Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
Il giudice di appello, per riformare in "peius" una sentenza assolutoria, non può limitarsi ad adottare una motivazione dotata di una efficacia persuasiva tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, neppure apprezzando diversamente e valorizzando i riscontri alla prova dichiarativa, ma deve assumere direttamente la testimonianza della persona offesa (nella specie, vittima maggiorenne di violenza sessuale), ritenuta inattendibile in primo grado, al fine di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione E.d.u.
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 28530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28530 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 26/02/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 959
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 17267/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.A.A. N. IL (OMISSIS) :
avverso la sentenza n. 151/2011 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 17 maggio 2012 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del RI di Bolzano del 14 marzo 2011, con la quale N.A.A. era stato assolto dai reati di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.) e maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) in danno della propria convivente G.L. ,
dichiarava il detto imputato colpevole del delitto di violenza sessuale di cui al capo A) e, con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, confermando nel resto.
1.2 La Corte trentina, in accoglimento dell'appello interposto dal Procuratore della Repubblica, riteneva particolarmente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, escludendo che fossero ravvisabili contraddizioni le quali - se esistenti - andavano qualificate come marginali e non decisive. Rilevava come il RI, con argomentazioni non condivisibili sul piano logico, oltre che estremamente confuse, avesse valorizzato alcune circostanze sottolineate dalla difesa dell'imputato nel corso del giudizio che denotavano un comportamento ambivalente della donna, omettendo invece di dare risposte adeguate ad altri fatti assai più significativi quali le certificazioni mediche compatibili con una violenza sessuale ovvero le dichiarazioni testimoniali del sanitario del Pronto soccorso e, soprattutto di attribuire particolare credito alla attendibilità della vittima desumibile dalla decisa volontà della donna, medico ospedaliero professionalmente impegnato ed in procinto di intraprendere un viaggio di lavoro, di uscire di casa a notte fonda qualche ora prima del programmato viaggio per denunciare il N. della violenza subita dopo aver confidato l'accaduto ad una comune amica, a dimostrazione quindi della veridicità dell'episodio e dell'assenza di intenti calunniatori.
1.3 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando specifici motivi di ricorso che qui sinteticamente si espongono. La difesa, dopo una lunga premessa riguardante in termini generali le caratteristiche dell'altalenante e turbolento rapporto di convivenza tra il N. e la G.
(rispettivamente originario della Guinea Bissau, il primo, e dell'India, la seconda, poi adottata all'età di undici anni da una famiglia italiana), enumerava le gravi contraddizioni in cui la persona offesa era incorsa nel corso della udienza dibattimentale, rispetto alle sue iniziali dichiarazioni e soprattutto ai contenuti delle due querele (del (OMISSIS) ) acquisite agli atti su consenso delle parti ed utilizzate per le numerose contestazioni mosse dal Pubblico Ministero. L'esistenza di tali contraddizioni, nient'affatto marginali come ritenuto dalla Corte territoriale, viziava in modo evidente la motivazione della sentenza non solo sui vari particolari riferiti dalla persona offesa presi a base della decisione della Corte di merito, ma soprattutto sul complessivo giudizio di attendibilità intrinseca della stessa. Con un secondo motivo, la difesa, riprendendo tutte le argomentazioni specificamente sviluppate in ordine al difetto di motivazione ed alla sua illogicità manifesta, deduce l'ulteriore vizio di violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.) per avere la Corte distrettuale affermato la colpevolezza del N. in aperta violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, specificamente applicabile nella specie proprio in considerazione della approssimativa - e nient'affatto rigorosa come sarebbe dovuto essere - valutazione della intrinseca credibilità della persona offesa, in contrasto con la ricostruzione alternativa offerta dall'imputato non presa in considerazione nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito enunciate.
2. Va premesso in punto di fatto, e soltanto ai fini di un corretto inquadramento dei motivi di ricorso, che al N. (che per tali fatti è stato anche tratto in arresto e detenuto in custodia cautelare poi sostituita con altra meno grave e quindi definitivamente revocata in esito al giudizio di primo grado), erano stati contestati due distinti reati: il primo (violenza sessuale), "per aver costretto con violenza e minaccia la convivente G.L. a subire atti sessuali: in particolare, in stato di ubriachezza di fronte al diniego della convivente di avere un rapporto sessuale, vista l'ora tarda, dicendo che se non ci fossero stati i bambini l'avrebbe uccisa, la tirava per i capelli e per impedirle di urlare, le tappava la bocca con una mano e le stringeva la carotide, fino a farle quasi perdere i sensi, approfittando di questo momento per penetrarla ed eiaculare" fatto commesso l'(OMISSIS) ; il secondo (maltrattamenti) "per aver maltrattato la compagna convivente G.L. , rendendo la convivenza insopportabile, in particolare insultandola, spintonandola, minacciandola e picchiandola dopo aver fatto smodato uso di sostanze alcoliche, anche in presenza dei figli minori K. e F. , rispettivamente di 5 e 2 anni" in (OMISSIS) .
2.1 Come esposto in premessa, solo con riferimento al primo dei due reati la Corte territoriale ha ritenuto di dover modificare il giudizio di responsabilità, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado pronunciata ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2 confermando invece la pronuncia assolutoria per il delitto di maltrattamenti. Non è in discussione il fatto che vi sia stato un rapporto sessuale tra le parti, non negato dall'imputato che ha sostenuto che il congiungimento con la compagna era avvenuto consensualmente, sia pure con qualche iniziale riserva da parte della donna in procinto di partire di lì a poche ore per XXXXXX per partecipare ad un seminario di studi di medicina. Va anche doverosamente precisato che tale episodio sessuale si inserisce in un rapporto di coppia definito, tanto dal giudice di primo grado, quanto dal giudice di appello, altalenante, turbolento e caratterizzato da forti diversità caratteriali, ma anche culturali e di abitudini di vita: certamente sin dall'origine della convivenza, iniziata nel 2002 subito dopo la conoscenza tra i due, il rapporto si era rivelato estremamente conflittuale anche in relazione all'attività lavorativa dei due conviventi (medico ospedaliero, la G. e operaio presso la IVECO, il N. ), anche se alternato a periodi di quiete.
2.2 Tali premesse e puntualizzazioni, che potrebbero, a prima vista, apparire superflue ed eccentriche rispetto al tema in discussione, in realtà appaiono necessarie per verificare la consistenza del primo, fondamentale motivo di ricorso collegato alla carenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto è stato rimproverato alla Corte di merito di avere superficialmente valutato le prove a carico;
di aver, altrettanto superficialmente, svalorizzato le prove a discarico;
di avere approssimativamente valutato le contraddizioni, peraltro gravi, emerse nel corso del giudizio;
di avere, in qualche circostanza, travisato la prova trasformando - con trasposizione distorta delle dichiarazioni altrui - una circostanza favorevole all'imputato in circostanza a lui contraria ed, in definitiva, di aver esaminato in modo palesemente illogico l'attendibilità intrinseca della G. , già fortemente posta in discussione dalle numerose contraddizioni emerse in occasione della sua deposizione dibattimentale ed oggetto di specifiche contestazioni da parte del Pubblico Ministero. Tale modo di procedere viene giudicato dal ricorrente in modo ancor più negativo sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione in relazione al particolare rigore con il quale si sarebbe dovuta vagliare l'attendibilità della persona offesa, tenuto conto dal fatto che le sue dichiarazioni costituivano il nucleo fondamentale dell'accusa e che i riscontri esterni (per la verità molto limitati come sottolineato dal ricorrente) erano in realtà o apparenti o addirittura contrastanti con le dichiarazioni della vittima.
2.3 Prima di esaminare la questione - sostanzialmente secondaria anche se collegata al principale motivo di ricorso - afferente alla violazione di legge per inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen. (violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio), occorre rilevare che la sentenza qui impugnata ribalta la decisione assolutoria del RI: ne deriva la necessità di verificare se - di fronte ad un complesso probatorio identico nelle due fasi del giudizio - il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale risponda ai canoni della completezza, della logica e della coerenza interna: più in particolare si impone da parte del giudice di appello, in considerazione dell'esito negativo del giudizio nei riguardi dell'imputato un vaglio particolarmente severo delle prove, già di per sè specificamente rigoroso in relazione alla unicità della fonte probatoria rappresentata dalla testimonianza della persona offesa. In questa sede occorrerà vedere se da parte del giudice distrettuale tali regole valutative e le modalità di valutazione in termini di coerenza, completezza, esaustività e logicità, siano state rispettate. Nel nostro sistema processuale, come è noto, vige il sistema del cd. "doppio grado di giurisdizione", consistente nella possibilità di ottenere - sulla stessa questione controversa - una seconda pronuncia da parte del giudice di merito diversa, eventualmente, dalla prima e destinata, quindi, a prevalere su quella adottata dal giudice di primo grado. Con l'entrata in vigore del principio costituzionale del giusto processo, compendiato nell'art. 111 Cost., la raccolta in forma dialettica delle prove è diventato il metodo normale di confronto su una decisione nei termini indicati dalla carta costituzionale. La devolutività piena del giudizio di appello permette, quindi - seppure entro i confini delle impugnazioni proposte dalla parti processuali - la possibilità di una rivisitazione, in melius o in pejus, della prima decisione: operazione, quest'ultima, caratterizzata da un controllo di tipo cartolare e scritto di quanto avvenuto in precedenza, con esclusione, quindi, del ricorso alla oralità ed alla dinamica reale del contraddittorio.
3. Ciò detto, va ricordato che secondo l'interpretazione giurisprudenziale adottata da questa Corte, è ben possibile che nel giudizio di secondo grado possa, per la prima volta, definirsi il giudizio basandosi sullo stesso materiale probatorio utilizzato per una decisione favorevole, con una condanna dell'imputato. Ciò comporta, però, di fatto, che il soggetto condannato per la prima volta in secondo grado, si vede privato della possibilità di una impugnazione di merito come, invece, accade nel giudizio di primo grado. L'unico rimedio possibile in una situazione siffatta è costituito dalla impugnazione in sede di legittimità che, però, preclude qualsiasi esame sul merito della vicenda. Vero è che gli approdi giurisprudenziali più recenti di questa Corte impongono che il giudice dell'appello, nella ipotesi di una impugnazione proposta dal Pubblico Ministero (o dalla parte civile), debba fare riferimento (oltre che alla sentenza di primo grado) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame della parte appellante (Pubblico Ministero o parte civile) abbia prospettato al giudice di appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di prove diverse, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia dei quel giudizio. Si tratta - come è agevole rilevare - di un sostanziale ampliamento dei confini del giudizio di legittimità che ingloba, dopo la novella del 2006, altri vizi in aggiunta a quelli conosciuti sino a quel momento, quali il travisamento della prova, non presente nel previgente sistema processuale.
4. Si esige allora da parte del giudice di secondo grado, nel caso di ribaltamento in pejus della prima decisione, non solo di effettuare una logica ricostruzione dei fatti e darne adeguatamente conto della motivazione, ma, soprattutto, di raffrontarsi con la decisione di primo grado e rilevare se la diversa decisione che sia stata adottata rappresenti la conseguenza di una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio o, piuttosto, il frutto di specifici errori, logici o fattuali.
5. Come affermato in numerose pronunce di questa Corte, nella contrapposizione tra due diverse sentenze che appaiono analogamente convincenti sul piano logico e dunque tali da offrire soluzioni diverse, l'una alternativa all'altra, ma persuasive o comunque non manifestamente illogiche, non può che giungersi al risultato di un "ragionevole dubbio" che non può che risolversi in favore dell'imputato.
6. Laddove, invece, la sentenza di riforma riesca ad individuare tutti quei punti che rendono insostenibile la decisione di primo grado, vuoi per una incoerenza logica, vuoi per un errore nella valutazione del materiale probatorio, o anche per una omessa valutazione di prove non considerate od erroneamente ritenute inutilizzabili, la soluzione cui si perviene è del tutto differente nel senso che "la lettura proposta dalla sentenza di condanna a seguito di appello dovrà essere l'unica decisione possibile alle date condizioni" (Sez. 6, 10.10.2012 n. 1266 , Andrini, Rv. 254024; v. anche Sez. 6 26.2.2013, C.M. ed altro non massimata). Il criterio da osservare da parte del giudice di appello nel decidere e motivare la condanna sarebbe dovuto essere quello sopra detto e il rispetto di tale criterio costituisce l'oggetto del controllo rispetto al vizi logici dedotti dai difensori.
7. Ma il limite stesso insito nella statuizione di condanna successiva ad una precedente decisione di tenore liberatorio (ovverossia la mancanza del requisito della oralità) impone degli obblighi specifici a carico del giudice di secondo grado che intenda discostarsi dalla precedente decisione utilizzando la stessa prova orale raccolta nel precedente giudizio, proprio perché quel giudice non è stato posto nelle condizioni di effettuare un apprezzamento diretto della prova nel suo formarsi, avvalendosi solo di prove di tipo documentale compendiate nei verbali di trascrizione redatti nel corso delle singole udienze.
8. Il detto limite ha indotto nel tempo le difese di numerosi imputati a sollevare eccezione di incostituzionalità dell'art. 603 cod. proc. pen., (istituto che prevede la rinnovazione parziale del dibattimento in appello) per un asserito contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla CEDU con la sentenza "D
contro
IA del 5 luglio 2011, in relazione alla mancata previsione della obbligatorietà di una nuova acquisizione delle prove orali innanzi al giudice di appello affinché lo stesso, con un diverso apprezzamento delle stesse, possa pronunciare sentenza di condanna.
9. Questa Corte, più volte investita della questione, l'ha, a ragione, ritenuta manifestamente infondata, facendo leva sulla indiscutibile applicabilità nell'ordinamento, in base ad una interpretazione adeguata dell'art. 603 cod. proc. pen., della regola che risulta dalla citata giurisprudenza CEDU, riconoscendosi che l'art. 6, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN vs. AV, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti (decisività della prova testimoniale e necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni assenti nell'ipotesi in trattazione), (vds. Sez. 5 5.7.2012, 38085 , Luperi ed altri, Rv. 253541).
10. Pur non essendo questa la sede per occuparsi ex professo di questo profilo in quanto da parte della difesa non è stato dedotto il vizio di inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen., reputa il Collegio di richiamare il principio contenuto nell'art. 6, comma 1 della CEDU quale interpretato dalla sentenza AN
contro
AV:
secondo quanto affermato in quella sede "Se una Corte d'Appello è chiamata esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove" (vds. causa PO e. AV, nn. 289/04 e 41194/04 del 27 novembre 2007; causa Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07 del 21 settembre 2010).
11. Tale richiamo si impone in quanto - per come si vedrà in prosieguo - le incertezze e/o contraddizioni manifestate ripetutamente dalla vittima presunta dell'abuso nel narrare il fatto sono al centro delle censure della difesa: la mancata riaudizione della persona offesa che, alla luce delle doglianze difensive, sarebbe stata quanto mai opportuna, se non addirittura indispensabile per dipanare le incertezze, costituisce quindi un limite nella decisione assunta dalla Corte territoriale.
11.1 È il caso di aggiungere - con riferimento ai doveri incombenti sul giudice di appello che abbia ritenuto di riformare in pejus la precedente pronuncia assolutoria - che di recente ed in applicazione dei principi espressi nella sentenza CEDU AN vs. AV, questa Sezione ha precisato che in simili ipotesi il giudice di appello "non può limitarsi ad adottare una motivazione dotata di una efficacia persuasiva tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, neppure apprezzando diversamente e valorizzando i riscontri alla prova dichiarativa, ma deve assumere direttamente la testimonianza della persona offesa (nella specie, vittima maggiorenne di violenza sessuale), ritenuta inattendibile in primo grado, al fine di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione" (Sez. 3 7.1.2014 n. 5907 , F., Rv. 258901; v. anche Sez. 5 25.9.2013 n. 47106 , Donato e altro, Rv. 257585). 11.2 Corollario di tale principio è dunque che il giudice di appello, anche al di fuori di iniziative o sollecitazioni provenienti dalle parti, dovrà disporre una rinnovazione parziale dell'istruzione laddove entrino in gioco processi di (ri)valutazione di prove dichiarative, necessità che invece di regola non sarà avvertita laddove si tratti di rivisitare prove non dichiarative di contenuto oggettivo come le prove documentali. E la rinnovazione dibattimentale si porrà come necessaria soprattutto laddove sia in gioco la credibilità del dichiarante, specie se esclusa in primo grado e rivalutata nel grado successivo.
12. Tornando ai fatti del caso sottoposto all'esame di questo Collegio, si osserva che la principale prova contro il ricorrente era costituita quasi esclusivamente dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa vittima dell'abuso sessuale. I riscontri esterni indicati dalla Corte, cui detto giudice ha annesso specifica importanza e la cui imprecisa valutazione da parte del primo giudice aveva formato oggetto di rilievo da parte del giudice distrettuale, sono al centro delle critiche formulate con i motivi di ricorso (vds. in particolare il sub - motivo 5 - pagg. 35-43 del ricorso). Il vizio denunciato con riferimento ai riscontri spazia dall'illogicità della motivazione al travisamento della prova. Anticipando quelle che sono le conclusioni cui perviene questo Collegio, sia la motivazione resa per la valutazione della attendibilità intrinseca della G. , sia la motivazione resa con riferimento ai riscontri integrano certamente i vizi dedotti e certamente la decisione della Corte di merito non è in linea con i criteri di valutazione cui la Corte si sarebbe dovuta attenere nel (ri)valutare il compendio probatorio. 13. Di fronte ad una motivazione penetrante e quanto mai analitica del RI che, pur tenendo presente come elemento centrale le dichiarazioni della persona offesa, aveva effettuato con assoluto rigore logico e metodologico una meditata analisi della intrinseca credibilità della persona offesa, evidenziandone anche le numerose incongruenze e contraddizioni emerse in sede dibattimentale, la Corte di Appello, investita del gravame del Pubblico Ministero, è andata di diverso avviso sulla attendibilità delle dichiarazioni di G.L. , valorizzandone le dichiarazioni in modo preponderante ed attribuendovi una portata dimostrativa pressoché assoluta, pur dando atto delle contraddizioni rilevate nel suo racconto, frettolosamente bollate come irrilevanti e/o marginali;
ha giudicato del tutto inconsistente se non proprio inverosimile, la contraria versione dell'imputato secondo la quale il rapporto sessuale, non negato, sarebbe stato consensuale, mentre le lesioni subite dalla G. risalirebbero ad un momento successivo al rapporto e solo per effetto della collerica reazione della donna convinta o comunque seriamente preoccupata di poter rimanere incinta per la terza volta a causa del rapporto sessuale non protetto.
14. Il giudizio espresso dalla Corte distrettuale, dunque, si scontra - come osservato dalla difesa del ricorrente - con una analisi della vicenda a tutto tondo effettuata dal RI che, invece, aveva scandagliato con cura tutti i punti e valutato in modo quanto mai analitico tutte le testimonianze assunte e le documentazioni acquisite. La statuizione di condanna che ne è seguita non è stata preceduta da un riascolto diretto delle testimonianze ma si è semplicemente basata su una rilettura cartolare delle singole dichiarazioni così come verbalizzate agli atti.
15. L'importanza della pronuncia della CEDU (che aveva affrontato un caso in cui le prove dichiarative non erano state ritenute attendibili) deriva dalla affermazione del principio secondo il quale laddove la prova essenziale consista in una o più prove orali che il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte, non attendibili o comunque di portata dimostrativa non univoca, il giudice di appello per pervenire alla condanna, non può procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuovamente la prova innanzi a sè per poter operare una adeguata valutazione di attendibilità, salvo possibili casi particolari.
16. Ma nel caso in esame - in cui non era (nè è con i motivi di ricorso) insorta questione in ordine alla necessità di un riascolto dei testimoni - è stato censurato il metodo di analisi seguito dalla Corte distrettuale consistito nell'avere rivalutato in modo diverso le medesime prove.
17. Seguendo l'esposizione - per vero assai sintetica (è compendiata in poco più di tre facciate a fronte delle sette della sentenza di primo grado) - delle argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale, è agevole rilevare come la rivisitazione della vicenda (che comunque ruota attorno ad diversa interpretazione dello svolgersi di un rapporto sessuale incontestato nella sua materialità ma contestato solo in ordine al consenso, sia stata approssimativa e poco attenta alle distorsioni derivanti dalle contraddizioni nel racconto delle quali - come in precedenza accennato - era stato dato atto nell'incipit della motivazione.
18. L'elemento del dissenso esplicito viene, per esempio, trattato come un fatto scontato, derivato dalla sistematica carica di aggressività, non solo verbale, del N. come segnalata dalla persona offesa. Diffuse, ma non suffragate da elementi concreti (ed anzi smentite documentalmente per come evidenziato dalla difesa del ricorrente - vds. pag. 44 par. b) del ricorso) le considerazioni negative svolte sulla personalità dell'imputato, giudicato dedito all'alcol, arrogante, del tutto disinteressato ai doveri familiari;
culturalmente involuto rispetto alla convivente.
19. Approssimative le valutazioni espresse sui riscontri derivati dalle certificazioni mediche (giudicate decisive - vds. pag. 7 della sentenza), laddove nessuna presenza di rossori o segni di violenza sul collo è stata constatata dal dott. GR.St. , medico del Pronto soccorso ad appena un'ora dal fatto (circostanza poi ribadita in sede dibattimentale e nettamente contrastante con la versione fornita dalla G. alla Polizia in sede di proposizione della prima querela - vds. pag. 40 del ricorso); altrettanto fuorvianti l'interpretazione (rectius traduzione) della deposizione del predetto GR.St. , sanitario del Pronto soccorso ove la G. si era recata dopo l'asserita violenza, laddove lo stesso riferisce non già di una compatibilità degli arrossamenti in sede vulvare e vaginale con una violenza, ma di una compatibilità di tali rossori anche con un rapporto consenziente: dunque una testimonianza neutra, se non proprio favorevole all'imputato (vds. pag. 37-41 del ricorso ed allegati 2) e 3) (le querele).
20. Nessun cenno risulta essere stato fatto dalla Corte alle contraddizioni nascenti dalle iniziali denunzie della G. contro il N. nelle quali si riferiva di pregresse violenze sessuali subite dalla donna ed asseritamente comprovate da certificati medici, poi clamorosamente smentite dalla stessa G. in sede dibattimentale, una volta posta di fronte alla incongruità del certificato sanitario che denotava ben altra origine delle lesioni che non assalti sessuali (vds. pag. 7 della sentenza;
pag. 26 del ricorso ed ali. 4).
21. Poca attenzione riservata alla dichiarazione - ritenuta basilare e valutata come riscontro esterno - della amica comune T.A. , la donna cui la G. si era rivolta nel corso della notte, subito dopo la presunta violenza, confidandole l'episodio, laddove la stessa G. è stata incerta in ordine ai contenuti delle sue confidenze alla T. , tanto da dichiarare di non aver fatto riferimento alla violenza sessuale in termini espliciti, contrariamente a quanto dichiarato nella querela (vds. pag. 6 della sentenza e pag. 30 del ricorso).
22. Inesatta l'affermazione della Corte distrettuale in ordine alla ritenuta assenza di riscontri da parte del RI (pag. 7 della sentenza), laddove il primo giudice si era limitato a ritenere quei riscontri contraddittori e non decisivi, di valore soltanto indiziante ma non in termini di univocità e gravità.
23. Parziale la valutazione operata dalla Corte in ordine ai conflitti della coppia che, invece, il primo giudice aveva analizzato molto più approfonditamente tanto da affermare che, attesa la conflittualità progressiva anche dopo la separazione definitiva dei due coincidente con l'episodio della violenza sessuale del (OMISSIS) , la stessa valutazione delle opposte dichiarazioni delle due parti era divenuta ancora più complicata.
24. In un certo senso contraddittoria la decisione della Corte di merito laddove ha ritenuto di confermare la pronuncia assolutoria in ordine al reato di maltrattamenti la cui principale prova era costituita, ancora una volta dalle dichiarazioni, della persona offesa, stavolta giudicate non rassicuranti, generiche ed inappaganti (vds. pag. 9 della sentenza).
25. È indubitabilmente vero che è stata affermata la possibilità e legittimità di una valutazione cd. "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa: l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferibile ad alcune circostanze, non mette in discussione la credibilità delle altre parti del racconto, "sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante" (Sez. 6 20.12.2010 n. 3015 , Farruggio, Rv. 249200). Ma è proprio l'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato di significato incerto e quelle giudicate intrinsecamente attendibili che avrebbe dovuto, nel caso in esame, indurre la Corte di merito ad offrire una congrua spiegazione delle ragioni per le quali è stato effettuato un giudizio di piena attendibilità per la violenza sessuale, in aperta contraddizione con un giudizio di inattendibilità complessiva per il reato di maltrattamenti in cui, comunque, le vicende sessuali della coppia avevano una qualche refluenza quanto meno per la circostanza, comune ai due reati e riferita dalla G. come una delle principali cause della conflittualità, riguardante la propensione a bere in modo smodato del N. .
26. La fondatezza del primo motivo di ricorso appare ancor più palese in relazione a quel processo di rivalutazione delle prove che sarebbe dovuto passare attraverso un riesame accurato delle dichiarazioni della persona offesa, non circoscritto ad una analisi cartolare, ma esteso ad una riaudizione della vittima in coerenza con quelle incertezze e contraddizioni manifestate a più riprese dalla G. , della quale la Corte da atto (vds. pag. 6 della sentenza) senza tuttavia pervenire a soluzioni coerenti con la premessa. Ed altrettanto sarebbe dovuto avvenire quanto meno per quanto riguarda i testi GR. e T. .
27. Di riflesso è fondata anche la censura formulata con il secondo motivo di ricorso. Premesso, in via generale, che la regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5
impone al giudice il ricorso ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatola secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110 , P.G. in proc. Javad, Rv. 251507), osserva il Collegio che il principio suddetto non ha innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5 10411, Viola, Rv. 251507). 28. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile. (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862 , Giulianelli e altri, Rv. 250903). In altri termini si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921 , Giampà, Rv. 247449).
29. Può, peraltro, considerarsi dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la nuova previsione normativa trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza: non si tratta quindi della introduzione di una regola di giudizio nuova su basi più restrittive rispetto al passato ma della codificazione di un principio giurisprudenziale ampiamente usato in virtù del quale la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (in termini Sez. 2 9.11.2012 n. 7035 , De Bartolomei ed altri, Rv. 254025). 30. Orbene, mentre il RI ha certamente fatto un uso corretto e proprio di tali principi, la Corte territoriale, disattendendoli, non si è uniformata alle regole interpretative elaborate in sede di legittimità dopo la riforma legislativa del 2006, esaminando in modo parziale ed approssimativo non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche quelle dei testi principali di accusa e persino il materiale documentale, o ignorandone il contenuto ovvero travisandolo;
non senza rilevare che una superficiale ed in un certo senso apodittica valutazione è stata riservata al contesto in cui la vicenda sessuale si era verificata.
31. Per tutte le ragioni anzidette si impone, allora, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento, affinché proceda, tenendo conto delle minuziose considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, ad una analisi della intera vicenda secondo le indicazioni fornite da questa Corte in ordine ai criteri da osservare nel caso di una doppia difforme con sentenza di condanna da parte del giudice di secondo grado rispetto ad una sentenza di proscioglimento del primo giudice;
ai criteri di valutazione della prova dichiarativa e documentale formatasi nel giudizio di primo grado (rimasta inalterata nel giudizio di appello);
al rispetto puntuale della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non tenuta in considerazione nel caso di specie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014