Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2017, n. 9133
CASS
Sentenza 13 gennaio 2017

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È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare il secondo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico ed, in quanto tale, configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.

Commentario1

  • 1Il traffico illecito di rifiuti
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    Il problema rifiuti inversa e mette in ginocchio il nostro paese. Sui rifiuti per anni, decenni, il fenomeno camorristico ha speculato rendendo la terra – su cui camminiamo, su cui costruiamo, sui cui piantiamo o da cui attingiamo risorse primarie – inutilizzabile o meglio fonte e causa di malattie mortali, la malattia del secolo non a caso è il cancro. Per far fronte a questa situazione di disagio in cui versa l'intera popolazione oggigiorno sono state diverse le pronunce degli Ermellini e gli interventi del legislatore in merito. Recentemente, nel 2015, con la legge 22 maggio n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” è stato introdotto un Titolo ex novo al codice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2017, n. 9133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9133
Data del deposito : 13 gennaio 2017

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