Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 2
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità della prova orale. (Fattispecie in cui la Corte d'appello, aveva condannato l'imputato per il reato di bancarotta fallimentare semplice in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, procedendo alla riqualificazione del fatto contestato e alla affermazione della responsabilità sulla base delle stesse deposizioni assunte dal primo giudice, e senza effettuarne una diversa valutazione di attendibilità).
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, quando con l'atto di appello la riqualificazione giuridica del fatto sia espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, alla mancata intrerlocuzione dell'imputato sulla eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non consegue alcuna nullità della sentenza, essendo riconducibile il mancato contraddittorio ad una libera scelta della difesa.
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 14040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14040 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 22/01/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 213
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 14743/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MA N. IL 13/08/1977;
avverso la sentenza n. 2154/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Lettieri, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Campanati in sost. Avv. Biocca, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. LE IA è imputata del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, perché in qualità di amministratrice unica della "2 Plastic Moda Srl", dichiarata fallita dal tribunale di Teramo il 13 febbraio 2007, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva tutti i libri e le altre scritture contabili.
2. Il tribunale di Teramo assolveva l'imputata del reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
su appello del Procuratore generale della Repubblica, la Corte d'appello di L'Aquila, ritenendo sussistente l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 217, per omissione di controllo, dichiarava l'imputata responsabile di quest'ultimo reato, così riqualificato il fatto contestato, e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.
3. Contro quest'ultima pronuncia propone ricorso per cassazione la LE per i seguenti motivi:
a. violazione dell'art. 521 c.p.p., dell'art. 111 Cost., comma 3, e dell'art. 6, comma 3, lett. A della convenzione Europea dei diritti dell'uomo; citando la sentenza Drassich
contro
Italia e la pronuncia di questa Corte numero 45. 807 - 2008, la ricorrente ritiene che il mutamento di qualificazione giuridica senza che si sia realizzato un contraddittorio sul punto costituisca una lesione del contraddittorio che da luogo a nullità per violazione del diritto di difesa. b. Violazione dell'art. 603 c.p.p., per essersi proceduto a riformare una sentenza assolutoria in secondo grado, senza sentire nuovamente i testi dell'accusa (si cita la sentenza Dan
contro
Moldavia della CEDU).
c. Infine, pur nell'ambito del secondo motivo di ricorso, si censura la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa in relazione al reato di cui alla L.Fall., art. 217. Il difensore dell'imputata ha depositato in cancelleria una memoria, qualificata come "note di udienza" il 22.01.2014, alle ore 10,00, insistendo nel ricorso ed allegando documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2^, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652) e questa Corte non può che confermare la correttezza della qualificazione giuridica operata, peraltro non seriamente contestata dalla ricorrente, salvo quanto si dirtà con riferimento al secondo motivo di ricorso. Ad ogni modo, si deve considerare che, nel caso di specie, il pubblico ministero impugnante aveva chiesto, con l'appello, la riqualificazione giuridica del fatto e quindi la parte, che era al corrente di tale richiesta, avrebbe potuto (e non è escluso che l'abbia fatto) interloquire sul punto. La mancata interlocuzione, dunque, ove sussistente, costituirebbe una libera scelta della difesa da cui non può conseguire alcuna nullità della sentenza.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato;
la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto sussistente la violazione del diritto ad un equo processo, in caso di riforma di una sentenza assolutoria senza procedere nuovamente all'audizione dei testi di accusa, solo nel caso che la nuova decisione si basi su una diversa valutazione di attendibilità di tali testimoni. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha proceduto ad una diversa riqualificazione dei fatti sulla base delle deposizioni assunte e non in forza di una diversa valutazione di attendibilità dei testimoni (ciò, almeno, per quanto risulta dalla sentenza, mentre era onere del ricorrente, ai fini di specificità ed autosufficienza del ricorso, indicare perché la riforma della sentenza di primo grado sarebbe da ascrivere ad una diversa valutazione di attendibilità delle testimonianze, allegando i necessari documenti). Si veda Sez. 6^, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623, secondo cui il giudice di appello, per riformare in "peius" una sentenza assolutoria, è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendoci motivazione sull'elemento soggettivo alla pagina quattro, ultimo capoverso, della sentenza impugnata, ove, mediante la trascrizione di un passaggio di una sentenza di questa Corte, si evidenzia che l'imputata, quale amministratrice della società fallita, aveva per colpa omesso di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
4. La memoria depositata il 22.01.2014 è tardiva ed in ogni caso ribadisce questioni che sono già state ritenute infondate. 5 Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014