Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 14040
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Massime2

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità della prova orale. (Fattispecie in cui la Corte d'appello, aveva condannato l'imputato per il reato di bancarotta fallimentare semplice in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, procedendo alla riqualificazione del fatto contestato e alla affermazione della responsabilità sulla base delle stesse deposizioni assunte dal primo giudice, e senza effettuarne una diversa valutazione di attendibilità).

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, quando con l'atto di appello la riqualificazione giuridica del fatto sia espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, alla mancata intrerlocuzione dell'imputato sulla eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non consegue alcuna nullità della sentenza, essendo riconducibile il mancato contraddittorio ad una libera scelta della difesa.

Commentario1

  • 1RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 14040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14040
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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