 novembre 2023 mai eseguito e risolto dapprima per inadempienza dell'appaltatore come sopra e poi, in virtù di accordo del 10 maggio 2024, consensualmente con riconoscimento dell'obbligo alla restituzione di detta somma da parte della
ACCERTATO come ad oggi tale restituzione della somma Controparte_1
anticipata non sia avvenuta;
ACCERTATO il diritto della Parte_1
alla restituzione di detta somma;
CONDANNARE la società
[...] [...]
, P IVA , con sede in Roma alla via Tiburtina 1116 come in Controparte_1 P.IVA_2
epigrafe descritta, a restituire alla Parte_1
,P IVA , in persona dell'omonima titolare, con sede in Latina, Largo Cesti
[...] P.IVA_1
25, la somma di euro 16.093,75=, oltre interessi dal fatto all'effettivo saldo, oltre riv. monetaria, per tutte le motivazioni di cui in premessa.”.
Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la giurisprudenza ritiene che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
30.10.2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). La disciplina dell'onere della prova assume, infatti, un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione, definita dalla dottrina "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Ne consegue che, nel caso in esame, gravava sulla parte istante l'onere di provare la fonte delle pretese vantate in giudizio, ossia la sussistenza di un regolare contratto di appalto concluso con la controparte e che, di contro, era onere del convenuto provare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione su di esso gravante, ossia di aver eseguito correttamente e a regola d'arte i lavori commissionatigli entro i tempi contrattualmente previsti.
Ebbene, alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che l'attrice ha regolarmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato il contratto concluso con controparte, con indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori e dato prova dell'acconto versato.
Ha, infatti, depositato prova del pagamento effettuato.
Ha, poi, depositato copia della transazione intercorsa con controparte, con la quale la stessa si impegnava a restituire l'importo pagato in tre rate.
Ha, quindi, allegato l'ulteriore inadempimento di controparte all'accordo in oggetto.
Sulla base delle risultanze emerse nel corso del giudizio, quindi, non può ritenersi provato l'adempimento della parte convenuta.
Ciò detto, alla luce delle risultanze univoche emerse dalla prova documentale, deve accogliersi la domanda di risoluzione del contratto previo accertamento dell'inadempimento della parte convenuta.
Deve, quindi, in accoglimento della domanda attorea, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale, con diritto alla risoluzione del contratto di appalto e restituzione delle somme incamerate a titolo di acconto in relazione ai lavori non eseguiti di euro 16.093,75, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014
e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta in base al valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede: - accoglie la domanda di accertamento dell'inadempimento della parte convenuta proposta da
, accerta e dichiara Parte_1
l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore
, in persona del legale rapp.te pro-tempore e per l'effetto, condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro 16.093,75, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo,
- condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 264,00 per spese, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi.
Latina, 22.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)