Articolo 28 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 27Articolo 29
Versione
17 marzo 1985
Art. 28. (Valore venale dell'immobile)

L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 17 marzo 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente