Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 18351
CASS
Sentenza 11 marzo 2008

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È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.

Commentari2

  • 1RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …

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  • 2Art. 25-undecies - Reati ambientali [48]
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 18351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18351
Data del deposito : 11 marzo 2008

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