Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio. (Fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che veniva sottratto da un borsa su un mezzo di trasporto pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2017, n. 12851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12851 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
1285 1-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO - Consigliere - DEL 07/12/2017 Dott. ADRIANO IASILLO Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - N. 2568 - MARIA DANIELA BORSELLINO Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 41373/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IE N. IL 19/01/1995 UC SS N. IL 04/03/1998 avverso l'ordinanza n. 876/2017 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 30/08/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FULVIO BALDI, che be chiesto dichiararsi l'inammosibilità del rico Udit difenson Avv. PAOLO MENGONI do his chiesto l'ocuplemento del ricot RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/7/2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini convalidava l'arresto in flagranza di LE BR e CI SI in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. ed agli artt. 61 n. 2, 110, 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen. ai danni della cittadina senegalese AR TO e disponeva applicarsi, in relazione a tali reati, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del LE e quella degli arresti domiciliari nei confronti della CI.
2. Con ordinanza del 30/8/2017 il Tribunale del riesame di Bologna ha riqualificato il primo reato ai sensi degli artt. 56, 110, 624, 625 n. 4 e 8 bis cod. pen., confermando le misure cautelari disposte nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Dal provvedimento del Tribunale emerge che l'intervento degli operanti, a seguito di una segnalazione, aveva portato a rilevare la presenza della persona offesa che indicava i prevenuti come persone che le avevano sottratto il cellulare, mentre il LE e la CU la insultavano anche in presenza degli stessi operanti. La AR veniva colta da malore e trasportata in pronto soccorso, mentre diversi L. presenti riferivano di una lite ed in particolare una testimone era in grado di riferire di aver visto la persona offesa scendere dall'autobus e venire spinta sul petto, così da cadere per terra, e poi rivolgersi a delle persone chiedendo loro di restituirle il cellulare sottrattole sull'autobus. Gli operanti avevano anche rinvenuto il cellulare, per terra nei pressi della'uscita dell'autobus, insieme ad un portamonete ed una borsa che la AR aveva riconosciuto di sua proprietà. La stessa persona offesa, raggiunta in ospedale, aveva riferito di aver notato il LE infilare una mano nella sua borsa, mentre era sull'autobus, tanto che gli aveva bloccato il braccio, ma l'uomo aveva reagito insultandola con frasi ingiuriose e razziste e colpendola con calci e pugni, mentre anche la CI, accanto a lui, la ingiuriava;
entrambi alla fermata dell'autobus l'avevano spinta fino a farla cadere per terra, al che era riuscita anche a recuperare il cellulare e a chiamare le forze dell'ordine, così come era riuscita a recuperare la borsa dopo che la CI l'aveva svuotata. Il Tribunale del riesame non ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine alla finalità della violenza ai danni della persona offesa come rivolta ad assicurare il possesso della refurtiva o l'impunità, ritenendo potersi ipotizzare che la stessa fosse stata generata da una lite sorta in occasione del tentativo di impossessarsi del cellulare, e non potersi ritenere nemmeno accertato che vi sia stato un impossessamento di questo: da qui la derubricazione della contestazione di 1 rapina aggravata nel mero tentativo di furto aggravato dalla destrezza e dalla commissione in un mezzo pubblico di trasporto.
3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propongono ricorso per cassazione il LI e la CU, a mezzo dell'avv. Mengoni, deducendo:
3.1. Illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa, ed insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza previsti dall'art. 273 cod. proc. pen.
3.2. Violazione di legge con riferimento al ragionevole dubbio in sede cautelare ed insussistenza di indizi di colpevolezza idonei a giustificare la misura. A fronte di contrapposte dichiarazioni, infatti, i ricorrenti invocano a tal fine i principi posti dalla sesta sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 35243 del 16/3/2017, in tema di ragionevole dubbio in sede cautelare.
3.3. Mancanza di motivazione in ordine al concorso della CI nel reato sub A) come qualificato dal Tribunale del riesame.
3.4. Violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell'aggravante della destrezza, con conseguente inapplicabilità dell'aumento di pena previsto dall'art. 625 ultimo comma cod. pen. e, con esso, della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 280 comma 2 cod. proc. pen. L.
3.5. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e conseguente mancata valutazione della stessa in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 278 cod. pen.
3.6. Violazione di legge in considerazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari e della mancata proporzionalità della misura nei confronti della CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, giova anzitutto chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel 2 compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia お adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché attiene 3 essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, da un lato ha rilevato che l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non può ritenersi ridimensionata da dichiarazioni che si assumono successivamente rilasciate alla stampa dalla persona offesa non verificate, dall'altro ha indicato anche diversi altri elementi che hanno riscontrato quanto riferito dalla AR, sia in ordine alla lite intervenuta sull'autobus che alla sottrazione del telefono cellulare ed alla spinta ricevuta: appaiono a tal fine sufficienti le dichiarazioni di un teste oculare, riportate nell'ordinanza, che ha riferito di aver udito la persona offesa chiedere la restituzione del telefono e, quanto alla spinta subita, il referto medico attestante contusioni multiple al tronco ed agli arti secondari, elementi ritenuti in alcun modo contrastati dalle contraddittorie dichiazioni del LE, che ha prima sostenuto di aver fatto un gesto verso la borsa della donna, per poi sostenere di essere stato equivocato.
2.2. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo di ricorso, atteso che l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto, da un lato del carattere contraddittorio delle dichiarazioni dell'indagato LI e, dall'altro, dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed anche dei riscontri da questa ricevuti. La mera esistenza di contrapposte dichiarazioni, pertanto, non può essere invocata per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Rv. 233785). Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce GU e LA (sez. un. n. 27620 del 28/04/2016 e sez. un. n. 186 del 19/1/2017), però insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di 4 norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Corte rispettato dalla pronuncia - impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
2.3. Altrettanto manifestamente infondato, oltre che attinente, nella sostanza, al merito della decisione impugnata, è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale ci si duole di un'asserita mancanza di motivazione in ordine al concorso della CI nel reato sub A), così come qualificato dal Tribunale del L. riesame, atteso che dal provvedimento impugnato, emerge con chiarezza che la AR ha indicato la predetta ricorrente come persona che non solo ha spalleggiato il LE nel momento in cui ella veniva investita da offese ingiuriose e razziste ed ha collaborato a spingerla fuori dall'autobus, ma ha anche svuotato la borsa della stessa persona offesa.
2.4. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è anche il quarto motivo di ricorso: correttamente i ricorrenti hanno ricordato la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); tuttavia, secondo il tradizionale e mai superato insegnamento di questa Corte, perché sussista la circostanza aggravante in parola non e necessario l'uso di un'eccezionale abilità, tale che il soggetto 5 passivo non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione, essendo sufficiente che l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché tale condotta è di per sé indicativa di quella più intensa pericolosità criminale che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante, la quale pertanto, non e esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione. Ne consegue che la suindicata aggravante è applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio (Sez. 2, n. 445 del 08/06/1973, Rv. 125990).
2.5. Gli ultimi due motivi di ricorso presentano una pluralità di profili di inammissibilità, in primo luogo perché non risultano essere stati proposti dinanzi al Tribunale del riesame, come si evince dal riepilogo dei motivi di riesame riportato nell'ordinanza impugnata, che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto: in tema di misure cautelari, invece, non è possibile prospettare in sede L. di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226). Solo per completezza di esposizione, pertanto, va rilevato che entrambi i motivi fuoriescono dai limiti del sindacato di legittimità sopra ricordati, e presentano anche profili di manifesta infondatezza, ove si consideri che, per quanto la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità sia configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima, nel caso di specie appare evidente che nessun elemento consente di ritenere che un telefono cellulare, del quale non vengono indicate le caratteristiche, possa presentare, di per sé, il carattere del minimo valore commerciale richiesto per l'integrazione dell'attenuante.
3. All'inammissibilita' dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. per LE BR. Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente 26tt.Luciano Imperiali Dott. Giovanni Diotallevi Ellen DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAR. 2018 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli S TE R O 7