Sentenza 18 aprile 1983
Massime • 4
In tema di formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la diversità di regolamentazione dettata, dal R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, per il personale viaggiante e quello non viaggiante, nel quale rientrano gli addetti alle stazioni e agli scali, non è stata ispirata dalla continuità o discontinuità (secondo la distinzione stabilita dall'art. 1 dello stesso decreto) del lavoro prestato dalla prima e dalla seconda categoria di personale bensì dal carattere maggiormente usurante delle prestazioni del personale viaggiante rispetto a quelle (non necessariamente sempre discontinue) del personale non viaggiante. ( Conf 1482/83,mass n 426308).*
L'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), il cui primo comma stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un periodo di riposo continuativo di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori", è stato abrogato dall'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (concernente norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), ma rimane in vigore come norma transitoria, ex art. 100 n. 5 del decreto presidenziale suddetto, fino a quando il governo non avrà provveduto alla "formazione, nell'ambito delle Disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'Esercizio". ( Conf 1482/83, mass n 426306).*
In tema di formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, essendo la previsione di turni di riposo ispirata, sia per il personale viaggiante che per quello non viaggiante, dall'esigenza di assicurare il ristoro delle forze perdute, l'equivoca disposizione del primo comma dell'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 - la quale, per il personale (non viaggiante)delle stazioni e degli scali, stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un riposo continuato di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori" - non va interpretata nel senso che il "periodo di ventiquattr'ore" equivalga a "giornata di ventiquattr'ore" computabile quindi dalle ore zero alle ore ventiquattro senza tener conto dell'orario finale dei turni di lavoro precedenti, ma, secondo lo spirito informatore del complesso legislativo in cui è inserita,nel senso che a ciascun periodo di lavoro, a qualunque ora iniziato, debba seguire un riposo continuato di sette od otto ore, senza possibilità che questo sia ridotto per effetto di un computo diverso, che non tenga conto della continuità dello svolgimento delle prestazioni, compresa l'alternanza dei riposi. ( V 622/82, mass n 418381; ( V 2040/64, mass n 302951; ( Conf 1482/83,mass n 426309).*
Quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis, l'elemento letterale e l'intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della legge, un ruolo paritetico, sicché - mediante la valorizzazione della congiunzione "e" interposta, nel primo comma dell'art. 12 delle preleggi, fra un criterio interpretativo e l'altro - l'intenzione del legislatore funge da criterio comprimario di ermeneutica, atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare. ( V 1482/83, mass n 426307; ( V 3359/75, mass n 377497).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/1983, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 18 aprile 1983 |
Testo completo
L'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), il cui primo comma stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un periodo di riposo continuativo di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori", è stato abrogato dall'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (concernente norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), ma rimane in vigore come norma transitoria, ex art. 100 n. 5 del decreto presidenziale suddetto, fino a quando il governo non avrà provveduto alla "formazione, nell'ambito delle Disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'Esercizio". ( Conf 1482/83, mass n 426306).*