Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.
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- 1. RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 18351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18351 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/03/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 277
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37737/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) MA OS N. IL 13/10/1947;
2) MA SC N. IL 09/05/1981;
3) D'LI PP N. IL 28/06/1972;
4) IA BR N. IL 06/06/1971;
5) RU NC N. IL 04/01/1975;
6) IE NC N. IL 21/07/1975;
7) ER NC N. IL 28/02/1962;
8) DI AN EA N. Il 09/10/1963;
9) IN EL N. Il 02/02/1956;
10) NO AF N. il 04/06/1949;
avverso la SENTENZA del 25/05/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA IA CAPUA VETERE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA NC, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) SO OM, 2) NC OM, 3) SE D'IL, 4) NO NA, 5) NC LO, 6) NC CO, 7) NC CC, 8) AN Di IO, 9) GE à NO e 10) LE AG erano imputati:
A) del reato previsto e punito dall'art. 416 c.p., perché si erano associati tra loro al fine di smaltire illegalmente rifiuti su numerosi fondi e terreni siti nei Comuni di villa Literno, San AR, Castel OL e AI per il tramite dell'organizzazione di cui facevano parte. In particolare SO e NC OM agivano quali cogestori della SISER, promotori ed organizzatori dell'associazione criminale, SE D'IL operava quale dipendente della suddetta ditta, NO AN operava quale utilizzatore di trattori e mezzi per l'agricoltura all'uopo attrezzati;
NC LO e NC CO operavano quali utilizzatori di materiale cartaceo e documentazione intestata alla ditta M.G. Building Trade & SE s.r.l., col compito di formare falsi documenti di accompagnamento e di identificazione di rifiuti col fine di simulare la lecita commercializzazione di composto;
NC CC agiva quale proprietario e possessore o comunque utilizzatore dei fondi utilizzati come discariche abusive dalla citata organizzazione;
AN Di IO operava quale dipendente della ditta SEM s.p.a., procacciatore di contratti per lo smaltimento di rifiuti;
GE NO agiva quale dipendente della provincia di Caserta, settore ambiente, ecologia e tutela del territorio, quale addetto ai controlli sul territorio;
AF MA, quale amministratore unico della società TR SE s.r.l. con sede in Piano di Sorrento, quale produttore e cedente a SO OM e a NC OM di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi per un conseguente giro di affari illecito, ammontante quantomeno a circa Euro 1.739.688,00 per il periodo gennaio - novembre 2004. Gli imputati si avvalevano, al fine di realizzare l'illecito traffico, dell'impianto apparentemente dedito a compostaggio e recupero rifiuti di proprietà della S.I.S.E.R. s.a.s., rappresentata e gestita dai fratelli OM con stabilimento in località Iazzone nel comune di villa Literno, apparentemente destinata alla ricezione, trattamento, miscelazione, stagionatura, bonifica e riutilizzo dei rifiuti per attività di compostaggio, ammendante e concimante per l'agricoltura e che era invece in realtà impianto per il mero temporaneo transito di autocarri trasportanti rifiuti pericolosi per un traffico ammontante a kg 32.276.569 di rifiuti pericolosi per il solo periodo gennaio - novembre 2004. Tali rifiuti venivano poi smaltiti illegalmente nei territori succitati, anche con l'utilizzo di falsi documenti di identificazione di rifiuti e con l'esecuzione di truffe ai danni di pubbliche amministrazione.
Gli imputati cagionavano quindi, con le sopra specificate condotte, a causa della imponente quantità di rifiuti smaltiti illegalmente, un disastro ambientale.
Gli imputati erano inoltre imputati: B) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 110 c.p., e art. 112 c.p., nn. 1 e 2, e D.Lgs. n.22 del 1997, art. 53 bis, (e successive modifiche) perché, con più
atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, attivavano e gestivano un imponente traffico di rifiuti pericolosi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel non dover sopportare i costi dovuti ordinariamente per la corretta e legale gestione di rifiuti astrattamente riutilizzabili per il recupero a composto ed ammendante per l'agricoltura, con l'utilizzo di uno stabilimento sito alla località Iazzone nel Comune di villa Literno.
Essi, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, nonché creando falsi documenti di trasporto e falsi certificati di analisi, organizzavano, cedevano, ricevevano, trasportavano o comunque gestivano illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti che venivano abusivamente smaltiti su terreni utilizzati per usi agricoli nei comuni di Villa Literno, San AR e Castel OL e AI ( in provincia di Napoli).
Agli imputati era inoltre contestato: C) il reato p. e p., dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2 e 7, del D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, commi 1 e 3, e successive modifiche ed integrazioni perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in mancanza della prescritta iscrizione o autorizzazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 31 e 33 del suindicato D.Lgs. effettuavano attività di raccolta e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, solo apparentemente e falsamente destinati ad attività di recupero e di bonifica ambientale, facendo solo formalmente risultare rispettate le procedure di recupero rientranti nelle procedure semplificate di cui al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, artt.30 - 31 e 33, ma, in realtà, in violazione della normativa di cui al citato D.Lgs. e del D.M. 5 febbraio 1998. Non procedevano infatti ad alcun recupero di rifiuti ma smaltivano illegalmente rifiuti pericolosi attraverso la realizzazione di numerose discariche abusive nei comuni indicati ai capi a e b.
I sunnominati erano ancora imputati: D) del reato p. e p dall'art. 81 cpv. c.p., e art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 483 c.p., e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3, e s.m. perché, in concorso tra loro, con le modalità e le qualità indicate sub a), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in particolare utilizzando la sigla e la documentazione della ditta MG Building Trade & SE s.r.l., formavano falsi certificati di analisi dei rifiuti e falsi documenti di accompagnamento dei rifiuti illecitamente trasportati e/o sversati al fine di renderli solo formalmente compatibili con l'attività di compostaggio e di ammendante per l'agricoltura, in violazione, in particolare, della L. 19 ottobre 1984, n. 748, recante norme per la disciplina dei fertilizzanti al fine di agevolare l'attività di smaltimento illecito di rifiuti descritto ai capi che precedono;
E) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 640 c.p., commi 1 e 2, perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e con artifici e raggiri, consistiti nel far apparire solo formalmente rispettate le procedure di gestione semplificata di rifiuti e di recupero dei rifiuti stessi al fine di ammendante e concime per l'agricoltura, nel formare falsi certificati di analisi, attestanti una natura ed un codice diverso dal rifiuto gestito e smaltito illegalmente, nelle discariche abusive attivate nei comuni sopra elencati, - rifiuti pericolosi per i quali non veniva attivato alcun meccanismo di recupero e/o miscelazione,- si procuravano un ingiusto profitto, (pari, tra l'altro, all'omesso versamento della così detta "ecotassa", ovvero dell'imposta e dei canoni previsti dal D.Lgs. n.22 del 1997, artt. 3, 32, 33 e 41), traendo in inganno le pubbliche amministrazioni danneggiate.
Tali ingiusti profitti erano rappresentati dalle ingenti somme ricavate per il ritiro dei rifiuti dalle aziende produttrici, dalle spese non sostenute dalle operazioni di trattamento, e dall' omesso pagamento ed utilizzo delle somme di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 9. Con tali comportamenti gli imputati davano inoltre luogo ad un danno di rilevante gravità patrimoniale ai comuni di Castel OL e Villa Literno San AR nella provincia di Caserta, nonché di AI nella provincia di Napoli e della provincia di Caserta e di Napoli, Enti tutti citati in persona del legale rappresentante pro tempore.
Agli imputati era anche contestato: F) il reato continuato di abuso di ufficio e di rifiuto di atti di ufficio previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 110, 323 e 328 c.p., in quanto il NO, in concorso con i coimputati, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, quale dipendente della Provincia di Caserta, settore ambiente, ecologia e tutela del territorio, addetto, tra l'altro, ai controlli sul territorio in tema di tutela dell'ambiente e corretta gestione del ciclo dei rifiuti, provvedeva ad informare preventivamente e sistematicamente SO e OM NC dell'attività ispettiva dell'Ente di appartenenza nei confronti della ditta SISER, comunicando, in particolare, l'ora e il giorno e le generalità del personale ispettivo che si sarebbe recato a compiere, per conto dell'Ente di vigilanza, i prescritti controlli finalizzati a verificare il rispetto da parte dei gestori della SISER della normativa vigente in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti. Violava quindi le norme di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di lealtà e correttezza dei pubblici funzionari, facendo sistematicamente venir meno l'effetto sorpresa che i controlli avrebbero sortito ed anzi procedendo a consigliare ed indicare ai OM i comportamenti da adottare per far fronte alle visite ispettive. Il NO gestiva inoltre la stessa attività ispettiva dell'ufficio di appartenenza con modalità tali da impedire che, comunque, potessero emergere irregolarità nell'attività della S.I.S.E.R., (ad esempio facendo in modo, in più circostanze, che altri ispettori del citato Ente della provincia non si recassero ad effettuare ispezioni alla S.I.S.E.R. proprio perché non era riuscito a preparare l'azienda per l'attività ispettiva), sicché la sua condotta si traduceva in un indebito e straordinario apporto all'azione criminale dell'organizzazione capeggiata dai OM. Gli imputati si procuravano, con le suddette condotte che consentivano all'organizzazione criminale di delinquere impunemente beneficiando di un blocco totale dell'attività di controllo da parte dell'ente pubblico a tale attività preposto, gli ingenti vantaggi patrimoniali derivanti dalla gestione illecita del traffico dei rifiuti pericolosi descritti ai capi a) e b).
Agli imputati era infine contestato: G) il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 434 c.p., perché, gestendo dolosamente il traffico illecito di rifiuti con le modalità e lo spiegamento di mezzi e di forze indicate ai capi che precedono, attivando numerose discariche di rifiuti pericolosi abbandonati "tal qual" su terreni agricoli, determinavano un disastro ambientale in un'ampia zona interessante i comuni di Villa Literno San AR e Castel OL (in Provincia di Caserta) e AI (in Provincia di Napoli) a causa dello smaltimento di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema (in Castel OL, Villa Literno San AR e AI dal gennaio 2004 al marzo 2005).
Ai soli SO OM, NC OM e GE NO era inoltre contestato: H) il reato previsto e punito dall'art. 61 c.p., n. 11 cpv., artt. 110 e 319 c.p., perché, in concorso tra loro, con più
atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, NO GE nella qualità di pubblico ufficiale in servizio presso il settore ambiente ecologia e tutela del territorio della provincia di Caserta, con compiti ispettivi e di controllo sul territorio per la tutela dell'ambiente e la verifica della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di omettere o ritardare le prescritte e dovute attività di vigilanza presso il citato impianto di compostaggio della S.I.S.E.R. s.a.s. gestito da SO OM e OM NC, in particolare omettendo di informare tempestivamente e puntualmente il responsabile dell'ufficio ispettivo delle macroscopiche e palesi violazioni alla normativa in tema di trasformazione e recupero dei fanghi tossici provenienti da numerosi depuratori attivi nella regione Campania, nonché da altre aziende produttrici e cedenti rifiuti pericolosi, fanghi tossici che solo apparentemente venivano avviati al recupero ed alla trasformazione ma che, invece, venivano smaltiti, provvedeva, illegalmente e contrariamente ai doveri di ufficio, ad informare preventivamente i coimputati dell'attività ispettiva che lo stesso NO o altri colleghi del citato ufficio ispettivo avrebbero effettuato presso l'impianto della S.I.S.E.R. s.a.s. preavvisando pertanto i soggetti destinatari dei controlli, facendo venir meno l'effetto sorpresa e ricevendo, per le citate attività illegali e criminali, e comunque contrarie ai doveri di ufficio, da SO OM Euro 2.000,00 in contanti. Con sentenza pronunciata il 25 maggio 2 006 ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere dichiarava non luogo a procedere nei confronti di SO OM, NC OM, D'IL SE, NO AN, NC LO, NC CO, NC RO, AN Di IO ed GE NO in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 640 c.p., commi 1 e 2, e artt. 81 cpv. 110, 323
e 328 c.p., (capi E ed F dell'originaria imputazione) con la formula "perché il fatto non sussiste".
Con tale sentenza il G.I.P. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di SO OM, NC OM ed GE NO con riferimento al reato di cui agli artt. 61 n. 11, 81 cpv. 110 e 319 c.p., (capo H dell'originaria imputazione) con la formula "perché il fatto non sussiste".
Dichiarava non luogo a precedere nei confronti di AF MA in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 81 cpv. 110 c.p., e art. 112 c.p., nn. 1 e 2, e D.Lgs n. 22 del 1997, art. 53 bis, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1, 2 e 7, e D.Lgs. n. 22 del 1997, art.51, comma 1 e 3, art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 110,
483 c.p., e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3, e agli artt. 110 e 434 c.p., (capi A,B,C,D e G dell'originaria imputazione) con la formula "per non aver commesso il fatto" ed in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 640 c.p., commi 1 e 2, e artt. 81 cpv. 110, 323 e 328 c.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".
Decideva, con separato decreto, in ordine ai residui capi di imputazione e, con separata ordinanza, in merito alle richieste sulla libertà e dissequestro formulate dai difensori degli imputati. Il GIP riteneva che in relazione al capo E, (truffa aggravata ), la condotta doveva ritenersi del tutto assorbita nella condotta contestata ai capi A e B, in quanto la condotta illecita di smaltimento di rifiuti nelle forme organizzative descritte dall'accusa esauriva l'antigiuridicità del comportamento e rendeva di conseguenza inattuabili i comportamenti doverosi, che sarebbero conseguiti ad una corretta e lecita attività di smaltimento, come il pagamento dell'ecotassa.
Per quel che attiene ai reati di abuso di ufficio e rifiuto di atti di ufficio di cui al capo F, la cui realizzazione era riconducibile all'imputato NO, il comportamento illecito appariva accertato ma doveva ritenersi assorbito nella condotta dello stesso indagato quale partecipe all'associazione e quale concorrente nel reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, ipotesi di reato contestata allo stesso NO.
Secondo il GIP la clausola contenuta nell'art. 323 c.p., salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, confermava tale ricostruzione.
Il GIP riteneva inoltre che non vi fossero gli elementi della fattispecie di cui al capo H (corruzione).
Secondo il Giudice per le indagini preliminari in tutte le forme di corruzione la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato.
Nel caso in esame il danaro sarebbe consistito nel finanziamento offerto all'imputato da SO OM e garantito da un assegno postdatato in relazione al quale il NO aveva chiesto un differimento dell'incasso.
Secondo il Gip non risultava emergere il rapporto di sinallagmaticità tra l'informazione offerta ed il danaro ricevuto, sicché la condotta doveva essere inquadrabile nel più generale contributo alla illecita attività.
Per quel che attiene a AF MA il Gip riteneva che l'ipotesi accusatoria si fondava esclusivamente su una intercettazione telefonica sull'utenza di SO OM ed in particolare nei confronti di una utenza intestata alla TR SE s.r.l.. Il MA aveva peraltro negato di essere l'interlocutore delle telefonate e comunque non vi era la prova che tali telefonate avessero ad oggetto rifiuti non pericolosi.
Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.
Ha prodotto memoria difensiva LE MA il 4 marzo 2008. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deduce che dalle video - riprese eseguite dai Carabinieri del Noe di Caserta era emerso che l'organizzazione criminale rinviata a giudizio smaltiva illegalmente i fanghi tossici, mediante mero spandimento e rimestamento dei rifiuti su terreni agricoli adibiti a produzione di prodotti dell'agricoltura per l'alimentazione umana siti in provincia di Caserta.
Di tale organizzazione avevano valutato l'esistenza la portata e la pericolosità sia i giudici del Tribunale di Napoli sezione del riesame, sia i giudici della Cassazione in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti degli imputati.
In particolare la Cassazione aveva affermato che i, rapporti tra i componenti dell'organizzazione, avente ad oggetto l'abusivo e pericoloso smaltimento dei rifiuti, rivestivano carattere di stabilità in un arco di tempo prolungato e non erano limitati ad un mero rapporto avente ad oggetto un cambio di assegni ma si estendevano a plurime comunicazioni di imminenti visite ispettive dell'Ente da cui l'imputato NO dipendeva quale preposto agli specifici controlli diretti ad evitare disastri ambientali, rilevati invece nella specie.
Secondo il ricorrente, di tale organizzazione faceva parte inequivocabilmente anche AF MA, alla luce dei molteplici ed univoche prove riportate dallo stesso G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Altrettanto inequivocabilmente emergevano nei confronti di tutti gli imputati prove che imponevano il rinvio a giudizio di tutti gli imputati anche in ordine ai delitti di cui ai capi E ed F dell'imputazione.
Non vi era dubbio infatti che costoro, procedendo allo smaltimento di imponenti quantitativi di fanghi tossici a mezzo dei citati smaltimenti illeciti e dell'attivazione di numerose discariche abusive, si erano procurati ingiusti profitti rappresentati dalle ingenti somme derivanti dall'omesso pagamento delle cosiddette " ecotasse", nonché dall'omesso rispetto delle norme e delle procedure in tema di bonifica dei siti contaminati.
Rileva il Collegio che il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è inammissibile in quanto generico con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 c.p., e comunque privo di specifici rilievi in ordine alle argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari. Come ha costantemente precisato questa Corte è inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, il ricorso nel quale, alla astratta enunciazione dei vizi indicati non corrisponda alcuna indicazione concreta ne' dei punti della decisione, ne' delle singole relative valutazioni ed argomentazioni alle quali si riferisca la denuncia.
Nel caso in esame il G.I.P., con specifiche argomentazioni, aveva ritenuto di escludere la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del MA in ordine ai reati contestatigli, rilevando che l'ipotesi accusatoria nei suoi confronti si fondasse esclusivamente sull'intercettazione telefonica sull'utenza n. 3393893636 in uso a SO OM con un impiegato della ditta Campa.
Non era però stato accertato chi fosse l'interlocutore di OM SO ed il MA aveva negato di aver effettuato tale telefonate. Comunque dal tenore di tale telefonata si evinceva che la TR SE non aveva mai conferito in precedenza alla SISER rifiuti aventi il codice 200303 indicato nella telefonata intercettata e comunque il MA, con la memoria difensiva depositata il 20 aprile 2006, aveva dimostrato la mancanza di interesse al conferimento del rifiuto con il codice 200303 alla SISER, dal momento che tale rifiuto veniva abitualmente conferito, con prevedibile minor aggravio di costi, attesa la minore distanza da percorrere, alla s.r.l. Bruscino di San Vitaliano;
che praticava prezzi più convenienti rispetto a quelli praticati dalla Siser.
il GIP ha in proposito formulato l'assorbente rilievo, secondo cui la documentazione prodotta nel corso dell'interrogatorio del MA ed allegata alla memoria difensiva comprovava che in data 19 ottobre 2004, contestuale all'ultima telefonata intercettata tra un responsabile della TR SE e l'utenza di SO OM, la suddetta società aveva conferito alla SISER soltanto rifiuti contrassegnati dal codice CER 190805, (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i quali la SISER era regolarmente autorizzata), mentre i rifiuti con il codice CER 200303 erano stati conferiti soltanto alla Ecologica Bruscino. Deve inoltre rilevarsi che il motivo, oltre ad essere generico, in considerazione delle valutazioni poste a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, è inammissibile anche perché propone a questa Corte di legittimità una diversa e non consentita rilettura delle risultanze processuali, peraltro di difficile trattamento, quali quelle estraibili dai testi di colloqui telefonici intercettati, per la comprensione dei quali è indispensabile la cognizione di tutto il coacervo probatorio. Giova precisare in proposito che, secondo quanto ha precisato questa Corte, (S.U. sent. 24 settembre 2003, n. 47289, " l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali".
Rileva inoltre il Collegio che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere risulta connaturato da estrema genericità anche in ordine alle doglianze relative all'assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati di cui ai capi E ed F dell'imputazione e di SO OM, NC OM e NO GE in relazione al capo H).
Con il motivo di impugnazione il ricorrente si limita infatti a riportarsi alle considerazioni espresse da questa Corte di legittimità nel procedimento che aveva condotto al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare disposta nei confronti degli imputati, ma non contiene alcuno specifico rilievo in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere. Per quel che attiene invece al ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, il Collegio rileva che il ricorrente lamenta la violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 319 c.p..
Deduce il Procuratore Generale che il Giudice per le Indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto l'insussistenza dei reati di cui ai capi E ed H della rubrica.
Peraltro, con riferimento all'imputazione di cui al capo E, non poteva condividersi l'assunto espresso dal Giudice per le indagini preliminari secondo cui il delitto di truffa in danno dell'ente pubblico deve ritenersi assorbito nelle condotte sub A e B. Non poteva infatti ritenersi un concorso apparente tra le norme di cui all'art. 416 c.p., e il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53, da un lato e l'art. 640 c.p., comma 2, dall'altro. Si trattava infatti di norme aventi oggettività giuridiche diverse. Inoltre il reato di associazione a delinquere sussiste indipendentemente dalla realizzazione del programma criminoso costituito dai delitti fine, sicché doveva essere affermato il concorso tra il delitto associativo e quello offensivo del patrimonio che del primo costituisce, tenuto conto della specifica concreta contestazione, un logico sviluppo.
Doveva inoltre ritenersi sussistente anche il concorso tra il delitto sub E e quello sub B.
Il secondo è reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico. Esso può quindi ritenersi consumato indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto, purché si compiano le condotte previste dalla norma incriminatrice. Secondo il Procuratore Generale, laddove si consegua anche l'ingiunto profitto con altrui danno, come accertato e ritenuto nel caso in esame, non può negarsi l'esistenza anche del delitto di truffa, il cui substrato materiale solo in parte coincide con il delitto D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 53 bis, e quindi può concorrere con quest'ultimo reato.
In ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di cui all'art. 319 c.p., (capo H), sul rilievo secondo cui non sarebbe stato accertato il rapporto di sinallagmaticità tra il danaro ricevuto dal NO e le informazioni da lui fornite agli imputati, tale statuizione era intrinsecamente contraddittoria e non teneva conto della consolidata giurisprudenza in merito.
Era stato infatti accertato che le informazioni fornite dal NO avevano agevolato l'attività di illecito smaltimento di rifiuti ed erano state rese in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione. Doveva quindi ritenersi che il danaro, di cui era pacifica la dallo, fosse il corrispettivo della illecita attività svolta dall'imputato in violazione dei doveri attinenti alla sua funzione nelle pubbliche istituzioni. Che lo specifico atto amministrativo oggetto di compravendita non fosse stato individuato non aveva quindi alcun rilievo.
Perché si concretizzi la fattispecie in esame è infatti sufficiente che siano accertati atti e comportamenti commissivi od omissivi realizzati in violazione dei doveri funzionali dietro corrispettivo di denaro.
Ciò era avvenuto nella vicenda in esame.
Rileva il Collegio che il ricorso del Procuratore Generale, anche nella sua sinteticità, è fondato e merita accoglimento. Come ha infatti correttamente rilevato il ricorrente, il reato di cui all'art. 416 c.p., sussiste indipendentemente dalla concreta realizzazione dei singoli reati fine, atteso che il citato articolo sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all'effettiva commissione dei singoli reati fine.
Ne consegue che l'effettiva realizzazione di tali reati non è assorbita dalla contestazione di cui all'art. 416 c.p.. L'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., si configura infatti come organizzazione a carattere permanente che non esaurisce la propria rilevanza nella commissione dei singoli reati fine ma perpetua nel tempo la sua esistenza, quale stabile apparato organizzativo idoneo ad essere nuovamente utilizzato anche in seguito all'eventuale commissione di reati scopo, quale entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose. Il mancato assorbimento dei reati fine nel reato di partecipazione all'associazione per delinquere risulta del resto implicitamente affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è astrattamente configurabile la sussistenza del vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine.
Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine non va quindi impostato in termini di configurabilità strutturale in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione si concepiscano uno o più reati fine individuati nelle loro linee essenziali di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. (v. Cass. pen. sez. 6^ sent. 2 marzo 2004, n. 15589; v. anche Cass. pen. ord. 28 marzo 2006, n. 12639). Deve quindi ritenersi sussistente il concorso tra il reato di cui al capo A ed il reato fine di cui al capo E.
Il reato di cui al capo E concorre anche con il reato di cui al capo B in quanto diverse sono le con: dotte ed i beni protetti. Il reato di cui al capo B) di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, ha infatti ad oggetto la tutela dell'ambiente, sicché esso può
ritenersi sussistente a prescindere dalla messa in opera di artifici e raggiri al fine della percezione di un ingiusto profitto con altrui danno, di cui al reato di cui al capo E sanzionato dall'art. 640 c.p.. È quindi ammissibile il concorso tra le due fattispecie criminose. Per quel che attiene alla contestazione al NO del reato di cui all'art. 319 c.p., il Giudice per le indagini preliminari, pur rilevando che la condotta dell'imputato aveva contribuito all'agevolazione dell'illecita attività dei coimputati, ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato per la mancanza del rapporto di sinallagmaticita tra l'informazione offerta ed il denaro ricevuto. Deve peraltro rilevarsi che il concetto di proporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale riguarda solo la corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p., che richiama la retribuzione non dovuta per il compimento di un atto dell'ufficio e non pure la corruzione propria prevista dall'art. 319 c.p., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto. (v. in tal senso Cass. pen. sez. 6^ sent. 15 febbraio 1999, n. 3945). Per quel che attiene alla mancata specificazione nel capo H di imputazione contestato al NO degli specifici atti contrari ai doveri di ufficio, il Collegio rileva che, come ha correttamente rilevato il Procuratore Generale, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 6^ sent. 2 ottobre 2006, n. 2818)" per la configurabilità del reato di corruzione propria non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri di ufficio oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in fruizione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati ma pur sempre appartenenti al grenus previsto".
Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di SO OM, OM NC, SE D'IL, NO AN, LO NC, NC CO, NC CC, Di IO AN ed GE NO, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il corso ulteriore alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, annulla la sentenza impugnata nei confronti di OM SO, OM NC, D'IL SE, AN NO, LO NC, RI NC, CC NC, Di IO AN e OL GE e rinvia al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per il corso ulteriore.
Così deciso in OM, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008