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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2024, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 32709/2023 R.G. promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Melzo, v. Ambrogio Villa n. C.F._2
36, presso lo studio dell'avv. Carlo Castiglioni
( , che li rappresenta e difende per delega Email_1
in atti
attori
contro
( ) titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._3 [...]
( ) Organizzazione_1 P.IVA_1
convenuto/contumace
Oggetto: appalto d'opera – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dagli attori all'udienza di discussione ex art. 281
terdecies c.p.c. del 10/4/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e Parte_1 Parte_2
hanno ha convenuto in giudizio con le forme del procedimento Controparte_2
semplificato di cognizione esponendo: che nel periodo compreso fra l'ottobre e il dicembre del 2021 l'impresa edile convenuta aveva eseguito dei lavori di manutenzione nell'unità immobiliare degli attori facente parte del Condominio sito in Garbagnate Milanese via Vismara n. 38; che i lavori avevano riguardato la
“rimozione nel balcone situato al terzo piano di una zoccolatura di 30/40
centimetri del cappotto esistente, la rimozione della pavimentazione e il rifacimento della guaina sopra quella esistente lungo la parete verticale ed a pavimento”; che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e a distanza di pochi mesi la proprietà degli attori era stata interessata da fenomeni di infiltrazione;
che i coniugi avevano introdotto un Parte_3
procedimento di consulenza tecnica preventiva nel quale il convenuto era rimasto contumace;
che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il CTU geom.
aveva evidenziato nella relazione l'esistenza dei difetti lamentati Persona_1
dai ricorrenti e aveva stimato in euro 10.060,00 oltre Iva i costi per la loro eliminazione.
Su tali allegazioni gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto a risarcire i danni in misura corrispondente alle somme necessarie per l'eliminazione dei difetti e a rifondere le spese sia del procedimento di istruzione preventiva che del presente giudizio di merito.
Pur ritualmente citato in giudizio il convenuto non ha ritenuto di costituirsi ed è
stato dichiarato contumace. L'istruttoria si è esaurita nell'ammissione della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto ante causam dagli attori e nell'acquisizione dei documenti prodotti da tale parte. Gli attori non hanno dedotto prove costituende.
La domanda di risarcimento danni non può essere accolta, poiché gli attori non hanno provato che i lavori di manutenzione del balcone e il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione sono stati eseguiti dall'impresa convenuta. In
particolare, non vi è prova che, direttamente o attraverso l'amministratore del di Garbagnate Milanese in cui è compresa la Controparte_3
loro proprietà esclusiva, gli attori hanno concluso un contratto di appalto con l'Impresa Edile di TO AN e che l'appaltatore convenuto ha eseguito i lavori di manutenzione del balcone che presenta i difetti riscontrati dal CTU
geom. Corina nella relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
R.G. n. 42805/2022 acquisita nel presente giudizio di merito.
Si è detto che il convenuto è rimasto contumace sia nel procedimento di istruzione preventiva che nel presente giudizio di merito ed era onere degli attori provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno oggetto di causa.
Tale onere non è stato assolto, giacché non vi sono elementi per poter ritenere provata l'esistenza del contratto di appalto sul quale gli attori invocano la garanzia per vizi ex artt. 1667 e ss c.c. Il preventivo datato 26/2/2021 prodotto
(doc. 6) non è sottoscritto e pur essendovi indicati lavori da eseguire su alcuni balconi del , fra cui quello degli attori, non è idoneo a dimostrare la CP_3
conclusione del contratto di appalto. La relazione tecnica del geom. CP_4
prodotta dagli attori non contiene nessuna indicazione sull'impresa che avrebbe eseguito i lavori di manutenzione del balcone (doc. 3). Come pure prive di rilevanza probatoria sono le fotografie prodotte dagli attori e la relazione tecnica del CTU geom. , che descrivono la condizione della proprietà immobiliare Per_1
dei ricorrenti ma non provano né l'esistenza di un contratto concluso dalle parti,
né che le opere sono state eseguite dall'impresa convenuta. Se a ciò si aggiunge che non sono prodotte fatture emesse dall'impresa, né la prova di pagamenti eseguiti dagli attori per la manutenzione del loro balcone, è evidente che non vi sono elementi sufficienti per ritenere provati i fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni che gli attori invocano a norma dell'art. 1668 c.c.
In mancanza di prova dei fatti costitutivi, la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori va respinta.
La contumacia del convenuto esonera dal pronunciare sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato il 9/11/2023, da e Parte_1
nei confronti di titolare dell'omonima Parte_2 Controparte_1 [...]
nella contumacia del convenuto, contrariis Organizzazione_2
reiectis, così provvede:
- respinge la domanda risarcitoria degli attori;
- nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 22/4/2024.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari