Versione
17 marzo 1985
17 marzo 1985
Art. 28. (Valore venale dell'immobile)
L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 18/01/2021, n. 164Provvedimento: […] a) del provvedimento n. 7764 in data 29 aprile 2019, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rometta ha determinato in via definitiva la sanzione pecuniaria di € 15.488,00, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/1985, per la realizzazione di una pertinenza in difetto di autorizzazione nell'unità immobiliare ubicata nel complesso edilizio denominato “Alga Azzurra”, sito in via Nicolò Patti 1, censito in catasto al foglio di mappa 1, particella 718; b) ove occorra, della nota n. 70142 in data 27 giugno 2019 con cui l'Agenzia del Territorio di Messina ha inviato al Comune la stima di cui all'art. 28 della legge n. 47/1985.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- responsabilità erariale·
- art. 28 legge n. 47/1985·
- omissione di atti d'ufficio·
- incremento di valore·
- art. 10 legge n. 47/1985·
- art. 328 c.p.·
- art. 64, comma 3-bis, decreto legislativo n. 300/1999·
- sanzione pecuniaria·
- competenza valutativa·
- determinazione del valore venale·
- accordo di collaborazione·
- misura cautelare·
- autorizzazione edilizia