Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2017, n. 12851
CASS
Sentenza 7 dicembre 2017

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In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio. (Fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che veniva sottratto da un borsa su un mezzo di trasporto pubblico).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2017, n. 12851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12851
Data del deposito : 7 dicembre 2017

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